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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/05/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8844/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8844/2024 tra
- VIA EUROPA, 130 Parte_1 Pt_2
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 30 maggio 2025 innanzi alla dott. Patrizia Cazzato, sono comparsi:
Per - VIA EUROPA, 130 l'avv. e l'avv. MONTANARI ANNALISA Parte_1 Pt_2
Per nessuno compare Controparte_1 L'Avv. Montanari richiama le proprie note difensive e dichiara di rinunciare alla lettura della sentenza La Giudice si ritira in camera di consiglio e alle ore 1249 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Cazzato ha pronunciato ex art. 281 sexies, terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8844/2024 promossa da:
VIA EUROPA, 130 (C.F. , con il patrocinio Parte_1 Pt_2 P.IVA_1 dell'avv. MONTANARI ANNALISA;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. sito in (per brevità, anche, Parte_3 Pt_2
citava in giudizio (per brevità, anche, chiedendo Parte_3 Controparte_1 CP_1
che venisse accertato e dichiarato che la convenuta non aveva rispettato la data di consegna dei lavori pattuita in contratto e che aveva riconosciuto di non aver portato a termine i lavori nei tempi contrattualmente pattuiti;
chiedeva così la condanna della società al pagamento della somma di €
100.000, oltre interessi e spese legali.
Esponeva quanto segue:
in data 10/07/2021 il nella persona di in qualità di Parte_3 Parte_4
Direttore Generale con delega alla firma, sottoscriveva con la società un contratto per la CP_1 realizzazione dell'intervento di lavori “Superbonus 110%;
pagina 2 di 8 da contratto veniva previsto un termine finale dei lavori, ai sensi dell'art. 12 punto 1) e relativa penale giornaliera pari ad € 250,00 ex art. 12 punto 4).
Pertanto, contando i ventidue giorni di ferie estive da riconoscersi, ai sensi dell'art. 13 del contratto, considerato che il cantiere veniva aperto il 26/07/2021, i lavori sarebbero dovuti terminare in data 21/02/2022.
Tuttavia, già con l'inizio delle prime lavorazione la società appaltatrice segnalava diverse criticità derivanti dalla poca forza-lavoro e dava atto dell'impossibilità di terminare i lavori nei tempi concordati, come risulta da scrittura privata agli atti (doc. 2 di parte attrice). Con essa si CP_1
impegnava a terminare i lavori entro e non oltre il 10 agosto e riconosceva una serie di lavorazioni ancora da ultimare e altre da rifare.
Anche questi accordi non venivano rispettati dall'impresa e il lamentava un Parte_3 ingiustificato procrastinarsi dei lavori.
La difesa del esponeva, altresì, in prevenzione rispetto ad eventuali Parte_3 doglianze dell'Impresa che i ritardi non potevano essere determinati dal maltempo producendo una rilevazione degli estremi termici di quel periodo (doc. 7 di parte attrice); tantomeno il ritardo era stato determinato dalle richieste dei singoli condomini di lavori ulteriori e/o diversi rispetti da quelli contrattualmente pattuiti. La mancata consegna dei materiali in tempo utile, poi, era da imputarsi a colpa dell'appaltatrice.
In data 10/10/2022, nonostante le lavorazioni non fossero terminate, il Direttore dei Lavori provvedeva a depositare presso l'Ufficio Tecnico del Comune di la dichiarazione di fine lavori Pt_2
(docc. 4 e 5 di parte attrice), senza avvisare il in violazione dell'art. 25 del Parte_3 contratto, che prevedeva una “verifica finale” dell'opera in contraddittorio tra le parti.
Il Condominio, in ragione del ritardo, delle opere da rifare o eseguite non a regola d'arte chiedeva prima a il “Risarcimento danno per penale consegna lavori c.d. Superbonus 110 %” e CP_1 successivamente esperiva domanda di mediazione con esito negativo (doc. 6 di parte attrice).
Il adiva poi le vie giudiziali e quantificava la richiesta di condanna di pagamento nei Parte_3 seguenti termini:
€ 49.000,00, calcolando € 250,00 x 196 giorni, considerata la fine lavori al 10/10/2022 e la data contrattualmente pattuita fissata al 21.02.2022; questa somma veniva maggiorata per un totale di € 100.000,00, in ragione del ritardo protratto oltre la formale data di fine lavori, per le lavorazioni incomplete o terminate con vizi.
In corso di giudizio veniva dichiarata la contumacia di parte resistente.
pagina 3 di 8 La difesa di parte ricorrente all'udienza del 12/02/2025 rinunciava all'azione di risarcimento del danno relativamente a quei lavori che non erano ancora terminati e che dovevano essere ripresi, riservandosi il promovimento dell'azione in separato giudizio.
La causa veniva rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 27/05/2025 poi differita d'ufficio, per legittimo impedimento del Giudice, al 30/05/2025.
Con il deposito delle note conclusive parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE:
1) Accertare e dichiarare che la convenuta “ non ha rispettato la data della Controparte_1 consegna dei lavori contrattualmente pattuita, così come ampiamente documentato.
2) Accertare e dichiarare che la convenuta “ non ha avuto alcun Controparte_1
impedimento tale da rallentare e, in alcuni casi, sospendere la esecuzione dei lavori nei tempi contrattualmente convenuti.
3) Accertare e dichiarare che la convenuta “ ha riconosciuto di non aver Controparte_1
portato a termine nei tempi convenuti i lavori contrattualmente previsti.
4) Per l'effetto condannare la società “ già corrente in Vado Ligure (SV), Controparte_1
Interporto Via Trieste 25, (C.F./P.I. ), ora corrente a 25031 Capriolo (BS) alla Via IV P.IVA_2
Novembre n. 63 (C.F./P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della P.IVA_2 somma di €. 49.000,00 = (euro quarantanovemila//00) oltre interessi sino all'effettivo soddisfo, ovvero quell'altra maggior o minor somma che risulterà di Giustizia.
5) Condannare la convenuta “ già corrente in Vado Ligure (SV), Interporto Controparte_1
Via Trieste 25, (C.F./P.I. ) ora corrente a 25031 Capriolo (BS) alla Via IV Novembre n. P.IVA_2
63 (C.F./P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite, P.IVA_2 oltre oneri, accessori e contributo unificato, in favore della ricorrente.”
⃰ ⃰ ⃰
La domanda di parte ricorrente deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Essendo il convenuto contumace, non potrà applicarsi il principio di non contestazione (il quale prevede specificamente “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”).
Come premesso in fatto, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di risarcimento del danno per le opere talune, in tesi, non terminate a regola d'arte e altre viziate, limitando la pretesa alla richiesta di pagamento della penale contrattualmente pattuita. La penale è la clausola con cui si conviene che in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata pagina 4 di 8 prestazione e ha l'effetto di limitare il risarcimento a tale prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore ex art. 1382 c.c. Nel caso di specie tale clausola è stata pattuita nel contratto di appalto agli atti, sottoscritto in data 10/07/2021 da entrambe le parti, nei termini seguenti: all'art. 12 punto 1) era stato previsto che “i lavori avranno inizio entro 30 gg. dalla data di firma del contratto, necessari per dare avvio ai lavori stessi, e saranno ultimati entro 150 giorni dalla data inizio”. Al punto 4) e 5) del medesimo articolo era stato pattuito che “Per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori di cui al comma 1, il GC, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari a € 250 (€ duecentocinquanta/00). Il ritardo non sarà da considerarsi imputabile al GC e pertanto nessuna penale sarà da questi dovuta, nel caso in cui sia stato determinato da circostanze imprevedibili o da forza maggiore.
5. Resta ferma la facoltà per il Committente, nel caso di ritardi superiori a 120 gg., imputabili al GC, di richiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni effettivamente subiti a cagione dell'inadempimento. L'art. 13 del contratto prevedeva, inoltre, il diritto dell'appaltatore “a considerare nella stesura del programma dei lavori i periodi di sospensione per ferie estive (15 gg. lavorativi) e per ferie natalizie (7 gg. lavorativi).”
Come è noto, la clausola penale obbliga ad una prestazione in caso di inadempimento, limita il risarcimento del danno a quanto pattuito e dispensa la parte dalla prova del danno;
tuttavia, non dispensa dalla prova dell'imputabilità – in tal caso – del ritardo. Alla luce degli elementi probatori agli atti, deve ritenersi provato il ritardo nell'ultimazione dei lavori per fatto imputabile alla ditta appaltatrice è stata prodotta la CILA relativa all'inizio dei lavori di ristrutturazione ed CP_1
efficientamento energetico del presentata dal progettista e direttore tecnico Parte_3
da cui si desume che l'intervento edilizio in questione era iniziato il 26 luglio 2021. Persona_1
Come da contratto, i lavori dovevano avere una durata di centocinquanta giorni, a cui sommare ulteriori ventidue giorni per ferie estive e festività natalizie. Pertanto, il termine contrattuale di fine lavori doveva essere, come individuato dalla difesa del fissato in data 21/02/2022. Mentre, dalla Parte_3
dichiarazione di fine lavori depositata dal Direttore e prodotta agli atti, si evince che Persona_1 gli stessi erano stati ultimati il 17/10/2022 (doc. 5 di parte attrice).
Dallo scambio di mail prodotto si desume chiaramente che il Responsabile di Cantiere (come si legge all'art. 15 del contratto) già dai primi giorni di inizio lavori, aveva sollevato Parte_5 diverse criticità relative all'esecuzione degli stessi da parte dell'appaltatrice. Evidenziava che la ditta non aveva definito un cronoprogramma e rilevava l'esiguo numero di operai in cantiere per la tipologia di interventi edilizi da eseguire. In risposta l'Ing. della ditta Costruendo S.r.l., Controparte_2
presumibilmente subappaltatrice della resistente, non contestava quanto eccepito da bensì Pt_5
pagina 5 di 8 comunicava, dopo un confronto con la ditta la decisione di predisporre determinate misure CP_1 per proseguire i lavori. Nel mese di agosto 2021 l'amministratore riteneva che fosse necessario implementare la squadra di operai per gli interventi edilizi sul tetto;
successivamente, a settembre 2021, rilevava il perdurante ritardo dell'impresa, dato che il cantiere era ancora sprovvisto di gru e nonostante fosse stata messa in contatto con la ditta “Guerra” per le lavorazioni del tetto, alla stessa nulla CP_1
era stato ancora appaltato. Successivamente, chiedeva a direttore dei lavori, di Pt_5 Parte_4
ordinare con massima urgenza dei materiali, rappresentava le difficoltà di approvvigionamento dei materiali, ribadiva la necessità di aumentare la forza lavoro e dava atto del mancato rispetto del cronoprogramma (p. 10 ss., doc. 2 di parte ricorrente). Per tutti i mesi successivi ribadiva tutte le esposte doglianze.
Dalla lettura delle mail si evince, altresì, che talune contestazioni erano riferite anche ad opere affidate alla ditta Costruendo s.r.l.; certamente è da ritenersi responsabile della corretta e CP_1
completa esecuzione delle opere di un contratto di subappalto nei confronti del Condominio, committente principale, nonché contraente con cui l'appaltatrice aveva diretto rapporto giuridico. In questo corposo scambio di mail non vi è, in ogni caso, prova di alcuna difesa dell'odierna resistente in merito alle numerose doglianze sollevate dal Responsabile di Cantiere circa la lentezza dei lavori, la mancanza di operai in cantiere e le difficoltà di approvvigionamento dei materiali, difficoltà che rientrava pienamente nel fisiologico rischio di impresa a carico di una ditta edile.
Ulteriore prova del ritardo e dell'imputabilità dello stesso alla resistente è fornita dalla scrittura privata agli atti che qui si riporta, sottoscritta da entrambe le parti:
pagina 6 di 8 si impegnava “a terminare tutte le lavorazioni in sospeso [in seguito elencate] entro e CP_1 non oltre il 10 Agosto”. Dalla lettura della scrittura privata si evidenzia che al momento della sottoscrizione della stessa, avvenuta il 18/07/2022, i lavori non erano ancora terminati, ben oltre il termine di fine lavori pattuito in contratto e che la ditta aveva assunto la relativa promessa di CP_1 ultimarli, senza eccepire alcuna circostanza di esonero da un'eventuale responsabilità. Anche questo ulteriore termine non veniva rispettato dalla ditta come si desume dalla dichiarazione di fine CP_1
lavori terminati 17/10/2022 (doc. 5 di parte attrice).
Parte ricorrente ha, anche, prodotto le rilevazioni degli estremi termici di tutto l'anno 2022 (doc.
7 di parte ricorrente), dalle quali emerge una temperatura piuttosto elevata per una località di montagna, con poche piogge ed esigue precipitazioni nevose. Senza contare che le condizioni meteorologiche avverse in un comune di montagna ben possono essere considerate circostanze prevedibili e non causa di forza maggiore.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, deve ritenersi provato il ritardo nell'ultimazione dei lavori oggetto di appalto imputabile a Deve essere, quindi, accolta la domanda del CP_1
così come rideterminata e precisata, con conseguente condanna al pagamento Parte_3
della clausola penale a carico di in favore del Condominio, quantificata dalla ricorrente nella CP_1 somma di € 49.000,00, oltre interessi commerciali dalla domanda giudiziale al saldo: € 250,00 x 196 giorni, considerata la data di fine lavori al 10/10/2022 e la data contrattualmente pattuita fissata al
21.02.2022, detratti i giorni di festività.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e seguente tabella.
Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri minimi.
Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della Causa: Da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare (valori minimi): € 3.809,00
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in persona del giudice Dott.ssa Patrizia Cazzato, così provvede:
1. In accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_3 [...]
CP_
condanna e.p.c.m. al pagamento in favore di della Controparte_1 CP_1 Parte_3 somma di € 49.000,00 oltre interessi commerciali dalla domanda giudiziale al saldo;
2. Condanna a corrispondere a le spese di lite del Controparte_1 Parte_3 presente giudizio che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese esenti, 15% spese generali, IVA e CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Genova, 30 maggio 2025
Il Giudice dott. Patrizia Cazzato
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8844/2024 tra
- VIA EUROPA, 130 Parte_1 Pt_2
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 30 maggio 2025 innanzi alla dott. Patrizia Cazzato, sono comparsi:
Per - VIA EUROPA, 130 l'avv. e l'avv. MONTANARI ANNALISA Parte_1 Pt_2
Per nessuno compare Controparte_1 L'Avv. Montanari richiama le proprie note difensive e dichiara di rinunciare alla lettura della sentenza La Giudice si ritira in camera di consiglio e alle ore 1249 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Cazzato ha pronunciato ex art. 281 sexies, terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8844/2024 promossa da:
VIA EUROPA, 130 (C.F. , con il patrocinio Parte_1 Pt_2 P.IVA_1 dell'avv. MONTANARI ANNALISA;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. sito in (per brevità, anche, Parte_3 Pt_2
citava in giudizio (per brevità, anche, chiedendo Parte_3 Controparte_1 CP_1
che venisse accertato e dichiarato che la convenuta non aveva rispettato la data di consegna dei lavori pattuita in contratto e che aveva riconosciuto di non aver portato a termine i lavori nei tempi contrattualmente pattuiti;
chiedeva così la condanna della società al pagamento della somma di €
100.000, oltre interessi e spese legali.
Esponeva quanto segue:
in data 10/07/2021 il nella persona di in qualità di Parte_3 Parte_4
Direttore Generale con delega alla firma, sottoscriveva con la società un contratto per la CP_1 realizzazione dell'intervento di lavori “Superbonus 110%;
pagina 2 di 8 da contratto veniva previsto un termine finale dei lavori, ai sensi dell'art. 12 punto 1) e relativa penale giornaliera pari ad € 250,00 ex art. 12 punto 4).
Pertanto, contando i ventidue giorni di ferie estive da riconoscersi, ai sensi dell'art. 13 del contratto, considerato che il cantiere veniva aperto il 26/07/2021, i lavori sarebbero dovuti terminare in data 21/02/2022.
Tuttavia, già con l'inizio delle prime lavorazione la società appaltatrice segnalava diverse criticità derivanti dalla poca forza-lavoro e dava atto dell'impossibilità di terminare i lavori nei tempi concordati, come risulta da scrittura privata agli atti (doc. 2 di parte attrice). Con essa si CP_1
impegnava a terminare i lavori entro e non oltre il 10 agosto e riconosceva una serie di lavorazioni ancora da ultimare e altre da rifare.
Anche questi accordi non venivano rispettati dall'impresa e il lamentava un Parte_3 ingiustificato procrastinarsi dei lavori.
La difesa del esponeva, altresì, in prevenzione rispetto ad eventuali Parte_3 doglianze dell'Impresa che i ritardi non potevano essere determinati dal maltempo producendo una rilevazione degli estremi termici di quel periodo (doc. 7 di parte attrice); tantomeno il ritardo era stato determinato dalle richieste dei singoli condomini di lavori ulteriori e/o diversi rispetti da quelli contrattualmente pattuiti. La mancata consegna dei materiali in tempo utile, poi, era da imputarsi a colpa dell'appaltatrice.
In data 10/10/2022, nonostante le lavorazioni non fossero terminate, il Direttore dei Lavori provvedeva a depositare presso l'Ufficio Tecnico del Comune di la dichiarazione di fine lavori Pt_2
(docc. 4 e 5 di parte attrice), senza avvisare il in violazione dell'art. 25 del Parte_3 contratto, che prevedeva una “verifica finale” dell'opera in contraddittorio tra le parti.
Il Condominio, in ragione del ritardo, delle opere da rifare o eseguite non a regola d'arte chiedeva prima a il “Risarcimento danno per penale consegna lavori c.d. Superbonus 110 %” e CP_1 successivamente esperiva domanda di mediazione con esito negativo (doc. 6 di parte attrice).
Il adiva poi le vie giudiziali e quantificava la richiesta di condanna di pagamento nei Parte_3 seguenti termini:
€ 49.000,00, calcolando € 250,00 x 196 giorni, considerata la fine lavori al 10/10/2022 e la data contrattualmente pattuita fissata al 21.02.2022; questa somma veniva maggiorata per un totale di € 100.000,00, in ragione del ritardo protratto oltre la formale data di fine lavori, per le lavorazioni incomplete o terminate con vizi.
In corso di giudizio veniva dichiarata la contumacia di parte resistente.
pagina 3 di 8 La difesa di parte ricorrente all'udienza del 12/02/2025 rinunciava all'azione di risarcimento del danno relativamente a quei lavori che non erano ancora terminati e che dovevano essere ripresi, riservandosi il promovimento dell'azione in separato giudizio.
La causa veniva rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 27/05/2025 poi differita d'ufficio, per legittimo impedimento del Giudice, al 30/05/2025.
Con il deposito delle note conclusive parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE:
1) Accertare e dichiarare che la convenuta “ non ha rispettato la data della Controparte_1 consegna dei lavori contrattualmente pattuita, così come ampiamente documentato.
2) Accertare e dichiarare che la convenuta “ non ha avuto alcun Controparte_1
impedimento tale da rallentare e, in alcuni casi, sospendere la esecuzione dei lavori nei tempi contrattualmente convenuti.
3) Accertare e dichiarare che la convenuta “ ha riconosciuto di non aver Controparte_1
portato a termine nei tempi convenuti i lavori contrattualmente previsti.
4) Per l'effetto condannare la società “ già corrente in Vado Ligure (SV), Controparte_1
Interporto Via Trieste 25, (C.F./P.I. ), ora corrente a 25031 Capriolo (BS) alla Via IV P.IVA_2
Novembre n. 63 (C.F./P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della P.IVA_2 somma di €. 49.000,00 = (euro quarantanovemila//00) oltre interessi sino all'effettivo soddisfo, ovvero quell'altra maggior o minor somma che risulterà di Giustizia.
5) Condannare la convenuta “ già corrente in Vado Ligure (SV), Interporto Controparte_1
Via Trieste 25, (C.F./P.I. ) ora corrente a 25031 Capriolo (BS) alla Via IV Novembre n. P.IVA_2
63 (C.F./P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite, P.IVA_2 oltre oneri, accessori e contributo unificato, in favore della ricorrente.”
⃰ ⃰ ⃰
La domanda di parte ricorrente deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Essendo il convenuto contumace, non potrà applicarsi il principio di non contestazione (il quale prevede specificamente “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”).
Come premesso in fatto, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di risarcimento del danno per le opere talune, in tesi, non terminate a regola d'arte e altre viziate, limitando la pretesa alla richiesta di pagamento della penale contrattualmente pattuita. La penale è la clausola con cui si conviene che in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata pagina 4 di 8 prestazione e ha l'effetto di limitare il risarcimento a tale prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore ex art. 1382 c.c. Nel caso di specie tale clausola è stata pattuita nel contratto di appalto agli atti, sottoscritto in data 10/07/2021 da entrambe le parti, nei termini seguenti: all'art. 12 punto 1) era stato previsto che “i lavori avranno inizio entro 30 gg. dalla data di firma del contratto, necessari per dare avvio ai lavori stessi, e saranno ultimati entro 150 giorni dalla data inizio”. Al punto 4) e 5) del medesimo articolo era stato pattuito che “Per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori di cui al comma 1, il GC, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari a € 250 (€ duecentocinquanta/00). Il ritardo non sarà da considerarsi imputabile al GC e pertanto nessuna penale sarà da questi dovuta, nel caso in cui sia stato determinato da circostanze imprevedibili o da forza maggiore.
5. Resta ferma la facoltà per il Committente, nel caso di ritardi superiori a 120 gg., imputabili al GC, di richiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni effettivamente subiti a cagione dell'inadempimento. L'art. 13 del contratto prevedeva, inoltre, il diritto dell'appaltatore “a considerare nella stesura del programma dei lavori i periodi di sospensione per ferie estive (15 gg. lavorativi) e per ferie natalizie (7 gg. lavorativi).”
Come è noto, la clausola penale obbliga ad una prestazione in caso di inadempimento, limita il risarcimento del danno a quanto pattuito e dispensa la parte dalla prova del danno;
tuttavia, non dispensa dalla prova dell'imputabilità – in tal caso – del ritardo. Alla luce degli elementi probatori agli atti, deve ritenersi provato il ritardo nell'ultimazione dei lavori per fatto imputabile alla ditta appaltatrice è stata prodotta la CILA relativa all'inizio dei lavori di ristrutturazione ed CP_1
efficientamento energetico del presentata dal progettista e direttore tecnico Parte_3
da cui si desume che l'intervento edilizio in questione era iniziato il 26 luglio 2021. Persona_1
Come da contratto, i lavori dovevano avere una durata di centocinquanta giorni, a cui sommare ulteriori ventidue giorni per ferie estive e festività natalizie. Pertanto, il termine contrattuale di fine lavori doveva essere, come individuato dalla difesa del fissato in data 21/02/2022. Mentre, dalla Parte_3
dichiarazione di fine lavori depositata dal Direttore e prodotta agli atti, si evince che Persona_1 gli stessi erano stati ultimati il 17/10/2022 (doc. 5 di parte attrice).
Dallo scambio di mail prodotto si desume chiaramente che il Responsabile di Cantiere (come si legge all'art. 15 del contratto) già dai primi giorni di inizio lavori, aveva sollevato Parte_5 diverse criticità relative all'esecuzione degli stessi da parte dell'appaltatrice. Evidenziava che la ditta non aveva definito un cronoprogramma e rilevava l'esiguo numero di operai in cantiere per la tipologia di interventi edilizi da eseguire. In risposta l'Ing. della ditta Costruendo S.r.l., Controparte_2
presumibilmente subappaltatrice della resistente, non contestava quanto eccepito da bensì Pt_5
pagina 5 di 8 comunicava, dopo un confronto con la ditta la decisione di predisporre determinate misure CP_1 per proseguire i lavori. Nel mese di agosto 2021 l'amministratore riteneva che fosse necessario implementare la squadra di operai per gli interventi edilizi sul tetto;
successivamente, a settembre 2021, rilevava il perdurante ritardo dell'impresa, dato che il cantiere era ancora sprovvisto di gru e nonostante fosse stata messa in contatto con la ditta “Guerra” per le lavorazioni del tetto, alla stessa nulla CP_1
era stato ancora appaltato. Successivamente, chiedeva a direttore dei lavori, di Pt_5 Parte_4
ordinare con massima urgenza dei materiali, rappresentava le difficoltà di approvvigionamento dei materiali, ribadiva la necessità di aumentare la forza lavoro e dava atto del mancato rispetto del cronoprogramma (p. 10 ss., doc. 2 di parte ricorrente). Per tutti i mesi successivi ribadiva tutte le esposte doglianze.
Dalla lettura delle mail si evince, altresì, che talune contestazioni erano riferite anche ad opere affidate alla ditta Costruendo s.r.l.; certamente è da ritenersi responsabile della corretta e CP_1
completa esecuzione delle opere di un contratto di subappalto nei confronti del Condominio, committente principale, nonché contraente con cui l'appaltatrice aveva diretto rapporto giuridico. In questo corposo scambio di mail non vi è, in ogni caso, prova di alcuna difesa dell'odierna resistente in merito alle numerose doglianze sollevate dal Responsabile di Cantiere circa la lentezza dei lavori, la mancanza di operai in cantiere e le difficoltà di approvvigionamento dei materiali, difficoltà che rientrava pienamente nel fisiologico rischio di impresa a carico di una ditta edile.
Ulteriore prova del ritardo e dell'imputabilità dello stesso alla resistente è fornita dalla scrittura privata agli atti che qui si riporta, sottoscritta da entrambe le parti:
pagina 6 di 8 si impegnava “a terminare tutte le lavorazioni in sospeso [in seguito elencate] entro e CP_1 non oltre il 10 Agosto”. Dalla lettura della scrittura privata si evidenzia che al momento della sottoscrizione della stessa, avvenuta il 18/07/2022, i lavori non erano ancora terminati, ben oltre il termine di fine lavori pattuito in contratto e che la ditta aveva assunto la relativa promessa di CP_1 ultimarli, senza eccepire alcuna circostanza di esonero da un'eventuale responsabilità. Anche questo ulteriore termine non veniva rispettato dalla ditta come si desume dalla dichiarazione di fine CP_1
lavori terminati 17/10/2022 (doc. 5 di parte attrice).
Parte ricorrente ha, anche, prodotto le rilevazioni degli estremi termici di tutto l'anno 2022 (doc.
7 di parte ricorrente), dalle quali emerge una temperatura piuttosto elevata per una località di montagna, con poche piogge ed esigue precipitazioni nevose. Senza contare che le condizioni meteorologiche avverse in un comune di montagna ben possono essere considerate circostanze prevedibili e non causa di forza maggiore.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, deve ritenersi provato il ritardo nell'ultimazione dei lavori oggetto di appalto imputabile a Deve essere, quindi, accolta la domanda del CP_1
così come rideterminata e precisata, con conseguente condanna al pagamento Parte_3
della clausola penale a carico di in favore del Condominio, quantificata dalla ricorrente nella CP_1 somma di € 49.000,00, oltre interessi commerciali dalla domanda giudiziale al saldo: € 250,00 x 196 giorni, considerata la data di fine lavori al 10/10/2022 e la data contrattualmente pattuita fissata al
21.02.2022, detratti i giorni di festività.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e seguente tabella.
Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri minimi.
Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della Causa: Da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare (valori minimi): € 3.809,00
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in persona del giudice Dott.ssa Patrizia Cazzato, così provvede:
1. In accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_3 [...]
CP_
condanna e.p.c.m. al pagamento in favore di della Controparte_1 CP_1 Parte_3 somma di € 49.000,00 oltre interessi commerciali dalla domanda giudiziale al saldo;
2. Condanna a corrispondere a le spese di lite del Controparte_1 Parte_3 presente giudizio che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese esenti, 15% spese generali, IVA e CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Genova, 30 maggio 2025
Il Giudice dott. Patrizia Cazzato
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