Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 3517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3517 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2404/19 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Andrea De Rosa)
PARTE APPELLANTE
E
CP_1
(Avv. Marina Meucci)
PARTI APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 18594/2018 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 18594/2018 ha rigettato la domanda, svolta da avente ad oggetto la richiesta di condanna della al Parte_1 CP_1 pagamento della complessiva somma di € 12.352,00 con riferimento alle fatture n.
155/14, 171/14 e 177/14, per avere fornito, nel 2014, un “analista programmatore progettista” al prezzo contrattualmente concordato di €. 31,25 Persona_1 per ogni ora (pari ad €. 250,00 al giorno); ha rigettato la domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta avente ad oggetto l'accertamento, con conseguente richiesta di risarcimento danni, dell'inadempimento contrattuale di parte attrice;
ha compensato le spese di lite.
La ha proposto impugnazione e ha chiesto, in riforma della Parte_1 sentenza, la condanna dell'appellata al pagamento della somma di €. 12.352,00 o, in subordine, la diversa somma “che sarà accertata nel corso di causa” con accessori di legge e vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la la quale ha chiesto il rigetto della CP_1 domanda, con la conferma della sentenza e con le spese di lite.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del
Così come si narra negli atti (cfr. sentenza) – alla cui integrale lettura si rimanda -, la società ha convenuto in giudizio la società per sentirla Controparte_2 CP_3 condannare al pagamento della somma di € 12.352,00.
La stessa, a fondamento della propria domanda, ha esposto: 1) che operava nel settore della consulenza informatica 2) che l'appellata aveva accettato l'offerta economica, del 16.10.14, avente ad oggetto la messa a disposizione di un “analista programmatore progettista” al prezzo di € 31,25 per ogni ora di consulenza fruita
(€ 250,00 al giorno) nel periodo 17 ottobre 2014 - 31 dicembre 2014.
Ha proseguito evidenziando che, in data 17.12.2014, la società appellata - essendo venuta a conoscenza delle dimissioni del dallo stesso presentate in data Per_1
12.12.14 - le aveva comunicato di ritenere risolto il rapporto da tale data.
La ha, poi, precisato di aver comunicato all'appellata di non essere a Parte_1 conoscenza di alcun fatto dal quale potesse evincersi la cessazione del rapporto di lavoro con il e di aver successivamente richiesto all'appellata – senza esito Per_1
- il pagamento dei corrispettivi maturati nel periodo compreso tra il 17.10.2014 ed il
12.12.2014 trasmettendo le fatture n. 155 del 31.10.2014 per €.3.355,00, n.171 del
28.11.2014 per € 5.947,50 e n. 177 del 31.12.2014 per € 3.050 00 per complessivi €.
12.352,00.
La società costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inadempimento della CP_1 società attrice alle proprie obbligazioni lamentando l'insufficienza delle prestazioni di precisando che lo stesso si era assentato ingiustificatamente dal Persona_1 lavoro per poi dimettersi a causa del mancato pagamento, da parte della Parte_1
dei suoi emolumenti.
[...]
Seguiva la sentenza impugnata.
Il Primo Giudice ha osservato “che, a fronte delle contestazioni della convenuta, la società attrice non ha affatto provato di aver eseguito regolarmente la prestazione pattuita”.
Ha poi proseguito precisando che le parti avevano pattuito che: “il fornitore sarà autorizzato a fatturare i corrispettivi dovuti con cadenza mensile a seguito di valutazione positiva delle attività svolte e alla consegna di un rapporto di attività”.
Nessuna valutazione positiva veniva espressa dalla società convenuta ma nemmeno veniva consegnato un rapporto di attività da cui evincere le prestazioni effettuate”.
Ha, poi, concluso rigettando sia la domanda dell'attrice sia quella riconvenzionale di parte convenuta perché non provate. L'appellante (cfr. l'atto di appello) ha censurato la sentenza di primo grado per due motivi.
Con il primo motivo la ha criticato la sentenza in quanto il Giudice Parte_1 di primo grado avrebbe dovuto qualificare come “meramente potestativa” la condizione (“il fornitore sarà autorizzato a fatturare i corrispettivi dovuti con cadenza mensile a seguito di valutazione positiva delle attività svolte ed alla consegna di un report di attività”) contenuta nel primo capoverso dell'articolo denominato “Modalità di fatturazione” dell'offerta economica inviata all'appellata del 16.10.14.
L'appellante ha sostenuto che la società appellata, sulla scorta di tale condizione, si sarebbe potuta sottrarre al suo obbligo di pagamento soltanto se avesse rilasciato una relazione negativa sull'attività svolta da e non – come Persona_1 effettivamente si è verificato – nell'ipotesi in cui tale giudizio fosse mancato del tutto.
In sostanza, per la tale condizione era, ed è, da considerarsi Parte_1
“meramente potestativa” – e quindi nulla – in quanto con essa si è consentito alla società appellata di “sottrarsi all'obbligo di pagamento semplicemente restando inerte rispetto ad un preciso obbligo di condotta negoziale”. Con il secondo motivo l'appellante ha criticato la sentenza perché nulla dice in merito alla legittimità o meno da parte della i dislocare CP_1 Persona_1
(analista/programmatore dipendente dell'appellante ) presso una terza Parte_1 società, la Top Global Service.
Tale critica si fonda sul fatto che gli accordi contrattuali consentivano alla CP_1 di poter dislocare la “risorsa” ( presso un'altra sede della sua società e
[...] Per_1 non di “rivendere” la sua attività a società terze.
Preliminarmente, va detto che la società appellata (cfr. pag. 13 comparsa di costituzione e risposta) ha espressamente rinunciato alla domanda riconvenzionale
(avente ad oggetto l'asserito inadempimento contrattuale di parte appellante); talchè consegue che l'oggetto del presente giudizio è circoscritto al rapporto contrattuale intercorrente tra la e la a nulla rilevando – ai fini della Parte_1 CP_1 decisione – il successivo rapporto contrattuale tra l'appellata e la Top Global Service, società, per come asserito (cfr. sempre la comparsa di costituzione), alla quale sarebbero state cedute le prestazioni professionali del dipendente (Mesentsev) e che si era resa inadempiente verso la (a causa dell'inadempimento a sua colta CP_1 della ), interrompendo così i rapporti lavorativi, nonché i pagamenti Parte_1 ritenendosi danneggiata dal comportamento di chi gestiva la risorsa.
Ciò posto, va dunque accertato, se la poteva emettere fattura e, Parte_1 conseguentemente, pretendere i pagamenti delle prestazioni pur in assenza di una valutazione positiva dell'attività del dipendente. Dagli atti di causa (cfr. offerta economica del 16.10.14 e lettera/mail della CP_1 del 17.12.14 a firma di cfr. doc. 2 e 7) risulta certo e non contestato:
[...] Persona_2
1) che la ha messo a disposizione dell'appellata la prestazione Parte_1 lavorativa/professionale del suo dipendente ( ; 2) che la stessa ha Per_1 adempiuto alla sua obbligazione contrattuale fino al 12.12.14, giorno in cui le è stato comunicato - dalla - la conclusione del contratto;
3) che il pagamento, da CP_1 parte dell'appellata, era subordinato all'emissione, da parte dell'appellante, di regolare fattura previa valutazione positiva delle attività svolte dal e Per_1 consegna di un rapporto di qualità, così come previsto nell'offerta del 16.10.14 accettata e sottoscritta da entrambe le parti precisamente nella “Modalità di fatturazione” “Il Fornitore, sarà autorizzato a fatturare i corrispettivi dovuti con cadenza mensile a seguito di valutazione positiva delle attività svolte e alla consegna di un rapporto di attività”.
Valutazione che condivisibilimente con quanto statuito dal Giudice di primo grado, doveva essere espressa dalla CP_1
Orbene, dalla lettura di detta clausola contrattuale - a prescindere dalla qualificazione giuridica della stessa (“meramente potestativa” – e quindi affetta da nullità – secondo l'appellante o semplicemente “potestativa” per l'appellata) –, non si evince alcunchè con riguardo alla modalità con la quale doveva essere formulata, e successivamente comunicata, la valutazione dell'attività del e in che cosa Per_1 dovesse consistere il rapporto di attività.
Conseguentemente, la valutazione (positiva o negativa) della prestazione del
Mesentsev può essere desunta: 1) dalla documentazione in atti, 2) dal complessivo comportamento delle parti tenuto in costanza del rapporto obbligatorio (quindi dal
17.10.14 al 12.12.14) e 3) da quanto dalle stesse dichiarato.
Dalla corrispondenza intercorsa tra le parti non risulta (e comunque non è stato dimostrato) che, durante il rapporto contrattuale, la abbia contestato le CP_1 prestazioni lavorative dell'analista – programmatore.
Del pari non risulta che l'appellata abbia mai reso – in costanza del rapporto- una valutazione (positiva o negativa) sulla professionalità del così come Per_1 contrattualmente previsto.
Diversamente, la positività della prestazione professionale può ben desumersi dal contenuto dalla stessa mail del 17.12.14 con la quale la ha comunicato, CP_1 all'appellante, la volontà di ritenere concluso il contratto intercorso.
Infatti, il responsabile ( dopo avere rappresentato, come detto, che Persona_2 riteneva concluso il rapporto alla data del 12.12.2014 coincidente con il licenziamento, ha manifestato, in modo esplicito, la volontà della CP_1 (“attendiamo la documentazione relativa alle regolarità amministrative previste prima di provvedere al pagamento delle fatture”) di pagare quanto dovuto alla
Parte_1
Da ciò, dalla volontà così espressa da parte della società appellata di volere adempiere all'obbligazione di pagamento, deve ritenersi che si era comunque avverata la condizione presupposta, ovvero la valutazione positiva della professionalità della “risorsa” (Mesentsev).
Circostanza questa ulteriormente confermata, per stessa ammissione di parte appellata (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione e allegato n.5 – fascicolo 1 grado), dalla successiva assunzione del da parte della Top Global Service;
assunzione Per_1 che, evidentemente, non sarebbe avvenuta se lo stesso non fosse risultato idoneo a svolgere le mansioni per le quali era stato chiamato.
Le ragioni dette portano tutte alla conclusione della fondatezza dell'appello, cosicchè l'ulteriore profilo di censura deve ritenersi assorbito e ciò a prescindere dal fatto che nell'offerta economica era stato comunque fatto il richiamo alle “norme vigenti sulla riservatezza delle informazioni e dei risultati riguardanti parte delle attività oggetto del presente contratto”(cfr. la voce “Oggetto e modalità della prestazione” dell'offerta economica) e che le prestazioni potessero essere espletate presso la sede dell'appellata od in un'altra sede dalla stessa comunicata.
Talchè, la sentenza va in parte riformata e la parte appellata va CP_1 condannata al pagamento, in favore della parte appellante, della complessiva somma pari ad €. 12.352,00, con interessi legali dalla costituzione in mora. Le spese di lite dei due gradi di giudizio, che seguono la soccombenza della parte appellata si liquidano come da dispositivo, in favore della parte appellante, nella misura minima in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, tolta la fase di trattazione/istruttoria non svolta nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte CP_1 appellante, della complessiva somma pari ad €. 12.352,00, con interessi legali dalla costituzione in mora;
condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte CP_1 appellante, delle spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 per il giudizio di primo grado ed in €. 1.984,00 per il presente giudizio oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%. Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino