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30 agosto 2011
30 agosto 2011
Art. 2. Abrogazioni
Sono abrogati i seguenti decreti ministeriali gia' attuativi della legge 7 agosto 1990, n. 241 :
a) il decreto del Ministro del tesoro 23 marzo 1992, n. 304 ;
b) il decreto del Ministro del tesoro 8 giugno 1993, n. 299 ;
c) il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 1° settembre 1993, n. 475 ;
d) il decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n. 678 ;
e) il decreto del Ministro del tesoro 5 agosto 1997, n. 325 .
Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell' art. 17 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289 (Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell' articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2000, n. 244, come modificato dal presente regolamento:
"Art. 17. Domanda per l'iscrizione nell'albo.
1. La domanda per l'iscrizione nell'albo, redatta su apposito modulario con allegato questionario, recante l'indicazione dei documenti e delle dichiarazioni necessarie, va presentata alla Direzione centrale per la fiscalita' locale e deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa per l'anno in corso e di tutti i documenti richiesti per comprovare il possesso dei prescritti requisiti tecnici, finanziari, di onorabilita' e l'assenza delle cause di incompatibilita'.
2. La documentazione da produrre per l'iscrizione nell'albo puo' essere sostituita, a norma degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130 , dalle relative dichiarazioni sostitutive.
3. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e' fissato in centottanta giorni.".
Sono abrogati i seguenti decreti ministeriali gia' attuativi della legge 7 agosto 1990, n. 241 :
a) il decreto del Ministro del tesoro 23 marzo 1992, n. 304 ;
b) il decreto del Ministro del tesoro 8 giugno 1993, n. 299 ;
c) il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 1° settembre 1993, n. 475 ;
d) il decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n. 678 ;
e) il decreto del Ministro del tesoro 5 agosto 1997, n. 325 .
Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell' art. 17 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289 (Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell' articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2000, n. 244, come modificato dal presente regolamento:
"Art. 17. Domanda per l'iscrizione nell'albo.
1. La domanda per l'iscrizione nell'albo, redatta su apposito modulario con allegato questionario, recante l'indicazione dei documenti e delle dichiarazioni necessarie, va presentata alla Direzione centrale per la fiscalita' locale e deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa per l'anno in corso e di tutti i documenti richiesti per comprovare il possesso dei prescritti requisiti tecnici, finanziari, di onorabilita' e l'assenza delle cause di incompatibilita'.
2. La documentazione da produrre per l'iscrizione nell'albo puo' essere sostituita, a norma degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130 , dalle relative dichiarazioni sostitutive.
3. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e' fissato in centottanta giorni.".
Giurisprudenza • 1
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