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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 17/11/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3496/16 (riunito a RG 2796/18)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Filippo Fontani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( Cod. Fis. ) e ( Cod. Fis. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. IL Dal Pino (PEC: CodiceFiscale_2
, domiciliati presso lo studio in Montecatini Terme Email_1
(PT), Via Aldo Rossi n. 15, come da procura in atti = ATTORI=
CONTRO
( Cod. Fis. ), ( Cod. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
Fis. ), ( Cod. Fis. ), C.F._4 CP_3 C.F._5
rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Bechi (PEC: , Email_2 domiciliati presso il suo studio in Pistoia, Via Attilio Frosini n. 114, come da procura in atti = CONVENUTI =
( Cod. Fis. ), ( Cod. Fis. CP_4 C.F._6 CP_5
), ( Cod. Fis. ), C.F._7 CP_6 C.F._8
rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Biancalani (PEC:
, domiciliati presso il suo studio in Pistoia, Email_3
Via dell'Ospizio n. 34, come da procura in atti = CONVENUTI=
(Cod. Fis. ), (Cod. Fis. Controparte_7 C.F._9 CP_8
), ( Cod. Fis. ), C.F._10 Controparte_9 C.F._11
( Cod. Fis. ), (Cod. Controparte_10 C.F._12 Controparte_11
Fis. ), (Cod. Fis. ), C.F._13 CP_12 C.F._14
(Cod. Fis. ); tutti eredi , CP_13 C.F._15 Persona_1
Pag. 1 a 15 rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Caponecchia (PEC
, domiciliati presso il suo studio in Email_4
Pistoia, Via Porta al Borgo n. 79, come da procura in atti =CONVENUTI=
( Cod. Fisc. ) già rappresentata e difesa Controparte_14 CodiceFiscale_16 dall'Avv. Tommaso Stanghellini (PEC: Email_5 rinunciante al mandato il 30/9/2022 e domiciliata presso il suo studio in Pistoia Via
Cavour 37, come da procura in atti =CONVENUTA=
(Cod.Fisc. e P.IVA: Controparte_15
), rappresentata e difesa dall'Avv. Walter Vecchi (PEC: P.IVA_1
, domiciliata presso il suo studio in Firenze, Viale Email_6
PP MA n. 13, come da procura in atti = TERZO CHIAMATO=
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN SINTESI
La controversia trae origine nel 2016 con l'atto di citazione in giudizio con cui Pt_1
e convenivano in giudizio i comproprietari di una corte
[...] Parte_2 comune sita in Pistoia Via Bassa di San Sebastiano, di superficie catastale pari a 396 mq., avente una conformazione interposta tra la pubblica strada e gli edifici sia degli attori che dei convenuti, identificata al Catasto Fabbricati del medesimo Comune con il Foglio
237, mappale 135, bene comune non censibile, chiedendo che fosse dichiarata l'inesistenza del diritto dei convenuti di parcheggiare autoveicoli nella corte, la cessazione di tale uso e il risarcimento dei danni. Gli attori sostenevano che la corte, per la sua destinazione agricola e la presenza di servitù di passo a favore di fondi agricoli, non potesse essere adibita a parcheggio privato, in assenza di specifica autorizzazione urbanistica e in violazione della destinazione d'uso.
I convenuti, i cui atti devono darsi per conosciuti e qui richiamati per esigenze di sintesi, si costituivano in giudizio contestando integralmente le domande attoree.
In particolare, e sostenevano la legittimità dell'uso della CP_1 CP_2 CP_3 corte comune anche per il parcheggio, in base all'art. 1102 c.c., e chiedevano in via riconvenzionale la rimozione di due paletti installati dagli attori sempre nella corte e il risarcimento danni.
I convenuti e contestavano la fondatezza della domanda CP_16 CP_17 attorea con i medesimi argomenti sopra esposti;
eccepivano la necessità di integrare il
Pag. 2 a 15 contraddittorio verso tutti i comproprietari della corte ex art. 102 cpc e quindi anche verso i comproprietari pretermessi sig.ri , , e Controparte_14 CP_4 CP_5
; chiedevano l'autorizzazione a chiamare in causa la CP_6 [...]
loro parte venditrice (atto Notaio trascritto il Controparte_18 Persona_2
3.10.2014 al n. rp 4664), dell'immobile rappresentato al NCEU del Comune di Pistoia al
Foglio 273, mappale 134 Sub 3), con il relativo diritto di proprietà proporzionale sulla corte comune, quale bene comune non censibile ed il diritto di parcheggiare due autovetture nella stessa corte. Nel caso di accoglimento della domanda attorea chiedevano di essere garantiti dalla società terza venditrice dagli esiti infausti del giudizio e comunque la condanna della stessa al risarcimento del danno per svalutazione dell'immobile, per il caso in cui fosse accertata l'assenza dei parcheggi;
danno quantificato in euro 25.000,00.
I convenuti litisconsorti necessari vocati in giudizio ex art. 102 cpc, CP_4 evidenziavano di essere titolari di una servitù di passo sulla corte, utilizzata solo per l'accesso al proprio fondo, senza mai aver parcheggiato o posto in essere comportamenti contrari all'uso comune della corte.
Il convenuto (deceduto in data 4/3/2018) prima ed i suoi eredi costituiti in Persona_1 giudizio, dopo, contestavano la fondatezza delle domande attoree non avendo mai posto in essere le condotte evidenziate in citazione;
essendo, per altro, il affetto da gravi Per_1 patologie che gli impedivano anche di condurre autoveicoli;
richiamavano, inoltre, la mancanza di prova di possesso esclusivo e la mancata recinzione delle aree.
terza chiamata in causa, contestava la fondatezza della Controparte_15 domanda attorea e sosteneva la legittimità dell'uso della corte comune per il parcheggio da parte di tutti i comunisti, in assenza di regolamento o divieti specifici.
Nel corso della prima udienza di trattazione (11 luglio 2017), il Giudice, contraddittorio regolarmente instaurato ed integrato, disponeva il tentativo obbligatorio di mediazione, che si concludeva con esito negativo. Successivamente, all'udienza del 15 gennaio 2018, gli attori, a fronte delle eccezioni dei convenuti, proponevano anche domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione di due porzioni della stessa corte, denominate “Orto Nesti” e , sostenendo di averne avuto il possesso Parte_3 esclusivo, pacifico e ultraventennale.
Le altre parti in causa eccepivano l'irritualità e la tardività di tale domanda chiedendone la reiezione.
Pag. 3 a 15 All'udienza del 13.9.2018 la parte attrice dichiarava di rinunciare alla spiegata domanda riconvenzionale riferendo quanto segue: “…L'Avv. IL Dal Pino dichiara di prestare quiescenza all'eccezione di tardività della proposta domanda riconvenzionale alla quale rinuncia. Fa presente di avere instaurato un procedimento di riconoscimento della esistenza di un diritto di usucapione degli attori nei confronti delle medesime parti oggi in causa con udienza fissata il 20/12/2018 come da nota di iscrizione che produce, e di cui ad oggi non è noto né il numero di R.G. né il giudice assegnatario. Afferma che sussistono ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva di tale giudizio con quello presente e chiede differimento onde poter conoscere gli estremi del secondo procedimento che chiede venga riunito a quello in questa sede sub iudice…”.
Dopo alcuni rinvii processuali, erano concessi i termini per le memorie ex art. 183/ 6 cpc ed in data 10.2.2020; a seguito di provvedimento Presidenziale ex art. 274 cpc, veniva disposta la riunione, al presente giudizio (RG 3496/2016), di quello instaurato dagli attori, di cui sopra, ritraente numero RG 2796/2018 e nel quale i medesimi svolgevano la seguente domanda: “ Voglia la S..V. Illustrissima, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare l'acquisto ex articolo 1158 cc in favore dei comparenti del bene di cui in premessa costituito da due aree coperte di forma regolare delle dimensioni di metri
6,30 x 3,90 site all'interno della particella catastale rappresentata al catasto fabbricati del Comune di Pistoia dal Foglio 273 dalla particella 135 quale ente urbano della superficie catastale di 396 mq, poste sul lato ovest della corte a comune predetta, ovvero sulla parte sinistra entrando da Via Bassa di San Sebastiano. Vittoria di onorari di causa”.
Resistevano i convenuti contestando, in fatto ed in diritto, le ragioni della spiegata domanda;
anche in questo caso, per esigenze di sintesi, i relativi atti difensivi devono darsi per conosciuti e comunque per richiamati in questa sede.
Per effetto della disposta riunione dei due processi, erano rinnovati i termini di cui all'art. 183/6 cpc.
Il 01.03.2021 sciogliendo la riserva dell'udienza del 2.2.21 il Giudice disponeva una
Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) per accertare la situazione dei luoghi, i diritti reali e la possibilità di parcheggio. Le richieste di prova testimoniale degli attori venivano, invece, dichiarate irrilevanti e non ammesse in quanto i fatti da provare risultavano già documentati o non contestati.
Pag. 4 a 15 Dalla CTU depositata in data 29/6/2022 al cui testo si rinvia per miglior lettura, di rilevante ai fini della decisione emergeva quanto segue: i soggetti interessati alla corte comune erano individuati in tutti i proprietari delle unità immobiliari che, in base ai titoli di acquisto, avevano diritto di comproprietà sulla corte comune (particella 135 del foglio
273 del Catasto di Pistoia); la corte era gravata da servitù di passo a favore di alcuni terreni agricoli apparentemente interclusi, tra cui quelli di proprietà degli stessi attori e dei l'assenza di un regolamento condominiale che disciplinasse l'uso della corte CP_4
e di delibere assembleari dei comunisti che avessero attribuito in modo esclusivo posti auto o altre porzioni del bene comune;
la corte era utilizzata da tutti i comproprietari sia per il transito che per la sosta delle autovetture;
in base alle dimensioni (396 mq), potevano essere ricavati 9 posti auto di dimensioni regolamentari (5,00 x 2,50 m), uno per ciascuna delle sei unità immobiliari principali, con tre posti da destinare a turnazione;
ha sottolineato che, ai sensi dell'art. 1102 c.c., ciascun comproprietario aveva diritto a un uso paritetico della cosa comune, senza che ciò potesse comportare una ripartizione proporzionale alle quote di proprietà; i paletti installati dagli attori insistevano sulla corte comune e non erano idonei a delimitare in modo esclusivo una porzione, né ad impedire il transito o l'uso agli altri comproprietari;
Orti “Nesti” e ovvero le aree Pt_3 recintate denominate “orti” oggetto della domanda riconvenzionale rinunciata e della domanda principale di accertamento dell'usucapione nel giudizio 2796/2018 RG riunito, sono risultate prive di trascrizione di diritti esclusivi a favore degli attori.
Sono seguite varie udienze, anche tese alla definizione conciliativa della lite;
definizione non trovata nonostante gli sforzi fatti, anche dall'incaricato CTU.
All'udienza del 17.7.2025 le parti presenti precisavano le conclusioni nel seguente modo:
“ L'avv. Bechi ribadisce le conclusioni già rassegnate in via istruttoria e nel merito nella nota di precisazione depositata in data 26.11.2024 richiamata nel verbale del 28.11.24 e alla quale integralmente si riporta;
l'avv. Caponnecchia precisa che il foglio di precisazione delle conclusioni del 26.11.2024 è stato inserito nel fascicolo riunito numero RG 2796/2018; gli altri difensori si riportano alle conclusioni già depositata in atti e nei verbali delle udienze”.
La causa è stata trattenuta, quindi, in decisione sulla base delle seguenti conclusioni:
Attori (cfr. note di conclusione del 26/11/24 contenenti anche conclusioni in via istruttoria):
Pag. 5 a 15 nel giudizio 3496/2012 RG: “ Voglia la , disattesa ogni contraria istanza Controparte_19 ed eccezione, dichiarare l'inesistenza del diritto all'allocazione nella corte degli autoveicoli di proprietà o in uso dei convenuti per i motivi di cui in premessa, ordinandone per l'effetto l'immediata cessazione, ed accertato se pur incidentalmente il diritto dei comparenti ex art. 1158 c.c. su due aree coperte di forma regolare delle dimensioni di metri 6,30 X 3,90, sita all'interno della particella catastale rappresentata al catasto fabbricati del Comune di Pistoia dal foglio 273, dalla particella 135, quale ente urbano della superficie catastale di 396 mq poste sul lato ovest della corte comune oltre sulla parte sinistra entrando da Via Bassa di San Sebastiano, rigettare la domanda riconvenzionale formulata da controparte;
Vittoria di spese ed onorari di causa”
Nel giudizio riunito numero 2796/2018 RG:
“ Voglia la , disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare Controparte_20
l'acquisto ex articolo 1158 cc in favore dei comparenti del bene di cui in premessa costituito da due aree coperte di forma regolare delle dimensioni di metri 6,30 x 3,90 site all'interno della particella catastale rappresentata al catasto fabbricati del Comune di
Pistoia dal Foglio 273 dalla particella 135 quale ente urbano della superficie catastale di 396 mq, poste sul lato ovest della corte a comune predetta, ovvero sulla parte sinistra entrando da Via Bassa Via San Sebastiano. Vittoria di onorari di causa “.
TI , IL e (cfr. note di conclusioni del 2/11/24): CP_4 CP_6
- quanto alla causa RG. n. 3496/2016: “..nel merito, rigettare le domande ex adverso spiegate da parte attrice perché infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”;
- quanto alla causa RG. n. 2796/2018: “in via principale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva degli esponenti e comunque rigettare la domanda ex adverso spiegata da parte attrice in quanto infondata, con vittoria di spese e competenze legali;
in via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, compensare integralmente le spese e competenze di giudizio”.
TI e (cfr. udienza del 28/11/2024): CP_16 CP_17
per la causa 3496/2016: “ preliminarmente insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori come formulati nella memoria 183/6 n. 2 del 17.12.2018; nel merito si riporta i propri
Pag. 6 a 15 atti difensivi e conclude come da comparsa di costituzione risposta del 17.1.2017; atto di citazione di terzo in causa del 3.4.2017; e memoria ex art. 183/6 n.1 del 19.11.2018”;
per la causa RG 2796/2018 (riunita): “insiste nel mezzi istruttori come formulati nella memoria ex art. 183/6 n. 2 cpc del 14.12.2020 e nel merito si riporta ai propri atti difensivi e conclude come da comparsa di costituzione e risposta del 5.2.2020 e come da memoria 183/6 n.1 cpc del 12.11.2020”.
TI e (cfr. nota di Controparte_1 Controparte_2 CP_3 conclusioni del 26/11/2024):
Per le cause riunite 3496/2016- 2796/2018: “in via istruttoria insiste per l'ammissione delle prove per testi richieste nelle memorie depositate dagli Avv.ti RD PR ed
IR GI ai quali è subentrato quale difensore dei convenuti , Controparte_1
e , memorie che fa proprie ed in particolare insiste Controparte_2 CP_3 nella ammissione delle prove per testi formulate nella memoria ex art 183 VI n° 2 cpc depositata il 13.12.2018 nel giudizio RG 3496/2016 e per l'ammissione della prova per testi formulata nella memoria istruttoria ex art 183 VI n° 2 cpc depositata il 4.12.2020 nella causa RG 2796/2018 riunita alla causa RG 3496/2016; si oppone alla ammissione delle prove di parte attrice per i motivi esposti nelle memorie in atti depositate dagli
Avv.ti RD PR ed IR GI che fa proprie ed in particolare nelle memorie ex art 183 VI n° 3 cpc depositate: il 2.1.20219 nel giudizio RG 3496/2016 ed il
22.12.2020 nel giudizio RG 2796/2018 riunito al giudizio avente RG 3496/2016; nella denegata ipotesi di ammissione delle prove testimoniali avversarie insiste per la ammissione della controprova formulata nelle sopra richiamate memorie ex art 183 VI
n° 3, con i testi ivi già indicati;
nel merito
A) quanto alla causa RG 3496/2016 conclude riportandosi, facendole proprie, a tutte le conclusioni - da intendersi qui integralmente ritrascritte - formulate nella comparsa di costituzione depositata - sia in cartaceo che nel PCT in data 12.1.2017- dagli Avv.ti
RD PR ed IR GI ai quali è subentrato quale difensore dei convenuti , e , ribadendo in questa Controparte_1 Controparte_2 CP_3 sede, come risultante dalla memoria 183 VI n° 2 cpc depositata dai precedenti difensori il 13.12.2018, la illegittimità, inammissibilità ed improcedibilità della domanda nuova proposta dagli attori per la prima volta nella memoria ex art 183 VI n° 1 cpc e la non
Pag. 7 a 15 accettazione del contraddittorio su tale domanda, che dovrà essere rigettata;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa comprese le spese del CTP Geom. come Per_3 da fatture già versate in atti, nonché le spese legali di mediazione;
B) quanto alla causa RG 2796/2018 conclude riportandosi, facendole proprie, alle conclusioni - da intendersi qui integralmente ritrascritte – formulate nella comparsa di costituzione depositata dagli Avv.ti RD PR ed IR GI ai quali è subentrato quale difensore dei convenuti , e Controparte_1 Controparte_2
, il tutto con vittoria di spese e compensi di causa comprese le spese del CP_3
CTP Geom. come da fatture già versate in atti, nonché le spese legali di Per_3 mediazione”.
Terza chiamata in casa (cfr nota di Controparte_15 conclusioni del 8/11/2024):
“Voglia l'ecc.mo Tribunale Civile di Pistoia, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito: - respingere le domande di parte attrice ed ogni dipendente domanda avanzata nei confronti della società comparente, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;
In via istruttoria: previa occorrendo chiamata a chiarimenti del CTU Geom. Per_4 sulle questioni evidenziate nella memoria depositata in data 23.09.2022, da aversi
[...] qui per riportata e trascritta”.
Convenuta : a seguito di rinuncia al mandato difensivo da parte Controparte_14 dell'Avv. Tommaso Stanghellini, avvenuta con atto notificato e depositato nel fascicolo del processo in data 30.9.2022, non risulta avere svolto ulteriori attività difensive. Per lei la causa sarà decisa sulla base delle conclusioni contenute nelle comparse di costituzione e risposta versate in atti.
_________
MOTIVI DELLA DECISIONE
a) Sull'uso della corte comune come parcheggio
La questione centrale, su cui ruotala causa, riguarda la legittimità dell'uso della corte comune come parcheggio da parte dei comproprietari. L'art. 1102 c.c. stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. II, 16/12/2019, n. 33154; Cass. civ., Sez. II, 14/03/2023, n.
Pag. 8 a 15 7385) ha chiarito che l'uso della cosa comune possa essere anche esclusivo o più intenso da parte di uno dei comunisti, purché non si traduca in una sostanziale sottrazione agli altri del pari godimento.
Nel caso di specie, la CTU ha accertato che la corte era utilizzata da tutti i comproprietari sia per il transito che per la sosta delle autovetture, senza che ciò avesse impedito agli altri comunisti il pari godimento del bene. Anche gli attori utilizzavano allo stesso modo gli spazi delimitati dalla corte. La circostanza, non espressamente contestata, é da ritenersi, in quanto tale, come pacifica secondo le previsioni dell'art. 115/1 cpc.
Gli attori hanno sostenuto che la corte, per la sua destinazione agricola e la presenza di servitù di passo, non poteva essere adibita a parcheggio privato. Tuttavia, la CTU ha rilevato che la corte è censita come “bene comune non censibile” e che, in assenza di specifici vincoli o divieti urbanistici, l'uso come parcheggio non risultava vietato.
La giurisprudenza amministrativa (TAR Sardegna, Sez. II, 14/09/2011, n. 926; TAR
Lazio n. 4841/2025) ritiene che la destinazione agricola di un'area non escluda, in via di principio, la possibilità di utilizzarla anche come parcheggio, purché ciò non comporti opere edilizie abusive o alterazioni sostanziali della destinazione. Nel caso di specie non risulta che vi siano stati interventi di natura edilizia volti cioè a edificare manufatti o volti a realizzare opere, per consentire il parcheggio, a carattere durevole e non meramente temporaneo e che abbiano determinato una significativa modifica della morfologia dei luoghi. Quello in discussione è uno spazio comune, non edificabile, che per sua collocazione in “aderenza” ai fabbricati limitrofi consente la sosta ed il transito. Nulla più..!
Il richiamo degli attori fatto alla disciplina urbanistica, volto ad evidenziare una sorta di mutamento di destinazione d'uso di quell'area ad opera dei convenuti, appare inconferente e comunque è sconfessato dal materiale probatorio fotografico acquisito agli atti di causa. Del resto la più volte ripetuta, dagli attori, cronologia degli atti di acquisto della proprietà e gli accertamenti peritali sul punto, hanno evidenziato come la natura pertinenziale della corte risalisse a molto tempo addietro e ciò nonostante alcuna prova
è stata fornita su come tale area comune si trovasse diversamente in origine, rispetto a quella rappresentata dai rilievi fotografici di causa.
Un'eventuale difformità avrebbe consentito di apprezzare il rilievo mosso dagli attori sulla violazione della disciplina urbanistica – edilizia.
Pag. 9 a 15 L'azione promossa da costoro è stata anche motivata dall'intento di perseguire una forma di tutela del diritto della proprietà, si legge, anche se in modo poco chiaro, negli atti difensivi “…volta ad accertare l'insussistenza dei pesi a carico del condominio del proprietario, e quella con la quale quest'ultimo può conseguire la dichiarazione di inesistenza di diritti reali affermati da terzi sulla cosa e far cessare le turbative o le molestie da questi esercitati, con risarcimento del danno..”
In verità nel caso in esame non vi sia alcun peso minacciato e/o turbativa sulla proprietà comune dato che la sosta dei veicoli è effettuata proprio dai comproprietari. D'altro lato si comprende anche come gli attori, che abitualmente parcheggiano i loro veicoli negli spazi comuni, non si trovino nella posizione di impedire agli altri comproprietari di fare parimenti uso della stessa area.
La parte attrice ha anche omesso di chiarire in che modo la sosta dei veicoli prefigurerebbe una servitù: non è dato comprende, in tale ipotesi, quale sarebbe il fondo dominante e quale sarebbe il fondo servente. Al di là di pochi scarni cenni al tema, non si rinviene nella loro intricata traccia difensiva, alcuna allegazione sul punto.
Del resto la regolamentazione dell'uso della cosa comune poteva essere anche deliberata dall'assemblea dei comunisti (art. 1106 c.c.), ma nel caso di specie, non risulta che tale regolamentazione sia mai avvenuta.
Le richieste istruttorie di prova orale, avanzate con la memoria ex art. 183/6 co cpc del
19.12.2018 sono state respinte in quanto vertenti su fatti non contestati e comunque irrilevanti ai fini della decisione della lite, non essendo mai stata contestata né la circostanza del passaggio da quell'area né la circostanza della sosta.
La domanda principale della parte attrice, in conclusione, deve essere respinta.
b) Sulla domanda di accertamento dell'usucapione formulata dalla parte attrice.
Gli attori hanno chiesto l'accertamento dell'acquisto per usucapione di due porzioni della corte, sostenendo il possesso esclusivo ultraventennale;
possesso documentato dalla loro recinzione e dalla loro manutenzione.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. II, 18/06/2025, n. 16398; Cass. civ., Sez.
II, 18528/2023) richiede, per l'usucapione su bene comune, che il possesso sia esercitato in modo esclusivo e con modalità tali da escludere gli altri comunisti dal godimento del
Pag. 10 a 15 bene (ius excludendi alios): la recinzione materiale costituisce la più importante espressione di tale volontà.
Il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione e se già possiede "animo proprio" e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in maniera univoca la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus" ( cfr. Cass. Civ. del 11/03/2025, n. 6452).
Il godimento pur esclusivo della cosa comune da parte di uno dei comproprietari non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem, risultando necessario, a fini dell'acquisto a titolo originario, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato, attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui. L'onere della prova sul punto grava su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.
Non è sufficiente, dunque, che gli altri condomini si astengano dall'uso del bene ma occorre che il condomino interessato dimostri di aver goduto del bene in modo esclusivo e palese, tale da escludere gli altri.
Ora nel caso di specie la CTU ha accertato che le aree della corte comune denominate
“orti Nesti” e erano prive di una recinzione integrale;
cioè una recinzione Parte_4 idonea a impedire l'accesso agli altri comunisti.
La documentazione depositata dagli attori, da cui si evincono, nel corso del tempo alcuni contenziosi aventi ad oggetto le menzionate strisce di terreno (RG 2696 del 3.5.1966
Pretura di Pistoia) nonché gli altri riferimenti storici giudiziari evocati, non permettono;
quanto meno secondo le allegazioni degli attori;
di dare per avvenuto l'acquisto a titolo originario per quelle due aree, per un possesso, uti domino, ininterrotto. Mette conto evidenziare come gli attori abbiano acquistato la proprietà dei beni, rispetto a cui il vincolo di pertinenzialità, su quell'area, si è trasmesso, nell'anno 1991 (atto Notaio in Pistoia del 27.06.1991 Rep. N. 24109 cfr. pagina 30 conclusionale ) e Persona_2 dalla documentazione prodotta non risulta in alcun modo che vi sia stato un passaggio del possesso esclusivo su questi piccoli appezzamenti di terreno cioè dalla parte alienante alla parte acquirente.
Pag. 11 a 15 Le richieste di prova formulate dagli attori, sul punto, con la memoria ex art. 183/6 n. 2 cpc del 14.12.2020 sono risultate inammissibili ed irrilevanti in quanto vertenti su capitoli di prova eccessivamente generici e comunque non pertinenti in quanto non orientati a far emergere il possesso esclusivo/escludente; un possesso, quindi, occorre ripeterlo, escludente quello degli altri comproprietari: la piantumazione di due alberi piuttosto la manutenzione di dette aree, laddove rimaste aperte al libero accesso degli altri proprietari, non vale a connotare il possesso esclusivo: ben potendo un comunista svolgere dette attività proprio in quanto contitolare del diritto di proprietà insieme agli altri.
La domanda di usucapione deve quindi essere respinta per difetto di prova dei presupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza.
c) Sulle domande riconvenzionali diretta alla rimozione dei due paletti..
I convenuti e dando atto dell'apposizione, nella corte, da CP_1 CP_2 CP_3
parte degli attori di due paletti: uno bianco ed uno bianco e rosso (circostanza non espressamente contestata dagli attori) hanno chiesto in via riconvenzionale la condanna di costoro alla loro rimozione.
La presenza dei paletti installati dagli attori, non collegati da recinzione e non idonei a impedire l'accesso agli altri comunisti, costituisce, comunque, uso non conforme ai principi di pari godimento della cosa comune. La CTU ha accertato che i paletti insistevano sulla corte comune anche se non erano idonei a delimitare in modo esclusivo una porzione, né ad impedire il transito o l'uso agli altri comproprietari. Gli attori, sul punto nulla hanno allegato né hanno dedotto in merito all'utilità del posizionamento dei due manufatti.
D'altro lato emerge per tabulas come la loro presenza privi della possibilità gli altri comproprietari di transitare e/o parcheggiare nel punto in cui tali paletti sono stati collocati. La domanda deve per questo essere accolta.
d) Sulla domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento del danno.
I convenuti e hanno chiesto, anche, la condanna degli attori CP_1 CP_2 CP_3
al risarcimento del danno, da quantificarsi in via equitativa ed indicato nella somma di euro 10.000,00.
Pag. 12 a 15 La domanda non può essere accolta giacché i convenuti non hanno allegato la tipologia del danno subito né hanno fornito prova dello stesso o indicato, quanto meno, su quali basi abbiano operato la sua quantificazione, in euro 10.000,00.
Dagli atti del processo non emergono fatti tali da indurre a ritenere che la condotta degli attori abbia causato loro dei danni;
né è possibile abdicare, in favore di una valutazione equitativa del Giudice, al preciso onere probatorio che sul punto gravava sui convenuti.
L'onere della prova del danno ricade sempre sulla parte danneggiata, che deve dimostrare l'esistenza del danno (l'an) e le circostanze che ne hanno reso impossibile o difficile la quantificazione (il quantum).
La valutazione equitativa del giudice non può essere usata per sopperire a una mancata prova dell'esistenza del danno, ma serve a determinare l'ammontare del danno se quest'ultimo è certo nella sua esistenza, ma non nel suo preciso ammontare. Il giudice ha il dovere di procedere alla valutazione equitativa se l'esistenza del danno è certa, ma è impossibile o estremamente difficile quantificarne l'ammontare e tale difficoltà non è imputabile al danneggiato (ex pluribus Cass. Civ. . Ordinanza Num. 27921/2025)
e) Spese di lite, CTU e mediazione
La soccombenza degli attori sulle domande principali e sulla domanda di usucapione giustifica la condanna alle spese, comprese quelle di CTU e mediazione, in favore dei convenuti ex art. 91 cpc;
ciò vale ad eccezione dei convenuti e CP_1 CP_2
per i quali, posta la soccombenza parziale reciproca, le spese sono da CP_3 compensare per 1/4.
Le spese, posta la riunione dei due processi e la duplicazione delle attività difensive svolte, sono liquidate, sulla base di valori medi, con quote aumentate del 20% ex art. 4 comma 2 DM 55/2014 e ss. mod.. per le attività successive alla riunione dei processi e valore di riferimento da euro 5.201,00 – ad euro 26.000,00 (causa RG 3496/16) e da euro 1.101,00 - a 5.200,00 (causa RG 2796/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, sulle cause riunite RG 3496/2016
e RG 2796/2018, ogni altra domanda, eccezione e questione assorbita o respinta, così decide:
Pag. 13 a 15
1. Rigetta la domanda degli attori volta a vietare ai convenuti l'uso della corte comune come parcheggio.
2. Rigetta la domanda degli attori di accertamento dell'acquisto del diritto di proprietà, per usucapione, delle porzioni di corte denominate “orti Nesti” e
. Parte_4
3. Accoglie la domanda riconvenzionale dei convenuti e CP_1 CP_2
e ordina agli attori la rimozione dei paletti (uno bianco ed uno bianco CP_3
e rosso) posizionati nella corte comune e di cui alla rappresentazione fotografica dell'elaborato peritale e comunque in atti.
4. Rigetta la domanda riconvenzionale, dei convenuti e CP_1 CP_2
di condanna degli attori al risarcimento del danno;
CP_3
5. Condanna gli attori al pagamento, ai convenuti e alla società terza chiamata
, delle spese di lite che Controparte_15 liquida, per entrambe le cause riunite, nel seguente modo:
- , , RG Controparte_1 Controparte_2 CP_3
3496/2016 fase di studio euro 875,00; fase introduttiva euro 740,00; fase trattazione euro 1.600,00; RG 2796/2018: fase di studio euro 405,00; fase introduttiva euro 405,00; fase trattazione euro 810,00; entrambi i procedimenti riuniti: fase di studio in favore del professionista subentrato ex art 4 n° 5 bis D.M. 55/2014 modif. ex D.M. 147/2022 euro 800,00; fase decisoria euro 2.040,00; per le due mediazioni intraprese liquida in modo congiunto e ridotto stante la natura similare delle due contese, per l'attivazione euro 500,00 e per la negoziazione euro 800,00. Compensa per 1/4 le spese così come liquidate. Oltre SG 15%; Cap 4% ed Iva se dovuta nella misura di legge;
oltre euro 1.550,85 per spese documentate.
- e RG 3496/2016 fase di CP_4 CP_6 CP_5 studio euro 875,00; fase introduttiva euro 740,00; fase trattazione euro
1.600,00; RG 2796/2018: fase di studio euro 405,00; fase introduttiva euro
405,00; fase trattazione euro 810,00; entrambi i procedimenti riuniti: fase decisoria euro 2.040,00; per le due mediazioni intraprese liquida, in modo congiunto e ridotto stante la natura similare delle due contese, per l'attivazione euro 500,00 e per la negoziazione euro 800,00. Oltre SG
15%; Cap 4% ed Iva se dovuta nella misura di legge ed euro 764,80 per esborsi documentati.
Pag. 14 a 15 - , , Controparte_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
, , ; tutti
[...] Controparte_11 CP_12 CP_13 eredi : RG 3496/2016 fase di studio euro 875,00; fase Persona_1
introduttiva euro 740,00; fase trattazione euro 1.600,00; RG 2796/2018: fase di studio euro 405,00; fase introduttiva euro 405,00; fase trattazione euro 810,00; entrambi i procedimenti riuniti: fase decisoria euro 2.040,00; per le due mediazioni intraprese liquida, in modo congiunto e ridotto stante la natura similare delle due contese, per l'attivazione euro 500,00 e per la negoziazione euro 800,00. Oltre SG 15%; Cap 4% ed Iva se dovuta nella misura di legge ed euro 244,00 per esborsi documentati.
- posta la rinuncia al mandato difensivo da parte Controparte_14 dell'Avv. Stanghellini avvenuta in data 30/9/2022 e la mancanza di attività difensiva da tale data in poi: RG 3496/2016 fase di studio euro
875,00; fase introduttiva euro 740,00; fase trattazione euro 1.600,00; RG
2796/2018: fase di studio euro 405,00; fase introduttiva euro 405,00; fase trattazione euro 810,00; per le due mediazioni intraprese liquida, in modo congiunto e ridotto stante la natura similare delle due contese, per l'attivazione euro 500,00 e per la negoziazione euro 800,00. Oltre SG
15%; Cap 4% ed Iva se dovuta nella misura di legge.
- RG 3496/2016 Controparte_15 fase di studio euro 875,00; fase introduttiva euro 740,00; fase trattazione euro 1.600,00; RG 2796/2018: fase di studio euro 405,00; fase introduttiva euro 405,00; fase trattazione euro 810,00; entrambi i procedimenti riuniti: fase decisoria euro 2.040,00; per le due mediazioni intraprese liquida, in modo congiunto e ridotto stante la natura similare delle due contese, per l'attivazione euro 500,00 e per la negoziazione euro 800,00. Oltre SG
15%; Cap 4% ed Iva se dovuta nella misura di legge.
Pone a definitivo carico degli attori le spese liquidate di CTU.
Così deciso in Pistoia lì 17 NOVEMBRE 2025
Il Giudice
Dott. Filippo Fontani
Pag. 15 a 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Filippo Fontani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( Cod. Fis. ) e ( Cod. Fis. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. IL Dal Pino (PEC: CodiceFiscale_2
, domiciliati presso lo studio in Montecatini Terme Email_1
(PT), Via Aldo Rossi n. 15, come da procura in atti = ATTORI=
CONTRO
( Cod. Fis. ), ( Cod. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
Fis. ), ( Cod. Fis. ), C.F._4 CP_3 C.F._5
rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Bechi (PEC: , Email_2 domiciliati presso il suo studio in Pistoia, Via Attilio Frosini n. 114, come da procura in atti = CONVENUTI =
( Cod. Fis. ), ( Cod. Fis. CP_4 C.F._6 CP_5
), ( Cod. Fis. ), C.F._7 CP_6 C.F._8
rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Biancalani (PEC:
, domiciliati presso il suo studio in Pistoia, Email_3
Via dell'Ospizio n. 34, come da procura in atti = CONVENUTI=
(Cod. Fis. ), (Cod. Fis. Controparte_7 C.F._9 CP_8
), ( Cod. Fis. ), C.F._10 Controparte_9 C.F._11
( Cod. Fis. ), (Cod. Controparte_10 C.F._12 Controparte_11
Fis. ), (Cod. Fis. ), C.F._13 CP_12 C.F._14
(Cod. Fis. ); tutti eredi , CP_13 C.F._15 Persona_1
Pag. 1 a 15 rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Caponecchia (PEC
, domiciliati presso il suo studio in Email_4
Pistoia, Via Porta al Borgo n. 79, come da procura in atti =CONVENUTI=
( Cod. Fisc. ) già rappresentata e difesa Controparte_14 CodiceFiscale_16 dall'Avv. Tommaso Stanghellini (PEC: Email_5 rinunciante al mandato il 30/9/2022 e domiciliata presso il suo studio in Pistoia Via
Cavour 37, come da procura in atti =CONVENUTA=
(Cod.Fisc. e P.IVA: Controparte_15
), rappresentata e difesa dall'Avv. Walter Vecchi (PEC: P.IVA_1
, domiciliata presso il suo studio in Firenze, Viale Email_6
PP MA n. 13, come da procura in atti = TERZO CHIAMATO=
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN SINTESI
La controversia trae origine nel 2016 con l'atto di citazione in giudizio con cui Pt_1
e convenivano in giudizio i comproprietari di una corte
[...] Parte_2 comune sita in Pistoia Via Bassa di San Sebastiano, di superficie catastale pari a 396 mq., avente una conformazione interposta tra la pubblica strada e gli edifici sia degli attori che dei convenuti, identificata al Catasto Fabbricati del medesimo Comune con il Foglio
237, mappale 135, bene comune non censibile, chiedendo che fosse dichiarata l'inesistenza del diritto dei convenuti di parcheggiare autoveicoli nella corte, la cessazione di tale uso e il risarcimento dei danni. Gli attori sostenevano che la corte, per la sua destinazione agricola e la presenza di servitù di passo a favore di fondi agricoli, non potesse essere adibita a parcheggio privato, in assenza di specifica autorizzazione urbanistica e in violazione della destinazione d'uso.
I convenuti, i cui atti devono darsi per conosciuti e qui richiamati per esigenze di sintesi, si costituivano in giudizio contestando integralmente le domande attoree.
In particolare, e sostenevano la legittimità dell'uso della CP_1 CP_2 CP_3 corte comune anche per il parcheggio, in base all'art. 1102 c.c., e chiedevano in via riconvenzionale la rimozione di due paletti installati dagli attori sempre nella corte e il risarcimento danni.
I convenuti e contestavano la fondatezza della domanda CP_16 CP_17 attorea con i medesimi argomenti sopra esposti;
eccepivano la necessità di integrare il
Pag. 2 a 15 contraddittorio verso tutti i comproprietari della corte ex art. 102 cpc e quindi anche verso i comproprietari pretermessi sig.ri , , e Controparte_14 CP_4 CP_5
; chiedevano l'autorizzazione a chiamare in causa la CP_6 [...]
loro parte venditrice (atto Notaio trascritto il Controparte_18 Persona_2
3.10.2014 al n. rp 4664), dell'immobile rappresentato al NCEU del Comune di Pistoia al
Foglio 273, mappale 134 Sub 3), con il relativo diritto di proprietà proporzionale sulla corte comune, quale bene comune non censibile ed il diritto di parcheggiare due autovetture nella stessa corte. Nel caso di accoglimento della domanda attorea chiedevano di essere garantiti dalla società terza venditrice dagli esiti infausti del giudizio e comunque la condanna della stessa al risarcimento del danno per svalutazione dell'immobile, per il caso in cui fosse accertata l'assenza dei parcheggi;
danno quantificato in euro 25.000,00.
I convenuti litisconsorti necessari vocati in giudizio ex art. 102 cpc, CP_4 evidenziavano di essere titolari di una servitù di passo sulla corte, utilizzata solo per l'accesso al proprio fondo, senza mai aver parcheggiato o posto in essere comportamenti contrari all'uso comune della corte.
Il convenuto (deceduto in data 4/3/2018) prima ed i suoi eredi costituiti in Persona_1 giudizio, dopo, contestavano la fondatezza delle domande attoree non avendo mai posto in essere le condotte evidenziate in citazione;
essendo, per altro, il affetto da gravi Per_1 patologie che gli impedivano anche di condurre autoveicoli;
richiamavano, inoltre, la mancanza di prova di possesso esclusivo e la mancata recinzione delle aree.
terza chiamata in causa, contestava la fondatezza della Controparte_15 domanda attorea e sosteneva la legittimità dell'uso della corte comune per il parcheggio da parte di tutti i comunisti, in assenza di regolamento o divieti specifici.
Nel corso della prima udienza di trattazione (11 luglio 2017), il Giudice, contraddittorio regolarmente instaurato ed integrato, disponeva il tentativo obbligatorio di mediazione, che si concludeva con esito negativo. Successivamente, all'udienza del 15 gennaio 2018, gli attori, a fronte delle eccezioni dei convenuti, proponevano anche domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione di due porzioni della stessa corte, denominate “Orto Nesti” e , sostenendo di averne avuto il possesso Parte_3 esclusivo, pacifico e ultraventennale.
Le altre parti in causa eccepivano l'irritualità e la tardività di tale domanda chiedendone la reiezione.
Pag. 3 a 15 All'udienza del 13.9.2018 la parte attrice dichiarava di rinunciare alla spiegata domanda riconvenzionale riferendo quanto segue: “…L'Avv. IL Dal Pino dichiara di prestare quiescenza all'eccezione di tardività della proposta domanda riconvenzionale alla quale rinuncia. Fa presente di avere instaurato un procedimento di riconoscimento della esistenza di un diritto di usucapione degli attori nei confronti delle medesime parti oggi in causa con udienza fissata il 20/12/2018 come da nota di iscrizione che produce, e di cui ad oggi non è noto né il numero di R.G. né il giudice assegnatario. Afferma che sussistono ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva di tale giudizio con quello presente e chiede differimento onde poter conoscere gli estremi del secondo procedimento che chiede venga riunito a quello in questa sede sub iudice…”.
Dopo alcuni rinvii processuali, erano concessi i termini per le memorie ex art. 183/ 6 cpc ed in data 10.2.2020; a seguito di provvedimento Presidenziale ex art. 274 cpc, veniva disposta la riunione, al presente giudizio (RG 3496/2016), di quello instaurato dagli attori, di cui sopra, ritraente numero RG 2796/2018 e nel quale i medesimi svolgevano la seguente domanda: “ Voglia la S..V. Illustrissima, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare l'acquisto ex articolo 1158 cc in favore dei comparenti del bene di cui in premessa costituito da due aree coperte di forma regolare delle dimensioni di metri
6,30 x 3,90 site all'interno della particella catastale rappresentata al catasto fabbricati del Comune di Pistoia dal Foglio 273 dalla particella 135 quale ente urbano della superficie catastale di 396 mq, poste sul lato ovest della corte a comune predetta, ovvero sulla parte sinistra entrando da Via Bassa di San Sebastiano. Vittoria di onorari di causa”.
Resistevano i convenuti contestando, in fatto ed in diritto, le ragioni della spiegata domanda;
anche in questo caso, per esigenze di sintesi, i relativi atti difensivi devono darsi per conosciuti e comunque per richiamati in questa sede.
Per effetto della disposta riunione dei due processi, erano rinnovati i termini di cui all'art. 183/6 cpc.
Il 01.03.2021 sciogliendo la riserva dell'udienza del 2.2.21 il Giudice disponeva una
Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) per accertare la situazione dei luoghi, i diritti reali e la possibilità di parcheggio. Le richieste di prova testimoniale degli attori venivano, invece, dichiarate irrilevanti e non ammesse in quanto i fatti da provare risultavano già documentati o non contestati.
Pag. 4 a 15 Dalla CTU depositata in data 29/6/2022 al cui testo si rinvia per miglior lettura, di rilevante ai fini della decisione emergeva quanto segue: i soggetti interessati alla corte comune erano individuati in tutti i proprietari delle unità immobiliari che, in base ai titoli di acquisto, avevano diritto di comproprietà sulla corte comune (particella 135 del foglio
273 del Catasto di Pistoia); la corte era gravata da servitù di passo a favore di alcuni terreni agricoli apparentemente interclusi, tra cui quelli di proprietà degli stessi attori e dei l'assenza di un regolamento condominiale che disciplinasse l'uso della corte CP_4
e di delibere assembleari dei comunisti che avessero attribuito in modo esclusivo posti auto o altre porzioni del bene comune;
la corte era utilizzata da tutti i comproprietari sia per il transito che per la sosta delle autovetture;
in base alle dimensioni (396 mq), potevano essere ricavati 9 posti auto di dimensioni regolamentari (5,00 x 2,50 m), uno per ciascuna delle sei unità immobiliari principali, con tre posti da destinare a turnazione;
ha sottolineato che, ai sensi dell'art. 1102 c.c., ciascun comproprietario aveva diritto a un uso paritetico della cosa comune, senza che ciò potesse comportare una ripartizione proporzionale alle quote di proprietà; i paletti installati dagli attori insistevano sulla corte comune e non erano idonei a delimitare in modo esclusivo una porzione, né ad impedire il transito o l'uso agli altri comproprietari;
Orti “Nesti” e ovvero le aree Pt_3 recintate denominate “orti” oggetto della domanda riconvenzionale rinunciata e della domanda principale di accertamento dell'usucapione nel giudizio 2796/2018 RG riunito, sono risultate prive di trascrizione di diritti esclusivi a favore degli attori.
Sono seguite varie udienze, anche tese alla definizione conciliativa della lite;
definizione non trovata nonostante gli sforzi fatti, anche dall'incaricato CTU.
All'udienza del 17.7.2025 le parti presenti precisavano le conclusioni nel seguente modo:
“ L'avv. Bechi ribadisce le conclusioni già rassegnate in via istruttoria e nel merito nella nota di precisazione depositata in data 26.11.2024 richiamata nel verbale del 28.11.24 e alla quale integralmente si riporta;
l'avv. Caponnecchia precisa che il foglio di precisazione delle conclusioni del 26.11.2024 è stato inserito nel fascicolo riunito numero RG 2796/2018; gli altri difensori si riportano alle conclusioni già depositata in atti e nei verbali delle udienze”.
La causa è stata trattenuta, quindi, in decisione sulla base delle seguenti conclusioni:
Attori (cfr. note di conclusione del 26/11/24 contenenti anche conclusioni in via istruttoria):
Pag. 5 a 15 nel giudizio 3496/2012 RG: “ Voglia la , disattesa ogni contraria istanza Controparte_19 ed eccezione, dichiarare l'inesistenza del diritto all'allocazione nella corte degli autoveicoli di proprietà o in uso dei convenuti per i motivi di cui in premessa, ordinandone per l'effetto l'immediata cessazione, ed accertato se pur incidentalmente il diritto dei comparenti ex art. 1158 c.c. su due aree coperte di forma regolare delle dimensioni di metri 6,30 X 3,90, sita all'interno della particella catastale rappresentata al catasto fabbricati del Comune di Pistoia dal foglio 273, dalla particella 135, quale ente urbano della superficie catastale di 396 mq poste sul lato ovest della corte comune oltre sulla parte sinistra entrando da Via Bassa di San Sebastiano, rigettare la domanda riconvenzionale formulata da controparte;
Vittoria di spese ed onorari di causa”
Nel giudizio riunito numero 2796/2018 RG:
“ Voglia la , disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare Controparte_20
l'acquisto ex articolo 1158 cc in favore dei comparenti del bene di cui in premessa costituito da due aree coperte di forma regolare delle dimensioni di metri 6,30 x 3,90 site all'interno della particella catastale rappresentata al catasto fabbricati del Comune di
Pistoia dal Foglio 273 dalla particella 135 quale ente urbano della superficie catastale di 396 mq, poste sul lato ovest della corte a comune predetta, ovvero sulla parte sinistra entrando da Via Bassa Via San Sebastiano. Vittoria di onorari di causa “.
TI , IL e (cfr. note di conclusioni del 2/11/24): CP_4 CP_6
- quanto alla causa RG. n. 3496/2016: “..nel merito, rigettare le domande ex adverso spiegate da parte attrice perché infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”;
- quanto alla causa RG. n. 2796/2018: “in via principale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva degli esponenti e comunque rigettare la domanda ex adverso spiegata da parte attrice in quanto infondata, con vittoria di spese e competenze legali;
in via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, compensare integralmente le spese e competenze di giudizio”.
TI e (cfr. udienza del 28/11/2024): CP_16 CP_17
per la causa 3496/2016: “ preliminarmente insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori come formulati nella memoria 183/6 n. 2 del 17.12.2018; nel merito si riporta i propri
Pag. 6 a 15 atti difensivi e conclude come da comparsa di costituzione risposta del 17.1.2017; atto di citazione di terzo in causa del 3.4.2017; e memoria ex art. 183/6 n.1 del 19.11.2018”;
per la causa RG 2796/2018 (riunita): “insiste nel mezzi istruttori come formulati nella memoria ex art. 183/6 n. 2 cpc del 14.12.2020 e nel merito si riporta ai propri atti difensivi e conclude come da comparsa di costituzione e risposta del 5.2.2020 e come da memoria 183/6 n.1 cpc del 12.11.2020”.
TI e (cfr. nota di Controparte_1 Controparte_2 CP_3 conclusioni del 26/11/2024):
Per le cause riunite 3496/2016- 2796/2018: “in via istruttoria insiste per l'ammissione delle prove per testi richieste nelle memorie depositate dagli Avv.ti RD PR ed
IR GI ai quali è subentrato quale difensore dei convenuti , Controparte_1
e , memorie che fa proprie ed in particolare insiste Controparte_2 CP_3 nella ammissione delle prove per testi formulate nella memoria ex art 183 VI n° 2 cpc depositata il 13.12.2018 nel giudizio RG 3496/2016 e per l'ammissione della prova per testi formulata nella memoria istruttoria ex art 183 VI n° 2 cpc depositata il 4.12.2020 nella causa RG 2796/2018 riunita alla causa RG 3496/2016; si oppone alla ammissione delle prove di parte attrice per i motivi esposti nelle memorie in atti depositate dagli
Avv.ti RD PR ed IR GI che fa proprie ed in particolare nelle memorie ex art 183 VI n° 3 cpc depositate: il 2.1.20219 nel giudizio RG 3496/2016 ed il
22.12.2020 nel giudizio RG 2796/2018 riunito al giudizio avente RG 3496/2016; nella denegata ipotesi di ammissione delle prove testimoniali avversarie insiste per la ammissione della controprova formulata nelle sopra richiamate memorie ex art 183 VI
n° 3, con i testi ivi già indicati;
nel merito
A) quanto alla causa RG 3496/2016 conclude riportandosi, facendole proprie, a tutte le conclusioni - da intendersi qui integralmente ritrascritte - formulate nella comparsa di costituzione depositata - sia in cartaceo che nel PCT in data 12.1.2017- dagli Avv.ti
RD PR ed IR GI ai quali è subentrato quale difensore dei convenuti , e , ribadendo in questa Controparte_1 Controparte_2 CP_3 sede, come risultante dalla memoria 183 VI n° 2 cpc depositata dai precedenti difensori il 13.12.2018, la illegittimità, inammissibilità ed improcedibilità della domanda nuova proposta dagli attori per la prima volta nella memoria ex art 183 VI n° 1 cpc e la non
Pag. 7 a 15 accettazione del contraddittorio su tale domanda, che dovrà essere rigettata;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa comprese le spese del CTP Geom. come Per_3 da fatture già versate in atti, nonché le spese legali di mediazione;
B) quanto alla causa RG 2796/2018 conclude riportandosi, facendole proprie, alle conclusioni - da intendersi qui integralmente ritrascritte – formulate nella comparsa di costituzione depositata dagli Avv.ti RD PR ed IR GI ai quali è subentrato quale difensore dei convenuti , e Controparte_1 Controparte_2
, il tutto con vittoria di spese e compensi di causa comprese le spese del CP_3
CTP Geom. come da fatture già versate in atti, nonché le spese legali di Per_3 mediazione”.
Terza chiamata in casa (cfr nota di Controparte_15 conclusioni del 8/11/2024):
“Voglia l'ecc.mo Tribunale Civile di Pistoia, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito: - respingere le domande di parte attrice ed ogni dipendente domanda avanzata nei confronti della società comparente, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;
In via istruttoria: previa occorrendo chiamata a chiarimenti del CTU Geom. Per_4 sulle questioni evidenziate nella memoria depositata in data 23.09.2022, da aversi
[...] qui per riportata e trascritta”.
Convenuta : a seguito di rinuncia al mandato difensivo da parte Controparte_14 dell'Avv. Tommaso Stanghellini, avvenuta con atto notificato e depositato nel fascicolo del processo in data 30.9.2022, non risulta avere svolto ulteriori attività difensive. Per lei la causa sarà decisa sulla base delle conclusioni contenute nelle comparse di costituzione e risposta versate in atti.
_________
MOTIVI DELLA DECISIONE
a) Sull'uso della corte comune come parcheggio
La questione centrale, su cui ruotala causa, riguarda la legittimità dell'uso della corte comune come parcheggio da parte dei comproprietari. L'art. 1102 c.c. stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. II, 16/12/2019, n. 33154; Cass. civ., Sez. II, 14/03/2023, n.
Pag. 8 a 15 7385) ha chiarito che l'uso della cosa comune possa essere anche esclusivo o più intenso da parte di uno dei comunisti, purché non si traduca in una sostanziale sottrazione agli altri del pari godimento.
Nel caso di specie, la CTU ha accertato che la corte era utilizzata da tutti i comproprietari sia per il transito che per la sosta delle autovetture, senza che ciò avesse impedito agli altri comunisti il pari godimento del bene. Anche gli attori utilizzavano allo stesso modo gli spazi delimitati dalla corte. La circostanza, non espressamente contestata, é da ritenersi, in quanto tale, come pacifica secondo le previsioni dell'art. 115/1 cpc.
Gli attori hanno sostenuto che la corte, per la sua destinazione agricola e la presenza di servitù di passo, non poteva essere adibita a parcheggio privato. Tuttavia, la CTU ha rilevato che la corte è censita come “bene comune non censibile” e che, in assenza di specifici vincoli o divieti urbanistici, l'uso come parcheggio non risultava vietato.
La giurisprudenza amministrativa (TAR Sardegna, Sez. II, 14/09/2011, n. 926; TAR
Lazio n. 4841/2025) ritiene che la destinazione agricola di un'area non escluda, in via di principio, la possibilità di utilizzarla anche come parcheggio, purché ciò non comporti opere edilizie abusive o alterazioni sostanziali della destinazione. Nel caso di specie non risulta che vi siano stati interventi di natura edilizia volti cioè a edificare manufatti o volti a realizzare opere, per consentire il parcheggio, a carattere durevole e non meramente temporaneo e che abbiano determinato una significativa modifica della morfologia dei luoghi. Quello in discussione è uno spazio comune, non edificabile, che per sua collocazione in “aderenza” ai fabbricati limitrofi consente la sosta ed il transito. Nulla più..!
Il richiamo degli attori fatto alla disciplina urbanistica, volto ad evidenziare una sorta di mutamento di destinazione d'uso di quell'area ad opera dei convenuti, appare inconferente e comunque è sconfessato dal materiale probatorio fotografico acquisito agli atti di causa. Del resto la più volte ripetuta, dagli attori, cronologia degli atti di acquisto della proprietà e gli accertamenti peritali sul punto, hanno evidenziato come la natura pertinenziale della corte risalisse a molto tempo addietro e ciò nonostante alcuna prova
è stata fornita su come tale area comune si trovasse diversamente in origine, rispetto a quella rappresentata dai rilievi fotografici di causa.
Un'eventuale difformità avrebbe consentito di apprezzare il rilievo mosso dagli attori sulla violazione della disciplina urbanistica – edilizia.
Pag. 9 a 15 L'azione promossa da costoro è stata anche motivata dall'intento di perseguire una forma di tutela del diritto della proprietà, si legge, anche se in modo poco chiaro, negli atti difensivi “…volta ad accertare l'insussistenza dei pesi a carico del condominio del proprietario, e quella con la quale quest'ultimo può conseguire la dichiarazione di inesistenza di diritti reali affermati da terzi sulla cosa e far cessare le turbative o le molestie da questi esercitati, con risarcimento del danno..”
In verità nel caso in esame non vi sia alcun peso minacciato e/o turbativa sulla proprietà comune dato che la sosta dei veicoli è effettuata proprio dai comproprietari. D'altro lato si comprende anche come gli attori, che abitualmente parcheggiano i loro veicoli negli spazi comuni, non si trovino nella posizione di impedire agli altri comproprietari di fare parimenti uso della stessa area.
La parte attrice ha anche omesso di chiarire in che modo la sosta dei veicoli prefigurerebbe una servitù: non è dato comprende, in tale ipotesi, quale sarebbe il fondo dominante e quale sarebbe il fondo servente. Al di là di pochi scarni cenni al tema, non si rinviene nella loro intricata traccia difensiva, alcuna allegazione sul punto.
Del resto la regolamentazione dell'uso della cosa comune poteva essere anche deliberata dall'assemblea dei comunisti (art. 1106 c.c.), ma nel caso di specie, non risulta che tale regolamentazione sia mai avvenuta.
Le richieste istruttorie di prova orale, avanzate con la memoria ex art. 183/6 co cpc del
19.12.2018 sono state respinte in quanto vertenti su fatti non contestati e comunque irrilevanti ai fini della decisione della lite, non essendo mai stata contestata né la circostanza del passaggio da quell'area né la circostanza della sosta.
La domanda principale della parte attrice, in conclusione, deve essere respinta.
b) Sulla domanda di accertamento dell'usucapione formulata dalla parte attrice.
Gli attori hanno chiesto l'accertamento dell'acquisto per usucapione di due porzioni della corte, sostenendo il possesso esclusivo ultraventennale;
possesso documentato dalla loro recinzione e dalla loro manutenzione.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. II, 18/06/2025, n. 16398; Cass. civ., Sez.
II, 18528/2023) richiede, per l'usucapione su bene comune, che il possesso sia esercitato in modo esclusivo e con modalità tali da escludere gli altri comunisti dal godimento del
Pag. 10 a 15 bene (ius excludendi alios): la recinzione materiale costituisce la più importante espressione di tale volontà.
Il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione e se già possiede "animo proprio" e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in maniera univoca la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus" ( cfr. Cass. Civ. del 11/03/2025, n. 6452).
Il godimento pur esclusivo della cosa comune da parte di uno dei comproprietari non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem, risultando necessario, a fini dell'acquisto a titolo originario, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato, attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui. L'onere della prova sul punto grava su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.
Non è sufficiente, dunque, che gli altri condomini si astengano dall'uso del bene ma occorre che il condomino interessato dimostri di aver goduto del bene in modo esclusivo e palese, tale da escludere gli altri.
Ora nel caso di specie la CTU ha accertato che le aree della corte comune denominate
“orti Nesti” e erano prive di una recinzione integrale;
cioè una recinzione Parte_4 idonea a impedire l'accesso agli altri comunisti.
La documentazione depositata dagli attori, da cui si evincono, nel corso del tempo alcuni contenziosi aventi ad oggetto le menzionate strisce di terreno (RG 2696 del 3.5.1966
Pretura di Pistoia) nonché gli altri riferimenti storici giudiziari evocati, non permettono;
quanto meno secondo le allegazioni degli attori;
di dare per avvenuto l'acquisto a titolo originario per quelle due aree, per un possesso, uti domino, ininterrotto. Mette conto evidenziare come gli attori abbiano acquistato la proprietà dei beni, rispetto a cui il vincolo di pertinenzialità, su quell'area, si è trasmesso, nell'anno 1991 (atto Notaio in Pistoia del 27.06.1991 Rep. N. 24109 cfr. pagina 30 conclusionale ) e Persona_2 dalla documentazione prodotta non risulta in alcun modo che vi sia stato un passaggio del possesso esclusivo su questi piccoli appezzamenti di terreno cioè dalla parte alienante alla parte acquirente.
Pag. 11 a 15 Le richieste di prova formulate dagli attori, sul punto, con la memoria ex art. 183/6 n. 2 cpc del 14.12.2020 sono risultate inammissibili ed irrilevanti in quanto vertenti su capitoli di prova eccessivamente generici e comunque non pertinenti in quanto non orientati a far emergere il possesso esclusivo/escludente; un possesso, quindi, occorre ripeterlo, escludente quello degli altri comproprietari: la piantumazione di due alberi piuttosto la manutenzione di dette aree, laddove rimaste aperte al libero accesso degli altri proprietari, non vale a connotare il possesso esclusivo: ben potendo un comunista svolgere dette attività proprio in quanto contitolare del diritto di proprietà insieme agli altri.
La domanda di usucapione deve quindi essere respinta per difetto di prova dei presupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza.
c) Sulle domande riconvenzionali diretta alla rimozione dei due paletti..
I convenuti e dando atto dell'apposizione, nella corte, da CP_1 CP_2 CP_3
parte degli attori di due paletti: uno bianco ed uno bianco e rosso (circostanza non espressamente contestata dagli attori) hanno chiesto in via riconvenzionale la condanna di costoro alla loro rimozione.
La presenza dei paletti installati dagli attori, non collegati da recinzione e non idonei a impedire l'accesso agli altri comunisti, costituisce, comunque, uso non conforme ai principi di pari godimento della cosa comune. La CTU ha accertato che i paletti insistevano sulla corte comune anche se non erano idonei a delimitare in modo esclusivo una porzione, né ad impedire il transito o l'uso agli altri comproprietari. Gli attori, sul punto nulla hanno allegato né hanno dedotto in merito all'utilità del posizionamento dei due manufatti.
D'altro lato emerge per tabulas come la loro presenza privi della possibilità gli altri comproprietari di transitare e/o parcheggiare nel punto in cui tali paletti sono stati collocati. La domanda deve per questo essere accolta.
d) Sulla domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento del danno.
I convenuti e hanno chiesto, anche, la condanna degli attori CP_1 CP_2 CP_3
al risarcimento del danno, da quantificarsi in via equitativa ed indicato nella somma di euro 10.000,00.
Pag. 12 a 15 La domanda non può essere accolta giacché i convenuti non hanno allegato la tipologia del danno subito né hanno fornito prova dello stesso o indicato, quanto meno, su quali basi abbiano operato la sua quantificazione, in euro 10.000,00.
Dagli atti del processo non emergono fatti tali da indurre a ritenere che la condotta degli attori abbia causato loro dei danni;
né è possibile abdicare, in favore di una valutazione equitativa del Giudice, al preciso onere probatorio che sul punto gravava sui convenuti.
L'onere della prova del danno ricade sempre sulla parte danneggiata, che deve dimostrare l'esistenza del danno (l'an) e le circostanze che ne hanno reso impossibile o difficile la quantificazione (il quantum).
La valutazione equitativa del giudice non può essere usata per sopperire a una mancata prova dell'esistenza del danno, ma serve a determinare l'ammontare del danno se quest'ultimo è certo nella sua esistenza, ma non nel suo preciso ammontare. Il giudice ha il dovere di procedere alla valutazione equitativa se l'esistenza del danno è certa, ma è impossibile o estremamente difficile quantificarne l'ammontare e tale difficoltà non è imputabile al danneggiato (ex pluribus Cass. Civ. . Ordinanza Num. 27921/2025)
e) Spese di lite, CTU e mediazione
La soccombenza degli attori sulle domande principali e sulla domanda di usucapione giustifica la condanna alle spese, comprese quelle di CTU e mediazione, in favore dei convenuti ex art. 91 cpc;
ciò vale ad eccezione dei convenuti e CP_1 CP_2
per i quali, posta la soccombenza parziale reciproca, le spese sono da CP_3 compensare per 1/4.
Le spese, posta la riunione dei due processi e la duplicazione delle attività difensive svolte, sono liquidate, sulla base di valori medi, con quote aumentate del 20% ex art. 4 comma 2 DM 55/2014 e ss. mod.. per le attività successive alla riunione dei processi e valore di riferimento da euro 5.201,00 – ad euro 26.000,00 (causa RG 3496/16) e da euro 1.101,00 - a 5.200,00 (causa RG 2796/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, sulle cause riunite RG 3496/2016
e RG 2796/2018, ogni altra domanda, eccezione e questione assorbita o respinta, così decide:
Pag. 13 a 15
1. Rigetta la domanda degli attori volta a vietare ai convenuti l'uso della corte comune come parcheggio.
2. Rigetta la domanda degli attori di accertamento dell'acquisto del diritto di proprietà, per usucapione, delle porzioni di corte denominate “orti Nesti” e
. Parte_4
3. Accoglie la domanda riconvenzionale dei convenuti e CP_1 CP_2
e ordina agli attori la rimozione dei paletti (uno bianco ed uno bianco CP_3
e rosso) posizionati nella corte comune e di cui alla rappresentazione fotografica dell'elaborato peritale e comunque in atti.
4. Rigetta la domanda riconvenzionale, dei convenuti e CP_1 CP_2
di condanna degli attori al risarcimento del danno;
CP_3
5. Condanna gli attori al pagamento, ai convenuti e alla società terza chiamata
, delle spese di lite che Controparte_15 liquida, per entrambe le cause riunite, nel seguente modo:
- , , RG Controparte_1 Controparte_2 CP_3
3496/2016 fase di studio euro 875,00; fase introduttiva euro 740,00; fase trattazione euro 1.600,00; RG 2796/2018: fase di studio euro 405,00; fase introduttiva euro 405,00; fase trattazione euro 810,00; entrambi i procedimenti riuniti: fase di studio in favore del professionista subentrato ex art 4 n° 5 bis D.M. 55/2014 modif. ex D.M. 147/2022 euro 800,00; fase decisoria euro 2.040,00; per le due mediazioni intraprese liquida in modo congiunto e ridotto stante la natura similare delle due contese, per l'attivazione euro 500,00 e per la negoziazione euro 800,00. Compensa per 1/4 le spese così come liquidate. Oltre SG 15%; Cap 4% ed Iva se dovuta nella misura di legge;
oltre euro 1.550,85 per spese documentate.
- e RG 3496/2016 fase di CP_4 CP_6 CP_5 studio euro 875,00; fase introduttiva euro 740,00; fase trattazione euro
1.600,00; RG 2796/2018: fase di studio euro 405,00; fase introduttiva euro
405,00; fase trattazione euro 810,00; entrambi i procedimenti riuniti: fase decisoria euro 2.040,00; per le due mediazioni intraprese liquida, in modo congiunto e ridotto stante la natura similare delle due contese, per l'attivazione euro 500,00 e per la negoziazione euro 800,00. Oltre SG
15%; Cap 4% ed Iva se dovuta nella misura di legge ed euro 764,80 per esborsi documentati.
Pag. 14 a 15 - , , Controparte_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
, , ; tutti
[...] Controparte_11 CP_12 CP_13 eredi : RG 3496/2016 fase di studio euro 875,00; fase Persona_1
introduttiva euro 740,00; fase trattazione euro 1.600,00; RG 2796/2018: fase di studio euro 405,00; fase introduttiva euro 405,00; fase trattazione euro 810,00; entrambi i procedimenti riuniti: fase decisoria euro 2.040,00; per le due mediazioni intraprese liquida, in modo congiunto e ridotto stante la natura similare delle due contese, per l'attivazione euro 500,00 e per la negoziazione euro 800,00. Oltre SG 15%; Cap 4% ed Iva se dovuta nella misura di legge ed euro 244,00 per esborsi documentati.
- posta la rinuncia al mandato difensivo da parte Controparte_14 dell'Avv. Stanghellini avvenuta in data 30/9/2022 e la mancanza di attività difensiva da tale data in poi: RG 3496/2016 fase di studio euro
875,00; fase introduttiva euro 740,00; fase trattazione euro 1.600,00; RG
2796/2018: fase di studio euro 405,00; fase introduttiva euro 405,00; fase trattazione euro 810,00; per le due mediazioni intraprese liquida, in modo congiunto e ridotto stante la natura similare delle due contese, per l'attivazione euro 500,00 e per la negoziazione euro 800,00. Oltre SG
15%; Cap 4% ed Iva se dovuta nella misura di legge.
- RG 3496/2016 Controparte_15 fase di studio euro 875,00; fase introduttiva euro 740,00; fase trattazione euro 1.600,00; RG 2796/2018: fase di studio euro 405,00; fase introduttiva euro 405,00; fase trattazione euro 810,00; entrambi i procedimenti riuniti: fase decisoria euro 2.040,00; per le due mediazioni intraprese liquida, in modo congiunto e ridotto stante la natura similare delle due contese, per l'attivazione euro 500,00 e per la negoziazione euro 800,00. Oltre SG
15%; Cap 4% ed Iva se dovuta nella misura di legge.
Pone a definitivo carico degli attori le spese liquidate di CTU.
Così deciso in Pistoia lì 17 NOVEMBRE 2025
Il Giudice
Dott. Filippo Fontani
Pag. 15 a 15