Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 8 agosto 1991, n. 252
Articolo 3
- Legge 8 agosto 1991, n. 252
Articolo 4 della Legge 8 agosto 1991, n. 252
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14 agosto 1991
14 agosto 1991
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