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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 25/03/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
OGGETTO: opposizione ad avviso
REPUBBLICA ITALIANA di addebito
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 25/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 14/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. SERVIDIO Parte_1 P.IVA_1
MAURIZIO per procura come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. SALVO RICCARDO, come CP_1 P.IVA_2 da procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 06/01/2024 la società conveniva in Parte_1 giudizio l chiedendo accertarsi l'insussistenza del credito di cui all'avviso di CP_1 addebito del 24/10/2023 n. 339 2023 00003226044 000 di € 22.135,32, notificato all'azienda con PEC del 28/11/2023, relativo a contributi previdenziali dovuti alla
Gestione Aziende con Lavoratori Dipendenti per il periodo febbraio 2022, aprile 2022
e agosto 2022 richiesti alla stessa in forza di tre Note di Rettifica.
Sosteneva in buona sostanza trattarsi di recuperi di conguagli importi di Cassa
Integrazione Guadagni Ordinaria, autorizzati dallo stesso Istituto, ad essa spettanti, ma non correttamente esposti nei flussi UNIEMENS trasmessi, a causa di un errore di natura meramente formale, cioè l'utilizzo di un errato codice autorizzativo (relativo sempre alla medesima azienda ma a domanda di CIGO diversa), peraltro non
1 tempestivamente segnalato dall prima della scadenza del termine di legge per CP_1 effettuare il conguaglio, che andava a scadere il 31.10.2022.
Precisava la parte che, dopo essersi accorda che le note di rettifica erano conseguenza dell'errore formale sostanzialmente da sola, senza alcun aiuto o collaborazione dell provvedeva ad inviare on line in data 14.9.2023 CP_1 comunicazione di rettifica e variazione sugli Uniemens inserendo il codice di autorizzazione corretto, cui l'ente rispondeva comunicando l'impossibilità di effettuare il conguaglio.
Sosteneva che i ritardi e le carenze comunicative dell'ente non potevano porsi a suo carico, posto che se esso si fosse correttamente attivato secondo normali tempistiche, ella avrebbe potuto correggere l'errore tempestivamente.
2. Si costituiva in giudizio l deducendo che le note di rettifica erano state CP_1 emesse per recuperare conguagli di Cassa Integrazione e Addizionale Cig relativi a tre autorizzazioni esposte a conguaglio dall'azienda, meglio descritte nella memoria difensiva, precisando che non trattavasi di mero errore formale, ma di errore sostanziale: l'autorizzazione n. 290050099806, esposta il 14/09/2023 in sede di regolarizzazione del periodo 02/2022, in sostituzione della n° 290050101062, risultava già decaduta dal 31/10/2022 e quindi non utilizzabile.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
3. L'istruttoria della causa, a seguito del deposito autorizzato di memorie scritte su alcuni punti posti in evidenza dal giudicante all'udienza del 11.4.2024, è consistita nell'espletamento di CTU affidata alla Consulente del lavoro, Persona_1
e volta a descrivere le tre procedure di CIGO attivate dall'azienda, chiarendo se essa abbia effettivamente usufruito integralmente o meno degli ammortizzatori sociali autorizzati dall CP_1
All'odierna udienza le parti hanno discusso la causa, che viene decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
4. Prima di esaminare la vicenda per cui è causa è opportuno richiamare le disposizioni normative che vengono in rilievo nella fattispecie.
Secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 1° D. Lgs. 14 settembre 2015, n.
148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183)
“Per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l'impresa presenta in via telematica all domanda di concessione nella quale devono essere indicati la causa della CP_1
2 sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste”.
Secondo l'art. 16, le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dall CP_1
Secondo l'art. 7 comma 2 “L'importo delle integrazioni è rimborsato dall all'impresa CP_1
o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte”.
Il successivo comma 3 dispone che: “[…] il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo”.
Risulta poi pacifico tra le parti che in concreto la domanda all di CP_1 autorizzazione della CIGO da parte dell'azienda viene identificata mediante un ticket identificativo. La successiva autorizzazione rilasciata dall'ente viene invece identificata con un numero che è associato alla domanda.
Come risulta chiaramente dalla documentazione prodotta in giudizio, i provvedimenti autorizzatori dell'ente sono accompagnati dall'avviso espresso all'azienda interessata che “La corresponsione della integrazione è anticipata dalla azienda ai lavoratori e recuperata tramite conguaglio su UNIEMENS con il ticket …. entro 6 mesi dalla data di notifica del presente provvedimento”.
Cosicché appare chiaro che il numero dell'autorizzazione viene espressamente associato allo specifico ticket identificativo della domanda, senza che possa pertanto crearsi alcuna confusione tra le domande dell'impresa e le successive autorizzazioni dell'ente previdenziale.
Tale circostanza trova conferma documentale anche nel c.d. Persona_2
(doc. 11 ric.), piattaforma telematica attraverso la quale l'azienda comunica con l'ente previdenziale.
5. Tanto premesso, l'approfondita analisi delle tre procedure di CIGO per cui è causa, da parte della Consulente del lavoro nominata, consente di ritenere accertati i seguenti punti.
Come peraltro esposto sin dal ricorso introduttivo, la società ricorrente aveva effettivamente presentato tre domande di CIGO.
Esse vengono individuate come segue:
A) domanda del 26.10.2021 con assegnazione del ticket identificativo n.
; la domanda è stata accolta dall in data 4.3.2022 con C.F._1 CP_1 autorizzazione n. 290050099806 (con la espressa specificazione - come già sopra
3 evidenziato - che il termine semestrale sarebbe scaduto entro sei mesi dalla data di notifica del provvedimento). Come risulta dal cruscotto CIG prodotto dalla parte ricorrente (doc. 11) il termine di scadenza viene espressamente indicato dall'ente, e corrisponde al 7 settembre 2022, sicché il conguaglio doveva essere fatto entro il
31.10.2022, data entro la quale doveva essere effettuato l'invio UNIEMENS del mese di settembre 2022.
B) domanda del 24.1.2022 con assegnazione del ticket identificativo n.
; la domanda è stata accolta in data 31/08/2022 con C.F._2 autorizzazione n. 290050101062 e con l'espresso avvertimento circa il termine semestrale;
nel cruscotto prodotto (doc. 11 cit.) si legge che il termine semestrale andava a scadere il 2 marzo 2022, sicché il conguaglio doveva essere fatto con l'invio UNIEMENS relativo al mese di marzo e cioè il 2.5.2023;
C) domanda del 4.5.2022 con assegnazione del ticket identificativo n.
1BAE62E2200003XW; la domanda è stata accolta anch'essa in data 31.8.2022 con autorizzazione n. 290050101063, (con la espressa specificazione - come già sopra evidenziato - che il termine semestrale sarebbe scaduto entro sei mesi dalla data di notifica del provvedimento). Come risulta dal cruscotto CIG prodotto dalla parte ricorrente (doc. 11) il termine di scadenza viene espressamente indicato dall'ente, e corrisponde anch'esso al 2 marzo 2022, sicché il conguaglio doveva essere fatto entro il 2.5.2023, data entro la quale doveva essere effettuato l'invio UNIEMENS del mese di settembre 2022.
Come esposto nella CTU, è stata la seconda autorizzazione (n. 290050101062) ad essere stata posta a conguaglio due volte. La prima volta nella denuncia contributiva relativa al mese di agosto 2022, presentata il 18/10/2022, e una seconda volta nella denuncia contributiva relativa al mese febbraio 2022, presentata in ritardo il 18.1.2023.
Va precisato che in nessuno dei due casi le somme poste a conguaglio corrispondevano a quelle della seconda autorizzazione;
tantomeno corrispondevano a quelle della prima autorizzazione che andava a scadere il
31.10.2022. L'unico elemento che potrebbe deporre per la possibilità che l'azienda avesse forse intenzione di conguagliare la prima delle tre CIGO autorizzate è il fatto che il conguaglio è stato presentato in data 18.10.2022, cioè in data vicina a quella della scadenza. Il dato è tuttavia fragile, se si pone mente al fatto che il giorno 18 ottobre l'azienda ha effettuato la denuncia contributiva di agosto 2022 e non quella di settembre 2022. A ciò si aggiunga che anche la terza autorizzazione è stata posta
4 a conguaglio nella data del 18.10.2022. Non può dunque ricavarsi con certezza che l'intendimento dell'azienda fosse realmente quello di utilizzare l'autorizzazione n.
290050099806.
In ogni caso, l non poteva accorgersi dell'errore in tempo, sia per la CP_1 ristrettezza dei termini (tra il 18 ottobre ed il 31 ottobre), sia perché in quel momento l'autorizzazione n. 290050101062 era stata utilizzata solo una volta e solo il successivo
18 gennaio 2023 sarebbe stata utilizzata nuovamente.
Resta in buona sostanza il dato che il primo codice autorizzativo, relativo alla intera somma autorizzata di € 18.782,20 non risulta essere stato utilizzato per alcun conguaglio, incorrendo nella decadenza di legge.
In questo caso non può affatto parlarsi di mero errore formale, né di errore scusabile in capo alla ricorrente.
In primo luogo in questa fattispecie la forma è sostanza, posto che è la stessa legge (art. 7 comma 3 legge cit.) a qualificare il termine come avente natura decadenziale, cioè perentoria, con conseguente perdita del diritto al conguaglio che era stato conseguito, oltrepassato il termine stesso.
In secondo luogo, il resoconto sopra riportato e ancor meglio dettagliato nella perizia dell'ufficio, dà conto dell'estrema confusione e disordine con la quale l'azienda ha gestito le CIGO concesse, pur a fronte della chiarezza del Cruscotto
CIG ove erano contenuti tutti i dati identificativi delle varie autorizzazioni con relativi termini, sicché non può addebitarsi all'ente alcuna scorrettezza e superficialità.
In conclusione, la mancata operazione di conguaglio entro il termine decadenziale ha comportato il sorgere del credito contributivo nei termini di cui all'avviso opposto che deve pertanto essere confermato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto del valore della controversia e della complessità del caso, applicati i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014.
Anche le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, debbono essere definitivamente poste a carico della società ricorrente.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e conferma l'avviso di addebito del 24/10/2023 n. 339 2023 00003226044 000.
Condanna alla rifusione delle spese di lite dell che liquida in Parte_1 CP_1 complessivi € 5.391,00 oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie ed oltre ad IVA
e CPA come per legge.
5 Pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di CTU come già liquidate in corso di causa.
Così deciso in Ferrara il 25/03/2025
IL GIUDICE Alessandra De Curtis
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