Sentenza 5 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2002, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' OM DEL P OLO ITAL0 1 4 79 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE UPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. N. 17695/99 - Consigliere Cron. 3830 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Dott. Paolo STILE Consigliere Rep. Consigliere Ud.05/07/01 Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere Dott. Camilla DI IASI ha pronunciato la seguente 403 S ENTENZ A sul ricorso proposto da: FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio che lo rappresenta edell'avvocato GERARDO VESCI, difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
EI IO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANDREA MANTEGNA 121, presso lo studio dell'avvocato TERRINONI, che la rappresenta e difende, giusta2001 LUIGI 3262 delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 17404/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 05/10/98 R.G.N. 63539/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/01 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
udito l'Avvocato TERRINONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto dall'Ente Ferrovie dello Stato avverso la sentenza pretorile che lo aveva condannato al pagamento di somme а titolo di differenze retributive in favore della lavoratrice VA MP che, già incaricata dell'espletamento di servizi di pulizia in regime convenzionale, aveva in precedenza ottenuto in via giudiziale il riconoscimento della natura subordinata del proprio rapporto di lavoro con le Ferrovie a decorrere dalla prima convenzione. In particolare, il Tribunale, nel confermare la sentenza pretorile, ha disatteso l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'ente appellante, affermando che l'assoggettamento al regime cd. di stabilità reale, che consente il decorso della prescrizione in costanza di rapporto, va verificato alla stregua del concreto atteggiarsi del rapporto medesimo e della configurazione che di esso danno le parti nell'attualità del suo svolgimento, non alla luce della diversa normativa che, con un giudizio ex post, il garantistica giudice abbia eventualmente riconosciuto applicabile. 3 Avverso la sentenza del Tribunale la S.p.A. Ferrovie dello Stato, succeduta all'omonimo Ente, ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo successivamente illustrato da memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; ha resistito con controricorso la MP. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo di ricorso la società Ferrovie dello Stato censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.C., sostenendo che erroneamente il tribunale avrebbe escluso la decorrenza della prescrizione durante lo svolgimento del rapporto dedotto in giudizio. In particolare, la società ricorrente sostiene che il principio secondo il quale il diritto rivendicato non può prescriversi in costanza di rapporto quando l'assoggettamento al regime cd. di stabilità reale risulti soltanto all'esito di un accertamento ex post sarebbe riferibile esclusivamente alle ipotesi in cui, sussistendo, anche formalmente, un rapporto di lavoro subordinato, venga accertata solo successivamente l'esistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, non già alle ipotesi in cui il lavoratore, essendo solo di fatto, subordinato (e tale venendoma non formalmente, riconosciuto solo successivamente), non è collocato all'interno della struttura gerarchica aziendale e non può pertanto subire alcun condizionamento psicologico, restando del tutto libero di agire in dei propriogni momento per il riconoscimento diritti. La censura è infondata. E' innanzitutto da rilevare che questa Corte ha più volte affermato la non decorrenza della prescrizione non solo con riguardo a rapporti di lavoro subordinato anche dal punto di vista formale, dei quali sia poi stato accertato l'assoggettamento al regime di stabilità reale, ma anche con riguardo a rapporti di lavoro autonomo dal punto di vista formale, dei quali sia stata successivamente riconosciuta la natura subordinata, con conseguente assoggettamento al regime di stabilità reale in relazione alle caratteristiche n.del datore di lavoro (v. Cass. sez. I. sent. 9251 del 1991 RV 473696; sez. L. n. 3658 del 1992 RV 476424 e, da ultimo, proprio con riferimento ai lavori affidati in convenzione dalle Ferrovie dello Stato, sez. L. n. 4520 del 2000 RV 535517). 5 Questo collegio non ravvisa motivi per discostarsi dai precedenti giurisprudenziali sopramenzionati, tuttavia, anche alla luce delle considerazioni della ricorrente, reputa opportuno aggiungere le seguenti considerazioni. Come già rilevato, secondo la giurisprudenza sopra citata (cui ha aderito anche il giudice di merito), la decorrenza (o meno) della prescrizione in costanza di rapporto andrebbe verificata non alla stregua della legislazione garantistica che il giudice abbia eventualmente, con un giudizio ex post, riconosciuto applicabile al rapporto, bensì concreto atteggiarsi alla stregua del di quest'ultimo e della configurazione che di esso danno le parti nel corso del suo svolgimento;
applicando sic et simpliciter tale principio alle ipotesi in cui, come nella specie, il rapporto sia formalmente autonomo e, di fatto, subordinato alle lavoro le cui dipendenze di un datore di caratteristiche comportino l'assoggettamento al regime di stabilità reale, sembrerebbe doversi giungere, in tema di decorrenza della prescrizione, a conclusioni opposte rispetto a quelle raggiunte dalla citata giurisprudenza. Infatti, ove si consideri l'effettività del rapporto in relazione al suo concreto atteggiarsi, questo sarebbe da considerare di natura subordinata giudizialmente а posteriori), (come riconosciuto assoggettamento al regime di con conseguente stabilità reale in ragione delle caratteristiche del datore di lavoro e relativa decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto, mentre, ove si consideri la configurazione che le parti davano del rapporto nel corso del suo svolgimento (in relazione alla veste formale ad esso conferita), questo dovrebbe ritenersi autonomo, anche in tale caso con decorrenza della prescrizione, non essendo in nessuna delle due prospettive configurabile, né formalmente, né di fatto, un rapporto subordinato non assistito da garanzia di stabilità reale, unica ipotesi che consentirebbe la non decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto. Ciò premesso, а parere di questo collegio la questione va affrontata avendo riguardo non tanto al concreto atteggiarsi del rapporto ed alla configurazione data ad esso dalle parti nel corso del suo svolgimento, quanto, e soprattutto, allo scarto esistente fra queste due realtà, ossia alla divergenza riscontrabile fra situazione reale e situazione formale del rapporto. 7 Non può infatti sfuggire che il lavoratore che ottenga solo successivamente il riconoscimento della natura subordinata del proprio rapporto è pur sempre, nel corso del suddetto rapporto, in concreto, un lavoratore subordinato, perciò, di fatto, privo di quella maggiore forza economica e "psicologica" che si attribuisce al lavoratore autonomo e consente di affermare, nei suoi confronti, la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto. sfuggire che il Non può, però, al contempo, ancorché di fatto subordinato alle rapporto, lavoro le cui dipendenze di un datore di caratteristiche garantirebbero la stabilità reale, resta formalmente autonomo, onde, in questo caso, paradossalmente, non una stabilità "reale" potrebbe riconoscersi ad esso, bensì solo una stabilità "virtuale", non essendo possibile, in caso di recesso del datore di lavoro, l'immediata e diretta applicabilità dell'art. 18 L. n. 300 del 1970. La non immediata applicabilità della suddetta disciplina determina una duplice debolezza del lavoratore nel corso del rapporto medesimo, in quanto egli, per un verso, non ha alcuna certezza di tutela, potendo questa derivare solo dal futuro 8 (ed eventuale) riconoscimento della natura subordinata del rapporto, e, per altro verso, resta recessomaggiormente esposto al rischio di datoriale, atteso che un datore di lavoro che si sappia non formalmente soggetto alla normativa garantistica potrebbe, verosimilmente, avere minori remore a recedere dal rapporto. Nell'ipotesi considerata, dunque, la non va fatta decorrenza della prescrizione non discendere dall'oggettivo atteggiarsi del rapporto o dalla veste formale di quest'ultimo, bensì dalla dissociazione esistente fra questi due aspetti, dissociazione che, in costanza di rapporto, rende il lavoratore in concreto "debole", in quanto di fatto subordinato, e, al contempo, non formalmente(immediatamente) garantito, in quanto autonomo. Dovendosi la decisione impugnata ritenersi corretta alla luce dei chiarimenti e delle considerazioni sopraesposte, il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte: 9 rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Roma 5.7.2001. معهil Presidente: Vincence Miles Il Cons, estensore: A. Jesi IL CANC ERE Depositi Canc elleria Cagi - 5 FEB. 2002 !L I D , A O S L S 0 L 1 A O T . 3 , B T 3 I A R 5 S D 'A E . P L A N S L T I E S 3 N D O -7 G P I S O -8 IM N A 1 E A D S 1 D E I , E E A O T G R O N G T T E IS E IT S L E G IR E R A D L L O E D 10