Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Valle d'Aosta, sentenza 07/05/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Valle d'Aosta |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 2 /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA composta dai seguenti magistrati MA RI Presidente IA BA Consigliere Relatore Laura ALESIANI Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di opposizione ex art. 142 c.g.c., per la revoca del decreto n. 1/2026, emesso dal Giudice designato per la resa del conto giudiziale nel giudizio iscritto al n. 964 del registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte di conti per la Valle d’Aosta, nella persona del Procuratore regionale, pres. di sez. Quirino Lorelli;
Uditi, nella pubblica udienza del 29 aprile 2026, con l’assistenza del Segretario, il Magistrato relatore, IA Baldi, il Pubblico ministero ricorrente (PM Quirino Lorelli) e l’agente contabile ET IN.
Ritenuto in fatto
La Procura regionale, con ricorso del 9 aprile 2026, ha chiesto la revoca del decreto n. 1/2026 del 17 marzo 2026 con cui il Giudice monocratico, nel giudizio ex art. 141 e segg. C.G.C., iscritto al n. 964, ha respinto “l’istanza della Procura regionale diretta ad ottenere la resa del conto giudiziale da parte di IN ET, cod. fisc. [...], nata ad [...], il [...], residente in [...], Fr. Valleil, n. 31, nella qualità di agente contabile consegnatario dei titoli azionari del Comune di ON, con riferimento agli esercizi finanziari dal 2010 (a partire dal 23 maggio) al 2015 (fino al 10 maggio 2015)”.
In particolare, con l’originario ricorso per resa di conto la Procura regionale, preso atto che nel comune di ON non era mai stato designato il consegnatario dei titoli azionari detenuti dal Comune stesso, individuava la figura dell’agente contabile, tenuto alla presentazione del conto, nella persona del sindaco o legale rappresentante dell’Amministrazione.
Il decreto n. 1/2026, oggetto dell’attuale opposizione in esame, ha denegato la resa del conto fondandosi su due differenti argomentazioni, invero tra loro connesse.
Sotto un primo profilo, ha rilevato la mancata individuazione analitica di quali fossero “i titoli azionari detenuti dall’Ente, in relazione ai quali era da ritenere sussistente l’obbligo di presentare il conto giudiziale”; sotto altro profilo, ha eccepito trattarsi di conti “riferiti ad un periodo anteriore ai cinque anni dalla presentazione dell’istanza”.
Rispetto a tale ultima circostanza, in particolare, il Giudice delegato ha ritenuto che la Procura non avrebbe offerto prova di alcun specifico interesse che potesse legittimare il deposito di conti così risalenti, tale non essendo la mera continuità contabile.
Con il ricorso introduttivo ex art. 142 c.g.c. la Procura regionale lamenta, in primo luogo, la violazione dell’art. 141, comma 3, C.G.C., con riferimento all’onere della prova: assunta la natura di beni mobili dei titoli rappresentativi di partecipazioni societarie ed il relativo obbligo di resa del conto in capo all’agente consegnatario, la Procura ritiene di aver fornito prova di tutti gli elementi richiesti dal menzionato articolo 141, rinviando, in particolare, alla nota prot. 1750t/5-2-5/01 aprile 2025 nella quale il sindaco ET è individuata, dallo stesso Comune, come agente contabile responsabile della tenuta dei titoli azionari.
Ad integrazione della nota sopra menzionata, la Procura allega la deliberazione della Giunta comunale n. 99/2013 (non prodotta con il ricorso per resa di conto), da cui emerge che il comune di ON possedeva, nel periodo di riferimento, partecipazioni nelle società “Idroelettrica VdA SCRL”, nella misura dello 0,10%, “CELVA SC”, nella misura dello 1,19 %, “CERVINO SpA”, nella misura dello 7,22%, e “ON Energie Srl”, nella misura dello 49%.
Sotto il profilo dell’interesse al ricorso, la Procura regionale argomenta in punto indefettibilità del giudizio di conto, affermando che “a nessun agente contabile che abbia maneggio di denaro e valori di proprietà dell'ente è consentito sottrarsi all'obbligo di resa del conto che deve, dunque, essere inderogabilmente reso per essere esaminato nella sua interezza”.
Ritiene, quindi, la Procura che il proprio interesse ad agire sia istituzionalizzato e non necessario di concreta dimostrazione ex art. 100 c.p.c., come invece per qualunque privato cittadino.
Ancora, quanto al “tempo trascorso dalle singole gestioni, anteriore al quinquennio dal deposito” del ricorso per resa di conto, il Procuratore ricorrente rammenta che il diritto alla resa del conto ed il relativo giudizio sono, per consolidata giurisprudenza costituzionale e contabile, “imprescrittibili, in quanto relativi a diritti indisponibili finalizzati all'accertamento della regolarità della gestione del pubblico denaro e al conseguente discarico dell'agente contabile”: d’altra parte, rileva la Procura, il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni solo dopo il deposito del conto stesso.
Da ultimo, la Procura eccepisce l’irritualità del decreto per resa di conto, adottato oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art.141, comma 4 del C.G.C.
In vista dell’udienza di discussione, la signora IN ET ha depositato, senza il ministero di un legale, memoria di replica, rilevando la propria ignoranza quanto al ruolo di “consegnataria dei titoli azionari detenuti dal Comune di ON negli anni 2010 (a partire dal 23 maggio) – 2015 (sino al 10 maggio 2015)”, così non avendo “la consapevolezza di dover procedere a tale rendiconto”.
In udienza il P.M. ha insistito come in atti. È intervenuta l’agente contabile ET IN che ha ribadito le considerazioni di cui in memoria, si è dichiarata disponibile all’adempimento, rappresentando le possibili difficoltà di reperire la necessaria documentazione dopo un lasso di tempo così ampio e l’impossibilità di poter avere un confronto con i dipendenti allora presenti presso l’Ente, in quanto non più in servizio.
Considerato in diritto
1. Il ricorso deve essere accolto.
2. Osserva il Collegio che il giudizio per resa di conto, disciplinato dagli artt. 141 e seguenti del c.g.c., ha una duplice finalità. Esso, com’è noto, da un lato risulta prodromico al giudizio sul conto, con l’eventuale accertamento di responsabilità contabile cui quest’ultimo è (anche) preordinato.
Sotto altro profilo, tuttavia, il deposito del conto, cui il ricorso ex art. 141 c.g.c. è diretto, “è posto a presidio della regolarità delle gestioni nella continuità temporale dei flussi economico-finanziari, sottesi ai cicli di bilancio, delle pubbliche amministrazioni rappresentati dai conti, al cui obbligo di resa, che permane nel tempo, gli agenti contabili rimangono sempre astretti (art. 97, primo e secondo comma, Cost.)”, così caratterizzandosi per la sua indefettibilità, “sia nel senso che a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia maneggio di denaro e valori di proprietà dell'ente è consentito sottrarsi all'obbligo della resa del conto, che deve, dunque, essere inderogabilmente reso per consentire la celebrazione del conseguente giudizio, sia nel senso che il conto deve essere esaminato dalla Corte dei conti nella sua interezza, senza esclusioni o limitazioni quoad obiectum” (Corte conti, Sez. Piemonte, sentenze n. 140 e 141 del 2023; nonché i precedenti ivi richiamati, Corte conti, Sez. Giur. Calabria, sent. n. 67/2021, punto 1 del diritto; cfr., anche Corte cost., sent. n. 114/1975, punto 2 del diritto).
3. Questo Collegio non concorda, pertanto, con la giurisprudenza contabile (peraltro, isolata) menzionata nel decreto n. 1/2026: la presentazione del conto, anche se a distanza di molti anni dalla gestione, appare necessaria ad assicurare la continuità contabile, permettendo anche solo di giustificare o emendare eventuali errori emersi successivamente (la relazione sul conto, ai sensi dell’articolo 145, comma 4, c.g.c, può concludere “per la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo” o per la mera “declaratoria di irregolarità della gestione contabile”), assicurando, in generale, la tracciabilità delle risorse pubbliche e, anche per il futuro, la correttezza della modalità di registrazione contabile.
La storia contabile del passato, in altri termini, è guida necessaria per l’amministratore nella sua condotta futura.
3.1 Le stesse Sezioni Riunite, d’altra parte, con la sentenza n. 22/2016/QM, hanno ribadito “il consolidato principio che il maneggio di denaro pubblico genera ex sé l’obbligo della resa del conto, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 114/1975 e n. 291/2001), che hanno qualificato il giudizio di conto come una procedura giudiziale a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico sia in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha gestito, e dunque non risulti gravato da obbligazioni di restituzione”.
Il carattere necessario dell’esame del conto, ed a fortiori della sua resa, non ammettono eccezioni, né di carattere processuale (l’interesse ad agire della Procura è istituzionalmente codificato dall’articolo 141 c.g.c. e sostenuto dall’indefettibilità del giudizio di conto – cfr. le sentenze della Corte costituzionale n. 1007 del 1988, punto 4 del diritto, e n. 114 del 1975, punto 3 del diritto – senza che quest’organo debba dare prova di un ulteriore, concreto e diverso interesse ad agire), né sostanziale (la certezza del diritto, che si assume lesa per il trascorrere del tempo, risulta ancor più gravemente lesa dall’esistenza di un “vuoto temporale” nella continuità della gestione della cosa pubblica, con conseguente grave ed inaccettabile vulnus di trasparenza in capo a chi gestisce le risorse della collettività).
4. Ciò posto, come puntualmente affermato da Corte conti, Sez. Piemonte, sent. n. 141/2023, “la ricostruzione della situazione contabile di un’amministrazione risponde ad un chiaro principio costituzionale, il buon andamento dell’amministrazione (così, Corte cost., sent. n. 63/1973, punto 5 del diritto), in quanto il giudizio di conto “tende a garantire l'interesse generale oggettivo alla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente, in ottemperanza anche al duplice principio della ‘imparzialità’ e del ‘buon andamento’ dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione”, sotto il profilo della necessaria ricostruzione da parte di una pubblica amministrazione della “regolarità della gestione dei beni pubblici per tutto il tempo [e senza soluzione di continuità, v. art. 145, comma 4, c.g.c.] durante il quale la gestione stessa [rappresentata dalle risultanze contabili] si estende […]”; con la conseguenza che “oggetto del giudizio di conto non è solo la condanna o il discarico dell’agente contabile ma anche la rettifica di elementi di partita di conto che, in ipotesi, potrebbero non avere effetti di responsabilità nei confronti del contabile” (Corte conti, Sez. Riun., sent. n. 720/A del 17 luglio 1991); tant’è che la conoscenza della situazione contabile dell’ente pubblico costituisce una potestà irrinunciabile “a garanzia, anzitutto, della correttezza delle pubbliche gestioni a tutela dell’interesse oggettivo alla regolarità delle gestioni finanziarie e patrimoniali con evidenti caratteri di necessarietà e inderogabilità” (Corte cost., sentt. n. 1007/1988, n. 114/1975; Corte conti, Sez. Riun. sentt. n. 794/A e n. 795/A del 18 luglio 1992, ma, anche, Corte conti, Sez. Riun. sentt. n. 608 del 6 aprile 1989 e n. 99 del 12 marzo 1991)”.
5. D’altra parte, per concludere sulla questione cronologica, questo Collegio non può non osservare che il riferimento all’ultra-quinquennalità contenuto nel decreto impugnato si pone in evidente contrasto con la previsione dell’articolo 150, comma 1, c.g.c.: il giudizio sul conto, cui la resa del conto è chiaramente prodromica, si estingue “decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista dall'articolo 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione d'udienza”.
E’ chiaro, quindi, che il riferimento al quinquennio, rilevante unicamente una volta depositato il conto, a garanzia, questa volta si, della certezza del diritto, non può assumere rilevanza alcuna per la fase precedente strumentale all’acquisizione del conto stesso.
6. Quanto esposto, inoltre, appare del tutto coerente con la struttura del procedimento per resa di conto. Tale decreto, infatti, viene reso inaudita altera parte, e, trattandosi di procedimento a contraddittorio differito, richiede unicamente la prova dei requisiti di cui all’articolo 141, comma 3, c.g.c. che, nella fattispecie in esame, erano indubbiamente presenti nel ricorso della Procura regionale.
Così come accade in sede civile nel procedimento monitorio di concessione del decreto ingiuntivo (art. 633 e ss. c.p.c.), sarà poi onere della parte tenuta alla resa del conto formulare, all’interno dell’opposizione ex art. 142 c.g.c., eventuali eccezioni processuali o sostanziali, tali da giustificare la revoca del decreto stesso e la non presentazione del conto.
Il decreto n. 1/2026, pertanto, non appare coerente con la struttura procedurale prevista dal codice di giustizia contabile, avendo imposto alla Procura un onere probatorio differente da quello normativamente previsto, afferente elementi (interesse concreto all’acquisizione del conto, peraltro non qualificato alla stregua dell’interesse ad agire fondante la legittimazione attiva ex art. 100 c.p.c.; elenco analitico delle partecipazioni societarie) la cui introduzione, solamente eventuale, è rimessa alla scelta processuale del supposto agente contabile nel successivo giudizio di opposizione.
6.1 Sotto questo profilo, non coglie nel segno la difesa dell’agente contabile IN ET laddove adombra l’assenza di elementi documentali certi. Occorre ricordare, infatti, che le partecipazioni societarie e la loro gestione sono documentate all’interno delle delibere di Giunta dell’ente locale, poi eseguite con determina dirigenziale, atti non soggetti a distruzione.
6.2 Da ultimo, quanto all’analitica indicazione delle partecipazioni detenute, essa risulta documentata dalla delibera di Giunta n. 99/2013 prodotta dalla Procura con l’opposizione in esame.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Valle d’Aosta in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE il ricorso in opposizione della Procura regionale e, per l’effetto, assegna all’agente contabile IN CH, cod. fisc. [...], nata ad [...], il [...], residente in [...], Fr. Valleil, n. 31, termine di giorni 120, decorrenti dalla legale conoscenza della presente sentenza, affinché presenti presso il Comune di ON (AO) i conti giudiziali dei titoli azionari per gli esercizi finanziari ed i periodi ricompresi tra il 23 maggio 2010 al 10 maggio 2015, con l’espresso avvertimento che, in caso di omesso deposito del conto, sarà disposta la compilazione d’ufficio dello stesso a spese dell’agente contabile, il quale, salvi gravi e giustificati motivi, potrà essere condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art.141 comma 6 c.g.c.;
ASSEGNA al Comune di ON (AO) il termine di giorni 30 (trenta),
decorrenti dalla data di presentazione dei conti da parte dell’agente contabile, per la parificazione dei medesimi ed il successivo deposito presso la segreteria della Sezione.
DISPONE la restituzione degli atti al Giudice designato per i provvedimenti di competenza.
Così deciso in Aosta, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026 Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.
Il Giudice estensore Il Presidente
IA BA MA RI
F.to digitalmente F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 7 maggio 2026 Il Funzionario della Segreteria
AR RI
F.to digitalmente
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