TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/04/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 335/2025 RG, introdotta da
01/04/1967), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GITTO SARA;
), 03/07/1959), con il patrocinio Controparte_1 Pt_1
dell'avv. GITTO SARA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 18/10/1988 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
I coniugi vivranno separati, e con l'obbligo di reciproco rispetto;
La sig.ra continuerà ad abitare presso la casa familiare, in Via Parte_1
Martino Martini 114, mentre il sig. se ne è già allontanato;
CP_1
Le figlie sono entrambe autonome;
Essendo entrambe le parti autonome, concordano che non venga disposto
nulla a titolo di mantenimento.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 335/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
01/04/1967) e Parte_1 Controparte_1 Pt_1
03/07/1959) relativamente al matrimonio contratto in in data
[...] Pt_1
18/10/1988, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 2292, Parte I, Serie 02, Anno 1998, alle condizioni Pt_1 congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/04/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 335/2025 RG, introdotta da
01/04/1967), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GITTO SARA;
), 03/07/1959), con il patrocinio Controparte_1 Pt_1
dell'avv. GITTO SARA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 18/10/1988 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
I coniugi vivranno separati, e con l'obbligo di reciproco rispetto;
La sig.ra continuerà ad abitare presso la casa familiare, in Via Parte_1
Martino Martini 114, mentre il sig. se ne è già allontanato;
CP_1
Le figlie sono entrambe autonome;
Essendo entrambe le parti autonome, concordano che non venga disposto
nulla a titolo di mantenimento.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 335/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
01/04/1967) e Parte_1 Controparte_1 Pt_1
03/07/1959) relativamente al matrimonio contratto in in data
[...] Pt_1
18/10/1988, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 2292, Parte I, Serie 02, Anno 1998, alle condizioni Pt_1 congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/04/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi