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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/05/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2328/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2328/2018, alla quale è riunita quella iscritta al n. R.G. 2665/2018, avente ad oggetto vendita di cose immobili, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. con il CP_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. RANIOLO LINO, dell'avv. DISTEFANO FEDERICA e dell'avv. DISTEFANO GIOVANNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. CP_2 C.F._2 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._3
CATERA MARIA CONCETTA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/02/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTRICE
Piaccia al Tribunale
Accertare e dichiarare il grave inadempimento dei convenuti nel pagamento del prezzo di vendita in riferimento al contratto stipulato il 22/6/2010, con rogito agli atti del Notaio Persona_1 registrato in Ragusa il 12/7/2010 al n. 2002 serie 1T, trascritto sui RRII di Ragusa il 12/7/2010 al n. 13609 Reg.gen. e n. 8387 Reg.part., con il quale vendette ad ed a CP_1 CP_2
l'immobile per civile abitazione sito in Ragusa via Torrenuova n. 55, censito al catasto Parte_1 di detta città al foglio A/404, mappale 2148/1, via Torrenuova nn. 55-57, piani T-1-2, ctg. A7/3, cl. 1.
Dichiarare la risoluzione di detto contratto con le consequenziali statuizioni riguardo alla pubblicità immobiliare. Condannare i convenuti alla liberazione dell'immobile predetto in favore dell'attrice.
pagina 1 di 5 Condannare i convenuti alle sanzioni ex art. 8 comma 4-bis D.lgs. 28/2010 e art. 96 primo e terzo comma c.p.c. per la diserzione del procedimento di mediazione. Condannare i convenuti alla rifusione in favore dell'attrice delle spese e dei compensi sia di mediazione sia di causa, con gli accessori di legge.
CONVENUTI
Piaccia al Tribunale nel merito, rigettare la domanda attorea siccome inammissibile ed infondata per i motivi esposti in narrativa.
Accertare, dire e ritenere che nulla devono gli odierni attori in favore della sig.ra né a CP_1 titolo di corrispettivo della vendita a rogito in Notaio stipulato il 22.06.2010 e Persona_1 registrato a Ragusa al n. 2002 serie 1T il 12.07.2010 dell'immobile sito in Ragusa, via Torrenuova nn.
55-57 censito al NCEU al F. A/404 p.lla 2148/1, né di qualsivoglia altro titolo avendo gli odierni attori già integralmente versato il corrispettivo pattuito.
Con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato il 12/06/2018 conveniva in giudizio CP_1 CP_2
e , esponendo che:
[...] Parte_1
- in data 22.06.2010, con rogito agli atti del Not. reg.to a Ragusa il Persona_1
12.07.2010 al n. 2002 serie 1T, trascritto nei RR.II. di Ragusa il 12.07.2010 al n. 13609 Reg. gen. e n. 8387 Reg. part., stipulava compravendita immobiliare, vendendo a e CP_2 Pt_1
l'immobile per civile abitazione sito a Ragusa, in via Torrenuova n. 55, in catasto al foglio A/404, mappale 2148/1, pp. T-1-2, per il prezzo di € 50.000,00;
- tale prezzo appariva in atto essere stato corrisposto dai compratori mediante la dazione alla venditrice di due assegni di conto corrente di € 10.000,00 e di € 40.000,00, che, però, subito dopo la stipula, venivano restituiti, in quanto privi di provvista, agli stessi acquirenti, i quali avrebbero poi provveduto al relativo pagamento in date successive, dilazionato in più soluzioni rateali;
- ciò veniva consentito dalla venditrice per il semplice fatto che intercorrevano rapporti di profonda amicizia e di lunga frequentazione, quasi familiare, con i compratori, nei cui confronti nutriva dunque la massima stima e fiducia;
- accadeva, però, che gli stessi non provvedevano ai pagamenti, malgrado i numerosi solleciti e diffide loro rivolti dalla venditrice, che, alla fine, si determinava ad esperire, a fini conciliativi, il tentativo di mediazione, che dava esito negativo. Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare il grave inadempimento dei convenuti nel pagamento del prezzo di vendita e la conseguente risoluzione del contratto, con le relative statuizioni, la restituzione dell'immobile e le spese del giudizio. Costituitisi in giudizio, i convenuti contestavano la domanda attrice, chiedendone il rigetto, sostenendo di avere interamente pagato il prezzo di vendita, come risultava dalla scrittura privata di quietanza del 27/09/2016, con la quale le parti davano atto di avere concordato – successivamente alla stipula dell'atto – di modificare le modalità di pagamento del corrispettivo e convenuto di annullare gli assegni bancari emessi e di effettuare il pagamento stesso ratealmente in più soluzioni;
le parti dichiaravano che il corrispettivo della vendita era stato interamente pagato dalla parte acquirente alla parte venditrice in più soluzioni, per cui la parte venditrice rilasciava ampia e liberatoria quietanza dichiarando di null'altro avere a pretendere. Chiedevano pertanto il rigetto della domanda dell'attrice, con vittoria delle spese del giudizio. Con altro atto di citazione, notificato in data 13/06/2018 e CP_2 Parte_1 conveniva in giudizio , chiedendo l'accertamento negativo del loro debito per il CP_1 corrispettivo della vendita, nulla più dovendole al riguardo. Costituitasi in giudizio, la convenuta contrastava la domanda attrice, in particolare CP_1 disconoscendo e contestando, sia nella forma che nel contenuto, la detta scrittura privata, in quanto il corrispettivo della vendita non le era stato per nulla pagato. Disposta la riunione dei due giudizi ed espletata CTU grafologica, all'udienza del 25/02/2025 la causa veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come da verbale in atti. Preliminarmente deve essere rigettata la richiesta dell'attrice del 16/02/2023 di nuova concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., in quanto le difese e le eccezioni relative al contenuto della scrittura privata del 27/09/2016 avrebbero potuto e dovuto essere formulate già nei termini ex art. 183 c.p.c. concessi all'udienza del 19/11/2018, avendo i convenuti prodotto pagina 3 di 5 il documento già al momento della costituzione in giudizio del 27/09/2018, oltre che in allegato all'atto di citazione dagli stessi notificato alla . CP_1
L'esame dell'originale del documento, richiesto dalla , e rigettato dal G.I. con CP_1 provvedimento del 28/11/2018, non è indispensabile per proporre le eccezioni riguardanti il contenuto della scrittura privata, già in atti e disconosciuto dall'attrice. Nel merito, la domanda dell'attrice è infondata e deve pertanto essere rigettata. Emerge dagli atti che in data 22/06/2010, con rogito in notaio , Persona_1 CP_1 ha venduto a e l'immobile per civile abitazione sito a Ragusa, in CP_2 Parte_1 via Torrenuova n. 55, in catasto al foglio A/404, mappale 2148/1, pp. T-1-2, per il prezzo di € 50.000,00; il prezzo risultava in atto essere stato corrisposto dai compratori mediante la dazione alla venditrice di due assegni di conto corrente di € 10.000,00 e di € 40.000,00. Con successiva scrittura privata del 27/09/2016 le parti davano atto di avere concordato di modificare le modalità di pagamento del corrispettivo, convenendo di annullare gli assegni bancari emessi e di effettuare il pagamento ratealmente in più soluzioni;
dichiaravano che il corrispettivo della vendita era stato interamente pagato dalla parte acquirente alla parte venditrice in più soluzioni, per cui la parte venditrice rilasciava ampia e liberatoria quietanza dichiarando di null'altro avere a pretendere. A seguito del disconoscimento della sottoscrizione da parte dell'attrice e dell'istanza di verificazione dei convenuti, veniva espletata CTU grafologica. Risulta dalla relazione della dott.ssa che “Il tratto, la pressione, la continuità, la Persona_2 velocità e i piccoli segni rientrano tra i generi difficilmente imitabili e modificabili, sfuggono al controllo volontario, quindi sono altamente significativi per stabilire l'identità o la non identità di mano. Confrontando la firma in verifica con le firme comparative si sono riscontrate molte somiglianze qualitativamente rilevanti, perché presenti in generi di difficile imitazione (tratto, pressione, segni liberi)”. Conclude pertanto il CTU che la sottoscrizione apposta alla scrittura privata del 27/09/2016 è riconducibile alla mano di e pertanto è autentica. CP_1
Ritiene questo Giudice che la conclusione del CTU vada senz'altro accolta, essendo stata raggiunta all'esito di un'accurata analisi della sottoscrizione e puntualmente motivata in base ai consolidati criteri dell'analisi grafologica. Ciò posto, la scrittura privata in oggetto contiene una dichiarazione di che CP_1 rilascia quietanza del pagamento del prezzo della compravendita in favore di e CP_2
, dando atto che il prezzo è stato interamente pagato, ratealmente in più Parte_1 soluzioni. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione” (Cass. n. 5945/2023; n. 32458/2018; n. 4196/2014).
non ha dedotto tempestivamente né la sussistenza di un errore di fatto né di una CP_1 condotta violenta, per cui la dichiarazione resa, quale confessione stragiudiziale, fa piena prova del fatto che la stessa ha ricevuto il pagamento del prezzo della vendita dell'immobile. Alla luce di quanto esposto, deve essere rigettata la domanda di risoluzione del contratto proposta da e deve essere dichiarato che e hanno CP_1 CP_2 Parte_1
pagina 4 di 5 corrisposto integralmente a il prezzo della compravendita a rogito in Notaio CP_1
stipulato il 22/06/2010 dell'immobile sito in Ragusa, via Torrenuova nn. 55- Persona_1
57 censito al NCEU al F. A/404 p.lla 2148/1. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2328/2018, alla quale è riunita la causa iscritta al n. R.G. 2665/2018: RIGETTA la domanda di . CP_1
DICHIARA che e hanno corrisposto integralmente a CP_2 Parte_1 CP_1 il prezzo della compravendita a rogito in Notaio stipulato il 22/06/2010
[...] Persona_1 dell'immobile sito in Ragusa, via Torrenuova nn. 55-57 censito al NCEU al F. A/404 p.lla
2148/1. CONDANNA a rimborsare a e le spese di lite, CP_1 CP_2 Parte_1 che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed in € 7.616,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. PONE le spese di CTU a carico di . CP_1
Ragusa, 24/05/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2328/2018, alla quale è riunita quella iscritta al n. R.G. 2665/2018, avente ad oggetto vendita di cose immobili, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. con il CP_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. RANIOLO LINO, dell'avv. DISTEFANO FEDERICA e dell'avv. DISTEFANO GIOVANNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. CP_2 C.F._2 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._3
CATERA MARIA CONCETTA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/02/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTRICE
Piaccia al Tribunale
Accertare e dichiarare il grave inadempimento dei convenuti nel pagamento del prezzo di vendita in riferimento al contratto stipulato il 22/6/2010, con rogito agli atti del Notaio Persona_1 registrato in Ragusa il 12/7/2010 al n. 2002 serie 1T, trascritto sui RRII di Ragusa il 12/7/2010 al n. 13609 Reg.gen. e n. 8387 Reg.part., con il quale vendette ad ed a CP_1 CP_2
l'immobile per civile abitazione sito in Ragusa via Torrenuova n. 55, censito al catasto Parte_1 di detta città al foglio A/404, mappale 2148/1, via Torrenuova nn. 55-57, piani T-1-2, ctg. A7/3, cl. 1.
Dichiarare la risoluzione di detto contratto con le consequenziali statuizioni riguardo alla pubblicità immobiliare. Condannare i convenuti alla liberazione dell'immobile predetto in favore dell'attrice.
pagina 1 di 5 Condannare i convenuti alle sanzioni ex art. 8 comma 4-bis D.lgs. 28/2010 e art. 96 primo e terzo comma c.p.c. per la diserzione del procedimento di mediazione. Condannare i convenuti alla rifusione in favore dell'attrice delle spese e dei compensi sia di mediazione sia di causa, con gli accessori di legge.
CONVENUTI
Piaccia al Tribunale nel merito, rigettare la domanda attorea siccome inammissibile ed infondata per i motivi esposti in narrativa.
Accertare, dire e ritenere che nulla devono gli odierni attori in favore della sig.ra né a CP_1 titolo di corrispettivo della vendita a rogito in Notaio stipulato il 22.06.2010 e Persona_1 registrato a Ragusa al n. 2002 serie 1T il 12.07.2010 dell'immobile sito in Ragusa, via Torrenuova nn.
55-57 censito al NCEU al F. A/404 p.lla 2148/1, né di qualsivoglia altro titolo avendo gli odierni attori già integralmente versato il corrispettivo pattuito.
Con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato il 12/06/2018 conveniva in giudizio CP_1 CP_2
e , esponendo che:
[...] Parte_1
- in data 22.06.2010, con rogito agli atti del Not. reg.to a Ragusa il Persona_1
12.07.2010 al n. 2002 serie 1T, trascritto nei RR.II. di Ragusa il 12.07.2010 al n. 13609 Reg. gen. e n. 8387 Reg. part., stipulava compravendita immobiliare, vendendo a e CP_2 Pt_1
l'immobile per civile abitazione sito a Ragusa, in via Torrenuova n. 55, in catasto al foglio A/404, mappale 2148/1, pp. T-1-2, per il prezzo di € 50.000,00;
- tale prezzo appariva in atto essere stato corrisposto dai compratori mediante la dazione alla venditrice di due assegni di conto corrente di € 10.000,00 e di € 40.000,00, che, però, subito dopo la stipula, venivano restituiti, in quanto privi di provvista, agli stessi acquirenti, i quali avrebbero poi provveduto al relativo pagamento in date successive, dilazionato in più soluzioni rateali;
- ciò veniva consentito dalla venditrice per il semplice fatto che intercorrevano rapporti di profonda amicizia e di lunga frequentazione, quasi familiare, con i compratori, nei cui confronti nutriva dunque la massima stima e fiducia;
- accadeva, però, che gli stessi non provvedevano ai pagamenti, malgrado i numerosi solleciti e diffide loro rivolti dalla venditrice, che, alla fine, si determinava ad esperire, a fini conciliativi, il tentativo di mediazione, che dava esito negativo. Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare il grave inadempimento dei convenuti nel pagamento del prezzo di vendita e la conseguente risoluzione del contratto, con le relative statuizioni, la restituzione dell'immobile e le spese del giudizio. Costituitisi in giudizio, i convenuti contestavano la domanda attrice, chiedendone il rigetto, sostenendo di avere interamente pagato il prezzo di vendita, come risultava dalla scrittura privata di quietanza del 27/09/2016, con la quale le parti davano atto di avere concordato – successivamente alla stipula dell'atto – di modificare le modalità di pagamento del corrispettivo e convenuto di annullare gli assegni bancari emessi e di effettuare il pagamento stesso ratealmente in più soluzioni;
le parti dichiaravano che il corrispettivo della vendita era stato interamente pagato dalla parte acquirente alla parte venditrice in più soluzioni, per cui la parte venditrice rilasciava ampia e liberatoria quietanza dichiarando di null'altro avere a pretendere. Chiedevano pertanto il rigetto della domanda dell'attrice, con vittoria delle spese del giudizio. Con altro atto di citazione, notificato in data 13/06/2018 e CP_2 Parte_1 conveniva in giudizio , chiedendo l'accertamento negativo del loro debito per il CP_1 corrispettivo della vendita, nulla più dovendole al riguardo. Costituitasi in giudizio, la convenuta contrastava la domanda attrice, in particolare CP_1 disconoscendo e contestando, sia nella forma che nel contenuto, la detta scrittura privata, in quanto il corrispettivo della vendita non le era stato per nulla pagato. Disposta la riunione dei due giudizi ed espletata CTU grafologica, all'udienza del 25/02/2025 la causa veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come da verbale in atti. Preliminarmente deve essere rigettata la richiesta dell'attrice del 16/02/2023 di nuova concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., in quanto le difese e le eccezioni relative al contenuto della scrittura privata del 27/09/2016 avrebbero potuto e dovuto essere formulate già nei termini ex art. 183 c.p.c. concessi all'udienza del 19/11/2018, avendo i convenuti prodotto pagina 3 di 5 il documento già al momento della costituzione in giudizio del 27/09/2018, oltre che in allegato all'atto di citazione dagli stessi notificato alla . CP_1
L'esame dell'originale del documento, richiesto dalla , e rigettato dal G.I. con CP_1 provvedimento del 28/11/2018, non è indispensabile per proporre le eccezioni riguardanti il contenuto della scrittura privata, già in atti e disconosciuto dall'attrice. Nel merito, la domanda dell'attrice è infondata e deve pertanto essere rigettata. Emerge dagli atti che in data 22/06/2010, con rogito in notaio , Persona_1 CP_1 ha venduto a e l'immobile per civile abitazione sito a Ragusa, in CP_2 Parte_1 via Torrenuova n. 55, in catasto al foglio A/404, mappale 2148/1, pp. T-1-2, per il prezzo di € 50.000,00; il prezzo risultava in atto essere stato corrisposto dai compratori mediante la dazione alla venditrice di due assegni di conto corrente di € 10.000,00 e di € 40.000,00. Con successiva scrittura privata del 27/09/2016 le parti davano atto di avere concordato di modificare le modalità di pagamento del corrispettivo, convenendo di annullare gli assegni bancari emessi e di effettuare il pagamento ratealmente in più soluzioni;
dichiaravano che il corrispettivo della vendita era stato interamente pagato dalla parte acquirente alla parte venditrice in più soluzioni, per cui la parte venditrice rilasciava ampia e liberatoria quietanza dichiarando di null'altro avere a pretendere. A seguito del disconoscimento della sottoscrizione da parte dell'attrice e dell'istanza di verificazione dei convenuti, veniva espletata CTU grafologica. Risulta dalla relazione della dott.ssa che “Il tratto, la pressione, la continuità, la Persona_2 velocità e i piccoli segni rientrano tra i generi difficilmente imitabili e modificabili, sfuggono al controllo volontario, quindi sono altamente significativi per stabilire l'identità o la non identità di mano. Confrontando la firma in verifica con le firme comparative si sono riscontrate molte somiglianze qualitativamente rilevanti, perché presenti in generi di difficile imitazione (tratto, pressione, segni liberi)”. Conclude pertanto il CTU che la sottoscrizione apposta alla scrittura privata del 27/09/2016 è riconducibile alla mano di e pertanto è autentica. CP_1
Ritiene questo Giudice che la conclusione del CTU vada senz'altro accolta, essendo stata raggiunta all'esito di un'accurata analisi della sottoscrizione e puntualmente motivata in base ai consolidati criteri dell'analisi grafologica. Ciò posto, la scrittura privata in oggetto contiene una dichiarazione di che CP_1 rilascia quietanza del pagamento del prezzo della compravendita in favore di e CP_2
, dando atto che il prezzo è stato interamente pagato, ratealmente in più Parte_1 soluzioni. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione” (Cass. n. 5945/2023; n. 32458/2018; n. 4196/2014).
non ha dedotto tempestivamente né la sussistenza di un errore di fatto né di una CP_1 condotta violenta, per cui la dichiarazione resa, quale confessione stragiudiziale, fa piena prova del fatto che la stessa ha ricevuto il pagamento del prezzo della vendita dell'immobile. Alla luce di quanto esposto, deve essere rigettata la domanda di risoluzione del contratto proposta da e deve essere dichiarato che e hanno CP_1 CP_2 Parte_1
pagina 4 di 5 corrisposto integralmente a il prezzo della compravendita a rogito in Notaio CP_1
stipulato il 22/06/2010 dell'immobile sito in Ragusa, via Torrenuova nn. 55- Persona_1
57 censito al NCEU al F. A/404 p.lla 2148/1. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2328/2018, alla quale è riunita la causa iscritta al n. R.G. 2665/2018: RIGETTA la domanda di . CP_1
DICHIARA che e hanno corrisposto integralmente a CP_2 Parte_1 CP_1 il prezzo della compravendita a rogito in Notaio stipulato il 22/06/2010
[...] Persona_1 dell'immobile sito in Ragusa, via Torrenuova nn. 55-57 censito al NCEU al F. A/404 p.lla
2148/1. CONDANNA a rimborsare a e le spese di lite, CP_1 CP_2 Parte_1 che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed in € 7.616,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. PONE le spese di CTU a carico di . CP_1
Ragusa, 24/05/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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