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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 21/01/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3354/2021 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Emilio Iacobelli
Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Michel Martone
APPELLATO
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.7.2020 al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, esponeva: Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze di con contratti a termine, ai Controparte_1 sensi dell'art.19, comma 1 d.lgs. n. 81/2015, nel periodo dal 7.11.2017 al
31.12.2017, dal 4.5.2018 al 30.9.2018 e dal 26.10.2018 al 28.2.2019, tutti per trentasei ore alla settimana, sempre presso il CPD di Meta;
- che il verbale di accordo sindacale del 13.6.2018 prevedeva al punto 1 lettera B:
“Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato per attività di Recapito che l effettuerà dal 13 giugno 2019 al 31 dicembre 2020, le Parti, in Pt_2
deroga a quanto previsto dall'art. 24 D.Lgs. n.81/2015 ed avvalendosi della
1 previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo sopracitato, concordano che
l procederà alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori che, Pt_2
alla data del 31 gennaio dell'anno in cui si procederà all'inserimento, avranno: • prestato attività in ambito Recapito o Smistamento con uno o più contratti a tempo determinate per almeno 12 mesi complessivi, decorrenti dal 1 gennaio 2014; • manifestato la volontà di avvalersi degli effetti del presente accordo attraverso la propria registrazione su uno specifico applicativo che sarà reso disponibile dall'Azienda; le Parti convengono che a tal fine sarà presa in considerazione unicamente la data di ricezione della domanda risultante dall'applicativo in parola”;
- che l'istante aveva reso la prestazione per oltre 11 mesi ed aveva manifestato l'intendimento di avvalersi del diritto di precedenza;
- che la graduatoria di cui agli accordi sindacali era stata pubblicata il 4.7.2019 e il ricorrente non era risultato in posizione utile per l'assunzione;
- che il CPD di Meta, ove il ricorrente aveva lavorato, era carente di portalettere da anni e la convenuta aveva abusato dello strumento del contratto a termine, coprendo le posizioni disponibili con contrattisti a termine;
che, inoltre, non era stato redatto il documento di valutazione dei rischi;
- che successivamente al 28.2.2019 la convenuta aveva assunto oltre 1.000 portalettere, sia quale personale oggetto di stabilizzazione in virtù dell'accordo sindacale del 8.2.2018, sia soggetti non facenti parte delle graduatorie, senza adempiere all'obbligo previsto dall'art 24 d.lgs 81/2015;
- che non operava la deroga “da parte dei CCNL” al diritto di precedenza, perché si trattava di accordi successivi al contratto stipulato dal ricorrente in data
6.11.2017 e la deroga rendeva privo di efficacia il disposto normativo;
- che la Corte Costituzionale con sentenza 4.3.2008 ebbe modo di dichiarare illegittima la disposizione dell'art. 10, commi 9 e 10, nonché dell'art. 11, commi
1 e 2, del d.lgs 6.9.2001 n. 368 nella parte in cui abrogavano il diritto di precedenza;
- che la deroga non era riferibile al ricorrente, atteso che riguardava le assunzioni a tempo indeterminato dal 13.6.2019, mentre la convenuta aveva continuato ad assumere personale a tempo indeterminato sia prima sia dopo il 28.2.2019, data della risoluzione del contratto a termine del ricorrente;
2 - che ne conseguiva il proprio diritto all'assunzione a tempo indeterminato a far data dall' 1.3.2019 o dalla diversa data ritenuta di giustizia oltre al pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale: “1) accertare e dichiarare l'inadempimento di parte convenuta all'obbligo di assunzione a tempo indeterminato del ricorrente previsto dall'art. 24 del DLSG 81/2015 per la violazione del diritto di precedenza, dichiarato nullo ove necessario ai fini della decisione, l'accordo sindacale stipulato tra
[...]
e le OOSS in data 13.6.2018 nella parte in cui con esso si sia CP_1
inteso/convenuto al punto B) derogare alle previsioni della suddetta norma escludendo, con la deroga in esso prevista, il diritto di precedenza all'assunzione del ricorrente, in quanto in violazione della norma primaria e in quanto contrario ai principi comunitari richiamati nella parte di diritto del presente ricorso, condannando la convenuta all'assunzione del ricorrente a tempo indeterminato con le mansioni di portalettere di cui all'art. 20 della declaratoria contrattuale del CCNL del 20.11.2017 per il personale non dirigente di presso il CPD di Meta (NA), salva la declaratoria di Controparte_1
nullità/illegittimità di qualsivoglia altro accordo anche in sede sindacale che possa derogare/escludere il suddetto diritto di precedenza e ciò anche con riferimento agli accordi sindacali del 8 maggio 2019, del 8.2.2018 e del 8.3.2019 qualora opposti dalla controparte al diritto di parte ricorrente;
2) Condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente, anche a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate dalla data del 01.03.2019 o dalla data di esercizio del diritto di precedenza, pari all'importo mensile lordo di euro 1.823,30 ovvero, in subordine, di euro 1.562,83, fino alla effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro;
3) Condannare al pagamento Controparte_1
delle spese ed onorari del presente giudizio oltre rimborso forfettario con attribuzione.
Ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato quanto Controparte_1 rappresentato in ricorso, eccependo l'incompetenza territoriale dell'adito giudice, in favore del Tribunale di Roma, ed istando per il rigetto della domanda di controparte sull'assunto della correttezza degli accordi sindacali e della circostanza della assenza di stabilizzazioni nella provincia di Napoli entro i 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a termine del ricorrente.
Il Tribunale, esaminata la normativa, rilevava che il diritto di precedenza previsto dalla norma invocata non può obbligare il datore di lavoro ad assumere un numero di dipendenti superiore a quelli che lo stesso voglia assumere, nell'esercizio della propria autonomia imprenditoriale, e può pertanto soccombere a fronte di analogo diritto di altri
3 lavoratori, anch'essi assunti a termine, specie nell'ipotesi in cui il datore di lavoro assuma a tempo indeterminato un numero inferiore di lavoratori rispetto a tutti coloro che hanno il diritto di precedenza.
Inoltre, ribadiva che il aveva maturato i sei mesi di cui all'art. 24 in data 11.9.18 Pt_1
(computando a tal fine i contratti per il periodo dal 7.11.2017 al 31.12.2017 e dal
4.05.2018 al 30.9.2018) e che gli accordi collettivi erano già applicabili per quel periodo, ma che, in ogni caso, non vi era prova di assunzioni a tempo indeterminato per il periodo successivo.
Pertanto, con sentenza n. 5772/2021 pronunciata il 20.10.2021, rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
Avverso la pronuncia ha proposto appello il con ricorso a questa Corte del Pt_1
24.11.2021, contestando la violazione dell'art. 24 del D. lgs. n. 81/2015 e sostenendo di avere già diritto ad essere assunto con precedenza al pari di coloro di cui al punto A) dell'accordo del 13.06.2018.
Ribadiva, altresì, che l'azienda aveva assunto personale presso gli uffici di Meta e nella provincia di Napoli successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro ledendo, così, il suo diritto all'assunzione.
In particolare, affermava che non aveva specificatamente contestato e, CP_1
comunque, non aveva provato, che sia prima che dopo la sua assunzione le zone vacanti del CPD di Meta e della Regione Campania fossero state coperte da altro personale assunto anche a tempo determinato.
Secondo l'appellante, ciò dimostrava come le sedi ed i posti resi disponibili dall'azienda per il personale inserito nelle graduatorie di stabilizzazione, di cui agli accordi CP_1
sindacali del 2018 e 2019, non corrispondevano al numero delle posizioni lavorative effettivamente e realmente “vacanti” che avrebbero consentito l'assunzione a tempo indeterminato del ricorrente.
Sosteneva, infine, che gli accordi fossero derogatori rispetto alla legge e, quindi, nulli, poiché di fatto avrebbero estinto il suo diritto di precedenza all'assunzione.
Concludeva, quindi, per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle richieste formulate nel ricorso introduttivo.
Si costituiva contestando in fatto e diritto il gravame e chiedendone il CP_1
rigetto.
All'udienza del 21.1.2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva come da dispositivo.
4 2.- L'appello è infondato.
Oggetto della controversia è l'assunta violazione diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore dei lavoratori a tempo determinato, prevista in via generale dall'art. 24 d.lgs. 81/2015 e specificata dall'accordo sindacale del 13.6.2018 per i lavoratori da assumere entro il 12.6.2019 (lett. A) nonché dal 13.6.2019 al 31.12.2020
(lett. B).
In particolare, la lett. A riguarda i lavoratori il cui rapporto a termine era cessato, ma il cui diritto di precedenza era ancora “attivo” (ossia nei 12 mesi successivi alla cessazione di un rapporto a termine superiore a 6 mesi), in relazione alle assunzioni nella provincia in cui gli stessi hanno svolto la prestazione, mentre la lett. B riguarda i lavoratori il cui diritto di precedenza non era ancora maturato, o perché il rapporto era cessato da più di
12 mesi o perché, al contrario, il contratto era in corso o era stato stipulato successivamente alla sottoscrizione dell'accordo, ed opera in relazione alle assunzioni sull'intero territorio nazionale: in questo caso il pregresso rapporto a termine doveva avere durata superiore a 12 mesi, decorrenti dall'1.1.2014, anziché superiore a 6 mesi come nel primo caso.
Il ricorrente rientra, pacificamente, nella previsione della lettera B, avendo Pt_1
maturato i primi 6 mesi “utili” di lavoro a termine in data 11.9.2018.
Si prevedeva, inoltre, che le assunzioni sarebbero state subordinate alle disponibilità provinciali;
a tali fini, avrebbe elaborato una graduatoria attributiva di punteggi in CP_1 relazione all'anzianità nell'attività di recapito;
in subordine, alla prestazione di attività lavorativa per il maggior numero di mesi nella provincia di riferimento;
in caso di ulteriore parità, avrebbe prevalso la maggiore anzianità anagrafica (cfr. accordo del
13.6.2018, in prodd.).
Con successivi accordi (dell'8.3.2019 e seguenti) venne poi indicato un numero di stabilizzazioni pari a 2.000, sulla base di graduatorie provinciali e secondo un punteggio fondato sui criteri dell'accordo 13.6.2018, riducendo a 9 il numero dei mesi necessario per la partecipazione.
È evidente, pertanto, che il diritto all'assunzione non era affatto previsto come incondizionato, essendo viceversa sottoposto a una serie di condizioni e valutazioni, anche in ordine alla disponibilità dei posti da coprire (cfr. App. Roma n. 2273/2022 del
20.5.2022, in prod. Poste).
5 Nel caso di specie, l'appellante ha lavorato con contratto a tempo determinato per Pt_1
più di nove mesi a cavallo tra il 2017 e il 2019 e si è collocato in posizione non utile in graduatoria (cfr. docc. in prodd.).
Nello specifico, come già precisava il Tribunale, i 6 mesi “minimi” utili sono maturati in data 11.9.2018, ossia in epoca di vigenza e di applicabilità dell'accordo del 13.6.2018; non vi è prova, inoltre, dell'assunzione di altri lavoratori a tempo indeterminato il violazione del diritto di precedenza
Sul punto, il Collegio non condivide la censura dell'appellante secondo cui incombeva su fornire la prova della mancata assunzione di lavoratori in violazione del CP_1
suo diritto di precedenza (in particolare, il sostiene che avrebbe numerosi Pt_1 CP_1
posti vacanti a Meta di Sorrento che non erano stati inseriti nel bando per la stabilizzazione, ma erano stati coperti con altre assunzioni, anche a tempo determinato).
Osserva infatti la Corte che, rispetto al diritto del lavoratore all'assunzione con precedenza, doveva soltanto dimostrare di aver correttamente esercitato i CP_1
criteri di precedenza di cui alla legge e agli accordi collettivi, mentre incombeva sul ricorrente dare, eventualmente, la prova del fatto che vi fossero state assunzioni in violazione di tale diritto di precedenza.
A maggior ragione, incombeva sul ricorrente dimostrare, eventualmente, che vi fossero altri posti disponibili e, soprattutto, che , per ragioni che esulerebbero dall'esercizio CP_1
della propria autonomia imprenditoriale, fosse obbligata a coprirli con assunzioni a tempo indeterminato a vantaggio degli aspiranti inseriti in graduatoria.
Per le stesse ragioni, contrariamente a quanto assume il ricorrente nell'atto di appello, non incombeva sull'appellata società alcun onere di dimostrare ulteriormente in questo giudizio, per ciascun lavoratore assunto con diritto di precedenza a livello nazionale o anche solo nella sede di Varese, l'avvenuto esercizio dell'opzione per il diritto di precedenza in epoca anteriore a quella espressa dal , a fronte della redazione della Pt_1 graduatoria finale (in prod. Poste a doc. 5) che quell'opzione dà, evidentemente, per presupposta e che, fino a prova contraria, evidenzia il corretto svolgimento della procedura, secondo quanto previsto dall'accordo sindacale.
3.- Con ulteriore motivo di gravame, l'appellante deduce la nullità degli accordi sindacali perché, a suo dire, gli stessi derogherebbero alle previsioni normative, in virtù delle quali il suo diritto all'assunzione con precedenza si sarebbe già perfezionato.
Anche questa doglianza, a parere del Collegio, è infondata.
6 Va ricordato, preliminarmente, che l'art. 24 del d. lgs. n. 81/2015 prevede espressamente la salvezza di una “diversa disposizione dei contratti collettivi”, che tende a consentire una regolamentazione dell'esercizio del diritto di precedenza adeguata alle diverse realtà aziendali, trattandosi, evidentemente, di conciliare una pluralità di situazioni tutte meritevoli, giuridicamente, di tutela, ma sovente contrapposte.
Da tali premesse discende l'infondatezza dell'assunto del secondo cui gli accordi Pt_1
in esame, ponendo dei limiti all'assunzione, avrebbero, di fatto, estinto il suo diritto di precedenza, in quanto retto dall'erroneo presupposto della sussistenza di un diritto già perfetto e acquisito all'assunzione: come a voler dire che la deroga prevista dalla legge avrebbe potuto operare solo in melius e non in peius.
Al contrario, il diritto di precedenza previsto dalla legge non è affatto escluso o abrogato dagli accordi collettivi, ma solo regolamentato, in funzione delle esigenze aziendali e del numero di richieste, laddove superiori ai posti disponibili.
Soprattutto, alla luce delle previsioni normative e pattizie, il diritto de quo non può essere definito come diritto all'assunzione, ma solo come diritto di precedenza nell'assunzione.
Per l'insieme delle ragioni che precedono, coerenti con le riflessioni già espresse in numerosi precedenti di merito nazionali, l'appello va integralmente rigettato e la sentenza di primo grado va confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidandole in €
3.473,00, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Napoli, il 21.1.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 21/01/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3354/2021 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Emilio Iacobelli
Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Michel Martone
APPELLATO
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.7.2020 al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, esponeva: Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze di con contratti a termine, ai Controparte_1 sensi dell'art.19, comma 1 d.lgs. n. 81/2015, nel periodo dal 7.11.2017 al
31.12.2017, dal 4.5.2018 al 30.9.2018 e dal 26.10.2018 al 28.2.2019, tutti per trentasei ore alla settimana, sempre presso il CPD di Meta;
- che il verbale di accordo sindacale del 13.6.2018 prevedeva al punto 1 lettera B:
“Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato per attività di Recapito che l effettuerà dal 13 giugno 2019 al 31 dicembre 2020, le Parti, in Pt_2
deroga a quanto previsto dall'art. 24 D.Lgs. n.81/2015 ed avvalendosi della
1 previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo sopracitato, concordano che
l procederà alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori che, Pt_2
alla data del 31 gennaio dell'anno in cui si procederà all'inserimento, avranno: • prestato attività in ambito Recapito o Smistamento con uno o più contratti a tempo determinate per almeno 12 mesi complessivi, decorrenti dal 1 gennaio 2014; • manifestato la volontà di avvalersi degli effetti del presente accordo attraverso la propria registrazione su uno specifico applicativo che sarà reso disponibile dall'Azienda; le Parti convengono che a tal fine sarà presa in considerazione unicamente la data di ricezione della domanda risultante dall'applicativo in parola”;
- che l'istante aveva reso la prestazione per oltre 11 mesi ed aveva manifestato l'intendimento di avvalersi del diritto di precedenza;
- che la graduatoria di cui agli accordi sindacali era stata pubblicata il 4.7.2019 e il ricorrente non era risultato in posizione utile per l'assunzione;
- che il CPD di Meta, ove il ricorrente aveva lavorato, era carente di portalettere da anni e la convenuta aveva abusato dello strumento del contratto a termine, coprendo le posizioni disponibili con contrattisti a termine;
che, inoltre, non era stato redatto il documento di valutazione dei rischi;
- che successivamente al 28.2.2019 la convenuta aveva assunto oltre 1.000 portalettere, sia quale personale oggetto di stabilizzazione in virtù dell'accordo sindacale del 8.2.2018, sia soggetti non facenti parte delle graduatorie, senza adempiere all'obbligo previsto dall'art 24 d.lgs 81/2015;
- che non operava la deroga “da parte dei CCNL” al diritto di precedenza, perché si trattava di accordi successivi al contratto stipulato dal ricorrente in data
6.11.2017 e la deroga rendeva privo di efficacia il disposto normativo;
- che la Corte Costituzionale con sentenza 4.3.2008 ebbe modo di dichiarare illegittima la disposizione dell'art. 10, commi 9 e 10, nonché dell'art. 11, commi
1 e 2, del d.lgs 6.9.2001 n. 368 nella parte in cui abrogavano il diritto di precedenza;
- che la deroga non era riferibile al ricorrente, atteso che riguardava le assunzioni a tempo indeterminato dal 13.6.2019, mentre la convenuta aveva continuato ad assumere personale a tempo indeterminato sia prima sia dopo il 28.2.2019, data della risoluzione del contratto a termine del ricorrente;
2 - che ne conseguiva il proprio diritto all'assunzione a tempo indeterminato a far data dall' 1.3.2019 o dalla diversa data ritenuta di giustizia oltre al pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale: “1) accertare e dichiarare l'inadempimento di parte convenuta all'obbligo di assunzione a tempo indeterminato del ricorrente previsto dall'art. 24 del DLSG 81/2015 per la violazione del diritto di precedenza, dichiarato nullo ove necessario ai fini della decisione, l'accordo sindacale stipulato tra
[...]
e le OOSS in data 13.6.2018 nella parte in cui con esso si sia CP_1
inteso/convenuto al punto B) derogare alle previsioni della suddetta norma escludendo, con la deroga in esso prevista, il diritto di precedenza all'assunzione del ricorrente, in quanto in violazione della norma primaria e in quanto contrario ai principi comunitari richiamati nella parte di diritto del presente ricorso, condannando la convenuta all'assunzione del ricorrente a tempo indeterminato con le mansioni di portalettere di cui all'art. 20 della declaratoria contrattuale del CCNL del 20.11.2017 per il personale non dirigente di presso il CPD di Meta (NA), salva la declaratoria di Controparte_1
nullità/illegittimità di qualsivoglia altro accordo anche in sede sindacale che possa derogare/escludere il suddetto diritto di precedenza e ciò anche con riferimento agli accordi sindacali del 8 maggio 2019, del 8.2.2018 e del 8.3.2019 qualora opposti dalla controparte al diritto di parte ricorrente;
2) Condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente, anche a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate dalla data del 01.03.2019 o dalla data di esercizio del diritto di precedenza, pari all'importo mensile lordo di euro 1.823,30 ovvero, in subordine, di euro 1.562,83, fino alla effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro;
3) Condannare al pagamento Controparte_1
delle spese ed onorari del presente giudizio oltre rimborso forfettario con attribuzione.
Ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato quanto Controparte_1 rappresentato in ricorso, eccependo l'incompetenza territoriale dell'adito giudice, in favore del Tribunale di Roma, ed istando per il rigetto della domanda di controparte sull'assunto della correttezza degli accordi sindacali e della circostanza della assenza di stabilizzazioni nella provincia di Napoli entro i 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a termine del ricorrente.
Il Tribunale, esaminata la normativa, rilevava che il diritto di precedenza previsto dalla norma invocata non può obbligare il datore di lavoro ad assumere un numero di dipendenti superiore a quelli che lo stesso voglia assumere, nell'esercizio della propria autonomia imprenditoriale, e può pertanto soccombere a fronte di analogo diritto di altri
3 lavoratori, anch'essi assunti a termine, specie nell'ipotesi in cui il datore di lavoro assuma a tempo indeterminato un numero inferiore di lavoratori rispetto a tutti coloro che hanno il diritto di precedenza.
Inoltre, ribadiva che il aveva maturato i sei mesi di cui all'art. 24 in data 11.9.18 Pt_1
(computando a tal fine i contratti per il periodo dal 7.11.2017 al 31.12.2017 e dal
4.05.2018 al 30.9.2018) e che gli accordi collettivi erano già applicabili per quel periodo, ma che, in ogni caso, non vi era prova di assunzioni a tempo indeterminato per il periodo successivo.
Pertanto, con sentenza n. 5772/2021 pronunciata il 20.10.2021, rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
Avverso la pronuncia ha proposto appello il con ricorso a questa Corte del Pt_1
24.11.2021, contestando la violazione dell'art. 24 del D. lgs. n. 81/2015 e sostenendo di avere già diritto ad essere assunto con precedenza al pari di coloro di cui al punto A) dell'accordo del 13.06.2018.
Ribadiva, altresì, che l'azienda aveva assunto personale presso gli uffici di Meta e nella provincia di Napoli successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro ledendo, così, il suo diritto all'assunzione.
In particolare, affermava che non aveva specificatamente contestato e, CP_1
comunque, non aveva provato, che sia prima che dopo la sua assunzione le zone vacanti del CPD di Meta e della Regione Campania fossero state coperte da altro personale assunto anche a tempo determinato.
Secondo l'appellante, ciò dimostrava come le sedi ed i posti resi disponibili dall'azienda per il personale inserito nelle graduatorie di stabilizzazione, di cui agli accordi CP_1
sindacali del 2018 e 2019, non corrispondevano al numero delle posizioni lavorative effettivamente e realmente “vacanti” che avrebbero consentito l'assunzione a tempo indeterminato del ricorrente.
Sosteneva, infine, che gli accordi fossero derogatori rispetto alla legge e, quindi, nulli, poiché di fatto avrebbero estinto il suo diritto di precedenza all'assunzione.
Concludeva, quindi, per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle richieste formulate nel ricorso introduttivo.
Si costituiva contestando in fatto e diritto il gravame e chiedendone il CP_1
rigetto.
All'udienza del 21.1.2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva come da dispositivo.
4 2.- L'appello è infondato.
Oggetto della controversia è l'assunta violazione diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore dei lavoratori a tempo determinato, prevista in via generale dall'art. 24 d.lgs. 81/2015 e specificata dall'accordo sindacale del 13.6.2018 per i lavoratori da assumere entro il 12.6.2019 (lett. A) nonché dal 13.6.2019 al 31.12.2020
(lett. B).
In particolare, la lett. A riguarda i lavoratori il cui rapporto a termine era cessato, ma il cui diritto di precedenza era ancora “attivo” (ossia nei 12 mesi successivi alla cessazione di un rapporto a termine superiore a 6 mesi), in relazione alle assunzioni nella provincia in cui gli stessi hanno svolto la prestazione, mentre la lett. B riguarda i lavoratori il cui diritto di precedenza non era ancora maturato, o perché il rapporto era cessato da più di
12 mesi o perché, al contrario, il contratto era in corso o era stato stipulato successivamente alla sottoscrizione dell'accordo, ed opera in relazione alle assunzioni sull'intero territorio nazionale: in questo caso il pregresso rapporto a termine doveva avere durata superiore a 12 mesi, decorrenti dall'1.1.2014, anziché superiore a 6 mesi come nel primo caso.
Il ricorrente rientra, pacificamente, nella previsione della lettera B, avendo Pt_1
maturato i primi 6 mesi “utili” di lavoro a termine in data 11.9.2018.
Si prevedeva, inoltre, che le assunzioni sarebbero state subordinate alle disponibilità provinciali;
a tali fini, avrebbe elaborato una graduatoria attributiva di punteggi in CP_1 relazione all'anzianità nell'attività di recapito;
in subordine, alla prestazione di attività lavorativa per il maggior numero di mesi nella provincia di riferimento;
in caso di ulteriore parità, avrebbe prevalso la maggiore anzianità anagrafica (cfr. accordo del
13.6.2018, in prodd.).
Con successivi accordi (dell'8.3.2019 e seguenti) venne poi indicato un numero di stabilizzazioni pari a 2.000, sulla base di graduatorie provinciali e secondo un punteggio fondato sui criteri dell'accordo 13.6.2018, riducendo a 9 il numero dei mesi necessario per la partecipazione.
È evidente, pertanto, che il diritto all'assunzione non era affatto previsto come incondizionato, essendo viceversa sottoposto a una serie di condizioni e valutazioni, anche in ordine alla disponibilità dei posti da coprire (cfr. App. Roma n. 2273/2022 del
20.5.2022, in prod. Poste).
5 Nel caso di specie, l'appellante ha lavorato con contratto a tempo determinato per Pt_1
più di nove mesi a cavallo tra il 2017 e il 2019 e si è collocato in posizione non utile in graduatoria (cfr. docc. in prodd.).
Nello specifico, come già precisava il Tribunale, i 6 mesi “minimi” utili sono maturati in data 11.9.2018, ossia in epoca di vigenza e di applicabilità dell'accordo del 13.6.2018; non vi è prova, inoltre, dell'assunzione di altri lavoratori a tempo indeterminato il violazione del diritto di precedenza
Sul punto, il Collegio non condivide la censura dell'appellante secondo cui incombeva su fornire la prova della mancata assunzione di lavoratori in violazione del CP_1
suo diritto di precedenza (in particolare, il sostiene che avrebbe numerosi Pt_1 CP_1
posti vacanti a Meta di Sorrento che non erano stati inseriti nel bando per la stabilizzazione, ma erano stati coperti con altre assunzioni, anche a tempo determinato).
Osserva infatti la Corte che, rispetto al diritto del lavoratore all'assunzione con precedenza, doveva soltanto dimostrare di aver correttamente esercitato i CP_1
criteri di precedenza di cui alla legge e agli accordi collettivi, mentre incombeva sul ricorrente dare, eventualmente, la prova del fatto che vi fossero state assunzioni in violazione di tale diritto di precedenza.
A maggior ragione, incombeva sul ricorrente dimostrare, eventualmente, che vi fossero altri posti disponibili e, soprattutto, che , per ragioni che esulerebbero dall'esercizio CP_1
della propria autonomia imprenditoriale, fosse obbligata a coprirli con assunzioni a tempo indeterminato a vantaggio degli aspiranti inseriti in graduatoria.
Per le stesse ragioni, contrariamente a quanto assume il ricorrente nell'atto di appello, non incombeva sull'appellata società alcun onere di dimostrare ulteriormente in questo giudizio, per ciascun lavoratore assunto con diritto di precedenza a livello nazionale o anche solo nella sede di Varese, l'avvenuto esercizio dell'opzione per il diritto di precedenza in epoca anteriore a quella espressa dal , a fronte della redazione della Pt_1 graduatoria finale (in prod. Poste a doc. 5) che quell'opzione dà, evidentemente, per presupposta e che, fino a prova contraria, evidenzia il corretto svolgimento della procedura, secondo quanto previsto dall'accordo sindacale.
3.- Con ulteriore motivo di gravame, l'appellante deduce la nullità degli accordi sindacali perché, a suo dire, gli stessi derogherebbero alle previsioni normative, in virtù delle quali il suo diritto all'assunzione con precedenza si sarebbe già perfezionato.
Anche questa doglianza, a parere del Collegio, è infondata.
6 Va ricordato, preliminarmente, che l'art. 24 del d. lgs. n. 81/2015 prevede espressamente la salvezza di una “diversa disposizione dei contratti collettivi”, che tende a consentire una regolamentazione dell'esercizio del diritto di precedenza adeguata alle diverse realtà aziendali, trattandosi, evidentemente, di conciliare una pluralità di situazioni tutte meritevoli, giuridicamente, di tutela, ma sovente contrapposte.
Da tali premesse discende l'infondatezza dell'assunto del secondo cui gli accordi Pt_1
in esame, ponendo dei limiti all'assunzione, avrebbero, di fatto, estinto il suo diritto di precedenza, in quanto retto dall'erroneo presupposto della sussistenza di un diritto già perfetto e acquisito all'assunzione: come a voler dire che la deroga prevista dalla legge avrebbe potuto operare solo in melius e non in peius.
Al contrario, il diritto di precedenza previsto dalla legge non è affatto escluso o abrogato dagli accordi collettivi, ma solo regolamentato, in funzione delle esigenze aziendali e del numero di richieste, laddove superiori ai posti disponibili.
Soprattutto, alla luce delle previsioni normative e pattizie, il diritto de quo non può essere definito come diritto all'assunzione, ma solo come diritto di precedenza nell'assunzione.
Per l'insieme delle ragioni che precedono, coerenti con le riflessioni già espresse in numerosi precedenti di merito nazionali, l'appello va integralmente rigettato e la sentenza di primo grado va confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidandole in €
3.473,00, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Napoli, il 21.1.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone
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