TRIB
Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/12/2025, n. 3299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3299 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del GU, Dott.Alfredo Granata ha emesso, la seguente
Sentenza , decorsi i termini ex art. 190 c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n 1494/2021,
tra
, elettivamente domiciliata come in atti presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Enrico Zamparelli che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
attore
e
soc. elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Controparte_1
Avv.to Mario Santoro , che la rappresenta e difende giuta procura in atti convenuta
Nonché
Controparte_2
Convenuto/contumace
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 10/07/2025 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE La domanda è accolta per quanto di ragione.
La controversia ha per oggetto l' accertamento dei danni fisici e materiali patiti dall' attore processuale , il quale subiva lesioni a seguito di sinistro stradale avvenuto il
06/02/2016 in OL CH , alla Via Garibaldi , alle ore 16,00 circa, altezza bar
“Sannino” ,mentre si trovava in qualità di pedone a percorrere il prefato tratto viario
.
Nell'occasione , il mentovato veniva attinto da un motociclo Honda tg DM44869 , di proprietà di , il cui conducente investiva l'attore processuale che Controparte_2
si trovava ad attraversare la strisce pedonali .
Deduceva che , a seguito delle lesioni patite, subiva non solo un danno biologico ma anche il danno morale per la sofferenza psichica subita.
Costituitasi tardivamente la sola quale impresa mandataria Controparte_1
del Fondo di Garanzia Vittime della Strada , in via preliminare , eccepiva una carenza di legittimazione passiva fondata sulla non genuinità dei documenti attestanti la legittimazione passiva, conseguendone problematiche afferenti la copertura assicurativa del motoveicolo ingenerante il sinistro, costituendosi, secondo la prospettazione resa, una ipotesi di frode;
tanto avendo avuto contezza , a seguito di indagini disposte tramite un proprio fiduciario, del fatto che..” che presso il Comune di Pordenone, località riportata sulla polizza, non è mai stato residente il sig. nato a [...] Controparte_3
Stabia il 30/06/1991, mentre nella documentazione fornita alla Compagnia era presente una copia della carta di identità rilasciata da detto Comune ed il libretto di circolazione del veicolo in garanzia tg. DM44869, dal quale emerge il passaggio di proprietà effettuato in data 01/04/2015 in favore del convenuto e dove è segnato come indirizzo di residenza dello stesso in Via Montereale n.62 a Pordenone..” e che ..”, da accertamenti effettuati presso la Motorizzazione Civile, si appurava che il motoveicolo tg. DM44869 risultava intestato al sig. e non il quale, fino al CP_2 CP_3
giorno del suo decesso avvenuto il 09/04/2019, era residente dalla nascita, in Torre
Annunziata al CO EL CO n.26 …” Svolta una attività istruttoria formatasi in seno ad un interpello orale, acquisiti i documenti versati in atti dalle parti, disposta una CTU quantificativa con relativi chiarimenti, il giudizio è stato introitato a sentenza con i termini ordinari.
QUESTIONI PRELIMINARI.
Va dichiarata la contumacia di , raggiunto da notifica ex art. 140 Controparte_2
cpc in data 19 03 2021, a fronte di una fissazione della udienza al 29 06 2021 , con rispetto dei termini disposti dall'art. 163 cpc bis.
Come sopra espresso la convenuta impresa assicuratrice eccepisce una ipotesi di contraffazione di documenti attestanti la corretta identità del soggetto cooblligato in solido alla impresa assicuratrice , richiamando una indagine compiuta privatamente tramite un fiduciario nominato dalla , sulla scorta della quale si Controparte_1
desumerrebbe la non corrispondenza del proprietario del motoveicolo ingenerante l'incidente per mancata collimazione di dati anagrafici afferenti il cognome dello stesso e della sua residenza anagrafica.
Richiama, altresì, la sussistenza di documenti non veritieri posti a supporto della corretta individuazione del cooblligato in solido, costituendosi per conto del
[...]
in luogo della società di assicurazione in bonis. Controparte_4
In sintesi, la convenuta impresa assicuratrice deduce una carenza di legittimazione passiva della società che copriva la polizza RCA il veicolo assicurato, non essendovi prova certa che il proprietario del veicolo assicurato corrisponda con il soggetto evocato in giudizio.
Va osservato in tal senso, che tale deduzione difensiva si basa unicamente sul documento versato in atti all'atto della costituzione in giudizio dal quale le prefate eccezioni prendono fondamento per la difesa.
Vi è allegazione documentale, invero, di quanto eccepito attestante che tal , CP_3
nato a [...] il [...], residente in [...]alla via Montereale
n .62 , sia titolare di una carta di circolazione riportante i dati tecnici ed individuativi di un motoveicolo targato DM 44869, fatti quest'ultimi coincidenti con quelli forniti dall'attore e riportati in libello introduttivo al netto della non corrispondenza del cognome, che nel documento in esame viene riportato quale “ in luogo CP_3
di “ ”, come diversamente evinto dal certificato rilasciato dal PRA attestante CP_2
l'estratto cronologico.
Orbene, senza dilungarsi eccessivamente sul valore dei documenti versati in atti in un giudizio avente valore fidefacente quando questi provengano da un Ente Pubblico ovvero da un Ufficio demandato al rilascio di certificazioni equipollenti, va osservato che parte attrice, nelle note ex art. 183 cpc comma VI, non ha preso compitamente posizione sul punto, limitandosi , con nota di udienza del 02 03 2022, a depositare in atti l'estratto cronologico attestante la corrispondenza tra soggetto evocato in giudizio
(“ ”) ed il veicolo protagonista del sinistro. CP_2
All'uopo, secondo costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 24089/2011;
Cass. n. 25130/2010), il danneggiato da sinistro stradale, essendo terzo estraneo al contratto di assicurazione, può fornire la prova dell'esistenza e validità della polizza assicurativa anche a mezzo di prove testimoniali, presunzioni e valutazioni del contegno processuale, in quanto: “In forza del combinato disposto della l. 24 dicembre
1969, n. 990, art. 7 (attuale del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 205, art. 127) e dell'art. 1901 c.c., il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della r.c.a. vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, quel che rileva ai fini della promovibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile è l'autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo.
Tuttavia, posto che la disciplina del citato art. 7 mira alla tutela dell'affidamento del danneggiato e copre, pertanto, anche l'ipotesi dell'apparenza del diritto, per escludere la responsabilità dell'assicuratore, in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato, occorre che questi provi l'insussistenza di un proprio comportamento colposo, tale da ingenerare l'affidamento erroneo del danneggiato stesso”._ Ovvero, in ipotesi di carenza di legittimazione passiva eccepita dalla impresa assicuratrice resta a carico del danneggiato comprovare la sussistenza della copertura assicurativa con tutti i mezzi disponibili nel processo civile.
Ciò posto va evidenziato che nessuna delle parti costituite, a seguito della eccezione formulata , ha ritenuto di impugnare i documenti incoando la specifica procedura cognitiva di cui all'art. 221 cpc.
Questo giudice, tuttavia, ritiene che , in presenza di elementi di perfetta coincindenza della data di nascita del convenuto riguardanti i distinti nominativi , si stato verosimilmente riportato un dato errato nella trascrizione del cognome del convenuto nel libretto di circolazione, indicato, di contro, correttamente nell'estratto cronologico.
Tanto risulta rafforzato dal fatto che la notifica si è perfezionata, presso l'indirizzo riportato in relata di notifica, ai sensi dell'art. 140 cpc per irreperbilità del destinatario, non essendo lo stesso individuato quale “sconosciuto” al recapito dal notificante.
V'è più che , a seguito delle eccezioni formulate dalla convenuta , l'attore ha comprovato la sussistenza di un valido contratto assicurativo posto a copertura del veicolo danneggiante tramite idonea documentazione proveniente dall' VA , depositata con nota del 20 02 2023, attestante la validità assicurativa del veicolo tg
DM 44869 con polizza . Controparte_1
Ne consegue che risulta correttamente evocata in giudizio l'impresa assicuratrice e, per lo effetto, la stessa va dichiara contumace in virtù della Controparte_1
costituzione in nome e per conto del solo Fondo di Garanzia quale impresa designata da parte del difensore designato.
Va, altresì, dichiarata infondata l'eccezione di nullità dell'atto introdittivo per carenza espositive ex art. 164 cpc, atteso che , solo in ipotesi di carenza di individuazione dela causa petendi e del petitum processuale , evincibili dala lettura complessiva dell'atto, tale evenienza può essere delibata, non desumibili tali patologie processuali dal compendio difensivo rappresemtato nella domanda introduttiva in esame. Sempre in via preliminare, va dichiarata la procedibilità della domanda attorea essendo , la stessa, preceduta da regolare costituzione in mora nei confronti della evocata compagnia di assicurazione e contenente tutti gli elementi richiesti dagli artt.
145/148 del DLGS n. 209 del 2005 e successive modifiche ed integrazione.
Non puo' , infatti, trovare accoglimento l'eccezione della convenuta societa' di assicurazione in merito alla inammissibilità della domanda in virtù del fatto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 111/2012 non assolve funzione interpretativa del DLGS. n. 209/2005 in merito allo” spatium deliberandi” occorrente prima della instaurazione del giudizio risarcitorio, ma compie una mera valutazione di compatibilità rispetto all'inserimento della normativa in seno al sistema normativo vigente.
Va , infatti, evidenziato che, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del DLGS n. 209/2005 è onere della compagnia assicurativa richiedere gli elementi integrativi mancanti nella costituzione in mora , rappresentando, tale onere un interesse posto a tutela della stessa ( ex multis , v.Trib Avellino n. 1243/2012).
V' è più che una recente decisione della Corte Degli Ermellini si è spinta oltre affermando il principio in base al quale la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché
l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore ( Cass. N. 15445-2021).
Oltretutto, non essendovi prova della richiesta di integrazione espressa dalla convenuta, tale eccezione deve essere disattesa.
NEL MERITO All'uopo, parte lesa, ha allegato la sussistenza del fatto storico attraverso l'attività istruttoria espletata all'udienza del 07/09/2023 a mezzo interpello della teste ammesso ed in tal sede escusso, ( dichiaratosi indifferente) . Testimone_1
Dalla deposizione resa in cotal sede si evince la sintesi che segue:
“ADR: conosco personalmente la signora in quanto informatrice Parte_1
scientifica del farmaco con la quale avevo rapporti di natura professionale.
ADR: letti capitoli dichiara: ero in OL CH ed avevo fissato un appuntamento con la per ragioni di natura professionale: Parte_2
era di certo un sabato pomeriggio del mese di febbraio 2016 ed attendevo anche un 'altra persona presso un bar di OL CH.
ADR: ho notato la dott.ssa impegnare l'attraversamento pedinale sito in Parte_1
prossimità del bar ove io la attendevo: ciò posto posso affermare che la mentovata aveva quasi del tutto terminato di attraversare la strada sulle zebre allorchè è sopraggiunto uno scooter condotto da un giovane il quale ,nel sorpassare un furgone che si e(r)a fermato per consentire l'attraversamento, non si avvedeva del pedone e la urtava sull'anca facendola cadere al suolo.
ADR: il conducente dello scooter si fermò e si avvicinò per consta(ta)re le conseguenze dell'investimento.
ADR ho notato la presenza di talune escoriazioni sugli arti della predetta : posto che l'investit(a) era in palese stato interessante qualcuno che non ricordo ha provveduto tempestivamente a trasportare via la stessa presumibilmente presso un PS.
ADR: l'altra persona che aspettavo ( un avvocato) era presente ai fatti che sono accaduti pressappoco intorno alle ore 17,40 circa.
Tanto accadeva in un nucleo urbano con buona visibilità complessiva..”
Alla udienza successiva del 17 07 2024, preso atto della riassunzione del priocesso interrotto ex art. 300 cpc, veniva introdotto l'altro teste escusso, Testimone_2
dalla sintesi delle cui deposizioni si riporta quanto segue: ..” ADR: sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ero presente ad una sinistro stradale avvenuto nell'anno 2016 in OL CH , nel periodo invernale, di primo pomeriggio, nei pressi del bar “SANNINO”;
ADR: avevo un appuntamento con il Dr – medico, presso il mentovato bar che Tes_1
ho raggiunto con il mio scooter.
ADR: il luogo dei fatti può individuarsi quale Via Domenico Riccardi, se non erro, ovvero quel tratto di strada che collega Ponticelli a Madonna dell'Arco – S. Anastasia -
.
ADR: ricordo di aver visto una donna attraversare la strada che collega l'entrata del bar al marciapiede opposto .
Ho visto fermarsi durante l'attraversamento una veicolo per consentire l'attraversamento nel mentre uno scooter procedeva ad effettuare un sorpasso al prefato veicolo non avvedendosi del pedone.
Il punto di impatto avvenne nella corsia di marcia in direzione S. Anastasia.
ADR: la donna colpita cadde a terra e pertanto mi sono avvicinato per constatare le conseguenze.
Non ho potuto constatare personalmente lo stato di salute della stessa ma apparentemente appariva sofferente;
ADR; dopo un pò qualcuno giunse sul luogo e provvedette a trasportare l'infortunata verosimilmente al pronto soccorso.
ADR:la donna fu colpita sul lato sinistro del corpo ma non ricordo esattamente con quale parte del motoveicolo fu colpita;
ADR: sul luogo era con me anche il Dr Testimone_1
ADR: è la prima volta che vengo citato a teste in un contenzioso avente per oggetto un sinistro stradale.
ADR: la donna investita appariva in”stato interessante”..
Rapportando il fatto emerso dalla deposizione, alla fattispecie ipotetica applicabile in subiecta materia , si desume che il veicolo intestato al responsabile civile evocato in giudizio , abbia, di certo, violato la norma dispositiva di cui all'art. 141 del Codice ELla
Strada,commi 2 e 4 a mente dei quali…” comma 2: Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilita' e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile;
comma 4 : Il conducente deve, altresi', ridurre la velocita' e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimita' degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento..”.
Tali disposizioni vanno esaminate in combinato con il costante orientamento dottrinario, supportato da molteplici decisioni di legittimità, sulla scorta del quale in caso di investimento pedonale, per vincere la presunzione della sua responsabilità esclusiva, ex art. 2054, primo comma, cod. civ., il conducente deve dimostrare, da un lato, di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida tenuta;
dall'altro lato, che il pedone abbia tenuto un condotta non solo colposa, ma anormale e ragionevolmente imprevedibile, sicché non vi era alcuna possibilità di prevedere ed evitare il sinistro ( ex multis , Cass. n. 8663 del 2017; Cass.
n. 9856 del 2022; Cass. n. 11175 del 2025, Cass. n. . 21761-2025 ).
Orbene, a fronte della dimostrazione del fatto lesivo , in assenza di argomentazioni da parte del convenuto coobbligato in solido che ha scelto di non costituirsi in giudizio, non può revocarsi in dubbio che l'incidente ebbe a verificarsi per imprudenza e negligenza del conducente del motoveicolo di proprietà del litisconsorte evocato in giudizio.
V'è più che la dinamica descritta dai testi appare del tutto coerente con quella rappresentata nel corpo delle difese espresse nel libello introduttivo del giudizio.
Dunque, ai fini probatori, in assenza di elementi contrari ,questo giudice ritiene che siano state soddisfatte le esigenze minime poste in essere dall'art. 2697 c.c Passando, poi, alla valutazione dei danni subiti veniva conferito incarico peritale in sede di CTU al dott alla quale venivano posti i quesiti attinenti alla Persona_1
quantificazione delle lesioni considerate permanenti e quelle temporanee, nonchè computo delle spese mediche occorrenti per le cure fino alla guarigione completa.
L'elaborato, sufficientemente esauriente in merito alle singole questioni poste, rappresentava delle conclusioni certe in merito ai dati essenziali occorrenti per decidere sul punto.
In punto di diritto, questo Giudice si rifà all'orientamento prevalente della S.C.sulla scorta del quale il danno alla persona viene considerato in maniera unitaria.
Difatti, dopo la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2008 n. 26972, la valutazione del danno non patrimoniale ex art 2059 c.c. puo' essere riconosciuta soltanto se ricorrono determinati requisiti, ovvero, se il danno derivi dalla violazione di un diritto costituzionalmente garantito , se derivi a seguito di un a violazione di norma di natura penale, oppure quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato( es:trattamento illecito dei dati sensibili).
Ciò premesso, trattandosi di risarcimento della circolazione stradale, non ricorrono gli estremi per l'applicazione automatica dell'art. 2059 c.c quale voce autonoma di danno.
Ai fini del calcolo, si ritiene congruo applicare i parametri dispositivi scaturenti dalle tabelle del DM 18/07/2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del
31/07/2025, trattandosi di danno da micropermente ( ovvero, inferiore al 9%).
Orbene, il perito cosi' conclude : invalidità permanente nell'ordine dell' 6 % ; temporanea assoluta giorni 60; temporanea parziale al 50 % gg 20.
Per le spese mediche documentate nulla rileva il ctu.
Ergo, calcolando l'età del danneggiato all'epoca del sinistro ( 27 anni ) risulta una quantificazione tabellare dell' invalidità permanente di € 8.991,41, ( valore punto danno biologico € 963,40 tratto dalla normativa vigente sopra richiamata). Per la temporanea totale di gg 60 si applica il valore di € 56,18 al di', pertanto il totale sarà di € 3.370,80 ;per la temporanea parziale di 20 gg, si applica il valore di € 56,15 percentualizzato al 50%, ovvero il totale sarà € 561,80.
Computando le diverse voci di credito il danno complessivi tabellare ammonta ad €
12.924,01.
Su tale somma, tuttavia, va considerata la eventualità di applicare il danno morale che, in virtù di quanto sopra dedotto, a seguito delle note pronunzia gemelle della
Suprema Corte del 2008, non può piu' essere calcolato in via automatica ma, deve risultare comprovato, onere che, nel caso di specie, non risulta adempiuto.
Nessuna altra voce di danno può essere riconosciuta se non gli interessi di legge dalla domanda giudiziale e la rivalutazione monetaria sulla minior somma devalutata.
Ergo, la domanda va accolta e per lo effetto vanno condannati i convenuti in solido tra loro al pagamento del prefato importo in favore dell'attore , oltre interessi di legge dalla domanda e rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla minor somma devalutata.
In merito alla regolamentazione delle spese e competenze di giudizio non sussistono ragioni opposte alla disposizione prevista dall'art. 91 cpc.
PQM
il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, cosi' definitivamente provvede: in accogliento della domanda attorea, dichiara la carenza di legittimazione della società , quale impresa Controparte_1
mandataria del FGVS;
dichiara la contumacia della soc. in bonis;
Controparte_1
dichiara la contumacia di;
Controparte_2
dichiara la responsabilità esclusiva della prefata parte convenuta nella causazione del sinistro;
per lo effetto condanna la , in solido con Controparte_5 [...]
, a pagare, in favore dell'attore, , la somma di € 12.924,01. ,oltre CP_2 interessi di legge dal dì della domanda, oltre rivalutazione monetaria come da motivazione;
condanna, altresì', la convenuta, in solido con il litisconsorte, al pagamento delle spese e competenze di giudizio che si liquidano in € 806,00 per verosimili esborsi ed in € 5.077,00 oltre accessori di legge con attribuzione , per compensi parametrati , con attribuzione ex art. 93 cpc.
Pone definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro le spese di CTU come da separato decreto.
Così deciso in Nola 5 dicembre 2025 IL G.U.
Dr.Alfredo Granata