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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 10/04/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 917/2024
Tribunale Ordinario di Cremona
SEZIONE CIVILE
Oggi 10/04/2025 ad ore 12.30, innanzi al Giudice, dott. Andrea Milesi, sono comparsi: per l'avv. PIA GEREVINI in sostituzione dell'avv. FERRARI Parte_1
ALESSANDRO; per , l'avv. ANDREA DACONTO in sostituzione dell'avv. DI Controparte_1
DONATO GIACINTO.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano come da rispettivi atti introduttivi e da note autorizzate depositate telematicamente;
si procede quindi a discussione orale, nel corso della quale le parti si riportano ai rispettivi atti e note autorizzate;
indi, il Giudice si ritira in camera di consiglio;
alle ore 15.10, all'esito della Camera di Consiglio, assenti le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che viene allegata su foglio separato e che è parte integrante del presente verbale, dandone lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Milesi
1 R.G. N. 917/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Milesi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. r.g. 917/2024 promossa da:
(C.F. ), assistita dall'avv. FERRARI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO
ATTORE OPPONENTE
Contro
(C.F. ), assistita dall'avv. DI DONATO GIACINTO Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTA
Trattenuta la causa in decisione dopo discussione orale svoltasi all'odierna udienza sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
IN FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli ad iniziativa di Parte_1
contestando in particolare la legittimazione sostanziale attiva in capo Controparte_2 a quest'ultima, dato che, nella prospettazione difensiva dello stesso attore, mancherebbe adeguata prova dei passaggi di titolarità del credito da (già Controparte_3
- istituto nei confronti del quale si era Controparte_4 costituito fideiussore,) alla odierna precettante.
Costituendosi a mezzo della mandataria ha in primo Controparte_5 Controparte_2 luogo allegato che il credito le sarebbe stato ceduto a mezzo di contratto di cessione di crediti del 26.02.2024 da a sua volta resasi cessionaria dall'originaria creditrice Controparte_6
(in forza di decreto ingiuntivo del 2020 confermato con sentenza di questo Tribunale resa all'esito del giudizio di opposizione, entrambi prodotti dalla odierna convenuta)
[...]
[..
[...] producendo documentazione a suo dire sufficiente a dare prova Controparte_7 della sua titolarità e conseguente legittimazione attiva a procedere ad esecuzione forzata.
Dopo la pronuncia di ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 615, comma 1, c.p.c., la causa è stata rinviata all'odierna udienza per discussione e decisione, non rivelandosi necessaria alcuna ulteriore istruzione.
* * *
L'opposizione proposta da è infondata. Parte_1
Ed infatti parte convenuta, a fronte di una eccezione volta a mettere in dubbio la corretta formazione della prova della sua attuale titolarità attiva del credito per cui si procede, ha allegato l'esistenza di due cessioni, da a Controparte_3 Controparte_8
e da quest'ultima a
[...] Controparte_9
Per dare prova di tali allegazioni, la creditrice precettante ha prodotto non solo i titoli esecutivi giudiziali originariamente ottenuti nei confronti del fideiussore della società CMF di ma anche i due avvisi pubblicati sulla G.U., la dichiarazione della Tes_1 Parte_2 società cedente e un elenco dei crediti oggetto di cessione certificato da Controparte_6
Notaio in data 19.02.2024.
Ora, basterà in questa sede rilevare come ormai la giurisprudenza prevalente e preferibile abbia, pur nelle sue diverse fasi e sfaccettature, affermato come, anche in caso di espressa negazione della stessa esistenza del contratto di cessione (e, peraltro, non è questo il caso, non avendo la difesa dell'opponente sollevato tale specifica eccezione, essendosi limitata a ritenere non provata la catena delle cessioni), non può escludersi che l'avviso pubblicato sulla G.U. “unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione” (così, ad es., Cass. n. 17944/2023).
Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto una serie di documenti che, letti assieme, non lascia spazio alcuno al dubbio che abbia acquistato crediti originariamente Controparte_2 riconducibili a (poi divenuta CP_4 Controparte_4 [...]
, tra cui proprio quello vantato nei confronti della società CMF Controparte_3 di e del suo fideiussore in forza di titolo esecutivo di Parte_3 Parte_1 natura giudiziale.
Ed infatti:
- in primo luogo nell'avviso contenuto nella G.U. del 14.10.2023 si dichiara che CP_6
“con taluni contratti di cessione conclusi in data 19 settembre 2023, con effetti giuridici
[...] dal 22 settembre 2023 (incluso) ed effetti economici alla data del 31 dicembre 2022 (incluso) (la “Data di Efficacia Economica”) ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (collettivamente, i “Contratto di Cessione” e, singolarmente, ciascuno, un “Contratto di Cessione”), ha acquistato, pro soluto, dai seguenti cedenti: […] , […] tutti i crediti pecuniari (...), Controparte_3 derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche, che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati come deteriorati (collettivamente, i “Crediti”)”, e che tra quelli ceduti vanno fatti rientrare i crediti che “derivano da finanziamenti sorti nel periodo tra il 02-09-1982 ed il 27-02-2023”, dunque specifica categoria cui appartiene anche il credito oggetto del presente contenzioso (derivante da finanziamento concesso nel 1992 alla società CMF di;
Tes_1 Parte_2
3 - che l'avviso del 29.02.204 (con l'integrazione del 9.03.2024), invece, recita: “ CP_2
(il Cessionario), con sede in Via Soperga 9, 20127 Milano, iscrizione al Registro
[...] delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale n. comunica di P.IVA_1 aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, con efficacia giuridica dal 26 febbraio 2024 ed efficacia economica a partire dalla data del 1° gennaio 2024: (...)
7. ai sensi di un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco sottoscritto alla Data di Cessione tra il Cessionario e con sede in Via Soperga 9, 20127 Controparte_6
Milano, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e codice fiscale
n. , in qualità di cedente, i crediti che, alla Data di Cessione o alla diversa P.IVA_2 data di seguito indicata, rispettavano tutti i seguenti criteri:
(a) tutti i crediti sono di titolarità di;
CP_6
(b) tutti i crediti derivano da contratti di finanziamento stipulati in varie forme tecniche (diversi da contratti di locazione finanziaria (leasing);
(c) tutti i crediti sono stati originariamente acquistati dal relativo Cedente nel periodo compreso tra agosto 2023 e settembre 2023;
(d) tutti i crediti, alla Data di Riferimento, sono espressi esclusivamente in Euro, sono indicizzati esclusivamente all'Euro e non hanno alcuna connessione con valute estere, salvo eventualmente per precedenti operazioni che hanno determinato il cambio del sistema di indicizzazione applicabile da valuta estera all'Euro;
(e) tutti i crediti sono vantati nei confronti di debitori residenti nella Repubblica italiana alla Data di Riferimento;
(f) tutti i beni immobili gravati da ipoteca a garanzia dei crediti sono situati in Italia;
(g) ciascun credito è stato identificato dal relativo Cedente nel proprio sistema interno di CP_ gestione con il relativo NDG come facente parte dell'operazione , come risultante da apposita lista comprensiva di tutti i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) depositata in data 19 febbraio 2024 presso il Notaio Persona_1 di Melissano con sede in Milano, Via Giovanni Boccaccio n. 14 (Rep. n. 3075, Racc. n. 2138)”, con espresso riferimento dunque a quelli “acquistati dal relativo Cedente nel periodo compreso tra agosto 2023 e settembre 2023”, cioè quelli rientranti nella prima cessione sopra richiamata;
- parte opposta ha poi prodotto (con la seconda memoria istruttoria ex art. 171 ter c.p.c.) l'elenco dei codici rapporto depositato presso il Notaio , nonché la dichiarazione Per_1 della originaria creditrice BCC Credito Padano s.c., contenente l'indicazione del NDG attribuito alla posizione in oggetto a seguito di acquisizione da parte di Controparte_6 (NDG 100644600) rinvenibile poi a pagina 9 dell'elenco certificato dal Notaio, così dando ulteriore prova non solo dell'esistenza dei due atti di cessione, ma altresì della ricomprensione nei due atti anche del credito vantato verso l'odierno opponente.
In definitiva, quindi, è adeguatamente provata la titolarità in capo a del Controparte_2 credito per cui la stessa, a mezzo della propria mandataria ha inteso Controparte_5 preannunciare la propria intenzione di agire in executivis, così rendendo infondata l'opposizione proposta da avverso il precetto qui opposto. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenendo conto dell'assenza di una fase istruttoria in senso stretto e della semplificazione di quella decisoria.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando rigettata ogni contraria domanda, eccezione, istanza, deduzione,
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
- condanna a rifondere a le spese di questo giudizio, Parte_1 Controparte_2 liquidate in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (12,5%), IVA, se dovuta, CPA e successive occorrende.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Cremona, 10/04/2025
Il Giudice dott. Andrea Milesi
5
Tribunale Ordinario di Cremona
SEZIONE CIVILE
Oggi 10/04/2025 ad ore 12.30, innanzi al Giudice, dott. Andrea Milesi, sono comparsi: per l'avv. PIA GEREVINI in sostituzione dell'avv. FERRARI Parte_1
ALESSANDRO; per , l'avv. ANDREA DACONTO in sostituzione dell'avv. DI Controparte_1
DONATO GIACINTO.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano come da rispettivi atti introduttivi e da note autorizzate depositate telematicamente;
si procede quindi a discussione orale, nel corso della quale le parti si riportano ai rispettivi atti e note autorizzate;
indi, il Giudice si ritira in camera di consiglio;
alle ore 15.10, all'esito della Camera di Consiglio, assenti le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che viene allegata su foglio separato e che è parte integrante del presente verbale, dandone lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Milesi
1 R.G. N. 917/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Milesi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. r.g. 917/2024 promossa da:
(C.F. ), assistita dall'avv. FERRARI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO
ATTORE OPPONENTE
Contro
(C.F. ), assistita dall'avv. DI DONATO GIACINTO Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTA
Trattenuta la causa in decisione dopo discussione orale svoltasi all'odierna udienza sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
IN FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli ad iniziativa di Parte_1
contestando in particolare la legittimazione sostanziale attiva in capo Controparte_2 a quest'ultima, dato che, nella prospettazione difensiva dello stesso attore, mancherebbe adeguata prova dei passaggi di titolarità del credito da (già Controparte_3
- istituto nei confronti del quale si era Controparte_4 costituito fideiussore,) alla odierna precettante.
Costituendosi a mezzo della mandataria ha in primo Controparte_5 Controparte_2 luogo allegato che il credito le sarebbe stato ceduto a mezzo di contratto di cessione di crediti del 26.02.2024 da a sua volta resasi cessionaria dall'originaria creditrice Controparte_6
(in forza di decreto ingiuntivo del 2020 confermato con sentenza di questo Tribunale resa all'esito del giudizio di opposizione, entrambi prodotti dalla odierna convenuta)
[...]
[..
[...] producendo documentazione a suo dire sufficiente a dare prova Controparte_7 della sua titolarità e conseguente legittimazione attiva a procedere ad esecuzione forzata.
Dopo la pronuncia di ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 615, comma 1, c.p.c., la causa è stata rinviata all'odierna udienza per discussione e decisione, non rivelandosi necessaria alcuna ulteriore istruzione.
* * *
L'opposizione proposta da è infondata. Parte_1
Ed infatti parte convenuta, a fronte di una eccezione volta a mettere in dubbio la corretta formazione della prova della sua attuale titolarità attiva del credito per cui si procede, ha allegato l'esistenza di due cessioni, da a Controparte_3 Controparte_8
e da quest'ultima a
[...] Controparte_9
Per dare prova di tali allegazioni, la creditrice precettante ha prodotto non solo i titoli esecutivi giudiziali originariamente ottenuti nei confronti del fideiussore della società CMF di ma anche i due avvisi pubblicati sulla G.U., la dichiarazione della Tes_1 Parte_2 società cedente e un elenco dei crediti oggetto di cessione certificato da Controparte_6
Notaio in data 19.02.2024.
Ora, basterà in questa sede rilevare come ormai la giurisprudenza prevalente e preferibile abbia, pur nelle sue diverse fasi e sfaccettature, affermato come, anche in caso di espressa negazione della stessa esistenza del contratto di cessione (e, peraltro, non è questo il caso, non avendo la difesa dell'opponente sollevato tale specifica eccezione, essendosi limitata a ritenere non provata la catena delle cessioni), non può escludersi che l'avviso pubblicato sulla G.U. “unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione” (così, ad es., Cass. n. 17944/2023).
Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto una serie di documenti che, letti assieme, non lascia spazio alcuno al dubbio che abbia acquistato crediti originariamente Controparte_2 riconducibili a (poi divenuta CP_4 Controparte_4 [...]
, tra cui proprio quello vantato nei confronti della società CMF Controparte_3 di e del suo fideiussore in forza di titolo esecutivo di Parte_3 Parte_1 natura giudiziale.
Ed infatti:
- in primo luogo nell'avviso contenuto nella G.U. del 14.10.2023 si dichiara che CP_6
“con taluni contratti di cessione conclusi in data 19 settembre 2023, con effetti giuridici
[...] dal 22 settembre 2023 (incluso) ed effetti economici alla data del 31 dicembre 2022 (incluso) (la “Data di Efficacia Economica”) ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (collettivamente, i “Contratto di Cessione” e, singolarmente, ciascuno, un “Contratto di Cessione”), ha acquistato, pro soluto, dai seguenti cedenti: […] , […] tutti i crediti pecuniari (...), Controparte_3 derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche, che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati come deteriorati (collettivamente, i “Crediti”)”, e che tra quelli ceduti vanno fatti rientrare i crediti che “derivano da finanziamenti sorti nel periodo tra il 02-09-1982 ed il 27-02-2023”, dunque specifica categoria cui appartiene anche il credito oggetto del presente contenzioso (derivante da finanziamento concesso nel 1992 alla società CMF di;
Tes_1 Parte_2
3 - che l'avviso del 29.02.204 (con l'integrazione del 9.03.2024), invece, recita: “ CP_2
(il Cessionario), con sede in Via Soperga 9, 20127 Milano, iscrizione al Registro
[...] delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale n. comunica di P.IVA_1 aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, con efficacia giuridica dal 26 febbraio 2024 ed efficacia economica a partire dalla data del 1° gennaio 2024: (...)
7. ai sensi di un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco sottoscritto alla Data di Cessione tra il Cessionario e con sede in Via Soperga 9, 20127 Controparte_6
Milano, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e codice fiscale
n. , in qualità di cedente, i crediti che, alla Data di Cessione o alla diversa P.IVA_2 data di seguito indicata, rispettavano tutti i seguenti criteri:
(a) tutti i crediti sono di titolarità di;
CP_6
(b) tutti i crediti derivano da contratti di finanziamento stipulati in varie forme tecniche (diversi da contratti di locazione finanziaria (leasing);
(c) tutti i crediti sono stati originariamente acquistati dal relativo Cedente nel periodo compreso tra agosto 2023 e settembre 2023;
(d) tutti i crediti, alla Data di Riferimento, sono espressi esclusivamente in Euro, sono indicizzati esclusivamente all'Euro e non hanno alcuna connessione con valute estere, salvo eventualmente per precedenti operazioni che hanno determinato il cambio del sistema di indicizzazione applicabile da valuta estera all'Euro;
(e) tutti i crediti sono vantati nei confronti di debitori residenti nella Repubblica italiana alla Data di Riferimento;
(f) tutti i beni immobili gravati da ipoteca a garanzia dei crediti sono situati in Italia;
(g) ciascun credito è stato identificato dal relativo Cedente nel proprio sistema interno di CP_ gestione con il relativo NDG come facente parte dell'operazione , come risultante da apposita lista comprensiva di tutti i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) depositata in data 19 febbraio 2024 presso il Notaio Persona_1 di Melissano con sede in Milano, Via Giovanni Boccaccio n. 14 (Rep. n. 3075, Racc. n. 2138)”, con espresso riferimento dunque a quelli “acquistati dal relativo Cedente nel periodo compreso tra agosto 2023 e settembre 2023”, cioè quelli rientranti nella prima cessione sopra richiamata;
- parte opposta ha poi prodotto (con la seconda memoria istruttoria ex art. 171 ter c.p.c.) l'elenco dei codici rapporto depositato presso il Notaio , nonché la dichiarazione Per_1 della originaria creditrice BCC Credito Padano s.c., contenente l'indicazione del NDG attribuito alla posizione in oggetto a seguito di acquisizione da parte di Controparte_6 (NDG 100644600) rinvenibile poi a pagina 9 dell'elenco certificato dal Notaio, così dando ulteriore prova non solo dell'esistenza dei due atti di cessione, ma altresì della ricomprensione nei due atti anche del credito vantato verso l'odierno opponente.
In definitiva, quindi, è adeguatamente provata la titolarità in capo a del Controparte_2 credito per cui la stessa, a mezzo della propria mandataria ha inteso Controparte_5 preannunciare la propria intenzione di agire in executivis, così rendendo infondata l'opposizione proposta da avverso il precetto qui opposto. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenendo conto dell'assenza di una fase istruttoria in senso stretto e della semplificazione di quella decisoria.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando rigettata ogni contraria domanda, eccezione, istanza, deduzione,
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
- condanna a rifondere a le spese di questo giudizio, Parte_1 Controparte_2 liquidate in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (12,5%), IVA, se dovuta, CPA e successive occorrende.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Cremona, 10/04/2025
Il Giudice dott. Andrea Milesi
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