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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/04/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa
Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza del
03.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 2557/2023 R.G. vertente
TRA nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dagli avv.
[...]
Annarita Billwiller e Ivana Cervone, presso cui elettivamente domiciliano, come in atti
Ricorrenti
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t.
NONCHÉ
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t.,
Resistenti contumaci
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2023 gli istanti in epigrafe hanno dedotto quanto segue:
- di aver lavorato per conto e alle dipendenze della dal 01.06.2021 Controparte_3
al 15.05.2022 con inquadramento nel livello 4° del CCNL servizi di pulizia, presso l'appalto della sede della CTP in Arzano;
1 - di aver svolto fino al 31.05.2021 la propria attività lavorativa alle dipendenze della sempre presso l'appalto della sede della CTP in Arzano;
Controparte_4
- che in data 14.05.2021 veniva stipulato contratto di affitto di ramo d'azienda tra la e la , avente ad Controparte_4 Controparte_2 oggetto il contratto d'appalto posto in essere con la Parte_3
- di aver ricevuto in data 19.06.2021 e 20.06.2021 contratto con cui la società li assumeva ex novo a far data (con effetto retroattivo) dal Controparte_3
01.06.2021;
- di aver lavorato per 40 ore settimanali dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo;
- di essere stati licenziati in data 15.05.2022 a seguito di licenziamento collettivo.
- di non aver percepito nulla a titolo di mensilità gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 2022, 13esima anno 2021, 13esima e 14esima mensilità 2022, maggiorazione sesta giornata, maggiorazione festivi e integrazione TFR.
Tanto premesso, hanno chiesto, previo accertamento della sussistenza di un vincolo di responsabilità solidale tra le società convenute, la condanna delle stesse in solido tra loro al pagamento della somma complessiva di € 19.187,35 ( e € Parte_1
19.079,85 ( ) a titolo di differenze retributive come sopra inidcate, oltre Parte_2
interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese.
Le società resistenti sono rimaste contumaci nonostante la regolare notifica del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, esperita l'istruttoria orale, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 03.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto il diritto dei ricorrenti alle differenze retributive indicate in ricorso, con conseguente condanna, previo accertamento della sussistenza di una responsabilità solidale tra le società convenute, delle stesse in solido al pagamento delle relative somme.
2 Risulta provata per tabulas la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa nel periodo dedotto in ricorso (cfr. buste paga, lettera di assunzione, in atti).
Poiché non vi sono in atti le buste paga relative a tutto il periodo di lavoro, si è reso necessario accertare le effettive modalità di svolgimento del rapporto in termini di durata e misura tramite istruttoria orale.
Va ribadito, infatti, che l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie (la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore) grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, in ragione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., e ciò anche nell'ipotesi in cui non vi sia sul punto contestazione.
Nel rito del lavoro, invero, trova applicazione il principio in base al quale la contumacia del resistente non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio sullo stesso gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese (cfr.
Cassazione civile, sez. lav., 20/07/1985, n. 4301; Cassazione civile, sez. lav.,
13.11.1989, n. 4800).
Va, pertanto, esaminato il materiale probatorio in atti.
Le testimonianze assunte hanno confermato lo svolgimento della prestazione lavorativa in via continuativa nei termini indicati in ricorso.
Nello specifico, il teste , escusso all'udienza dell'11.04.2024, ha Testimone_1 dichiarato: “ho lavorato per la resistente dal 2021 al 15 maggio 2022 che ci fu un licenziamento collettivo;
io lavoravo già sullo stesso cantiere e sullo stesso appalto dal 2002; ho lavorato con tutte le aziende che si sono succedute;
anche i ricorrenti lavoravano sullo stesso appalto da prima del subentro della io ero CP_3
operaio specializzato quarto livello, pulivo e sanificavo gli uffici e gli autobus;
il lavorava di sera e faceva anche lui pulizia, mentre faceva gli uffici Pt_2 Pt_1
e lavorava di giorno;
io lavoravo dalle 6.00 alle 12.40; per un periodo il ha Pt_1
fatto il mio stesso orario, poi ha lavorato anche alla direzione, sempre di mattina, ma non ricordo secondo quale orario;
per quanto riguarda l'orario del ricordo Pt_2 che faceva sei ore e 40 e finiva all'una, quindi penso iniziasse verso le ore 18.00-
3 19.00; preciso che in ogni caso facevamo tutti i turni regolari di sei ore e 40; […] noi abbiamo smesso di lavorare il 15 maggio 2022, fino a quel giorno siamo sempre scesi
a lavorare;
””.
Il teste , escusso all'udienza del 29.10.2024, ha dichiarato: “Ho Testimone_2
lavorato per la società resistente ma non ricordo quando ho iniziato e quando sono andato via anche perché lavoravo sempre nello stesso posto ma le società cambiavano circa ogni 2 anni, per questo non ricordo quando è subentrata la posso CP_3
dire però di aver lavorato per circa 20 anni allo stesso appalto, ultimamente al deposito CTP ad Arzano. L'appalto riguardava sempre le stesse attività ossia sanificazione, pulizia, rifornimento e spostamento dei pullman;
i ricorrenti lavoravano con me però lavorava ultimamente di mattina, più che altro, nella Pt_1
sanificazione uffici mentre io maggiormente la sera;
invece lavorava, Pt_2
mediamente, con me alla sera;
preciso che i turni potevano variare di poco. ADR: Io facevo principalmente il turno 18.00-01:00, o 17.20-01:00, perché non ricordo precisamente se erano 6 ore oppure 6 ore e 40, però gli orari erano mediamente questi. ADR: Ho continuato a lavorare nel 2021 e 2022 con i ricorrenti fino a quando il CTP non ha chiuso definitamente;
abbiamo lavorato fino all'ultima giornata ma non ricordo quando c'è stata la chiusura definitiva. ADR: Non abbiamo ricevuto tutte le retribuzioni;
[…] Si lavorava 6 giorni su 7, la domenica era di riposo”.
Non può, invece, accogliersi la domanda avente a oggetto il riconoscimento delle differenze dovute a titolo di maggiorazione per il lavoro festivo, non essendo stata fornita adeguata prova né tramite documentazione in atti né attraverso le dichiarazioni testimoniali acquisite.
Nello specifico, il teste non ha confermato lo svolgimento della Testimone_1 prestazione lavorativa dei ricorrenti nei giorni festivi (“ADR: ricordo che abbiamo lavorato anche nei festivi perché in quei giorni ci occupavamo di fare gli uffici, però non mi ricordo precisamente in quali giorni festivi abbiamo lavorato;
ricordo che si lavorava il 1' gennaio, Natale, Capodanno”). Parimenti, tale circostanza non risulta confermata nemmeno dalla dichiarazione resa dall'altro teste, Testimone_2
(“abbiamo lavorato nei giorni festivi ma ci alternavamo tra di noi. ADR: Non ricordo precisamente i ricorrenti quali giorni festivi hanno lavorato;
posso dire che generalmente ci dividevamo i giorni festivi in due gruppi, ne facevano, quindi, circa la metà”).
4 Le dichiarazioni sul punto non risultano connotate da sufficiente determinatezza e non sono, pertanto, idonee a ritenere integrata una prova piena e rigorosa dello svolgimento della prestazione nelle giornate festive.
Non può, inoltre, non tenersi conto della circostanza che i testi avessero in corso, al momento della deposizione, un giudizio analogo nei confronti delle società resistenti.
Sul punto, deve osservarsi come in una controversia di lavoro tra datore di lavoro ed un suo dipendente possano essere sentiti come testimoni altri dipendenti, i quali abbiano instaurato, a loro volta, altri separati, analoghi giudizi nei confronti del comune datore di lavoro in quanto essi, in relazione a tale controversia, hanno un interesse di mero fatto che non comporta l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. anche nell'ipotesi in cui tali giudizi siano riuniti.
Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass.
21418/2015) secondo cui “l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Neanche l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può fare insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sulla attendibilità delle relative deposizioni (tra le altre: Cass. n. 11034 del 2006; Cass.
n. 9650 del 2003; Cass. n. 2618 del 1999; Cass. n. 32 del 1994; Cass. n. 6932 del
1987)”.
Le dichiarazioni rese, quindi, devono essere valutate con il massimo rigore dal punto di vista dell'attendibilità, sul chiaro rilievo che altrimenti due o più lavoratori ben potrebbero concordare deposizioni di comodo finalizzate ad ottenere incrementi patrimoniali.
L'attendibilità può essere misurata sotto il profilo intrinseco, ossia dando risalto al tenore delle dichiarazioni rese e valorizzandone la precisione, la chiarezza e la non
5 contraddittorietà, e sotto il profilo estrinseco, ossia dando rilievo agli inequivoci riscontri tra la deposizione del teste e ogni altro elemento acquisito al giudizio.
Nel caso di specie, le dichiarazioni offerte dai testi appaiono precise e concordanti in ordine allo svolgimento del lavoro ordinario anche nei mesi da gennaio a maggio
2021. Appaiono, invece, generiche e confuse con riferimento al lavoro festivo. Tale ultimo aspetto, seppur preclusivo all'accoglimento delle voci in parole, assume rilievo ai fini dell'attendibilità dei testi, i quali non hanno reso sul punto dichiarazioni compiacenti.
Non possono, inoltre, accogliersi le domande aventi a oggetto la maggiorazione per la sesta giornata e la quattordicesima mensilità, non avendo parte ricorrente allegato la norma contrattuale di riferimento e non essendovi in atti altri elementi da cui poter desumere la corresponsione continuativa di somme a tale titolo.
In definitiva, la domanda può essere accolta unicamente per quanto concerne le mensilità da gennaio 2022 a maggio 2022, la tredicesima mensilità per il 2022 e i ratei di tredicesima per il 2021.
Sul punto, va ribadito che, una volta fornita dal lavoratore ricorrente la prova dei fatti e dei titoli costitutivi delle pretese retributive, incombe sulla parte datoriale resistente l'onere di fornire la prova liberatoria circa l'eventuale pagamento delle somme spettanti. Ed infatti, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, atteso che grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Analoghi principi trovano applicazione nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, per cui al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare di aver esattamente adempiuto (si veda ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 135 33/2001).
Nel caso di specie le società resistenti, restando contumaci, nulla hanno provato circa l'adempimento delle obbligazioni in parola.
6 Circa il quantum, lo stesso va computato tenuto conto della retribuzione tabellare risultante dai prospetti paga in atti, pari a € 1.421,80 per il e a € 1.549,71 per Pt_1
il Pt_2
Quanto alla responsabilità solidale delle resistenti, invocata dai ricorrenti, si osserva quanto segue.
In via preliminare, deve essere rigettata la domanda proposta ai sensi dell'art. 1676
c.c.
Tale ultima norma, rubricata “Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente” prevede che “coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono prestare azione diretta contro il committente conseguire quanto è a loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono domanda”.
Si tratta di un rimedio speciale ed autonomo rispetto a quello previsto dall'art. 29
D.lgs 276/03, e comunque residuale, che consente al lavoratore di agire in via diretta nei confronti del committente, che resta estraneo (Cass., sez. lav., 27-09-2000, n.
12784) al rapporto tra ausiliari e appaltatore, per il soddisfacimento dei crediti derivanti dall'esecuzione dell'appalto.
L'azione ha natura autonoma poiché trae fondamento dal rapporto di lavoro (locatio operarum). Ciò ha riflessi di natura processuale, per cui non v'è obbligo di chiamata in causa dell'appaltatore e la relativa azione “appartiene alla competenza funzionale del giudice del lavoro ed è esperibile anche in pendenza di fallimento o di altra procedura concorsuale a carico dell'appaltatore o del committente” (così Cass., sez. lav., 04-09-
2000, n. 11607; conf. Cass., sez. lav., 10-03-2001, n. 3559).
Dal punto di vista sostanziale, fatto costitutivo del diritto ex art. 1676 c.c. è la esistenza del credito dell'appaltatore verso il committente al momento della proposizione della domanda (Cass., sez. lav., 10-03-2001, n. 3559).
La ratio della norma (cfr. Cass., sez. lav., 09-08-2003, n. 12048) è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi.
7 Nel caso di specie, tale norma non può trovare applicazione in quanto il ricorrente non ha in alcun allegato – prima ancora che provato – l'esistenza di tale fatto costitutivo, che rappresenta il tratto caratterizzante la tutela prevista dalla norma.
A ciò si aggiunga che parte ricorrente avrebbe dovuto dare altresì prova
“dell'ammontare del debito effettivo del committente nei confronti dell'appaltatore, trattandosi di fatto costitutivo del diritto fatto valere” (in questo senso Tribunale di
Torino,15 settembre 1999 e Tribunale di Milano,27 ottobre 2008, Tribunale Milano, sez. lav., 11/11/2015, n. 3075), non potendo ribaltare in capo alla committente convenuta l'onere che le incombe, nella fattispecie non assolto.
Venendo alla invocata tutela di cui all'art. 29, comma 2, D.Lgs n. 276 del 2003, si osserva quanto segue.
La norma dispone, nella formulazione antecedente al D.L. n. 25 del 2017, convertito senza modificazioni dalla L. n.49 del 2017, che “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
Con il D.L. n. 25 del 2017 è stata, poi, soppressa la parte relativa alla previsione di un litisconsorzio necessario il committente, l'appaltatore e gli eventuali sub-appaltatori e al beneficio di preventiva escussione (“Il committente imprenditore o datore di lavoro
è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può
8 essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori”), i quali, pertanto, non trovano più applicazione in relazione agli appalti sorti dopo il 17.03.2017 (data di entrata in vigore del D.L. successivamente convertito).
La ratio che sorregge la disposizione è quella di incentivare un utilizzo più virtuoso del contratto di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili e a controllarne successivamente l'operato per tutta la durata del rapporto contrattuale.
I diversi interventi sul testo normativo effettuati nel corso degli anni, inerenti la modifica dell'area dei debiti garantiti e della fisionomia della solidarietà, sono stati principalmente dettati dalla constatazione della difficoltà del committente di controllare e sanzionare alcuni inadempimenti dell'appaltatore agli obblighi tipici del datore di lavoro.
Inoltre, il giudice delle leggi (intervenuto con riguardo al regime di solidarietà del committente nei confronti dei dipendenti del subfornitore) ha sottolineato che la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale (vd. Corte Cost. n. 254 del 2017).
Presupposti per l'applicabilità dell'art. 29 sono: la mancanza di disposizioni in deroga nei CCNL di riferimento;
la circostanza che le somme a titolo di retribuzione, comprese le quote di TFR, nonché a titolo contributivo e assicurativo, siano dovute in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto; il mancato decorso del termine di due anni dalla cessazione dell'appalto.
Nel caso di specie, i presupposti appena indicati risultano provati. In particolare, i testi escussi hanno confermato lo svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito dell'appalto avente a oggetto il servizio di pulizia presso la di Arzano. La Parte_3
domanda giudiziale è stata, inoltre, avanzata e resa nota alle società datrici entro il termine di due anni sopra citato.
L'affidamento dell'appalto alla consorziata, inoltre, deve essere assimilato a subappalto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 07/03/2008, n. 6208), secondo la quale “L'aggiudicazione dell'appalto di un'opera pubblica da parte di un e l'assegnazione dell'esecuzione dei lavori CP_2
9 a una singola impresa consorziata costituiscono un fenomeno di subderivazione del contratto di appalto, qualificabile nella sostanza come subappalto”).
Dalla visura camerale depositata in atti, emerge che la rivestiva la Controparte_3
qualità di consorziata della Tale elemento, Controparte_2 CP_2
documentalmente provato, consente di ritenere integrato il requisito soggettivo richiesto dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs n. 276/2003, con conseguente responsabilità solidale delle resistenti.
Pertanto, le società resistenti vanno condannate in solido al pagamento delle differenze retributive per l'importo di € 9.123,21 in favore di e di € 9.943,97 Parte_1
in favore di . Parte_2
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione dalla maturazione delle singole componenti del credito – coincidente per il TFR con la data di cessazione del rapporto di lavoro – fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione della natura e del valore della causa, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e condanna le società resistenti ed in solido tra loro al pagamento della somma di € 9.123,21 in favore di e Parte_1 di € 9.943,97 in favore di , oltre interessi e rivalutazione dalla Parte_2
data di maturazione delle singole componenti del credito fino al soddisfo;
b) Rigetta nel resto;
c) Condanna le società resistenti in solido al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 3.250,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 04.04.2025
10
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa
Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza del
03.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 2557/2023 R.G. vertente
TRA nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dagli avv.
[...]
Annarita Billwiller e Ivana Cervone, presso cui elettivamente domiciliano, come in atti
Ricorrenti
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t.
NONCHÉ
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t.,
Resistenti contumaci
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2023 gli istanti in epigrafe hanno dedotto quanto segue:
- di aver lavorato per conto e alle dipendenze della dal 01.06.2021 Controparte_3
al 15.05.2022 con inquadramento nel livello 4° del CCNL servizi di pulizia, presso l'appalto della sede della CTP in Arzano;
1 - di aver svolto fino al 31.05.2021 la propria attività lavorativa alle dipendenze della sempre presso l'appalto della sede della CTP in Arzano;
Controparte_4
- che in data 14.05.2021 veniva stipulato contratto di affitto di ramo d'azienda tra la e la , avente ad Controparte_4 Controparte_2 oggetto il contratto d'appalto posto in essere con la Parte_3
- di aver ricevuto in data 19.06.2021 e 20.06.2021 contratto con cui la società li assumeva ex novo a far data (con effetto retroattivo) dal Controparte_3
01.06.2021;
- di aver lavorato per 40 ore settimanali dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo;
- di essere stati licenziati in data 15.05.2022 a seguito di licenziamento collettivo.
- di non aver percepito nulla a titolo di mensilità gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 2022, 13esima anno 2021, 13esima e 14esima mensilità 2022, maggiorazione sesta giornata, maggiorazione festivi e integrazione TFR.
Tanto premesso, hanno chiesto, previo accertamento della sussistenza di un vincolo di responsabilità solidale tra le società convenute, la condanna delle stesse in solido tra loro al pagamento della somma complessiva di € 19.187,35 ( e € Parte_1
19.079,85 ( ) a titolo di differenze retributive come sopra inidcate, oltre Parte_2
interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese.
Le società resistenti sono rimaste contumaci nonostante la regolare notifica del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, esperita l'istruttoria orale, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 03.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto il diritto dei ricorrenti alle differenze retributive indicate in ricorso, con conseguente condanna, previo accertamento della sussistenza di una responsabilità solidale tra le società convenute, delle stesse in solido al pagamento delle relative somme.
2 Risulta provata per tabulas la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa nel periodo dedotto in ricorso (cfr. buste paga, lettera di assunzione, in atti).
Poiché non vi sono in atti le buste paga relative a tutto il periodo di lavoro, si è reso necessario accertare le effettive modalità di svolgimento del rapporto in termini di durata e misura tramite istruttoria orale.
Va ribadito, infatti, che l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie (la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore) grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, in ragione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., e ciò anche nell'ipotesi in cui non vi sia sul punto contestazione.
Nel rito del lavoro, invero, trova applicazione il principio in base al quale la contumacia del resistente non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio sullo stesso gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese (cfr.
Cassazione civile, sez. lav., 20/07/1985, n. 4301; Cassazione civile, sez. lav.,
13.11.1989, n. 4800).
Va, pertanto, esaminato il materiale probatorio in atti.
Le testimonianze assunte hanno confermato lo svolgimento della prestazione lavorativa in via continuativa nei termini indicati in ricorso.
Nello specifico, il teste , escusso all'udienza dell'11.04.2024, ha Testimone_1 dichiarato: “ho lavorato per la resistente dal 2021 al 15 maggio 2022 che ci fu un licenziamento collettivo;
io lavoravo già sullo stesso cantiere e sullo stesso appalto dal 2002; ho lavorato con tutte le aziende che si sono succedute;
anche i ricorrenti lavoravano sullo stesso appalto da prima del subentro della io ero CP_3
operaio specializzato quarto livello, pulivo e sanificavo gli uffici e gli autobus;
il lavorava di sera e faceva anche lui pulizia, mentre faceva gli uffici Pt_2 Pt_1
e lavorava di giorno;
io lavoravo dalle 6.00 alle 12.40; per un periodo il ha Pt_1
fatto il mio stesso orario, poi ha lavorato anche alla direzione, sempre di mattina, ma non ricordo secondo quale orario;
per quanto riguarda l'orario del ricordo Pt_2 che faceva sei ore e 40 e finiva all'una, quindi penso iniziasse verso le ore 18.00-
3 19.00; preciso che in ogni caso facevamo tutti i turni regolari di sei ore e 40; […] noi abbiamo smesso di lavorare il 15 maggio 2022, fino a quel giorno siamo sempre scesi
a lavorare;
””.
Il teste , escusso all'udienza del 29.10.2024, ha dichiarato: “Ho Testimone_2
lavorato per la società resistente ma non ricordo quando ho iniziato e quando sono andato via anche perché lavoravo sempre nello stesso posto ma le società cambiavano circa ogni 2 anni, per questo non ricordo quando è subentrata la posso CP_3
dire però di aver lavorato per circa 20 anni allo stesso appalto, ultimamente al deposito CTP ad Arzano. L'appalto riguardava sempre le stesse attività ossia sanificazione, pulizia, rifornimento e spostamento dei pullman;
i ricorrenti lavoravano con me però lavorava ultimamente di mattina, più che altro, nella Pt_1
sanificazione uffici mentre io maggiormente la sera;
invece lavorava, Pt_2
mediamente, con me alla sera;
preciso che i turni potevano variare di poco. ADR: Io facevo principalmente il turno 18.00-01:00, o 17.20-01:00, perché non ricordo precisamente se erano 6 ore oppure 6 ore e 40, però gli orari erano mediamente questi. ADR: Ho continuato a lavorare nel 2021 e 2022 con i ricorrenti fino a quando il CTP non ha chiuso definitamente;
abbiamo lavorato fino all'ultima giornata ma non ricordo quando c'è stata la chiusura definitiva. ADR: Non abbiamo ricevuto tutte le retribuzioni;
[…] Si lavorava 6 giorni su 7, la domenica era di riposo”.
Non può, invece, accogliersi la domanda avente a oggetto il riconoscimento delle differenze dovute a titolo di maggiorazione per il lavoro festivo, non essendo stata fornita adeguata prova né tramite documentazione in atti né attraverso le dichiarazioni testimoniali acquisite.
Nello specifico, il teste non ha confermato lo svolgimento della Testimone_1 prestazione lavorativa dei ricorrenti nei giorni festivi (“ADR: ricordo che abbiamo lavorato anche nei festivi perché in quei giorni ci occupavamo di fare gli uffici, però non mi ricordo precisamente in quali giorni festivi abbiamo lavorato;
ricordo che si lavorava il 1' gennaio, Natale, Capodanno”). Parimenti, tale circostanza non risulta confermata nemmeno dalla dichiarazione resa dall'altro teste, Testimone_2
(“abbiamo lavorato nei giorni festivi ma ci alternavamo tra di noi. ADR: Non ricordo precisamente i ricorrenti quali giorni festivi hanno lavorato;
posso dire che generalmente ci dividevamo i giorni festivi in due gruppi, ne facevano, quindi, circa la metà”).
4 Le dichiarazioni sul punto non risultano connotate da sufficiente determinatezza e non sono, pertanto, idonee a ritenere integrata una prova piena e rigorosa dello svolgimento della prestazione nelle giornate festive.
Non può, inoltre, non tenersi conto della circostanza che i testi avessero in corso, al momento della deposizione, un giudizio analogo nei confronti delle società resistenti.
Sul punto, deve osservarsi come in una controversia di lavoro tra datore di lavoro ed un suo dipendente possano essere sentiti come testimoni altri dipendenti, i quali abbiano instaurato, a loro volta, altri separati, analoghi giudizi nei confronti del comune datore di lavoro in quanto essi, in relazione a tale controversia, hanno un interesse di mero fatto che non comporta l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. anche nell'ipotesi in cui tali giudizi siano riuniti.
Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass.
21418/2015) secondo cui “l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Neanche l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può fare insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sulla attendibilità delle relative deposizioni (tra le altre: Cass. n. 11034 del 2006; Cass.
n. 9650 del 2003; Cass. n. 2618 del 1999; Cass. n. 32 del 1994; Cass. n. 6932 del
1987)”.
Le dichiarazioni rese, quindi, devono essere valutate con il massimo rigore dal punto di vista dell'attendibilità, sul chiaro rilievo che altrimenti due o più lavoratori ben potrebbero concordare deposizioni di comodo finalizzate ad ottenere incrementi patrimoniali.
L'attendibilità può essere misurata sotto il profilo intrinseco, ossia dando risalto al tenore delle dichiarazioni rese e valorizzandone la precisione, la chiarezza e la non
5 contraddittorietà, e sotto il profilo estrinseco, ossia dando rilievo agli inequivoci riscontri tra la deposizione del teste e ogni altro elemento acquisito al giudizio.
Nel caso di specie, le dichiarazioni offerte dai testi appaiono precise e concordanti in ordine allo svolgimento del lavoro ordinario anche nei mesi da gennaio a maggio
2021. Appaiono, invece, generiche e confuse con riferimento al lavoro festivo. Tale ultimo aspetto, seppur preclusivo all'accoglimento delle voci in parole, assume rilievo ai fini dell'attendibilità dei testi, i quali non hanno reso sul punto dichiarazioni compiacenti.
Non possono, inoltre, accogliersi le domande aventi a oggetto la maggiorazione per la sesta giornata e la quattordicesima mensilità, non avendo parte ricorrente allegato la norma contrattuale di riferimento e non essendovi in atti altri elementi da cui poter desumere la corresponsione continuativa di somme a tale titolo.
In definitiva, la domanda può essere accolta unicamente per quanto concerne le mensilità da gennaio 2022 a maggio 2022, la tredicesima mensilità per il 2022 e i ratei di tredicesima per il 2021.
Sul punto, va ribadito che, una volta fornita dal lavoratore ricorrente la prova dei fatti e dei titoli costitutivi delle pretese retributive, incombe sulla parte datoriale resistente l'onere di fornire la prova liberatoria circa l'eventuale pagamento delle somme spettanti. Ed infatti, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, atteso che grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Analoghi principi trovano applicazione nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, per cui al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare di aver esattamente adempiuto (si veda ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 135 33/2001).
Nel caso di specie le società resistenti, restando contumaci, nulla hanno provato circa l'adempimento delle obbligazioni in parola.
6 Circa il quantum, lo stesso va computato tenuto conto della retribuzione tabellare risultante dai prospetti paga in atti, pari a € 1.421,80 per il e a € 1.549,71 per Pt_1
il Pt_2
Quanto alla responsabilità solidale delle resistenti, invocata dai ricorrenti, si osserva quanto segue.
In via preliminare, deve essere rigettata la domanda proposta ai sensi dell'art. 1676
c.c.
Tale ultima norma, rubricata “Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente” prevede che “coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono prestare azione diretta contro il committente conseguire quanto è a loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono domanda”.
Si tratta di un rimedio speciale ed autonomo rispetto a quello previsto dall'art. 29
D.lgs 276/03, e comunque residuale, che consente al lavoratore di agire in via diretta nei confronti del committente, che resta estraneo (Cass., sez. lav., 27-09-2000, n.
12784) al rapporto tra ausiliari e appaltatore, per il soddisfacimento dei crediti derivanti dall'esecuzione dell'appalto.
L'azione ha natura autonoma poiché trae fondamento dal rapporto di lavoro (locatio operarum). Ciò ha riflessi di natura processuale, per cui non v'è obbligo di chiamata in causa dell'appaltatore e la relativa azione “appartiene alla competenza funzionale del giudice del lavoro ed è esperibile anche in pendenza di fallimento o di altra procedura concorsuale a carico dell'appaltatore o del committente” (così Cass., sez. lav., 04-09-
2000, n. 11607; conf. Cass., sez. lav., 10-03-2001, n. 3559).
Dal punto di vista sostanziale, fatto costitutivo del diritto ex art. 1676 c.c. è la esistenza del credito dell'appaltatore verso il committente al momento della proposizione della domanda (Cass., sez. lav., 10-03-2001, n. 3559).
La ratio della norma (cfr. Cass., sez. lav., 09-08-2003, n. 12048) è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi.
7 Nel caso di specie, tale norma non può trovare applicazione in quanto il ricorrente non ha in alcun allegato – prima ancora che provato – l'esistenza di tale fatto costitutivo, che rappresenta il tratto caratterizzante la tutela prevista dalla norma.
A ciò si aggiunga che parte ricorrente avrebbe dovuto dare altresì prova
“dell'ammontare del debito effettivo del committente nei confronti dell'appaltatore, trattandosi di fatto costitutivo del diritto fatto valere” (in questo senso Tribunale di
Torino,15 settembre 1999 e Tribunale di Milano,27 ottobre 2008, Tribunale Milano, sez. lav., 11/11/2015, n. 3075), non potendo ribaltare in capo alla committente convenuta l'onere che le incombe, nella fattispecie non assolto.
Venendo alla invocata tutela di cui all'art. 29, comma 2, D.Lgs n. 276 del 2003, si osserva quanto segue.
La norma dispone, nella formulazione antecedente al D.L. n. 25 del 2017, convertito senza modificazioni dalla L. n.49 del 2017, che “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
Con il D.L. n. 25 del 2017 è stata, poi, soppressa la parte relativa alla previsione di un litisconsorzio necessario il committente, l'appaltatore e gli eventuali sub-appaltatori e al beneficio di preventiva escussione (“Il committente imprenditore o datore di lavoro
è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può
8 essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori”), i quali, pertanto, non trovano più applicazione in relazione agli appalti sorti dopo il 17.03.2017 (data di entrata in vigore del D.L. successivamente convertito).
La ratio che sorregge la disposizione è quella di incentivare un utilizzo più virtuoso del contratto di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili e a controllarne successivamente l'operato per tutta la durata del rapporto contrattuale.
I diversi interventi sul testo normativo effettuati nel corso degli anni, inerenti la modifica dell'area dei debiti garantiti e della fisionomia della solidarietà, sono stati principalmente dettati dalla constatazione della difficoltà del committente di controllare e sanzionare alcuni inadempimenti dell'appaltatore agli obblighi tipici del datore di lavoro.
Inoltre, il giudice delle leggi (intervenuto con riguardo al regime di solidarietà del committente nei confronti dei dipendenti del subfornitore) ha sottolineato che la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale (vd. Corte Cost. n. 254 del 2017).
Presupposti per l'applicabilità dell'art. 29 sono: la mancanza di disposizioni in deroga nei CCNL di riferimento;
la circostanza che le somme a titolo di retribuzione, comprese le quote di TFR, nonché a titolo contributivo e assicurativo, siano dovute in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto; il mancato decorso del termine di due anni dalla cessazione dell'appalto.
Nel caso di specie, i presupposti appena indicati risultano provati. In particolare, i testi escussi hanno confermato lo svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito dell'appalto avente a oggetto il servizio di pulizia presso la di Arzano. La Parte_3
domanda giudiziale è stata, inoltre, avanzata e resa nota alle società datrici entro il termine di due anni sopra citato.
L'affidamento dell'appalto alla consorziata, inoltre, deve essere assimilato a subappalto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 07/03/2008, n. 6208), secondo la quale “L'aggiudicazione dell'appalto di un'opera pubblica da parte di un e l'assegnazione dell'esecuzione dei lavori CP_2
9 a una singola impresa consorziata costituiscono un fenomeno di subderivazione del contratto di appalto, qualificabile nella sostanza come subappalto”).
Dalla visura camerale depositata in atti, emerge che la rivestiva la Controparte_3
qualità di consorziata della Tale elemento, Controparte_2 CP_2
documentalmente provato, consente di ritenere integrato il requisito soggettivo richiesto dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs n. 276/2003, con conseguente responsabilità solidale delle resistenti.
Pertanto, le società resistenti vanno condannate in solido al pagamento delle differenze retributive per l'importo di € 9.123,21 in favore di e di € 9.943,97 Parte_1
in favore di . Parte_2
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione dalla maturazione delle singole componenti del credito – coincidente per il TFR con la data di cessazione del rapporto di lavoro – fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione della natura e del valore della causa, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e condanna le società resistenti ed in solido tra loro al pagamento della somma di € 9.123,21 in favore di e Parte_1 di € 9.943,97 in favore di , oltre interessi e rivalutazione dalla Parte_2
data di maturazione delle singole componenti del credito fino al soddisfo;
b) Rigetta nel resto;
c) Condanna le società resistenti in solido al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 3.250,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 04.04.2025
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Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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