Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00853/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00501/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 501 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Graziella Saccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Rossi in Bologna, via Trilussa 4;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege , in Bologna, via A. Testoni 6;
per l'annullamento
del Decreto n. -OMISSIS- emesso in data 08.04.2022 dal Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Previdenza Militare e della Leva II Reparto – 7° Divisione – 1 Sez. - e notificato al ricorrente in data 13.04.2022 unitamente alla copia del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio in esso citato e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, con conseguente diniego del diritto del ricorrente alla liquidazione dell'equo indennizzo e successive occorrende.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 marzo 2026 il dott. CO BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
Il ricorrente, militare in servizio presso il 66° Reggimento Fanteria Aeromobile “-OMISSIS-”, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità diagnosticata come “esiti a grado non esimente di ematoma intraparenchimale parietale destra da pregressa emorragia”, con conseguente concessione dell’equo indennizzo.
A sostegno dell’istanza ha richiamato la complessiva storia di servizio, iniziata nel 2001, le numerose missioni nazionali e internazionali alle quali ha preso parte, nonché, in particolare, il servizio di guardia e vigilanza armata svolto presso la Caserma “-OMISSIS-” di -OMISSIS- nella settimana dal 6 al 12 gennaio 2020, nel corso della quale egli assume di avere operato quale capo-muta, in turni di particolare gravosità, con riposo ridotto e con elevata esposizione a stress psicofisico.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere n. -OMISSIS- reso nell’adunanza del 29 marzo 2022, ha espresso giudizio negativo, rilevando che l’infermità dedotta integra un evento morboso acuto, dovuto alla rottura di uno o più vasi cerebrali, che, in assenza di traumi cranici, insorge spontaneamente per cause non riconducibili al servizio, tra le quali la rottura di aneurisma intracranico congenito o altre condizioni emorragiche, e precisando che gli eventi di servizio, così come configurati agli atti, non hanno potuto nocivamente influire sull’insorgenza o sul decorso dell’affezione, neppure sotto il profilo di concausa efficiente e determinante.
Con decreto dell’8 aprile 2022, il Ministero della Difesa, richiamato il parere del Comitato, ha respinto la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la correlata richiesta di equo indennizzo.
Il ricorrente ha impugnato il decreto e il presupposto parere, deducendo, in sintesi, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza e stereotipia della motivazione, l’omessa valutazione della gravosità del servizio prestato e della sua attitudine concausale rispetto all’evento emorragico, nonché la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 per mancata comunicazione del preavviso di rigetto. Ha inoltre insistito per l’acquisizione di documentazione interna relativa al servizio di guardia, per l’ammissione di prova testimoniale scritta e per lo svolgimento di verificazione o consulenza tecnica, al fine di accertare il nesso eziologico tra il servizio e l’infermità.
Si è costituita l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato.
Va anzitutto richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui il giudizio reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, formata all’esito di un procedimento nel quale confluiscono valutazioni medico-legali, amministrative e di servizio, e rappresenta il momento di sintesi conclusiva degli accertamenti compiuti dagli organi precedentemente intervenuti.
Da ciò discende che il sindacato del giudice amministrativo non può tradursi in una nuova valutazione del nesso eziologico, né può sostituire all’apprezzamento tecnico dell’organo competente una diversa ricostruzione medico-legale. Esso resta circoscritto alla verifica estrinseca della logicità, congruità e sufficienza della motivazione, nonché all’eventuale emersione di errori di fatto, travisamenti, manifeste irragionevolezze o palesi incongruità del percorso valutativo.
In tale prospettiva, la giurisprudenza ha più volte chiarito, da un lato, che la variegata e qualificata composizione tecnico-professionale del Comitato e l’istruttoria da esso esperita costituiscono garanzia di attendibilità della determinazione assunta; dall’altro, che il parere negativo sulla dipendenza da causa di servizio è sindacabile soltanto quando risulti privo di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni raggiunte, ovvero quando siano state omesse circostanze decisive e specificamente documentate (cfr., tra le molte, Cons. Stato, sez. V, n. 2093 del 2012; Cons. Stato, sez. IV, n. 4619 del 2017; Cons. Stato, sez. II, n. 2096 del 2022). Resta invece precluso al giudice l’accesso a valutazioni di merito tecnico, se non nei limiti dell’abnormità, dell’illogicità manifesta o del travisamento evidente dei fatti.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, non emergono profili idonei a infirmare la legittimità del giudizio espresso dal Comitato.
Il parere impugnato non risulta formato in assenza del quadro istruttorio relativo al servizio prestato. Il Comitato ha avuto a disposizione il rapporto informativo redatto dal Comando di appartenenza, nel quale sono analiticamente ricostruite la carriera del militare, le attività addestrative, le operazioni in ambito nazionale e internazionale e le mansioni svolte, comprese quelle di conduttore di mezzi corazzati e blindati e di fuciliere.
Il medesimo rapporto ha specificamente considerato anche l’episodio di servizio più direttamente valorizzato dal ricorrente. In esso si dà atto che il 12 gennaio 2020 il militare fu colto da improvviso malore mentre si trovava presso la propria abitazione, in posizione di recupero psicofisico dal servizio di guardia alla Caserma “-OMISSIS-”, al quale era stato regolarmente comandato nella settimana dal 6 al 12 gennaio 2020, quale -OMISSIS-, montante nelle giornate del 7, 9 e 11 gennaio, con turnazione di 24 ore di servizio e 24 ore di recupero. Il rapporto precisa inoltre che, durante lo svolgimento del servizio, non risultano traumi, eventi lesivi specifici, segni di malessere manifestati dal ricorrente o altre circostanze anomale direttamente riferibili all’insorgenza dell’infermità.
Tale ricostruzione è decisiva ai fini del giudizio di legittimità. Il ricorrente insiste sulla gravosità del servizio di guardia, sulla responsabilità connessa al ruolo di capo-muta, sulla riduzione delle mute e sull’asserita sostanziale assenza di riposo effettivo. Tali elementi, tuttavia, non risultano documentati in termini tali da rendere illogico o inattendibile il giudizio del Comitato. Essi descrivono un servizio certamente impegnativo, ma non dimostrano, con il necessario grado di concretezza, l’esistenza di condizioni eccezionali, abnormi o esorbitanti rispetto all’ordinaria organizzazione del servizio militare, tali da assumere valore eziologico efficiente e determinante rispetto a un evento emorragico cerebrale.
Non è sufficiente, ai fini del riconoscimento della causa di servizio, allegare la gravosità generale dell’attività militare o la fisiologica esposizione a stress correlata a mansioni operative e di vigilanza. Nella nozione di concausa efficiente e determinante possono rientrare soltanto fatti di servizio specifici, oggettivamente provati, eccedenti le ordinarie condizioni della prestazione e dotati di concreta attitudine causale rispetto alla patologia. Tale dimostrazione non può essere surrogata dalla sola prossimità temporale tra l’espletamento del servizio e la manifestazione dell’evento morboso, perché il dato cronologico, di per sé, non consente di trasformare una mera successione temporale in un nesso causale giuridicamente rilevante.
Neppure la lunga storia professionale del ricorrente e la partecipazione a missioni all’estero possono condurre a diversa conclusione. Il Comitato ne ha preso atto e le ha valutate, ma ha escluso che, nel complesso degli elementi disponibili, esse abbiano avuto incidenza causale o concausale sull’insorgenza dell’infermità denunciata. Non risulta, del resto, allegato uno specifico episodio traumatico, tossico, lesivo o comunque puntualmente riconducibile alle attività pregresse, né è possibile fondare il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio su una generica esposizione a condizioni operative impegnative.
Non merita condivisione neppure la censura secondo cui il Comitato avrebbe utilizzato una formula stereotipata, senza considerare le condizioni soggettive del ricorrente.
Il parere, pur nella sua sinteticità, individua la patologia, ne descrive la natura di evento morboso acuto, richiama le principali possibili eziologie e prende posizione sull’idoneità degli eventi di servizio dedotti, escludendo che essi abbiano potuto incidere sull’insorgenza o sul decorso dell’affezione. La motivazione deve essere letta unitamente agli atti istruttori richiamati e presupposti, dai quali emerge che il Comitato era stato posto in condizione di conoscere tanto il percorso professionale del militare quanto le modalità del servizio immediatamente precedente l’evento.
La circostanza che il parere menzioni, in via generale, la rottura di un aneurisma intracranico congenito, le malattie emorragiche e alcuni fattori di rischio nei giovani, quali fumo, alcol e ipertensione arteriosa, non integra il travisamento denunciato. Il Comitato non ha affermato, come fatto storico accertato, che il ricorrente fosse fumatore, facesse uso di alcol o fosse portatore di una specifica patologia congenita già diagnosticata. Ha piuttosto inquadrato l’evento emorragico nel suo ordinario contesto eziopatogenetico e, sulla base degli atti acquisiti, ha escluso che il servizio dedotto presentasse efficacia causale o concausale.
L’assenza, prospettata dal ricorrente, di alcuni fattori di rischio personali non è, di per sé, elemento sufficiente a dimostrare la dipendenza dell’infermità dal servizio. Essa può al più ridurre la plausibilità di talune ipotesi eziologiche alternative, ma non prova, in positivo, che lo stress lavorativo abbia avuto ruolo determinante nell’insorgenza della patologia. Nel sistema delineato dal d.P.R. n. 461 del 2001, l’onere probatorio richiede l’individuazione di fatti di servizio specifici e qualificati, non la mera esclusione di alcune possibili cause estranee.
Parimenti, la relazione medico-legale di parte, valorizzata dal ricorrente, non è idonea a sovvertire il giudizio del Comitato. Essa costituisce un contributo tecnico difensivo, certamente valutabile, ma non vincolante e non sufficiente, da solo, a rendere inattendibile il parere dell’organo istituzionalmente competente, quando quest’ultimo risulti sorretto da un percorso logico riconoscibile e non manifestamente erroneo. La diversa opinione del sanitario incaricato dalla parte si colloca sul piano del merito tecnico e non consente, in assenza di specifici indici di abnormità o travisamento, di sostituire la valutazione del Comitato con una diversa valutazione giudiziale.
Lo stesso deve dirsi per gli accertamenti della Commissione medica ospedaliera, ove richiamati dal ricorrente. Essi attengono all’esistenza dell’infermità e alla sua valutazione medico-legale sotto il profilo dell’idoneità o dell’ascrivibilità, ma non esauriscono il diverso giudizio sulla dipendenza da causa di servizio, che l’ordinamento affida al Comitato di verifica e al quale l’Amministrazione è tenuta a conformarsi, salvo l’eventuale richiesta di supplemento istruttorio nei casi previsti.
È infondato anche il motivo relativo alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto.
Nel procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la disciplina speciale dettata dal d.P.R. n. 461 del 2001 attribuisce rilievo centrale al parere tecnico del Comitato di verifica, al quale l’Amministrazione deve conformarsi, salvo che ritenga di richiedere un ulteriore parere ai sensi dell’art. 14 del medesimo regolamento. Proprio in ragione della natura tecnico-discrezionale dell’accertamento e della conformazione speciale del procedimento, la giurisprudenza prevalente esclude che vi sia spazio per un contraddittorio procedimentale ulteriore e necessario prima dell’adozione del provvedimento conclusivo, non ricorrendo i presupposti per la comunicazione di avvio o per il preavviso di rigetto (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, n. 2257 del 2020).
In ogni caso, anche a voler diversamente opinare, il ricorrente non ha indicato quali specifici elementi nuovi, ulteriori e decisivi avrebbe potuto introdurre nella fase procedimentale, diversi da quelli già rappresentati e comunque esaminati attraverso la documentazione di servizio e sanitaria acquisita. La censura, pertanto, non evidenzia una lesione procedimentale idonea a incidere sul contenuto del provvedimento conclusivo.
Devono essere, infine, disattese anche le istanze istruttorie formulate dal ricorrente.
L’acquisizione delle consegne, dei registri di servizio e degli ulteriori documenti interni relativi alla guardia del gennaio 2020 non appare necessaria ai fini della decisione. Il rapporto informativo del Comando, già versato in atti, ricostruisce le modalità essenziali del servizio e non risulta superato da elementi documentali specifici di segno contrario. La richiesta istruttoria finirebbe pertanto per assumere carattere esplorativo, essendo diretta a ricercare elementi ulteriori che la parte non ha compiutamente indicato nella loro decisiva rilevanza.
La prova testimoniale scritta richiesta concerne, a sua volta, le modalità del servizio di guardia, il ruolo di capo-muta e la concreta presenza del militare durante l’apertura dei varchi. Si tratta di circostanze che, anche se confermate, non sarebbero di per sé decisive, poiché non dimostrerebbero il nesso eziologico tra quelle modalità di servizio e l’evento emorragico, né evidenzierebbero un travisamento manifesto del quadro istruttorio già esaminato dal Comitato.
Non sussistono, infine, i presupposti per disporre verificazione o consulenza tecnica. Tali mezzi non possono essere utilizzati per sostituire il giudizio tecnico del Comitato con una nuova valutazione medico-legale richiesta dalla parte, ma solo, entro rigorosi limiti, per verificare l’attendibilità tecnico-scientifica di un parere che presenti specifici indici di illogicità, contraddittorietà o inattendibilità (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-bis, n. 5298 del 2018). Nel caso in esame, tali indici non emergono. L’istanza risulta, dunque, sostanzialmente preordinata a sovvertire il giudizio riservato all’organo tecnico competente, con un non consentito ampliamento del sindacato giurisdizionale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il parere del Comitato e il conseguente decreto ministeriale resistono alle censure proposte.
Ne consegue il rigetto del ricorso e delle domande consequenziali, ivi comprese quelle di accertamento della dipendenza da causa di servizio e di riconoscimento dell’equo indennizzo.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in ragione della natura della controversia e della peculiarità della vicenda personale esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA OL, Presidente
CO BA, Primo Referendario, Estensore
Elena Garbari, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| CO BA | MA OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.