TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/11/2025, n. 3071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3071 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 19.11.2025, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Del Vecchio Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.09.2024 il ricorrente, riferiva di aver lavorato alle dipendenze della con contratto di lavoro subordinato a tempo CP_1 indeterminato dal 05.07.2022 al 09.08.2024, svolgendo le mansioni di operaio 3° livello Ccnl edilizia e industria per 40 ore settimanali. Il rapporto cessava a seguito dimissioni per giusta causa e il ricorrente dichiarava di essere creditore della somma di € 5.671,86 a titolo di mensilità di luglio e agosto 2024, tredicesima 2024
e Tfr.
Pertanto, proponeva l'odierno giudizio per ottenere l'accertamento delle differenze retributive spettanti e la condanna della convenuta al relativo pagamento, con vittoria di spese.
Non si costituiva la società convenuta della quale, previa verifica della regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di testimoni, era discussa all'udienza del 19.11.2025 e, ritenuta matura, era decisa con la presente sentenza contestuale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono. Si osserva che, in materia di riparto dell'onere della prova, l'art. 2697 c.c. stabilisce che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto sia modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Facendo applicazione di tale principio generale la giurisprudenza, con specifico riferimento alle differenze retributive, ha chiarito che: “qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare
l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto
(che integra parimenti una componente del trattamento economico, costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro)” (Trib.
Velletri n. 983/2020).
La prova del rapporto di lavoro e della debenza delle somme richieste è stata positivamente fornita dal ricorrente.
Dall'istruttoria svolta, infatti, è emerso che lo stesso ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della convenuta dal 05.07.2022 fino al 09.08.2024, come dimostrato dalle buste paga e dal modulo di dimissioni acquisito agli atti (cfr. all. ricorr.).
Le mansioni svolte dal ricorrente e l'orario di lavoro, come indicate in ricorso, sono confermati dai testimoni escussi i quali riferivano di essere colleghi del ricorrente e di aver lavorato insieme (cfr. dich. testi e ). Tes_1 CP_2
Il mancato pagamento degli emolumenti oggetto del ricorso veniva indirettamente confermato dai testi i quali, sebbene dichiarassero di non essere a conoscenza della specifica circostanza con riferimento al ricorrente, riportavano di essersi anche loro dimessi per mancato pagamento dello stipendio e che tale circostanza rappresentava una situazione generalizzata nei confronti di tutti gli operai (cfr. dich. testi e ). Tes_1 CP_2
Pertanto, gli elementi acquisiti, nonchè la mancata comparizione del rappresentante legale della società convenuta per rendere interrogatorio formale, consentono di ritenere provato il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive richieste. Difatti, le circostanze relative all'an e al quantum della pretesa creditoria provate devono ritenersi provate anche in applicazione dell'art. 232 c.p.c. in virtù del quale, in materia di interrogatorio formale, se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Tale disposizione trova applicazione nel caso di specie posto che il convenuto contumace, chiamato a rendere interrogatorio formale in data 30.04.2025, non compariva.
In merito alla quantificazione delle somme dovute si ritiene che debba farsi riferimento alla CU del 2024, ai fini del Tfr, ed alle buste paga relative alle mensilità precedenti, versate in atti, ove si fa applicazione della retribuzione prevista dal Ccnl
Edilizia Industria con riferimento agli operai inquadrati nel III livello (cfr. buste paga).
Pertanto, il ricorrente avrà diritto al pagamento della somma di € 5.671,86 lordi a titolo di mensilità di luglio e agosto 2024 e tredicesima 2024 (€ 2.769,06) e tfr
(€ 2.902,80). Tanto si ricava dai conteggi effettuati da parte ricorrente, in cui si fa corretta applicazione dei parametri indicati dal Ccnl di settore e delle modalità di liquidazione ivi indicate.
Sulle somme così determinate vanno calcolati rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione di ogni diritto sino al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e condanna la parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 5.671,86 a titolo di differenze retributive come indicato in motivazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo;
2. Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.300,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso come per legge e IVA e CPA come per legge, con distrazione
Taranto 19.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 19.11.2025, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Del Vecchio Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.09.2024 il ricorrente, riferiva di aver lavorato alle dipendenze della con contratto di lavoro subordinato a tempo CP_1 indeterminato dal 05.07.2022 al 09.08.2024, svolgendo le mansioni di operaio 3° livello Ccnl edilizia e industria per 40 ore settimanali. Il rapporto cessava a seguito dimissioni per giusta causa e il ricorrente dichiarava di essere creditore della somma di € 5.671,86 a titolo di mensilità di luglio e agosto 2024, tredicesima 2024
e Tfr.
Pertanto, proponeva l'odierno giudizio per ottenere l'accertamento delle differenze retributive spettanti e la condanna della convenuta al relativo pagamento, con vittoria di spese.
Non si costituiva la società convenuta della quale, previa verifica della regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di testimoni, era discussa all'udienza del 19.11.2025 e, ritenuta matura, era decisa con la presente sentenza contestuale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono. Si osserva che, in materia di riparto dell'onere della prova, l'art. 2697 c.c. stabilisce che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto sia modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Facendo applicazione di tale principio generale la giurisprudenza, con specifico riferimento alle differenze retributive, ha chiarito che: “qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare
l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto
(che integra parimenti una componente del trattamento economico, costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro)” (Trib.
Velletri n. 983/2020).
La prova del rapporto di lavoro e della debenza delle somme richieste è stata positivamente fornita dal ricorrente.
Dall'istruttoria svolta, infatti, è emerso che lo stesso ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della convenuta dal 05.07.2022 fino al 09.08.2024, come dimostrato dalle buste paga e dal modulo di dimissioni acquisito agli atti (cfr. all. ricorr.).
Le mansioni svolte dal ricorrente e l'orario di lavoro, come indicate in ricorso, sono confermati dai testimoni escussi i quali riferivano di essere colleghi del ricorrente e di aver lavorato insieme (cfr. dich. testi e ). Tes_1 CP_2
Il mancato pagamento degli emolumenti oggetto del ricorso veniva indirettamente confermato dai testi i quali, sebbene dichiarassero di non essere a conoscenza della specifica circostanza con riferimento al ricorrente, riportavano di essersi anche loro dimessi per mancato pagamento dello stipendio e che tale circostanza rappresentava una situazione generalizzata nei confronti di tutti gli operai (cfr. dich. testi e ). Tes_1 CP_2
Pertanto, gli elementi acquisiti, nonchè la mancata comparizione del rappresentante legale della società convenuta per rendere interrogatorio formale, consentono di ritenere provato il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive richieste. Difatti, le circostanze relative all'an e al quantum della pretesa creditoria provate devono ritenersi provate anche in applicazione dell'art. 232 c.p.c. in virtù del quale, in materia di interrogatorio formale, se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Tale disposizione trova applicazione nel caso di specie posto che il convenuto contumace, chiamato a rendere interrogatorio formale in data 30.04.2025, non compariva.
In merito alla quantificazione delle somme dovute si ritiene che debba farsi riferimento alla CU del 2024, ai fini del Tfr, ed alle buste paga relative alle mensilità precedenti, versate in atti, ove si fa applicazione della retribuzione prevista dal Ccnl
Edilizia Industria con riferimento agli operai inquadrati nel III livello (cfr. buste paga).
Pertanto, il ricorrente avrà diritto al pagamento della somma di € 5.671,86 lordi a titolo di mensilità di luglio e agosto 2024 e tredicesima 2024 (€ 2.769,06) e tfr
(€ 2.902,80). Tanto si ricava dai conteggi effettuati da parte ricorrente, in cui si fa corretta applicazione dei parametri indicati dal Ccnl di settore e delle modalità di liquidazione ivi indicate.
Sulle somme così determinate vanno calcolati rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione di ogni diritto sino al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e condanna la parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 5.671,86 a titolo di differenze retributive come indicato in motivazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo;
2. Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.300,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso come per legge e IVA e CPA come per legge, con distrazione
Taranto 19.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli