Ordinanza cautelare 27 febbraio 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00183/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00059/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 59 del 2026, proposto da
Dolce e Vita S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG N.D. , rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Vito, RI Scarinzi, con domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Vito in Roma, viale Liegi 16;
contro
Comune di Ovindoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Evelina Torrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Impresa Individuale BO IA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DI
- Determinazione n. 9 del 9 gennaio 2026 del settore tecnico del Comune di Ovindoli;
- Verbale di gara n. 1 del 19 dicembre 2025 del RUP in seduta pubblica;
- Verbale di gara n. 2 del 9 gennaio 2026 del RUP in seduta pubblica;
- nonché di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti e conseguenti anche non conosciuti e successivi, ivi compreso l’“Avviso pubblico per la concessione temporanea Area Comunale posteggio isolato Loc. Dolce Vita per il commercio del settore alimentare”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ovindoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. RI LE NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.§. Con avviso pubblico Prot. n. 0009142 del 04-11-2025 il Comune di Ovindoli ha indetto la procedura per la concessione temporanea di area comunale sita in loc. “Dolce Vita” alla p.lla n.578 del Fg. 8 (in corrispondenza della zona di partenza della seggiovia “Dolce Vita”) da destinare, per mq 20, a posteggio temporaneo per il commercio del settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande.
Il RUP, unitamente a due collaboratori, nella prima seduta tenutasi il 19 dicembre 2025, come si evince dal verbale n. 1, preso atto che avevano presentato offerte le Ditte BO IA e Dolce & Vita S.r.l.s., ha evidenziato quanto segue:
1) NE GI: “documentazione in linea con quanto previsto nell’avviso ammessa alla successiva fase”;
2) DOLCE E VITA S.R.L.S.: non produce autorizzazione per il commercio tipo B, non produce documentazione di possesso di mezzo idoneo su gomma (libretto circolazione/certificato proprietà e documenti similari)”. Per l’effetto il “RUP dispone la concessione di un termine fino alle ore 12 del giorno 22/12 p.v. per la regolarizzazione della documentazione da parte della ditta n.2. Seguirà pec alla stessa ditta”.
Con nota del 22 dicembre 2025, prot. n. 0010730 la ricorrente ha prodotto copia del libretto di circolazione del rimorchio, la SCIA e la ricevuta di accettazione, nonché la visura della società.
Nella seduta del 9 gennaio 2026 il RUP, come si evince dal verbale n. 2, preso atto della documentazione prodotta dalla ricorrente a seguito della attivazione del soccorso istruttorio, ha rilevato che la medesima “non produce autorizzazione per il commercio tipo B, non produce documentazione di possesso di mezzo idoneo su gomma (libretto circolazione/certificato proprietà e documenti similari)” e, per l’effetto, ha disposto “l’esclusione della DITTA DOLCE E VITA S.R.L.S.” ed ha proceduto all’apertura dell’offerta economica presentata dalla Ditta BO IA rilevando che la stessa aveva offerto un canone di € 1.540,00 in aumento rispetto al canone a base d’asta di € 1.400,00.
Con determina n 9 del 9 gennaio 2026 l’Amministrazione comunale ha affidato la concessione alla ditta BO.
Avverso i predetti documenti insorge la ricorrente chiedendone l’annullamento in quanto illegittimi.
Si è costituito il Comune resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
All’udienza pubblica del 25 marzo 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.§. In primo luogo il collegio deve scrutinare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente.
L’eccezione non è fondata.
Osserva il collegio che la distinzione tra clausole immediatamente escludenti, da impugnare tempestivamente, e clausole che non sono di tale specie, svolge un ruolo fondamentale. In concreto la prima fattispecie si realizza nel caso in cui i bandi sono idonei a generare una lesione immediata e diretta della posizione dell’interessato che, per effetto della quale non può partecipare alla selezione in quanto privo di un requisito richiesto.
Viceversa le differenti clausole del bando di gara che non rivestono portata escludente, in quanto non immediatamente lesive, possono essere impugnate con l’atto di approvazione della graduatoria definitiva. In particolare tale provvedimento definisce la procedura concorsuale e identifica in concreto il soggetto leso dal provvedimento.
Nel caso di specie, il ricorrente non sostiene di non avere i requisiti richiesti dal bando ma, al contrario, lamenta la mancata valutazione degli stessi. Valutazione che il ricorrente stesso ritiene errata e, pertanto, illegittima.
3.§. Nel merito il collegio, all’esito di un approfondito esame della fattispecie concreta effettuato alla luce dei depositi documentali successivi all’adozione dell’ordinanza cautelare che ha negato la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, ritiene che il ricorso sia fondato.
In data 3 marzo 2026, la ricorrente ha depositato: 1) ricevuta ricezione documentazione integrativa relativa alla pratica SUAP 02040220663-06122018-1952 del Comune di Ovindoli; 2) relazione tecnica con planimetrie del mezzo idoneo su gomma allegata alla comunicazione di integrazione documentale relativa alla pratica SUAP 02040220663-06122018-1952 del Comune di Ovindoli;
I documenti oggetto di deposito erano e sono nella disponibilità del Comune di Ovindoli in quanto oggetto di deposito presso gli uffici comunali in occasione della presentazione della SCIA ed espressamente richiamati in sede di soccorso istruttorio.
Risulta infatti documentalmente provato che:
1. in data 07/12/2018 la società ricorrente ha presentato SCIA per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante presso il SUAP del Comune di Ovindoli;
2. la visura camerale della società riporta espressamente tra le attività esercitate “Commercio su aree pubbliche tipo B (itinerante)”, con data di inizio attività coincidente con la presentazione della SCIA.
Come noto, ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività costituisce titolo abilitativo idoneo allo svolgimento dell’attività segnalata, consentendone l’immediato esercizio salvo il potere di controllo dell’amministrazione competente.
La SCIA, infatti, non instaura un procedimento autorizzatorio destinato a concludersi con un provvedimento espresso, ma abilita direttamente l’interessato all’esercizio dell’attività, fermo restando il potere dell’amministrazione di intervenire successivamente con provvedimenti inibitori o repressivi entro i termini previsti dalla legge.
Nel caso di specie tale potere non è mai stato esercitato dal Comune di Ovindoli, che pertanto ha consentito lo svolgimento dell’attività sin dal 2018.
Ne consegue che la società ricorrente risulta legittimamente titolare del titolo abilitativo per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
Quanto all’idoneità del mezzo, la ricorrente ha prodotto la ricevuta di ricezione della documentazione integrativa relativa alla pratica SUAP unitamente alla relazione tecnica con planimetrie del mezzo su gomma allegata alla comunicazione di integrazione documentale.
In particolare, nella documentazione allegata alla notifica sanitaria trasmessa alla ASL di Avezzano è indicato il mezzo utilizzato per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, con relativa descrizione tecnica e planimetria.
Da tale documentazione emerge che il mezzo nella disponibilità della società non è un mero “rimorchio destinato al trasporto di attrezzature turistiche e sportive”, come sostenuto dall’amministrazione comunale, bensì un chiosco ambulante attrezzato per la somministrazione di alimenti e bevande, conformemente alle prescrizioni igienico-sanitarie.
Le SCIA richiamate sono state prodotte e successivamente, in sede di soccorso istruttorio, indicate dalla ricorrente.
4.§. Per i motivi predetti il ricorso deve essere accolto.
La particolarità della fattispecie concreta rende opportuna la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati con ogni conseguenza di legge;
2) compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI LE NI, Presidente FF, Estensore
Maria Colagrande, Consigliere
Massimo Baraldi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI LE NI |
IL SEGRETARIO