Ordinanza cautelare 16 giugno 2022
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 28/11/2025, n. 3876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3876 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03876/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00814/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 814 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Pirro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di LA, non costituito in giudizio;
ER LA - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Fusari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto -OMISSIS- emesso in data 24.02.2022 da ER LA, notificato in data 29.03.22, con cui è stata dichiarata la decadenza della sig.ra -OMISSIS- dall’assegnazione dell’alloggio n. 61 sito in LA, Via -OMISSIS-, e di ogni atto connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ER LA - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 16 ottobre 2025, tenutasi da remoto, il dott. RO VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame oggetto dell’odierno scrutinio la ricorrente insorgeva avanti questo TAR avverso e per l’annullamento del provvedimento del 24.2.2022, pel tramite del quale ER LA aveva dichiarato la decadenza dall’assegnazione in locazione dell’alloggio sito in LA, alla via -OMISSIS-, stante il suo mancato utilizzo in via continuativa, per un periodo eccedente i sei mesi, da parte di essa assegnataria, e la sua fruizione e godimento da parte di “terze persone”.
1.1. A mezzi di gravame la ricorrente essenzialmente deduceva:
- Eccesso di potere per travisamento dei fatti in ordine al mancato utilizzo dell’alloggio per un periodo superiore a 6 mesi continuativi e alla cessione dell’alloggio a terzi. Eccesso di potere per carenza di istruttoria in ordine alla attuale occupazione e alle attuali condizioni alloggiative del nucleo familiare dell’assegnataria. Eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e necessità, attesa la insussistenza dei presupposti di fatto posti a fondamento del gravato provvedimento, non avendo la ricorrente -che svolge la propria attività lavorativa in LA, non ha ivi immobili di proprietà né condotti in locazione- manifestato la intenzione di “abbandonare” l’alloggio, brevi e temporanee essendo le sue assenze; la ricorrente, peraltro, avrebbe sempre provveduto ad adempiere regolarmente alla obbligazione di pagamento dei canoni di assegnazione; anche l’utilizzo dell’alloggio da parte di soggetti “altri” sarebbe stato limitato alla persona del fratello della ricorrente, che peraltro nell’alloggio avrebbe prestato assistenza al coniuge della ricorrente, invalido;
- eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e necessità, stante la sproporzione della reazione “sanzionatoria” di ER LA rispetto ai fatti contestati.
1.2. Si costituiva la intimata Amministrazione, instando per la reiezione del gravame, e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza del 16 ottobre 2025, tenutasi da remoto.
2. Il ricorso, i cui motivi ben sono suscettibili di congiunto scrutinio, non è fondato, siccome già adombrato in sede interinale, con statuizioni dalle quali non si rinviene ragione veruna per discostarsi.
2.1. E, invero, dalle evidenze istruttorie acquisite da ER, sulla scorta anche di plurime ispezioni in loco è emerso che:
- in data 12 dicembre 2019, in occasione di un sopralluogo presso l’alloggio, ivi veniva rilevata la presenza di cinque persone -diverse dalla ricorrente- che dichiaravano di corrispondere un pretium ad essa ricorrente al fine di fruire nell’alloggio di un posto letto, ove venivano rinvenuti diversi giacigli;
- in data 2 novembre 2020, veniva rinvenuto in loco il fratello della ricorrente, siccome qualificatosi in tal senso (ma non essa ricorrente) che, secondo le dichiarazioni di taluni soggetti residenti nello stabile, avrebbe occupato l’alloggio unitamente ad “ altri 3-4 uomini ”, con un “ via vai di persone ” che “ escono presto il mattino ” e che la titolare “ o qualcuno del suo nucleo non si vedono in loco ”;
- successivamente ad una prima interlocuzione procedimentale, da ulteriori sopralluoghi effettuati in data 5.5.2021, 9.7.2021, 13.7.2021, 23.7.2021, e 4.11.2021, emergeva che l’alloggio non era da lungo tempo abitato dalla assegnataria, fruendone e godendone altre persone e che “la titolare non si vede mai ” (dichiarazione di una vicina in data 23 luglio 2021); in particolare, in occasione dell’ultimo accertamento in loco del 4.11.2021, un altro soggetto ivi presente (diverso da quello che in passato si era qualificato come fratello della ricorrente) dichiarava anch’egli di essere il fratello della assegnataria titolare (tale sig. -OMISSIS-).
2.1.1. In claris non fit interpretatio .
2.1.2. Dai plurimi sopralluoghi effettuati dal personale di ER è emersa, in guisa costante e diuturna, e per un periodo per certo eccedente i sei mesi continuativi:
- la assenza della ricorrente; e tanto basta, ex se , a giustificare il provvedimento di decadenza, al di là e a prescindere da qualsivoglia animus derelinquendi da parte della assegnataria, venendo in rilievo il “fatto oggettivo” della mancata occupazione dell’immobile per un periodo eccedente lo spatium temporis foggiato nelle prescrizioni che vengono in rilievo in subiecta materia ;
- il godimento dell’alloggio da parte di diversi altri soggetti, taluni dei quali dichiaravano financo di corrispondere somme di danaro alla ricorrente per fruire di giacigli e posti letto all’interno dell’alloggio.
2.2. Ora, l’art. 25, comma 1, del r.r. 4/2017, contempla la decadenza dall’assegnazione, tra l’altro, allorquando il beneficiario:
“c) non abbia utilizzato l’alloggio assegnato per un periodo superiore a sei mesi continuativi, salvo che ciò sia stato motivatamente comunicato all’ente proprietario o gestore :
g) abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l’alloggio assegnato o sue pertinenze; ”.
2.2.1. Di qui la ricorrenza, nella fattispecie che ne occupa, sia del presupposto contemplato alla lettera c) che di quello previsto alla lettera g) dell’art. 25, comma 1, del r.r. 4/2017: presupposti che, per vero, anche solitariamente ben avrebbero potuto giustificare la adozione del provvedimento gravato.
2.2.2. Smentite in punto di fatto, poi -oltre che, in ogni caso, inidonee ad incrinare l’apparato istruttorio che sorregge l’atto impugnato- si appalesano le allegazioni della ricorrente circa la ricezione in data 20 aprile 2021 della missiva recante la primigenia comunicazione di avvio del procedimento (circostanza che varrebbe a comprovare la presenza della ricorrente nell’alloggio). La sottoscrizione apposta sulla cartolina, invero, non si appalesa assimilabile a quella della ricorrente, se la si confronta con quella apposta sulla sua carta di identità, nonché in calce al “contratto di locazione del 3 agosto 2017”; così come ad altri soggetti appaiono riconducibili le sottoscrizione apposte sugli atti attestanti la ricezione della diffida del decreto di rilascio, entrambi regolarmente ricevuti presso l’alloggio n. 61 rispettivamente il 19.4.2021 e il 1.03.2022; anche la firma apposta sulla cartolina di ricevimento del provvedimento di decadenza non pare attribuibile alla ricorrente.
2.3. L’invocato vincolo parentale, di poi –secondo la ricorrente giustificante la presenza del fratello nell’alloggio, anche a fini di assistenza del coniuge- non può quivi rilevare.
2.3.1. E, invero, la “concessione in godimento” ad altri, ovvero la ospitalità offerta a terzi, è ben prevista, dall’art. 17, comma 1, del regolamento regionale 4/2017 ed è ammessa, per un periodo massimo di sei mesi, per persone non facenti parte del nucleo familiare assegnatario, o per un periodo massimo di dodici mesi per gli ascendenti o discendenti di primo grado, e può essere rinnovata per una sola volta e per un periodo di sei mesi, previa autorizzazione dell’ente proprietario, a fronte di comprovate necessità. La necessità della prescritta autorizzazione rilasciata dall’Ente proprietario è ribadita anche al comma 2.
2.3.2. Nel caso che ci occupa, alcuna richiesta di autorizzazione risulta mai essere stata formulata ad ER dalla ricorrente.
2.3.3. D’altra parte, e in ogni caso, assume di per sé dirimente rilievo per cui la ospitalità –che deve, comunque essere previamente autorizzata- presuppone la, e non vale certo ad elidere la necessità della, temporanea stabile convivenza dell’ospite con il nucleo assegnatario: circostanza che, nella fattispecie che ne occupa, risulta smentita per tabulas , giusta i plurimi soppralluoghi effettuati presso l’alloggio, tutti immancabilmente attestanti la “assenza” della ricorrente.
2.4. Ne discende la inidoneità delle censure sollevate a scalfire le due ragioni addotte dalla Amministrazione –ciascuna delle quali, in via autonoma e solitaria, è idonea a sorreggere il provvedimento- a fondamento della decadenza.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare, nondimeno, le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in LA nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
TE CA, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
RO VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO VA | TE CA |
IL SEGRETARIO