CA
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/11/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
n. 56/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 30/10/2025, tenuta mediante scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
; Parte_1
Parte_2 entrambe rappresentate e difese da: avv. FRATTARELLI SIGMAR, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, rappresentato e Controparte_1 difeso dalla d.ssa PALMIERI ALFONSINA, funzionario delegato ex art. 9 d.lgs. n. 149/2015, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. l. n. 689/1981, lavoro/prev..
Appello avverso la sentenza n. 771/2024 del 09/02/2025, emessa dal Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro. Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 11/03/2025 amministratrice ed attualmente liquidatrice Parte_1 della , e la s.r.l. stessa, hanno impugnato la sentenza indicata in Parte_2 oggetto, pronunciata il 19/12/2024, depositata il 09/02/2025 e notificata l'11/02/2025, che aveva respinto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 419/2021 emessa il 18/11/2021 dal
Capo dell' , con la quale, in base alle risultanze Controparte_1 del verbale di accertamento ispettivo n. TE00001/2019-503-03 del 26/11/2019, le era stato ingiunto il pagamento della somma di €. 30.275,00, oltre spese, a titolo di sanzioni amministrative per la violazione dell'art. 3 c. 3 e 3 ter d.l. n. 12/2002 e 23 d.P.R. n.
1124/1965, per instaurazione senza preventiva comunicazione al competente CPI dei rapporti di lavoro intercorsi tra la e le lavoratrici e Pt_2 Parte_3 Persona_1
formalmente instaurati in regime di lavoro autonomo occasionale ma Parte_4 riqualificati come subordinati dagli ispettori procedenti, in quanto le lavoratrici avevano svolto la loro attività presso il baby park della senza autonomia ma con inserimento Pt_2 nell'organizzazione aziendale, seguendo orario di lavoro prestabilito e percependo retribuzione su base oraria, nonché omessa comunicazione all' dell'inizio dell'attività CP_2 di familiare collaboratrice nell'impresa. Persona_2
L'impugnata sentenza, in relazione ai motivi di opposizione, relativi ai rapporti di lavoro della della e della ed alla violazione dell'art. 3 d.l. n. 12/2002, ha Persona_1 Pt_3 Pt_4 ritenuto che: le lavoratrici avevano svolto attività continuativa con mansioni di educatrici d'infanzia, sotto il controllo dell'appellante, ed erano tenute al rispetto di turni, giornate e orari di lavoro predeterminati, con conseguente assoggettamento al suo potere direttivo ed organizzativo ed inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa datrice;
il rapporto di lavoro della non poteva essere qualificato come di volontariato, non sussistendo Pt_4 finalità di stampo solidaristico;
i rapporti di lavoro andavano qualificati come subordinati, con conseguente sussistenza della violazione amministrativa contestata.
Le appellanti, nei motivi articolati, hanno dedotto erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti ed erronea valutazione della documentazione prodotta e delle risultanze della prova testimoniale, poiché: tutti i testimoni escussi avevano riferito che le lavoratrici non avevano obblighi di presenza sul lavoro né orari fissi, erano libere di decidere se recarsi al lavoro, quando la le chiamava, e non seguivano le sue direttive, ed Pt_1 anche le stesse e avevano riferitole medesime circostanze;
la come da lei Pt_3 Pt_4 Pt_4 stessa riferito, aveva svolto attività volontaria ed a titolo gratuito, senza fini lucrativi ma solo per acquisire esperienza lavorativa nel settore, in base alle spiegazioni datele da essa appellante;
solo la aveva riferito di avere lavorato tutti i giorni con turni ed orari Persona_1 fissi, ma tutti gli altri testi avevano riferito che ella non aveva obblighi di recarsi al lavoro né di orario;
pertanto, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, le lavoratrici non erano assoggettate a poteri direttivi ed organizzativi né erano inserite nell'organizzazione aziendale, con conseguente insussistenza di subordinazione.
Le appellanti hanno quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello, deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
In data odierna, all'esito dell'udienza celebrata nei modi di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa.
Motivi della decisione
L'appello è manifestamente infondato, per le seguenti considerazioni.
Come pacifico in giurisprudenza, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale, professionale o tecnico-professionale specialistico
(quali quelle per cui è causa, trattandosi di assistenza e vigilanza nei confronti di infanti, richiedenti titolo di abilitazione specifico o preparazione professionale specialistica), che per la loro stessa natura non richiedono alcuna organizzazione imprenditoriale, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché in primo luogo va verificata la sussistenza di un potere direttivo del datore di disporre pienamente della prestazione altrui, nell'ambito delle esigenze della propria organizzazione produttiva, da escludersi se i lavoratori sono liberi di accettare le singole proposte contrattuali a fronte di pregressi impegni e di assumerne anche nei confronti dei terzi, in quanto il potere direttivo del datore di lavoro, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale, compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto di lavoro autonomo, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale;
in secondo luogo, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. L. nn. 8444 del 04/05/2020 rv. 657648 – 01,
5436 del 25/02/2019 rv. 652921 – 01 e 29646 del 16/11/2018 rv. 651750 - 01).
In base a tali principi, nella fattispecie va considerato che, contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti, risulta con palese evidenza dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva, pienamente confermate in sede di escussione testimoniale, che le lavoratrici interessate all'accertamento per cui è causa hanno svolto, con continuità, attività lavorativa di vigilanza ed assistenza ai bambini che frequentavano l'asilo nido gestito dalla s.r.l. appellante, conformandosi alle indicazioni iniziali della legale rappresentante sulla tipologia Parte_1 di attività da svolgere, e sotto il suo controllo, con orari di lavoro fissi e predeterminati in base a turni, ovvero a chiamata.
Segnatamente, dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva si rileva quanto segue.
e dipendenti della hanno riferito di avere lavorato per tre ore Testimone_1 Tes_2 Pt_5 al giorno quali educatrici d'infanzia, e di avere lavorato, dalla fine di marzo 2019, insieme alla precisando che ella seguiva più o meno gli stessi orari;
la assunta il Pt_3 Tes_2
20/03/2019, ha inoltre precisato di avere visto la tra l'assunzione ed il giorno Pt_3 dell'escussione (05/04/2019), due volte;
la ha riferito di avere iniziato a lavorare il Pt_3
22/03/2019, di avere lavorato solo quel giorno, per 5 ore, ed il giorno dell'escussione
(05/04/2019), con lo stesso orario, su chiamata di e di essersi accordata con lei Parte_1 per prestare attività lavorativa a chiamata, in base alle esigenze della struttura;
Tes_3 ha riferito di avere lavorato per la s.r.l. in base ad un contratto di prestazione
[...] occasionale dal settembre 2016 al marzo 2018, ed in base a un contratto di lavoro subordinato part-time dall'aprile all'ottobre 2018, quale assistente d'infanzia, lavorando di fatto, dal 2017, tutti i giorni, con orari variabili in base ai turni predisposti dalla e di avere lavorato Pt_1 dall'aprile 2017 insieme alla e dal giugno 2017 insieme anche alla le quali Pt_4 Persona_1 svolgevano la medesima attività, sempre in base ai turni predisposti dalla Pt_1 Tes_4
, dipendente part time della dall'agosto 2016 all'ottobre 2017 quale educatrice
[...] Pt_2
d'infanzia, ha riferito di avere lavorato insieme alla precisando che anche lei Persona_1 lavorava part time;
sorella di e familiare collaboratrice nella s.r.l., ha Persona_2 Pt_1 riferito che la aveva iniziato a lavorare il 22/03/2019, si era recata al lavoro due volte, Pt_3 le era stato fatto un contratto di prestazione autonoma occasionale perché, come dettole da era in prova in vista di una possibile futura assunzione, e che la lavorava di Pt_1 Pt_4 pomeriggio quale volontaria, non aveva esperienza ma sarebbe stata in futuro assunta, e si recava al lavoro quando c'era bisogno e volontariamente ogni giorno;
la ha Persona_1 riferito di avere iniziato a lavorare nel luglio 2017, quale educatrice d'infanzia, in base ai turni predisposti da lavorando a volte insieme alla ha riferito Parte_1 Pt_4 Testimone_5 di avere lavorato per la s.r.l. in base ad un contratto di prestazione occasionale nel febbraio, marzo, novembre e dicembre 2017, occupandosi della sorveglianza dei bambini frequentanti l'asilo nido, per due o tre ore al giorno, insieme alla che svolgeva lo stesso lavoro, in Pt_4 base alle turnazioni predisposte da la quale, insieme alla sorella, impartiva Persona_2 direttive, dicendole quali attività ludiche far svolgere ai bambini;
la ha riferito in sede Pt_4 ispettiva di lavorare quale volontaria, ma di avere di fatto lavorato per 5 giorni la settimana dall'aprile 2017, con continuità, senza retribuzione, in vista di una futura assunzione, come promessole da Parte_1
Sentite quali testi in primo grado, la la la la la , la Pt_1 Persona_1 Tes_5 Tes_1 Tes_4
la e la hanno integralmente confermato tali dichiarazioni;
la ha Pt_4 Pt_3 Tes_2 Tes_1 precisato che le mansioni di tutte le assistenti d'infanzia erano uguali (assistenza ed intrattenimento dei bambini, cura della loro igiene ed alimentazione), che la la Persona_1
e la non avevano predisposizione di turni allo stesso modo che per le lavoratrici Pt_3 Pt_4 dipendenti, e che nella fase iniziale dell'attività di ciascuna, spiegava loro Parte_1
l'organizzazione dell'asilo; la ha precisato che la era tenuta al rispetto Tes_4 Persona_1 degli orari di lavoro predisposti da che la stessa organizzava il suo lavoro e Parte_1 quello della dando direttive ed in particolare rimanendo ad accudire i bambini
Persona_1 quanto lei doveva occuparsi dell'igiene di qualcuno di loro, e che comunque, anche se la Pt_4 non aveva turni predeterminati, si organizzava con lei e la per garantire che vi
Persona_1 fosse sempre qualcuno ad accudire i bambini;
la ha precisato che, per quanto ricordava, Pt_4 anche la e la erano volontarie, poiché non le vedeva tutti i giorni e non
Persona_1 Pt_3 avevano orari fissi, che non aveva grossa confidenza con la che tutte e tre
Persona_1 lavoravano seguendo le indicazioni date loro principalmente da o anche dalla Parte_1
la ha precisato di avere lavorato su chiamata di o di Tes_1 Pt_3 Parte_1 Persona_2 recandosi al lavoro se era libera, e di aver ricevuto da istruzioni sul contenuto Pt_1 dell'attività da svolgere, durante un colloquio prima dell'inizio dell'attività; la ha Tes_2 precisato che la le disse che andava a lavorare all'asilo quando ne aveva la Persona_1 possibilità, e che la lavorava per almeno 15 ore settimanali ed inoltre andava al lavoro Pt_4 anche come volontaria, quando voleva, e che gli orari di lavoro erano stabiliti da Pt_1
ma la la e la non erano inserite nei turni ed a volte non
[...] Persona_1 Pt_4 Pt_3
c'erano, in base alle loro esigenze, e le addette si organizzavano per garantire in ogni caso il servizio. In base a tali risultanze, è evidente che le attività svolte dalle predette tre lavoratrici sono pienamente riconducibili ad ordinarie mansioni di addetto ad attività di vigilanza ed assistenza all'infanzia, con svolgimento, nell'ambito di un rapporto stabile e continuativo, di compiti predeterminati via via affidati dalla datrice di lavoro, in base a turni di lavoro predisposti, ovvero a chiamata in base alle esigenze aziendali, ed in esse non è in alcun modo rinvenibile né un risultato ulteriore e distinto rispetto all'ordinaria attività assistenziale (nei sensi di cui ai principi giurisprudenziali sopra richiamati), che abbia potuto costituire l'oggetto di un'opera o un servizio autonomamente affidato alle lavoratrici, né le finalità aziendali in vista delle quali tale risultato sarebbe stato utilizzato.
Anzi, al contrario, le lavoratrici svolgevano le medesime mansioni affidate alle assistenti assunte con contratti di lavoro subordinato, e la la quale aveva già lavorato per la Persona_1
s.r.l. gestita dall'appellante in regime di subordinazione dal 07/07/2017 al 23/04/2018 come accertato dagli ispettori procedenti (cfr. pag. 2 del citato verbale di accertamento), ha sempre svolto le medesime mansioni anche dopo la cessazione del rapporto e la stipula di contratto di collaborazione.
Inoltre, le lavoratrici hanno utilizzato attrezzature di lavoro fornite dalla datrice, ricevuto, sia all'inizio sia nel corso del rapporto, istruzioni sugli orari di lavoro e sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, lavorato sotto il suo controllo e ricevuto retribuzione fissa parametrata su base oraria.
Si è quindi trattato di ordinaria prestazione di manodopera, da svolgersi con modalità standardizzate e predeterminate dalla datrice, e sotto la direzione ed il controllo dei preposti di essa, con assoluta assenza di autonomia dei lavoratori quanto all'organizzazione del proprio lavoro. Tale autonomia, peraltro, appare difficilmente configurabile nell'ambito di una struttura adibita ad asilo nido, le cui operatrici, in quanto tali, devono assicurare la continuità delle ordinarie attività di accudimento, vigilanza, assistenza ed igiene, e non specifici risultati,
e quindi devono necessariamente operare in maniera strettamente organizzata e coordinata tra loro, e con la continua supervisione di un responsabile.
È emerso quindi chiaramente che le lavoratrici per cui è causa abbiano sempre svolto nell'interesse della appellante la medesima attività di assistenti o vigilatrici d'infanzia, Pt_2 con le modalità sopra descritte, tipiche ed essenziali per l'ordinario svolgimento dell'attività di un'impresa del settore.
In tale quadro, l'individuazione dei regime orario effettivamente osservato dalle lavoratrici non ha alcuna rilevanza ai fini della qualificazione dei rapporti di lavoro in contestazione, poiché, qualora gli orari di lavoro fossero stati flessibili, si sarebbe trattato di prestazioni di lavoro a tempo parziale secondo orari flessibili espressamente prevista dall'art. 3 c. 7 d.lgs. n.
61/2000, ovvero, qualora le lavoratrici avessero svolto attività solo su chiamata della datrice, anche senza obbligo di recarsi al lavoro, si sarebbe trattato di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata, espressamente previsto dagli artt. 33 segg. d.lgs. n.
276/2003 e 13 segg. d.lgs. n. 81/2015, e quindi di forme di lavoro ad orario ridotto, modulato o flessibile pienamente compatibili con la natura subordinata dei relativi rapporti.
Infine, il rapporto di lavoro intercorso con non può in alcun modo qualificarsi Parte_4 come di volontariato, per assoluto difetto di qualsivoglia finalità solidaristica ex l. n.
266/1991, né di tirocinio ex artt. 18 l. n. 196/97, 11 d.l. n. 138/2011 e 1 c. 34 l. n. 92/2012, sia per la lunga durata (superiore al limite di sei mesi di legge), sia per lo svolgimento da parte della lavoratrice di ordinaria attività lavorativa, in difetto di qualsivoglia formazione.
Correttamente, perciò, l'impugnata sentenza ha ritenuto la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra la s.r.l.s. appellante e le tre lavoratrici per cui è causa.
Ne segue la sussistenza delle contestate violazioni amministrative.
Al riguardo va in particolare osservato quanto segue.
Essendo contestata la condizione di cd. lavoro nero, una volta accertata la natura subordinata dei rapporti non ha specifica rilevanza, ai fini della sussistenza delle violazioni di cui all'art. 4 bis d.lgs. n. 181/2000 ed all'art. 3 c. 3 d.l. n. 12/2002, l'accertamento dell'effettivo orario di lavoro seguito dalle lavoratrici.
In secondo luogo, le disposizioni in materia di comunicazioni di instaurazione di rapporti di lavoro hanno natura sostanziale poiché attengono all'esercizio da parte della P.A. della funzione di controllo del lavoro propria delle norme sul collocamento dei lavoratori (cfr. Cass.
Sez. L. n. 20233 del 25/09/2014 rv. 632319; Cass. Sez. L. n. 3857 del 15/02/2008 rv.
601642), sicché, ai fini dell'osservanza dell'obbligo di comunicazione, non rileva la mera esecuzione di una comunicazione dell'impiego di un lavoratore, ma è necessaria anche l'esatta indicazione della qualificazione e della tipologia del rapporto, dovendo, ai sensi dell'art. 9 bis c. 2 d.l. n. 510/96, la comunicazione contenere l'indicazione, tra l'altro, della tipologia contrattuale e della qualifica professionale, ed in base al c. 3 della disposizione è sanzionato l'omesso invio di comunicazione contenente tutti gli elementi indicati al c.
2. Non avrebbero quindi alcuna rilevanza ai fini della sussistenza della violazione eventuali comunicazioni illegittimamente effettuate con differente e simulata qualificazione CP_3 dei rapporti di lavoro.
Ne consegue il rigetto dell'appello. Le spese di lite del grado, già ridotte ex art. 9 d.lgs. n. 149/2015, seguono la soccombenza e si liquidano (in base a valore intermedio tra il minimo ed il medio tariffario dello scaglione di riferimento, data la non scarsa complessità della causa) come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 771/2024 in data 19/12/2024 - 09/02/2025 del Tribunale di Teramo in funzione di
Giudice del Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna le appellanti, in solido, alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €.
4.000,00 per compensi professionali;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte delle appellanti di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila il 30/10/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 30/10/2025, tenuta mediante scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
; Parte_1
Parte_2 entrambe rappresentate e difese da: avv. FRATTARELLI SIGMAR, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, rappresentato e Controparte_1 difeso dalla d.ssa PALMIERI ALFONSINA, funzionario delegato ex art. 9 d.lgs. n. 149/2015, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. l. n. 689/1981, lavoro/prev..
Appello avverso la sentenza n. 771/2024 del 09/02/2025, emessa dal Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro. Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 11/03/2025 amministratrice ed attualmente liquidatrice Parte_1 della , e la s.r.l. stessa, hanno impugnato la sentenza indicata in Parte_2 oggetto, pronunciata il 19/12/2024, depositata il 09/02/2025 e notificata l'11/02/2025, che aveva respinto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 419/2021 emessa il 18/11/2021 dal
Capo dell' , con la quale, in base alle risultanze Controparte_1 del verbale di accertamento ispettivo n. TE00001/2019-503-03 del 26/11/2019, le era stato ingiunto il pagamento della somma di €. 30.275,00, oltre spese, a titolo di sanzioni amministrative per la violazione dell'art. 3 c. 3 e 3 ter d.l. n. 12/2002 e 23 d.P.R. n.
1124/1965, per instaurazione senza preventiva comunicazione al competente CPI dei rapporti di lavoro intercorsi tra la e le lavoratrici e Pt_2 Parte_3 Persona_1
formalmente instaurati in regime di lavoro autonomo occasionale ma Parte_4 riqualificati come subordinati dagli ispettori procedenti, in quanto le lavoratrici avevano svolto la loro attività presso il baby park della senza autonomia ma con inserimento Pt_2 nell'organizzazione aziendale, seguendo orario di lavoro prestabilito e percependo retribuzione su base oraria, nonché omessa comunicazione all' dell'inizio dell'attività CP_2 di familiare collaboratrice nell'impresa. Persona_2
L'impugnata sentenza, in relazione ai motivi di opposizione, relativi ai rapporti di lavoro della della e della ed alla violazione dell'art. 3 d.l. n. 12/2002, ha Persona_1 Pt_3 Pt_4 ritenuto che: le lavoratrici avevano svolto attività continuativa con mansioni di educatrici d'infanzia, sotto il controllo dell'appellante, ed erano tenute al rispetto di turni, giornate e orari di lavoro predeterminati, con conseguente assoggettamento al suo potere direttivo ed organizzativo ed inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa datrice;
il rapporto di lavoro della non poteva essere qualificato come di volontariato, non sussistendo Pt_4 finalità di stampo solidaristico;
i rapporti di lavoro andavano qualificati come subordinati, con conseguente sussistenza della violazione amministrativa contestata.
Le appellanti, nei motivi articolati, hanno dedotto erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti ed erronea valutazione della documentazione prodotta e delle risultanze della prova testimoniale, poiché: tutti i testimoni escussi avevano riferito che le lavoratrici non avevano obblighi di presenza sul lavoro né orari fissi, erano libere di decidere se recarsi al lavoro, quando la le chiamava, e non seguivano le sue direttive, ed Pt_1 anche le stesse e avevano riferitole medesime circostanze;
la come da lei Pt_3 Pt_4 Pt_4 stessa riferito, aveva svolto attività volontaria ed a titolo gratuito, senza fini lucrativi ma solo per acquisire esperienza lavorativa nel settore, in base alle spiegazioni datele da essa appellante;
solo la aveva riferito di avere lavorato tutti i giorni con turni ed orari Persona_1 fissi, ma tutti gli altri testi avevano riferito che ella non aveva obblighi di recarsi al lavoro né di orario;
pertanto, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, le lavoratrici non erano assoggettate a poteri direttivi ed organizzativi né erano inserite nell'organizzazione aziendale, con conseguente insussistenza di subordinazione.
Le appellanti hanno quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello, deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
In data odierna, all'esito dell'udienza celebrata nei modi di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa.
Motivi della decisione
L'appello è manifestamente infondato, per le seguenti considerazioni.
Come pacifico in giurisprudenza, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale, professionale o tecnico-professionale specialistico
(quali quelle per cui è causa, trattandosi di assistenza e vigilanza nei confronti di infanti, richiedenti titolo di abilitazione specifico o preparazione professionale specialistica), che per la loro stessa natura non richiedono alcuna organizzazione imprenditoriale, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché in primo luogo va verificata la sussistenza di un potere direttivo del datore di disporre pienamente della prestazione altrui, nell'ambito delle esigenze della propria organizzazione produttiva, da escludersi se i lavoratori sono liberi di accettare le singole proposte contrattuali a fronte di pregressi impegni e di assumerne anche nei confronti dei terzi, in quanto il potere direttivo del datore di lavoro, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale, compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto di lavoro autonomo, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale;
in secondo luogo, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. L. nn. 8444 del 04/05/2020 rv. 657648 – 01,
5436 del 25/02/2019 rv. 652921 – 01 e 29646 del 16/11/2018 rv. 651750 - 01).
In base a tali principi, nella fattispecie va considerato che, contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti, risulta con palese evidenza dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva, pienamente confermate in sede di escussione testimoniale, che le lavoratrici interessate all'accertamento per cui è causa hanno svolto, con continuità, attività lavorativa di vigilanza ed assistenza ai bambini che frequentavano l'asilo nido gestito dalla s.r.l. appellante, conformandosi alle indicazioni iniziali della legale rappresentante sulla tipologia Parte_1 di attività da svolgere, e sotto il suo controllo, con orari di lavoro fissi e predeterminati in base a turni, ovvero a chiamata.
Segnatamente, dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva si rileva quanto segue.
e dipendenti della hanno riferito di avere lavorato per tre ore Testimone_1 Tes_2 Pt_5 al giorno quali educatrici d'infanzia, e di avere lavorato, dalla fine di marzo 2019, insieme alla precisando che ella seguiva più o meno gli stessi orari;
la assunta il Pt_3 Tes_2
20/03/2019, ha inoltre precisato di avere visto la tra l'assunzione ed il giorno Pt_3 dell'escussione (05/04/2019), due volte;
la ha riferito di avere iniziato a lavorare il Pt_3
22/03/2019, di avere lavorato solo quel giorno, per 5 ore, ed il giorno dell'escussione
(05/04/2019), con lo stesso orario, su chiamata di e di essersi accordata con lei Parte_1 per prestare attività lavorativa a chiamata, in base alle esigenze della struttura;
Tes_3 ha riferito di avere lavorato per la s.r.l. in base ad un contratto di prestazione
[...] occasionale dal settembre 2016 al marzo 2018, ed in base a un contratto di lavoro subordinato part-time dall'aprile all'ottobre 2018, quale assistente d'infanzia, lavorando di fatto, dal 2017, tutti i giorni, con orari variabili in base ai turni predisposti dalla e di avere lavorato Pt_1 dall'aprile 2017 insieme alla e dal giugno 2017 insieme anche alla le quali Pt_4 Persona_1 svolgevano la medesima attività, sempre in base ai turni predisposti dalla Pt_1 Tes_4
, dipendente part time della dall'agosto 2016 all'ottobre 2017 quale educatrice
[...] Pt_2
d'infanzia, ha riferito di avere lavorato insieme alla precisando che anche lei Persona_1 lavorava part time;
sorella di e familiare collaboratrice nella s.r.l., ha Persona_2 Pt_1 riferito che la aveva iniziato a lavorare il 22/03/2019, si era recata al lavoro due volte, Pt_3 le era stato fatto un contratto di prestazione autonoma occasionale perché, come dettole da era in prova in vista di una possibile futura assunzione, e che la lavorava di Pt_1 Pt_4 pomeriggio quale volontaria, non aveva esperienza ma sarebbe stata in futuro assunta, e si recava al lavoro quando c'era bisogno e volontariamente ogni giorno;
la ha Persona_1 riferito di avere iniziato a lavorare nel luglio 2017, quale educatrice d'infanzia, in base ai turni predisposti da lavorando a volte insieme alla ha riferito Parte_1 Pt_4 Testimone_5 di avere lavorato per la s.r.l. in base ad un contratto di prestazione occasionale nel febbraio, marzo, novembre e dicembre 2017, occupandosi della sorveglianza dei bambini frequentanti l'asilo nido, per due o tre ore al giorno, insieme alla che svolgeva lo stesso lavoro, in Pt_4 base alle turnazioni predisposte da la quale, insieme alla sorella, impartiva Persona_2 direttive, dicendole quali attività ludiche far svolgere ai bambini;
la ha riferito in sede Pt_4 ispettiva di lavorare quale volontaria, ma di avere di fatto lavorato per 5 giorni la settimana dall'aprile 2017, con continuità, senza retribuzione, in vista di una futura assunzione, come promessole da Parte_1
Sentite quali testi in primo grado, la la la la la , la Pt_1 Persona_1 Tes_5 Tes_1 Tes_4
la e la hanno integralmente confermato tali dichiarazioni;
la ha Pt_4 Pt_3 Tes_2 Tes_1 precisato che le mansioni di tutte le assistenti d'infanzia erano uguali (assistenza ed intrattenimento dei bambini, cura della loro igiene ed alimentazione), che la la Persona_1
e la non avevano predisposizione di turni allo stesso modo che per le lavoratrici Pt_3 Pt_4 dipendenti, e che nella fase iniziale dell'attività di ciascuna, spiegava loro Parte_1
l'organizzazione dell'asilo; la ha precisato che la era tenuta al rispetto Tes_4 Persona_1 degli orari di lavoro predisposti da che la stessa organizzava il suo lavoro e Parte_1 quello della dando direttive ed in particolare rimanendo ad accudire i bambini
Persona_1 quanto lei doveva occuparsi dell'igiene di qualcuno di loro, e che comunque, anche se la Pt_4 non aveva turni predeterminati, si organizzava con lei e la per garantire che vi
Persona_1 fosse sempre qualcuno ad accudire i bambini;
la ha precisato che, per quanto ricordava, Pt_4 anche la e la erano volontarie, poiché non le vedeva tutti i giorni e non
Persona_1 Pt_3 avevano orari fissi, che non aveva grossa confidenza con la che tutte e tre
Persona_1 lavoravano seguendo le indicazioni date loro principalmente da o anche dalla Parte_1
la ha precisato di avere lavorato su chiamata di o di Tes_1 Pt_3 Parte_1 Persona_2 recandosi al lavoro se era libera, e di aver ricevuto da istruzioni sul contenuto Pt_1 dell'attività da svolgere, durante un colloquio prima dell'inizio dell'attività; la ha Tes_2 precisato che la le disse che andava a lavorare all'asilo quando ne aveva la Persona_1 possibilità, e che la lavorava per almeno 15 ore settimanali ed inoltre andava al lavoro Pt_4 anche come volontaria, quando voleva, e che gli orari di lavoro erano stabiliti da Pt_1
ma la la e la non erano inserite nei turni ed a volte non
[...] Persona_1 Pt_4 Pt_3
c'erano, in base alle loro esigenze, e le addette si organizzavano per garantire in ogni caso il servizio. In base a tali risultanze, è evidente che le attività svolte dalle predette tre lavoratrici sono pienamente riconducibili ad ordinarie mansioni di addetto ad attività di vigilanza ed assistenza all'infanzia, con svolgimento, nell'ambito di un rapporto stabile e continuativo, di compiti predeterminati via via affidati dalla datrice di lavoro, in base a turni di lavoro predisposti, ovvero a chiamata in base alle esigenze aziendali, ed in esse non è in alcun modo rinvenibile né un risultato ulteriore e distinto rispetto all'ordinaria attività assistenziale (nei sensi di cui ai principi giurisprudenziali sopra richiamati), che abbia potuto costituire l'oggetto di un'opera o un servizio autonomamente affidato alle lavoratrici, né le finalità aziendali in vista delle quali tale risultato sarebbe stato utilizzato.
Anzi, al contrario, le lavoratrici svolgevano le medesime mansioni affidate alle assistenti assunte con contratti di lavoro subordinato, e la la quale aveva già lavorato per la Persona_1
s.r.l. gestita dall'appellante in regime di subordinazione dal 07/07/2017 al 23/04/2018 come accertato dagli ispettori procedenti (cfr. pag. 2 del citato verbale di accertamento), ha sempre svolto le medesime mansioni anche dopo la cessazione del rapporto e la stipula di contratto di collaborazione.
Inoltre, le lavoratrici hanno utilizzato attrezzature di lavoro fornite dalla datrice, ricevuto, sia all'inizio sia nel corso del rapporto, istruzioni sugli orari di lavoro e sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, lavorato sotto il suo controllo e ricevuto retribuzione fissa parametrata su base oraria.
Si è quindi trattato di ordinaria prestazione di manodopera, da svolgersi con modalità standardizzate e predeterminate dalla datrice, e sotto la direzione ed il controllo dei preposti di essa, con assoluta assenza di autonomia dei lavoratori quanto all'organizzazione del proprio lavoro. Tale autonomia, peraltro, appare difficilmente configurabile nell'ambito di una struttura adibita ad asilo nido, le cui operatrici, in quanto tali, devono assicurare la continuità delle ordinarie attività di accudimento, vigilanza, assistenza ed igiene, e non specifici risultati,
e quindi devono necessariamente operare in maniera strettamente organizzata e coordinata tra loro, e con la continua supervisione di un responsabile.
È emerso quindi chiaramente che le lavoratrici per cui è causa abbiano sempre svolto nell'interesse della appellante la medesima attività di assistenti o vigilatrici d'infanzia, Pt_2 con le modalità sopra descritte, tipiche ed essenziali per l'ordinario svolgimento dell'attività di un'impresa del settore.
In tale quadro, l'individuazione dei regime orario effettivamente osservato dalle lavoratrici non ha alcuna rilevanza ai fini della qualificazione dei rapporti di lavoro in contestazione, poiché, qualora gli orari di lavoro fossero stati flessibili, si sarebbe trattato di prestazioni di lavoro a tempo parziale secondo orari flessibili espressamente prevista dall'art. 3 c. 7 d.lgs. n.
61/2000, ovvero, qualora le lavoratrici avessero svolto attività solo su chiamata della datrice, anche senza obbligo di recarsi al lavoro, si sarebbe trattato di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata, espressamente previsto dagli artt. 33 segg. d.lgs. n.
276/2003 e 13 segg. d.lgs. n. 81/2015, e quindi di forme di lavoro ad orario ridotto, modulato o flessibile pienamente compatibili con la natura subordinata dei relativi rapporti.
Infine, il rapporto di lavoro intercorso con non può in alcun modo qualificarsi Parte_4 come di volontariato, per assoluto difetto di qualsivoglia finalità solidaristica ex l. n.
266/1991, né di tirocinio ex artt. 18 l. n. 196/97, 11 d.l. n. 138/2011 e 1 c. 34 l. n. 92/2012, sia per la lunga durata (superiore al limite di sei mesi di legge), sia per lo svolgimento da parte della lavoratrice di ordinaria attività lavorativa, in difetto di qualsivoglia formazione.
Correttamente, perciò, l'impugnata sentenza ha ritenuto la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra la s.r.l.s. appellante e le tre lavoratrici per cui è causa.
Ne segue la sussistenza delle contestate violazioni amministrative.
Al riguardo va in particolare osservato quanto segue.
Essendo contestata la condizione di cd. lavoro nero, una volta accertata la natura subordinata dei rapporti non ha specifica rilevanza, ai fini della sussistenza delle violazioni di cui all'art. 4 bis d.lgs. n. 181/2000 ed all'art. 3 c. 3 d.l. n. 12/2002, l'accertamento dell'effettivo orario di lavoro seguito dalle lavoratrici.
In secondo luogo, le disposizioni in materia di comunicazioni di instaurazione di rapporti di lavoro hanno natura sostanziale poiché attengono all'esercizio da parte della P.A. della funzione di controllo del lavoro propria delle norme sul collocamento dei lavoratori (cfr. Cass.
Sez. L. n. 20233 del 25/09/2014 rv. 632319; Cass. Sez. L. n. 3857 del 15/02/2008 rv.
601642), sicché, ai fini dell'osservanza dell'obbligo di comunicazione, non rileva la mera esecuzione di una comunicazione dell'impiego di un lavoratore, ma è necessaria anche l'esatta indicazione della qualificazione e della tipologia del rapporto, dovendo, ai sensi dell'art. 9 bis c. 2 d.l. n. 510/96, la comunicazione contenere l'indicazione, tra l'altro, della tipologia contrattuale e della qualifica professionale, ed in base al c. 3 della disposizione è sanzionato l'omesso invio di comunicazione contenente tutti gli elementi indicati al c.
2. Non avrebbero quindi alcuna rilevanza ai fini della sussistenza della violazione eventuali comunicazioni illegittimamente effettuate con differente e simulata qualificazione CP_3 dei rapporti di lavoro.
Ne consegue il rigetto dell'appello. Le spese di lite del grado, già ridotte ex art. 9 d.lgs. n. 149/2015, seguono la soccombenza e si liquidano (in base a valore intermedio tra il minimo ed il medio tariffario dello scaglione di riferimento, data la non scarsa complessità della causa) come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 771/2024 in data 19/12/2024 - 09/02/2025 del Tribunale di Teramo in funzione di
Giudice del Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna le appellanti, in solido, alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €.
4.000,00 per compensi professionali;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte delle appellanti di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila il 30/10/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -