Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46964/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46964/2022 promossa da:
, nato a [...], il [...], residente in [...]4, C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Vincenzo Pezzi, (C.F.: del Foro di Milano ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, via Pietro Verri n. 6, elegge domicilio, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione
Parte attrice opponente
Contro
(C.F. e P. iva ), con sede a Milano Controparte_1 P.IVA_1 via Paullo 11, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante p.t. Geom. ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola CP_2 C.F._3
MANCINI ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore C.F._4 in Milano, piazza 25 Aprile 1, in forza di procura speciale allegata al ricorso per ingiunzione
Parte convenuta opposta
Oggetto: mediazione
Conclusioni delle parti:
parte attrice:
In via preliminare pagina 1 di 5
CP_3
Nel merito
- Accertato e dichiarato che nulla è dovuto alla CP_4 Controparte_1
per tutto quanto dedotto e documentato nella presente opposizione;
[...]
- Dichiarare il ricorso per decreto ingiuntivo inefficace e infondato;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
parte convenuta:
Voglia l'On.le Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
Ø in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né la causa di pronta soluzione;
Ø nel merito, rigettare l'opposizione poiché totalmente infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo in ogni sua parte;
Ø condannare parte opponente alle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 21.11.2022 proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto n. 16410/2022 emesso, su istanza di Controparte_1
dal Tribunale di Milano in data 2.10.2022 (e poi notificato in data 13.10.2022)
[...] con cui veniva ingiunto alla stesso il pagamento della somma di euro 10.247,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per il diritto di recesso dall'accordo di mediazione (ovvero a titolo di penale per aver impedito lo svolgimento dell'incarico) per vendita immobiliare di nuda proprietà, sottoscritto presso l'agenzia immobiliare in data 15.2.2022 dal nella veste di mandatario del coniuge, , in forza di Pt_1 Controparte_5 procura generale notarile. L'opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per carenza del numero del decreto, carenza della firma digitale del giudice, carenza dei timbri di congiunzione;
eccepiva la nullità del decreto per essere stato richiesto nei confronti di un soggetto che non era titolare del diritto di proprietà dell'immobile cui si riferiva l'affare mediatorio, ma solamente mandatario munito di rappresentanza processuale ma non sostanziale. Nel merito allegava: - di essersi rivolto all'agenzia per conto della moglie , e di aver conferito CP_1 Controparte_5 incarico per procedere alla vendita della nuda proprietà dell'immobile in oggetto al prezzo di euro 596.000,00 ed a fronte di un compenso mediatorio calcolato forfettariamente in euro pagina 2 di 5 25.000,00, iva inclusa;
- che l'accordo mediatorio prevedeva la possibilità di recedere gratuitamente sino al 14 giorno successivo a quello in cui era avvenuta la sottoscrizione;
- che il 24.2.2022, e quindi 9 giorni dopo la sottoscrizione dell'accordo mediatorio, gli agenti immobiliari della convenuta si recavano presso l'immobile per poter eseguire alcune fotografie e che al termine dell'incontro le parti concordemente decidevano di risolvere l'accordo, essendo venuta meno la fiducia nel rapporto, come esplicitato dall'opponente poi con lettera inviata in data 20.6.2022 all'agenzia immobiliare;
- che pertanto avendo l'opponente esercitato tempestivamente il diritto di recesso non era dovuto all'agenzia alcun compenso. Rassegnava le seguenti conclusioni: <In via preliminare
- Accertata e dichiarata la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, sia per la mancanza degli elementi essenziali previsti ex lege per la notificazione, sia perché azionato nei confronti di un soggetto privo di titolarità del diritto, e non nei confronti della proprietaria dell'immobile, sig.ra e per l'effetto CP_3 revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito
- Accertato e dichiarato che nulla è dovuto alla Società per tutto Controparte_1 quanto dedotto e documentato nella presente opposizione;
- Dichiarare il ricorso per decreto ingiuntivo inefficace e infondato;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari>>.
Con comparsa depositata in data 25.3.2023 si Controparte_1 costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso sostenuto e chiedendo il rigetto della domanda con conferma del decreto ingiuntivo. Rilevava che l'eventuale assenza degli elementi indicati dall'opponente quale numero del decreto, firma digitale e timbri di congiunzione sarebbero al più mere irregolarità superate non solo dall'attestazione di conformità da parte del difensore ma anche dal raggiungimento dello scopo. Rilevava anche l'infondatezza della eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva del Pt_1 stante il fatto che l'opponente aveva agito munito di procura generale notarile in virtù della quale era stato allo stesso conferito dal coniuge il potere di compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria relativamente a tutti i beni mobili e immobili di proprietà della mandante, nonché la rappresentanza processuale. Allegava che il aveva Pt_1 impedito alla convenuta di dar corso al mandato, assumendo un atteggiamento ostruzionistico ed esercitando poi il diritto di recesso. Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto, vinte le spese.
Alla prima udienza del 17.7.2023 le parti insistevano nelle rispettive istanze. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto, concessi i termini ex art. 183.6 c.p.c., depositate le memorie, rigettate le istanze istruttorie, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 30.10.2024 venivano assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva pagina 3 di 5 L'eccezione svolta da parte opponente in ordine alla nullità insanabile del decreto ingiuntivo per assenza del numero di decreto, assenza della firma digitale del giudice ed assenza dei timbri di congiunzione è infondata. Quanto alla firma del giudice occorre rilevare che il decreto ingiuntivo non riuscirebbe ad essere depositato senza la preventiva apposizione della firma digitale, poiché è lo stesso sistema informatico ad impedirne il deposito se l'atto non viene prima munito della firma digitale. Quanto al numero di decreto e ai timbri di congiunzione occorre rilevare che sussiste attestazione di conformità da parte del difensore di CP_1
Per tutti e tre i rilievi infine deve ricordarsi come in tutti i casi di assenza o irregolarità degli elementi formali dell'atto è sufficiente per la validità di quest'ultimo l'avvenuto raggiungimento dello scopo, che ha effetto sanante tutte le volte in cui, come nel caso in oggetto, il destinatario dell'atto è stato messo in grado di identificare la natura dell'atto e di dispiegare appieno le sue difese, opponendosi tempestivamente all'ingiunzione.
L'eccezione dell'opponente relativa alla nullità del decreto ingiuntivo per carenza della rappresentanza sostanziale, essendo la moglie del proprietaria dell'immobile di cui Pt_1 all'incarico in oggetto è anch'essa infondata. La documentazione in atti (doc. 2 monitorio) attesta l'avvenuto conferimento da parte del coniuge al del potere rappresentativo relativo al rapporto sostanziale CP_3 Pt_1 dedotto in giudizio nonché il conferimento della rappresentanza processuale. La procura generale rep. 14.016, racc. 9870, notaio dott. , del 26.3.2017 in atti Persona_1 attesta il conferimento al del potere di compiere qualsiasi atto di amministrazione Pt_1 ordinaria e straordinaria e di disposizione relativamente a tutti i beni, mobili e immobili, in nome e nell'interesse della mandante, e di rappresentare in giudizio la mandante.
Quanto alla contestazione del secondo cui lo stesso avrebbe esercitato Pt_1 tempestivamente il diritto di recesso previsto dall'incarico di mediazione, occorre ricordare che l'accordo, alla clausola 10, prevedeva in effetti per entrambe le parti il diritto di recesso da esercitarsi con comunicazione scritta all'altra parte e con versamento di una somma pari al 50% della provvigione pattuita. La clausola prevedeva anche a favore del venditore la possibilità di recedere gratuitamente fino al 14° giorno successivo alla sottoscrizione, ma da esercitarsi con comunicazione scritta inviata tramite raccomandata a.r. o pec. non ha dato prova di aver esercitato nei tempi e nei modi indicati nel contratto il Pt_1 diritto di recesso gratuito, ossia con comunicazione scritta entro il 14° giorno dalla conclusione dell'accordo di mediazione. Dal documento 4 di parte convenuta (lettera in data 30.5.2022), risulta che il esercitò il diritto di recesso a fronte del quale l'agenzia, come da accordo, Pt_1 chiese il versamento del relativo corrispettivo. L'opponente non ha però dato dimostrazione di aver esercitato tale diritto entro 14 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo mediatorio e tramite comunicazione scritta. Di conseguenza sulla base dell'incarico 15.2.2022 ed in particolare della clausola n. 10), l'opponente è tenuto al versamento dell'importo concordato a titolo di corrispettivo del recesso. Per quanto detto, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che ex DM 55 del 2014 liquida in euro 4.237,00, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge
Milano, 22.3.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
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