Art. 3.
Fino all'entrata in vigore delle nuove leggi sullo stato e sull'avanzamento dei sottufficiali, e con decorrenza 1 luglio 1948, le promozioni nei vari gradi dei sottufficiali dell'Esercito sono effettuate solo ad anzianita' in deroga a quanto disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 21 giugno 1934, n. 1093 , quali risultano sostituiti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 della legge 11 luglio 1941, n. 820 .
Per l'anno 1948 il quadro di avanzamento ha validita' dal 1 luglio al 31 dicembre 1948.
Fino all'entrata in vigore delle nuove leggi sullo stato e sull'avanzamento dei sottufficiali, e con decorrenza 1 luglio 1948, le promozioni nei vari gradi dei sottufficiali dell'Esercito sono effettuate solo ad anzianita' in deroga a quanto disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 21 giugno 1934, n. 1093 , quali risultano sostituiti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 della legge 11 luglio 1941, n. 820 .
Per l'anno 1948 il quadro di avanzamento ha validita' dal 1 luglio al 31 dicembre 1948.