Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/04/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 2645/2024 Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 01/04/2025, ad ore 9:30, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente, personalmente presente, l'avv. Anita Viviani per la parte convenuta l'avv. Andrea Rondo
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I difensori riferiscono di non aver raggiunto un accordo e discutono la causa.
La difesa di parte ricorrente, precisa a contestazione, che mai al è stato Per_1 offerto un lavoro a condizioni equivalenti, la stessa cooperativa conferma che le mansioni del ricorrente erano svolte da altro dipendente (punto 7, pag. 2 memoria). Per il resto è pacifica l'applicabilità dell'art. 4 del CCNL. La retribuzione globale lorda non è stata contestata. Rileva che la difesa di parte resistente ha riportato il contenuto di trattative riservate di cui non può tenersi conto (punti 15 e 16 della memoria).
La difesa di parte resistente, riportandosi a quanto dedotto in memoria, ritenendo la causa di diritto, discute delle questioni sottese alla decisione. Sottolinea che l'impresa subentrante non può essere costretta all'organizzazione data dalla società uscente, non sarebbe un appalto. La proposta effettuata al ricorrente, comunque era legittima, si trattava del medesimo livello, delle condizioni di fondo anche economiche equivalenti. Quanto alla rivelazione di dati oggetto di una trattativa riservata, osserva che l'avv. Pessani era una dipendente di SE. Comunque la circostanza è stata dedotta ai fini di contestare la pretesa risarcitoria.
Il giudice ritenuta la causa di natura documentale, invita i difensori a discutere.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza. Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 01/04/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2645 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
12/11/2024 avente ad oggetto: cambio appalto/art. 4 Parte_1
all'assunzione/medesime condizioni/risarcimento del danno da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._1
dell'avv. VIVIANI ANITA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_1
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. RONDO ANDREA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 12.11.2024 ha chiesto al Parte_2
suintestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «accertare e
dichiarare il diritto del ricorrente sig. di essere assunto alle Parte_2
dipendenze della convenuta in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante, presso lo stabilimento della committente , ubicato a Parte_3
Nogara (VR) in via Fontana n° 10, con contratto di lavoro subordinato a tempo
1 indeterminato, con decorrenza dalla data di subentro nell'appalto o dalla diversa
data che sarà stabilita di giustizia, con inquadramento nella categoria legale,
mansioni, retribuzione e tutte le condizioni contrattuali corrispondenti alle
condizioni contrattuali esistenti alle dipendenze dell'appaltatore uscente
[...]
o alle diverse condizioni che risulteranno di giustizia;
CP_3
conseguentemente, condannare la convenuta in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante, all'obbligo di assumere il ricorrente sig.
alle medesime condizioni contrattuali esistenti alle Parte_2
dipendenze dell'appaltatore uscente;
condannare la convenuta Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, a corrispondere in favore
[...]
del sig. un risarcimento del danno patrimoniale Parte_2
commisurato alla retribuzione globale di fatto percepita alle dipendenze
dell'appaltatore uscente o, in subordine, dell'appaltatore subentrante o, in
ulteriore subordine, quantificato in via equitativa, dalla data di subentro
nell'appalto (01/10/2024) sino all'effettiva riassunzione nel posto di lavoro o
dalla diversa data che risulterà di giustizia;
con vittoria di spese e competenze
professionali, oltre accessori di legge». In sintesi, ha esposto e documentato di aver lavorato alle dipendenze della società nell'ambito Controparte_3
dell'appalto presso lo stabilimento della committente Coca CO di Nogara, come impiegato di concetto e mansioni di responsabile di commessa, percependo una retribuzione lorda mensile di Euro 3.710,00 (paga base, contingenza, edr, accordo integrativo, superminimo assorbibile, straordinario a forfait), di essere stato licenziato per cessazione appalto con effetto dal 30.9.2024, di avere ricevuto dalla società subentrante SE una proposta di assunzione con mansioni di operaio addetto alle pulizie e con un trattamento retributivo inferiore, di avere rifiutato tale proposta e di avere richiesto con lettera del 3.10.2024 l'assunzione
2 alle medesime condizioni e nelle medesime mansioni, invocando l'art. 4
[...]
applicato da entrambe le società. CP_4
2. Si è costituita la società chiedendo il rigetto del ricorso in Controparte_5
quanto infondato in fatto ed in diritto. Ha, in estrema sintesi, eccepito l'assenza dei presupposti per la condanna alla costituzione di un rapporto di lavoro ex art. 2932 c.c. che non potrebbero farsi discendere dall'invocato art. 4
[...]
ha dedotto che nell'ambito del cambio appalto di cui è causa, era CP_4
stata regolarmente formulata al ricorrente una proposta di assunzione con il medesimo inquadramento nel 5°livello ma con mansioni operative (e in sede di tentativo di conciliazione stragiudiziale anche con mansioni impiegatizie),
proposta che il ricorrente aveva rifiutato;
ha sostenuto che l'art. 4 CCNL
non prevede il diritto all'assunzione a parità di condizioni e che una CP_4
tale interpretazione contrasterebbe con lo schema legale dell'appalto di cui all'art. 1655 c.c. limitando indebitamente la libertà dell'appaltatore di eseguire l'incarico con la propria specifica organizzazione di impresa e di dotarsi di un organico che egli reputa opportuno e funzionale all'esecuzione, in particolare con riferimento ai ruoli di responsabilità quali quello del responsabile della commessa. Ha infine eccepito, in via subordinata, l'aliunde perceptum chiedendo che il ricorrente dichiarasse lo svolgimento di altre attività lavorative nel periodo successivo al licenziamento, formulando in tale senso specifiche richieste istruttorie
(interrogatorio della parte, richiesta di informazioni all'INPS e al Centro per l'impiego).
3. All'udienza del 4.3.2025 il giudice ha tentato la conciliazione della lite,
rinviando all'odierna udienza, celebratasi in modalità da remoto, per consentire alle parti di negoziare ulteriormente le condizioni di un possibile accordo. Riferita
l'impossibilità di raggiungere un accordo, il giudice ha invitato le parti a discutere la causa. Ritenuta la causa di natura documentale, il giudice, sentite le conclusioni
3 si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza,
depositata telematicamente.
4. I fatti rilevanti sono pacifici tra le parti. Il ricorrente è stato assunto da
[...]
con decorrenza dal 1.2.2022, con contratto a tempo indeterminato per CP_3
40 ore settimanali ed è stato inquadrato come impiegato di concetto, 5° livello con mansioni di responsabile di commessa (doc. 1 ric. Controparte_4
contratto di lavoro); la retribuzione utile al TFR era di Euro 3.710,00 (doc. 2
ricorrente, busta paga); ha lavorato fino al 30.9.2024 nell'appalto per lo svolgimento di attività di pulizia presso lo stabilimento della committente Coca
CO di Nogara (VR); il predetto contratto di appalto è cessato il 30.9.2024; con lettera del 26.8.2024 è stata comunicata al lavoratore la risoluzione del rapporto per “cessazione appalto” con effetto dal 30.9.2024 (doc. 3 ricorrente,
licenziamento). Dal 1.1.2024 è subentrata nell'appalto la Controparte_6
per lo svolgimento delle medesime attività (doc.
4-8 ricorrente, capitolati
[...]
appalto e relazione di gara), società che applica il medesimo CCNL e CP_4
che ha assunto tutto il personale interessato. La cooperativa ha proposto al ricorrente l'assunzione quale operaio, con qualifica di 5° livello e mansioni di addetto alle pulizie (doc. 9 ricorrente, contratto di lavoro e doc. 5 resistente,
proposta), con retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR pari ad Euro 2.962,64.
Il lavoratore con PEC del 3.10.2024 ha formalizzato la propria disponibilità ad essere assunto dall'appaltatore subentrante ma solo alle medesime condizioni contrattuali precedentemente esistenti, ossia, in particolare, con il riconoscimento della medesima categoria e delle medesime mansioni, rifiutando così la proposta della resistente (doc. 10 ricorrente, comunicazione). Tra l'instaurazione del giudizio e l'udienza di discussione (per come dedotto dalla resistente nel gennaio
2025), sono intercorse trattative tra le parti, nel corso delle quali, senza ulteriore
4 specificazione della società, sarebbero state proposte anche mansioni impiegatizie, tuttavia mai formalizzate, ai fini che qui rilevano.
5. E' altresì pacifico tra le parti (ma si desume altresì dal contenuto della richiesta della cooperativa subentrante alla società uscente, doc. 3 e 4 resistente, in cui si fa riferimento agli adempimenti di cui all'art. 4 e si richiedono tra l'altro “i dati
(nominativo, dati anagrafici, livello, data di assunzione, orario contrattuale di
lavoro, codice fiscale, recapito telefonico, sede di lavoro) del personale
interessato e relativa indicazione della tipologia del contratto di lavoro ed eventuali assenze con diritto alla conservazione del posto”, nonché “le ultime quattro buste paga”, nonché dal fatto che dalla proposta inoltrata al ricorrente sia previsto l'esonero dal periodo di prova, doc. 5 resistente) che all'ipotesi di cui è
causa trovi applicazione l'art. 4, lett. a) Controparte_4
6. La disposizione contrattuale così dispone: “Rilevato che il settore è
caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite
contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le
imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e
predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da
parte dell'impresa subentrante, le parti intendono tenere conto, da un lato, delle
caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e,
dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi
della occupazione. Le parti convengono pertanto la seguente disciplina … In ogni
caso di cessazione di appalto, l'azienda cessante ne darà preventiva
comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali
aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza
numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando
quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi;
l'azienda
subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova
5 gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su
richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del c.c.n.l. darà
comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto. Alla scadenza del
contratto di appalto possono verificarsi 2 casi: a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto - risultanti da documentazione probante che lo determini -
almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;
b) in caso di cessazione di appalto con
modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa
subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata
presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la
Direzione provinciale del lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale
competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la Rappresentanza
sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente
competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate
esigenze tecnico organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli
occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del
personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di
lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti
quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative,
mobilità.”
7. Sulla portata applicativa della predetta disposizione contrattuale collettiva si è
pronunciata con due ordinanze la Corte di Cassazione, organo istituzionalmente adibito a garantire l'uniformità dell'interpretazione e dell'applicazione del diritto
(a cui è parificata l'interpretazione a l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro), a cui il giudice di merito è tenuto a conformarsi, salva la possibilità di
6 discostarsi, adeguatamente motivando. Questo giudice non ritiene che la resistente abbia proposto argomentazioni idonee a superare il principio di diritto affermato in sede di legittimità. Si riporta la motivazione dell'ordinanza 22905/2023 del
27.7.2023 (poi ribadita dalla successiva ord. 12866/2024 del 10.5.2024, peraltro condivisa anche dalla più recente giurisprudenza di merito, cfr. Corte d'Appello
di Napoli, sent. 359/2025 del 5.2.2025 e sent. 855/2025 dell'11.3.2025; Corte
d'Appello di Brescia, sent. 187/2024 del 14.11.2024).
“10. La questione di diritto che si pone è quella relativa, in questo caso, all'obbligo di assunzione dell'impresa subentrante, sancito dalla suddetta
disposizione: se, cioè, il mantenimento dei livelli occupazionali preveda anche
l'obbligo di riassumere alle medesime condizioni contrattuali in essere al
momento della cessione.
11. Va premesso che alcuna influenza specifica, nel caso in esame, può spiegare
il precedente di questa Corte (Cass. n. 16089/2014) che si è confrontato con un
testo della disposizione contrattuale collettiva, diverso da quello oggetto della
odierna analisi, ove era inserito l'inciso “alle stesse condizioni precedentemente osservate e senza periodo di prova” che non è, invece, presente nella versione de
qua.
12. La risposta che questo Collegio ritiene di dare al problema di diritto, sopra
precisato, è positiva, nel senso che il diritto alla riassunzione del dipendente deve
essere effettuato alle “medesime condizioni”.
13. Ciò lo si desume da una serie di considerazioni, avendo riguardo al dato
letterale della disposizione, che sul punto non limita espressamente il diritto, e
alla ratio del precetto contrattuale.
14. Il primo argomento da considerare è di ordine sistematico ed è rappresentato
da quanto previsto dalla fase preliminare del fenomeno successorio, disciplinata
7 dall'art. 4 CCNL, relativamente agli obblighi cui sono tenute le imprese prima
della scadenza del contratto di appalto.
15. La norma prevede, infatti, obblighi di informazione, sia per la azienda
cessante che per quella subentrante.
16. Tali oneri, riguardanti la consistenza numerica degli addetti interessati, il
rispettivo orario settimanale e la durata dei contatti, sono rivolti non solo ad una
corretta comunicazione agli Organi preposti ma, attraverso tale attività, sono
finalizzati ad una sensibilizzazione delle imprese interessate diretta a valutare
l'economicità della operazione, che non può prescindere, quindi, da una esatta
conoscenza della situazione imprenditoriale sotto il profilo dei soggetti da
assumere e dei compiti da questi svolti.
17. Il secondo argomento da valutare è più propriamente giuridico.
18. Se viene garantito, infatti, il mantenimento dei livelli occupazionali per coloro
che hanno contratti di lavoro con durata superiore a quattro mesi, è ravvisabile
in capo ai suddetti lavoratori una situazione soggettiva di diritto cui corrisponde
l'obbligo a carico della subentrante azienda di assumere.
19. Tale situazione è tutelabile ex art. 2932 cc (Cass. n. 28246/2018).
20. Tale tutela richiede, però, che siano determinati o determinabili gli elementi
essenziali del contratto (Cass. n. 8568/2004): nel caso che ci interessa, quindi,
per rendere effettiva la tutela non si può prescindere dal fatto che le mansioni e la
qualifica del lavoratore, che agisce ex art. 2932 cc, non possano che essere le
medesime di quelle rivestite nell'azienda cessante, per conferire ad esse appunto
certezza nella loro indicazione in un eventuale provvedimento giurisdizionale.
21. Il terzo argomento concerne, invece, un dato letterale che emerge dalla stessa disposizione: in particolare, nella parte in cui è garantita l'assunzione senza
periodo di prova.
8 22. La mancata previsione di un periodo di prova, a seguito della nuova
assunzione da parte della azienda subentrante, induce a ritenere che le mansioni
debbano essere le stesse perché non è plausibile ipotizzare che possa avvenire
una assunzione, per mansioni diverse, senza un periodo di valutazione delle
capacità e della idoneità del lavoratore, in spregio, pertanto, anche al requisito
della sicurezza delle condizioni lavorative di quest'ultimo e della reciproca
convenienza alla prosecuzione del rapporto di lavoro.
23. La causa del patto di prova è, infatti, individuabile nella tutela dell'interesse
comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un
esperimento mediante il quale il datore di lavoro può accertare le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutare l'entità della prestazione
richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto.
24. L'assenza della previsione di tale periodo non può che trovare fondamento nel fatto che il lavoratore, con l'azienda subentrante, debba svolgere
necessariamente le medesime mansioni espletate al momento della cessazione
dell'appalto: solo questo contesto giuridico può, infatti, giustificare l'esclusione
di un periodo di prova.
25. Infine, come quarto argomento, va richiamato quanto affermato da questa
Corte (Cass. n. 5260/2023) secondo cui
comma 4-bis, introdotto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, ha
previsto che "Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di
tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in
appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del
trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale
già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo
appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di
9 licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda
subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti
collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati
con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative". La
disposizione ha quindi aggiunto un'ipotesi ulteriore alle eccezioni rispetto
all'applicazione della procedura prevista dalla L. n. 223 del 1991, già individuate
dall'art. 24 comma 4 per i casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di
fine lavoro nelle costruzioni edili e di attività stagionali o saltuarie, relativa al
subentro nell'appalto di servizi. Allo scopo, ha però previsto un requisito: che i
lavoratori impiegati siano riassunti dall'azienda subentrante a parità di
condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di
settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, oppure che siano riassunti a seguito di accordi collettivi stipulati
con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. (Solo)
nella ricorrenza di tali presupposti, infatti, la situazione fattuale costituisce
sufficiente garanzia per i lavoratori, risultandone la posizione adeguatamente
tutelata, ed esonera dal rispetto dei requisiti procedurali richiamati dall'art. 24
della L. n. 223 del 1991. Ciò risulta confermato anche dalle dichiarate finalità
della disposizione, di "favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza
del trattamento economico complessivo dei lavoratori", che concorrono ad
individuare l'ambito dell'esonero dal rispetto della procedura collettiva (v. Cass.
n. 22121 del 2016; n. 20772 del 2018; n. 11409 del 2018; da ultimo v. Cass. n.
9932 del 2022 e Cass. n. 10118 del 2022, non massimate)>.
26. Né, per concludere, può dirsi che la tutela riconosciuta ai lavoratori, in virtù di questa lettura dell'art. 4 lett. a) del CCNL in esame, sia analoga a quella
prevista dall'art. 2112 cc, mirando quest'ultima a garantire ai dipendenti la
10 conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l'impresa
cedente, mentre la disposizione della norma collettiva in questione riguarda solo
il mantenimento dei livelli occupazionali alle medesime condizioni contrattuali di
quelle in atto con l'azienda cessante».
8. Dunque, facendo applicazione dei predetti principi al caso di specie, la cooperativa subentrante nell'appalto era tenuta ad assumere il ricorrente alle proprie dipendenze con le medesime mansioni, riconoscendo lo stesso inquadramento in forza dell'obbligo contrattuale di cui all'art. 4
[...]
CP_4
Ciò non è avvenuto in quanto la resistente ha ritenuto di dover attribuire le mansioni in precedenza svolte dal ricorrente a propri dipendenti (così viene ammesso dalla stessa resistente nei capitoli 7 e 8) della memoria di costituzione):
“7)Tuttavia, la convenuta già disponeva di un responsabile referente operativo
per la commessa (definito team leader), il sig. persona di Persona_2
fiducia che segue una pluralità di appalti, disponendo anche di un referente di
cantiere per VE (la cui presenza era richiesta dal capitolato), il sig.
[...]
(che già seguiva alcune commesse in ambito ferroviario). 8) Per questa Per_3
ragione, ha proposto all'attore l'assunzione sempre allo stesso livello (il 5°), però
con inquadramento quale operaio e mansioni di tipo operativo”.
La proposta del 24.9.2024 (doc. 5 resistente) non integra adempimento di tale specifico obbligo, in quanto prevede un cambio di categoria (operaio invece che impiegato) e di mansioni (addetto alle pulizie invece che responsabile di commessa), nonché un trattamento economico inferiore (2.926,64 con eliminazione dello straordinario a forfait, invece di 3.710,00).
Pertanto, il rifiuto opposto dal ricorrente (doc. 10 ricorrente) alla predetta proposta appare legittimo, giustificato e in buona fede.
11 9. Deve pertanto essere riconosciuto il diritto del ricorrente all'assunzione nelle medesime condizioni contrattuali e con le medesime mansioni con decorrenza dal
1.10.2024 (data di assunzione a seguito della cessazione dell'appalto, come proposta dalla stessa cooperativa) e la società convenuta va condannata in tale senso alla costituzione del rapporto di lavoro.
10. Deve essere altresì riconosciuto il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale dalla messa in mora (3.10.2024) e fino all'effettiva assunzione, nella misura di Euro 3.710,00 lordi mensili (importo risultante dalle buste paga in atti, doc. 2 ricorrente), detratto quanto percepito nel predetto periodo per lo svolgimento di altre attività lavorative, circostanza questa, come detto, eccepita tempestivamente e su cui la difesa della resistente ha chiesto espressamente prova per interrogatorio formale, nonché richiesta di informazioni all'INPS e al competente Centro per l'impiego e rispetto alla quale il ricorrente non ha formulato contestazioni.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura (lavoro) e del valore della controversia (indeterminabile,
scaglione 26.000-52.000), considerata l'attività difensiva svolta (fase di studio,
fase introduttiva, fase decisionale in unica udienza, senza istruttoria), la sostanziale assenza di circostanze di fatto controverse, nonché l'orientamento già
consolidato della giurisprudenza sulle questioni sottese alla decisione, valutata la condotta processuale della resistente che ha comunque manifestato la propria disponibilità ad una soluzione conciliativa, secondo i parametri di cui al DM
55/14 s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di VE in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
12 1) condanna ad assumere alle proprie dipendenze Controparte_5 [...]
, con decorrenza dal 1.10.2024, presso la medesima sede, Parte_2
nella medesima categoria legale di impiegato, con le medesime mansioni di responsabile di commessa, con lo stesso inquadramento nel 5° livello e con lo stesso trattamento retributivo goduto in Controparte_4
precedenza;
2) condanna al risarcimento del danno patrimoniale in Controparte_5
favore del ricorrente in misura pari alle retribuzioni non percepite (Euro
3.710,00 lorde mensili) dalla messa in mora (3.10.2024) fino all'effettiva assunzione, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c., detratto l'aliunde perceptum per altre attività lavorative medio tempore svolte;
3) condanna al rimborso delle spese di lite in favore del Controparte_5
ricorrente che liquida in Euro 3.689,00 per compensi professionali, oltre al
15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge,
oltre Euro 259,00 a titolo di rimborso CU.
VE, 1.4.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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