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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 03/06/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 914/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 3 giugno 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna, dr.ssa Daniela Francesca Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 914/2022 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall' avv. C. Sebeto giusta procura a margine del Parte_1
ricorso introduttivo elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Leonforte via Campo
Sportino n.20/A;
- ricorrente -
Contro
in persona Controparte_1
dell'Assessore p.t.
Controparte_2
(P.IVA: –
[...] P.IVA_1
C.F.: in persona dell'Assessore p.t. P.IVA_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici in via Libertà n.174 in Caltanissetta sono ope legis domiciliati;
- resistenti -
Avente ad oggetto: risarcimento danni
All'udienza odierna i procuratori delle parti concludevano come da scritti difensivi depositati telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.06.2022 il ricorrente indicato in epigrafe ha chiesto il riconoscimento del periodo del servizio militare svolto dall'11.12.1991 al 03.12.1992, come servizio effettivamente prestato ai fini dell'anzianità di servizio prestata per l'attività forestale ex L. Reg. 16/1996 e suc. Mod. Si lamenta in ricorso che nella graduatoria forestale unica distrettuale del 2022, la posizione in capo al ricorrente viene indicata nella misura di 24 anni mentre in realtà avrebbe dovuto essere indicata nella misura di anni 25.
Lamenta il ricorrente che “l'anzianità di servizio” incide nella formazione della graduatoria relativa a diversi aspetti occupazionali, e pertanto il mancato riconoscimento dell'anno di servizio militare lo penalizza nella formazione di detta graduatoria .
Questa situazione è stata prospettata amministrativamente nei modi e termini di legge senza risultato,
rendendo quindi necessario la proposizione del ricorso giudiziario.
Instaurato il contraddittorio l'amministrazione resistente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere poiché, si cita testualmente :come da nota che si deposita ed alla quale si fa rinvio per
brevità ai sensi del nuovo DM n. 110/2023, l'Assessorato Famiglia, per il tramite dei propri uffici
territorialmente competenti, ha invitato i lavoratori interessati a proporre l'integrazione delle
graduatorie, nei termini richiesti dal ricorso, entro i termini per la proposizione delle domande di
interesse alla permanenza nelle suddette graduatorie, termine fissato per il 15 novembre.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc previo deposito di note sostitutive d'udienza la causa veniva posta in decisione.
*******
Il ricorso va accolto.
Preliminarmente occorre dare atto che non può accogliersi la richiesta dell'amministrazione resistente diretta ad ottenere una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, giacchè
parte ricorrente, in seno alle note autorizzate, ha chiarito ed obiettato che nessun riconoscimento dell'anno di servizio militare ha ancora ottenuto parte ricorrente.
A fronte di tale rilievo nulla è stato eccepito dall'amministrazione resistente che anzi ha dichiaro di insistere nelle conclusioni della memoria difensiva chiedendo la decisione della causa. Invero condividendo quanto prospettato dalla difesa del ricorrente che peraltro chiede esclusivamente l'applicazione di quanto previsto dalla L. nr. 958 del 1986, se ne ritiene corretta la richiesta.
La legge citata all'art.20 prevede che “il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico, per la determinazione dell'anzianità lavorativa ed ai fini del trattamento previdenziale”.
Quindi il servizio militare svolto dal ricorrente a cavallo tra il 1991 ed il 1992, riguarda un anno successivo alla entrata in vigore della legge e rispetto alla quale il aveva i presupposti per Pt_1
beneficiare del riconoscimento giuridico.
Appare evidente come l'Assessorato abbia errato nel ricostruire la carriera del ricorrente, ai fini dell'anzianità di servizio, con la esclusione dell'anno in cui ha prestato il servizio militare.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e per l'effetto
Dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del periodo del servizio militare svolto dall'11.12.1991 al 03.12.1992 come servizio effettivamente prestato ai fini dell'anzianità di servizio prestata per l'attività di forestale ex L. R. 16/1996 e succ. mod. ed integr..
Condanna le amministrazioni resistenti al riconoscimento dell'anno 1991-1992 a titolo di anzianità
lavorativa con indicazione del corrispettivo punteggio e posizione nella graduatoria unica distrettuale redatta ai fini di cui alla L.R. 16/1996.
Condanna altresì gli assessorati convenuti al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 900,00 oltre IVA e CPA e 15% per spese generali disponendone il pagamento in favore dell'avv. Carmelo SEBETO procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Enna 3 giugno 2025.