Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 02/04/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 02/04/2025, alle ore 13.11 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. GARONE GIANFRANCESCO per la parte ricorrente e l'Avv.
NERI ROBERTA per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione. I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
13.12.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
1
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 633 /2023 promossa da:
Parte_1
assistito dall'Avv. GARONE
[...]
GIANFRANCESCO
CONTRO
assistito dall'Avv. NERI ROBERTA Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21-09-23
[...] deduceva che tra la medesima e Parte_2 la Sig.ra era stato sottoscritto in data Controparte_1
31.10.2017 un contratto di agenzia per lo svolgimento di attività promozionale di prodotti e servizi dalla stessa commercializzati;
che nel corso del rapporto la Sig.ra CP_1 era subentrata nell'attribuzione di Portafogli clienti già assegnati ad altri consulenti finanziari (cessioni portafogli clienti n. 67027/66763, n. 68003/67071 e 67939/67036), sottoscrivendo, in conformità al Regolamento Indennità di portafoglio, riportato anche all'interno del Contratto-tabella economica, appositi impegni a corrispondere a Pt_1
l'importo di rivalsa corrispondente al valore tecnico del portafoglio come individuato alla data di cessazione del rapporto;
che nel novembre 2022 era intervenuto tra le parti
2 un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di Agenzia;
che la Sig.ra aveva violato gli obblighi di CP_1 cancellazione dall'albo e di non concorrenza, avviando un nuovo rapporto professionale con Finekobank S.P.A.
Parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “I –
Accertato e dichiarato il grave inadempimento della Sig.ra agli impegni assunti nell'Accordo di Controparte_1 data 11-24.11.2022, per i motivi indicati in narrativa, condannare la medesima Sig.ra al pagamento in CP_1 favore della in forza di tutte le Parte_1 convenzioni inter partes, dell'importo di euro 66.449,34 a titolo di rivalsa per le cessioni dei portafogli nn.
67023/66763, 67939/67936 e 68003/67071, nonché di ulteriori euro 5.000,00 in virtù della clausola penale pattuita nell'accordo di risoluzione e così per complessivi euro
71.449,34, oltre interessi dalla domanda al saldo;
II –
Gradatamente e salvo gravame, nell'ipotesi di ritenuta invalidità dell'Accordo di data 11-24.11.2022, comunque condannare la Sig.ra al pagamento Controparte_1 dell'importo di euro 66.449,34, oltre interessi, corrispondenti al totale residuo dell'importo di rivalsa dovuto per le cessioni dei portafogli nn. 67023/66763,
67939/67936 e 68003/67071, per le causali indicate in narrativa;
III – Condannare la Sig.ra al Controparte_1 pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio.
Salvo ogni diritto”.
Si costituiva in giudizio che, dopo aver disconosciuto CP_1 le proprie firme apposte in calce alle cessioni portafogli, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, eccependo la nullità dell'accordo di risoluzione consensuale intervenuto inter partes, impugnato con comunicazione del 29.04.2023, per violazione dell'art. 2113
c.c., in quanto costituente transazione avente ad oggetto diritti indisponibili dell'Agente, sottoscritta in assenza
3 delle tutele e fuori dalle sedi conciliative previste dal
Legislatore, oltre che per vizio della volontà. Deduceva infatti che, dopo aver comunicato all'ufficio le proprie difficoltà a raggiungere l'obiettivo (€ 750.000,00 entro l'anno) posto dal proprio sovraordinato, era stata indotta a sottoscrivere l'accordo, essendo stati prospettati in alternativa l'immediato scioglimento del rapporto e la chiusura del codice operativo, peraltro in un momento di difficoltà personale e familiare per il gravissimo incidente sul lavoro occorso al marito e la presenza di tre figli, di cui uno neonato.
Lamentava infine che l'accoglimento della richiesta avversaria avrebbe costituto un indebito arricchimento, a fronte del grave impoverimento della odierna convenuta, in assenza di una causa idonea a giustificarlo. In particolare, deduceva che si sarebbe vista corrispondere il doppio del Valore Pt_1 del Portafoglio Tecnico, posto che detto valore, in forza del
Regolamento di indennità di portafoglio ex adverso citato e prodotto, le sarebbe già stato corrisposto dai Private Banker subentranti.
eccepiva l'inapplicabilità dell'art. 2113 c.c., Pt_1 comportando l'accordo solo un vantaggio per l'agente e contestava l'asserito indebito arricchimento sul presupposto che la rivalsa costituiva corrispettivo del diritto del consulente subentrante di sfruttamento economico della clientela, clientela di titolarità della mandante.
Contestava inoltre l'ammissibilità del disconoscimento ex adverso operato, in mancanza di indicazione di prove circa l'asserita falsità, oltre che l'incompatibilità con le difese spiegate, formulando per l'ipotesi di ritenuta validità di detto disconoscimento, istanza di verificazione, con indicazione delle firme comparative, rendendosi disponibile al deposito degli originali.
Parte opposta eccepiva per la prima volta che gli accordi
4 erano ratificati e formalizzati successivamente alla loro esecuzione;
confermava la circostanza relativa al non riconoscimento delle firme apposte su alcuni degli atti prodotti in causa, rappresentando, con riferimento al contenuto, di esser stata costretta ad accettare la gestione di pacchetti clienti ceduti da colleghi terzi, senza poter pattuire alcuna condizione, in ragione della propria condizione di difficoltà a mantenere i livelli richiesti dall'azienda.
A quel punto, questo giudice rivolgeva a la seguente CP_1 domanda: “esclude di aver apposto la sua sottoscrizione alle lettere di cessione di cui ai docc. N.n. 3), 4) e 5) del fascicolo di parte ricorrente?” e la medesima così rispondeva: “non escludo di aver apposto alcune firme, peraltro non contestualmente alle cessioni dei portafogli, delle quali io conoscevo a grandi linee il contenuto perché dovevo rinviare i documenti firmati, senza che vi fosse alcun manager che mi spiegasse il contenuto di quei documenti;
per necessità economiche e di continuità lavorativa li accettavo, vedendo solo la parte positiva perché in quel momento ero in una situazione psicofisica e familiare particolare”.
A fronte della sopracitata dichiarazione veniva dato atto dell'inefficacia del disconoscimento per avere un oggetto indeterminato e non si procedeva con l'istanza di verificazione.
**
I – LE RISULTANZE DOCUMENTALI
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha depositato le cessioni portafogli e l'accordo di risoluzione consensuale.
Con le tre cessioni in atti (v. docc. 3-4-5 fasc. ricorrente)
si è impegnata al pagamento in 48 rate mensili delle CP_1 rivalse convenzionalmente calcolate per l'importo complessivo di € 66.449,34 in caso di suo recesso per qualsiasi causa o ragione entro le date rispettivamente del 21.03.2023 (cessione
5 portafogli clienti n. 67027/66763), del 22.04.2023 (cessione portafoglio clienti n. 68003/67071) e del 27.04.2023 (cessione n. 67939/67036) e cioè le date di riferimento per la determinazione del valore tecnico dei portafogli clienti.
In particolare con lettera di data 25.9.2021 (v. doc. 3 fasc. ricorrente), subentrava nel portafoglio clienti CP_1
n. 67027/66763, già assegnato al Sig. e Parte_3 contestualmente dichiarava “in caso di recesso da parte mia per qualsiasi causa o ragione […] ove la cessazione del rapporto si verifichi entro la sopraindicata dal del
21/03/2023, l'importo da me dovuto sarà quello della Rivalsa inizialmente individuato in Euro 41.168,15, corrispondente al
Valore Tecnico del Portafoglio calcolato alla data di cessazione del rapporto con il Sig. . Parte_3
Con lettera di data 8.11.2021 (v. doc. 4 fasc. ricorrente), subentrava nel portafoglio clienti n. CP_1
68003/67071, già assegnato al Sig. e Testimone_1 contestualmente dichiarava: “in caso di recesso da parte mia per qualsiasi causa o ragione […] ove la cessazione del rapporto si verifichi entro la sopraindicata dal del
22/04/2023, l'importo da me dovuto sarà quello della
Rivalsa inizialmente individuato in Euro 15.766,72, corrispondente al Valore Tecnico del Portafoglio calcolato alla data di cessazione del rapporto coni il Sig. Tes_1
”; con lettera di data 24.11.2021 (v. doc. 5
[...] fasc. ricorrente), subentrava nel portafoglio clienti CP_1
n. 67939/67936, già assegnato al Sig. e Parte_4 contestualmente dichiarava: “in caso di recesso da parte mia per qualsiasi causa o ragione […] ove la cessazione del rapporto si verifichi entro la sopraindicata dal del
27/04/2023 , l'importo da me dovuto sarà quello della
Rivalsa inizialmente individuato in Euro 9.514,47, corrispondente al Valore Tecnico del Portafoglio calcolato alla data di cessazione del rapporto coni il Sig.
6 ”. Parte_4
Con l'accordo di risoluzione consensuale del 30/11/2022 (v. doc. 6 fasc. ricorrente) si impegnava a comunicare il CP_1 recesso entro l'1-12-2022, cessando comunque tale rapporto entro il 31-12-22 in caso di difetto di comunicazione;
si impegnava altresì a cedere integralmente il portafoglio clienti e a corrispondere le rivalse per le cessioni dei portafogli nell'importo di € 66.449,34 quantificato da parte ricorrente, salvo successiva verifica ed aggiornamento alla data del recesso, somma da compensare eventualmente con quanto dovuto dalla a titolo di Integrazione Exit ISC ed CP_2 indennità di portafoglio.
a sua volta, si è impegnata a riconoscere l'importo Pt_1 di €. 8.400,00 a titolo di Integrazione Exit ISC, oltre all'indennità di Portafoglio vigente alla data della riassegnazione della clientela, subordinatamente, tuttavia, a tre condizioni: la cancellazione da parte della ricorrente dall'albo unico dei consulenti finanziari, con consegna a della relativa documentazione;
la non iscrizione nel Pt_1 predetto albo per i 24 mesi successivi alla data di avvenuta certificazione dell'avvenuta cancellazione;
il mancato svolgimento di ogni attività concorrenziale, sotto qualsiasi veste e forma, nei confronti di . Pt_1
Parte ricorrente ha lamentato la violazione da parte di CP_1 della prima e della terza condizione (v. doc. 9 fasc. ricorrente).
In detto accordo veniva altresì stabilito, per l'ipotesi di inadempimento di all'obbligo di non concorrenza e di CP_1 cancellazione dall'Albo, che non avrebbe corrisposto Pt_1 gli importi a titolo di integrazione Exit ISC e di indennità di Portafoglio, prevedendosi inoltre una penale a carico di parte resistente pari ad €. 5.000,00.
Con comunicazione del 29/04/2023 (v. doc. n. 10 fasc. ricorrente), ricevuta da Intesa San Paolo in data 08/05/2023
7 (nel termine dei sei mesi previsti ex legge), l'accordo era impugnato per diverse ragioni, tra cui la previsione di quanto alla lettera b) del suddetto accordo ai sensi ed effetti dell'art. 2113 c.c. “in quanto costituente transazione e rinuncia avente ad oggetto diritti indisponibili dell'Agente in tema, tra l'altro di preavviso e di indennità di fine rapporto”.
II – LA COARTAZIONE DELLA VOLONTA'
L'eventuale vizio di volontà non determina la nullità dell'accordo transattivo, come sostenuto dalla convenuta, ma soltanto l'invalidità (annullabilità) dello stesso.
Peraltro, gli assunti della resistente, in ordine a tutte le circostanze fattuali, sono privi di conforto probatorio.
III - L'INVALIDITA' DELLA RINUNCIA EX ART. 2113 C.C.
La transazione non è avvenuta in sede protetta e, quindi, è liberamente impugnabile entro sei mesi dalla sottoscrizione, il che è avvenuto nella fattispecie in esame.
Secondo parte ricorrente le doglianze di parte resistente sono anzitutto irrilevanti ai fini del decidere, restando comunque intatte ed efficaci le previsioni di contratto e di
Regolamento, nonché le lettere di cessione.
Il rilievo non è fondato, considerato che la domanda proposta in via principale trova il fondamento esclusivamente nell'accordo risolutivo del novembre 2022.
In secondo luogo, secondo parte ricorrente sostiene che l'accordo non contiene alcuna rinuncia a diritti previsti da norme inderogabili ma, anzi, prevede per notevoli vantaggi e, nonostante questo, palesemente CP_1 violato dalla medesima laddove, a decorrere dal 10.3.2023, aveva avviato un nuovo rapporto di collaborazione professionale con la concorrente (v. doc. 8 Controparte_3 fasc. ricorrente).
Al che si rileva che le pattuizioni non sono affatto
8 favorevoli all'agente, come sostenuto da parte ricorrente.
Secondo l'art. 12 del “Contratto di Agenzia con i Private
Banker”, in cui sono stabiliti i limiti contrattuali alla concorrenza, “…il Private Banker è obbligato, pertanto, dopo l'interruzione del rapporto e per un biennio a: Non divulgare notizie attinenti ai rapporti intercorsi od in essere tra la società e le altre società del gruppo bancario intesa e le società per le quali la società Pt_1 stessa svolge attività di quelle collocamento o di distribuzione per la conclusione di affari del tipo di quelli per il quale la società stessa svolge la propria attività ed i loro clienti ed attinenti altresì alla loro organizzazione e ai loro metodi di lavoro - il Private Banker è obbligato altresì, dopo l'interruzione del rapporto di agenzia e per un biennio, ad astenersi dall'esercitare qualsiasi attività concorrenziale, diretta o indiretta, mirata a reclutamento, specie se sistematico, anche per conto di società concorrenti, avente per destinatari i Private Banker della società.”
In base all'accordo risolutivo, invece, a fronte della previsione di emolumenti a titolo di Integrazione Exit ISC e di indennità di Portafoglio, parte resistente, oltre ad impegnarsi a versare gli importi oggi richiesti, ha rinunciato, ancora in costanza di rapporto di lavoro, alle predette indennità, o, in alternativa, ha rinunciato a procacciarsi i mezzi di sostentamento nel settore ove ha sviluppato la sua professionalità e cioè al diritto al lavoro per ben due anni.
Si rileva che l'eventuale patto di non concorrenza per il periodo successivo alla risoluzione del contratto (patto di non concorrenza post-contrattuale) avrebbe dovuto, a pena di nullità, essere congruamente remunerata (v. l'art. 2125 c.c.).
Difatti, una volta terminato il contratto di agenzia, l'agente non è soggetto a particolari vincoli e può quindi esercitare
9 attività con altre società anche concorrenti, con il limite del divieto degli atti di concorrenza sleale ex art. 2598
c.c., ovvero nei limiti della correttezza professionale, fatta salva la sottoscrizione da parte dell'agente di un patto di non concorrenza post contrattuale, disciplinato dall'art. 1751 bis c.c.
Detta disposizione consente alle parti di limitare la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto ma solo a determinate condizioni:
-mediante sottoscrizione di un apposito patto accessorio al contratto di agenzia che deve redigersi a pena di nullità in forma scritta, prevedendosi la doppia sottoscrizione ex art. 1341 co. 2 c.c. in ragione della restrizione della libertà contrattuale nei rapporti coi terzi;
- che il patto riguardi la medesima zona, clientela e generi di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia, mirando la norma a tutelare l'agente dal rischio che il patto di non concorrenza possa avere un oggetto eccessivamente ampio, limitando così eccessivamente l'attività professionale;
- una durata non eccedente i due anni successivi all'estinzione del contratto;
- il riconoscimento a favore dell'agente, in occasione della cessazione del rapporto, di una indennità di natura non provvigionale commisurata alla durata, alla natura del contratto di agenzia e la cui determinazione è rimessa agli
AEC di settore.
Nel caso di specie, eccetto che per la durata, non solo non è stata rispettata alcuna delle predette condizioni legittimanti il patto di non concorrenza, i cui effetti sono stati raggiunti indirettamente, ma è stato precluso all'agente in termini assoluti lo svolgimento della propria attività di consulente finanziario, stante l'obbligo di cancellazione dall'albo, costituendo l'iscrizione condizione necessaria ed
10 obbligatoria per l'esercizio della professione.
L'accordo risolutivo, quindi, è un negozio c.d. indiretto finalizzato alla produzione, tra l'altro, degli effetti di un patto postumo di non concorrenza, che deve essere sanzionato con la nullità.
L'accordo giova soltanto alla che, a fronte della CP_2 difficoltà della di raggiungere gli obiettivi imposti, CP_1 ha indotto la convenuta a lasciare il lavoro, ad impegnarsi a corrispondere ingenti importi per le cessioni portafoglio non più utilizzabili e a condizionare la corresponsione degli importi previsti in ragione della fine del rapporto alla privazione della possibilità di lavorare nel settore di competenza per ben due anni.
“L'accordo” transattivo è nullo.
IV – LA DOMANDA SUBORDINATA. LE PREVISIONI DI CUI ALLA LETT.
A) DELLE SCRITTURE DI CESSIONE E DEL REGOLAMENTO INDENNITA' DI
PORTAFOGLIO
Le cessioni costituiscono atti negoziali unilaterali che riproducono le disposizioni unilaterali del Regolamento predisposto dalla Banca e richiamate nel contratto di Agenzia.
Le lettere di cessione, infatti, sono state chiaramente predisposte dalla banca ricorrente, riproducendo, quanto al pagamento della Rivalsa in caso di cessazione del rapporto di
Agenzia e pregressa opzione del pagamento rateale, l'art. 4 del Regolamento.
Da precisare che le disposizioni relative ai contratti si applicano anche agli atti unilaterali (v. art. 1324 c.c.).
Il corrispettivo delle cessioni è giustificato dall'acquisizione di un nuovo portafoglio clienti e, quindi, della possibilità di sfruttamento economico della clientela di titolarità della mandante.
La convenuta ha chiesto ed ottenuto un pagamento rateale in 48 soluzioni e si è impegnata, nel caso di risoluzione anticipata del rapporto ad iniziativa dell'agente, o della in caso CP_2
11 di giusta causa, entro una certa data, a versare l'intero importo delle cessioni, nonostante l'evidente impossibilità di poter continuare a beneficiare del nuovo portafoglio clienti.
Si tratta di un impegno con cui, indirettamente, si introduce una limitazione della facoltà di recesso in capo all'agente che, in caso di recesso, deve pagare immediatamente in una unica soluzione per utilità che non potrà più conseguire.
Non a caso, le predette pattuizioni, richiamate nel contratto di agenzia, sono state sottoscritte espressamente ex art. 1341
e 1342 c.c. in ragione del loro carattere vessatorio.
Lo squilibrio delle parti è tanto più evidente se si considera che in base al contratto di Agenzia a seguito del recesso dal rapporto il Private Banker subentrante corrisponde o si impegna a corrispondere “rivalsa” pari al valore tecnico del portafoglio.
Pertanto, parte ricorrente ha già ricevuto dai colleghi che sono subentrati alla il valore tecnico dei portafogli CP_1 che oggi viene nuovamente preteso per intero dalla nei CP_2 confronti della resistente.
Il Private Banker uscente, di contro, dovrebbe ricevere un'indennità pari al valore tecnico del portafoglio.
Tuttavia, per effetto del complesso delle pattuizioni individuali inter partes ed in particolare della disciplina dell'indennità di portafoglio prevista dal Regolamento accettato dall'agente, questi perde il diritto a tale indennità, rapportata all'ammontare del portafoglio clienti della società assegnato al consulente finanziario in seguito all'attività promozionale prestata dal medesimo, a meno che non si cancelli dall'albo e non espleti attività concorrenziale (in pratica non svolga più attività di consulente finanziario) per due anni.
In buona sostanza secondo tali pattuizioni in caso di recesso l'agente deve pagare per intero le rivalse per aver acquistato il portafoglio clienti, nonostante la risoluzione del rapporto
12 non consentirà più di conseguire vantaggi dalla clientela già assistita e la ottenga le rivalse anche dal Private CP_2
Banker subentrante;
in cambio potrà ottenere la “Integrazione
Exit ISC” e la “Indennità di Portafoglio”, ma soltanto se non svolgerà per due anni l'attività di consulente finanziario.
Quindi i meccanismi compensativi che sostengono il sinallagma contrattuale sono condizionati al rispetto di un divieto assoluto di concorrenza su tutto il territorio nazionale, per di più senza che tale sacrificio sia in alcun modo remunerato.
Tali previsioni sono nulle.
La nullità parziale di singole clausole importa la nullità dell'intero negozio ai sensi dell'art. 1419, I comma c.c., considerata l'interdipendenza delle pattuizioni.
Da evidenziare che la nullità è deducibile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, purché risulti da atti già ritualmente acquisiti in causa, così com'è nella fattispecie in esame.
Cfr., ex multis, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4867 del
23/02/2024: La nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando
l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi.
Pertanto, deve essere rigettata anche la domanda subordinata.
Non si deve emettere espressa declaratoria in ordine alla domanda di nullità di cui alle conclusioni della convenuta, posto che non è stata proposta rituale domanda riconvenzionale.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
13 Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di causa sostenute da parte resistente, che liquida in €
5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge.
Massa, 02/04/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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