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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 3213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3213 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 532/2019 del R.G.A.C. pendente TRA (c.f.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te pt., rappresentato e difeso dall'Avv. Malinconico Michele (c.f.
), come da procura su foglio separato;
C.F._1
APPELLANTE E (c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t, nata ad [...], il Parte_2
7/11/1956 (c.f.: , e nato ad [...] C.F._2 Parte_3
(Na), il 23/02/1958 (c.f. ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Mascolo C.F._3
Sergio (c.f. ) e dall'Avv. Iorio Giuseppe (c.f. ), C.F._4 C.F._5 come da procura su foglio separato;
APPELLATI
(C.f. ), in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
(C.f. , in persona del legale rapp.te Controparte_3 P.IVA_4
p.t. APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI All'udienza del 05/02/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. di e Controparte_1 Controparte_1 Parte_2 [...] convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Torre Annunziata, la Parte_3 [...]
per proporre opposizione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., all'atto di precetto loro Parte_1 notificato in data 29.10.2014 e con il quale la opposta aveva intimato il pagamento della
1 complessiva somma di € 57.923,14, oltre accessori, in virtù del contratto di UT Fondiario n. 19/834640, stipulato in data 16.11.2001, rep. n.17211, a rogito notaio Per_1
Gli opponenti, in particolare, deducevano: a) la nullità del precetto per violazione delle norme contrattuali ed, in particolare, degli artt. 1 e 7 del Capitolato allegato al contratto di mutuo fondiario del 16.11.2001, nonché del Dlgs. n. 385/1993, prospettando che la risoluzione del contratto di mutuo sarebbe stata invocata dalla opposta in difetto delle condizioni di cui alle citate disposizioni;
Pt_1
b) la nullità parziale del precetto per erronea quantificazione della sorta capitale intimata e, conseguentemente, del calcolo degli interessi, sull'assunto che la aveva illegittimamente Pt_1 invocato la risoluzione contrattuale;
c) la usurarietà sopravvenuta del contratto di mutuo fondiario, sull'assunto che, nel corso del rapporto, era stato applicato un tasso di interesse superiore a quello soglia di cui alla L.
7.03.1996 n. 108. Tanto premesso la e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 formulavano le seguenti conclusioni:
1. dichiarare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la illegittimità del recesso e dunque l'invalidità della dichiarazione unilaterale recettizia che esso costituisce, con conseguente carenza dell'effetto risolutivo del contratto, e per l'effetto dichiarare altresì la nullità del precetto notificato agli istanti in data 29/10/2014, e condannare, la al risarcimento dei danni derivati al cliente per l'iscrizione alla Parte_1
Centrale dei Rischi della Banca D'Italia, e per responsabilità da inadempimento del dovere di buona fede di cui all'art, 1375 c.c.; 2 accertare, in base all'art. 4 del contratto di UT Fondiario n.19/834640, stipulato con atto del 16/11/2001, l'effettivo superamento del tasso soglia rilevato dalla Banca di Italia ai sensi della Legge 108/96, per il periodo dal 1 Ottobre al 31 Dicembre 2001, e per l'effetto dichiarare ai sensi dell'art.1815 comma 2 c.c., la conversione forzosa del finanziamento usuraio' in 'finanziamento gratuito', facendo insorgere il diritto degli istanti a ripetere le somme pagate a questo titolo;
- In subordine, accertare l'applicazione di saggi di interesse superiore al tasso convenuto contrattualmente che, rapportati alle singole frazioni di capitale a cui accedevano, esorbitavano dalla c.d. 'soglia' imposta dall'art. 2 c. 4° L. 7/3/1996 n. 108, e sono quindi da reputare a tutti gli effetti usurari, ed in quanto tali non dovuti nella loro interezza e di conseguenza ripetibili;
- Condannare il convenuto a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio, comprensive dei diritti ed onorari di avvocato, oltre IVA e CPA nella misura legale sulla base imponibile.” La convenuta , nel costituirsi in giudizio, impugnava quanto dedotto Parte_1 da controparte, eccepiva la risoluzione del contratto di muto anche in relazione al pagamento, oltre il termine di 180 gg dalla scadenza delle due rate scadute nel 2013, e concludeva per il rigetto della proposta opposizione. Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., si costituiva in giudizio la Controparte_3
quale mandataria della , resasi cessionaria del credito
[...] Controparte_4 relativo al contratto di mutuo per cui è causa. Istruita la causa a mezzo di CTU contabile, il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n.1827/2018, pubblicata in data 30/07/2018, così decideva: 1) Accoglie l'opposizione.
2 2) Accerta l'usurarietà del contratto per le annualità 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012 e 2013 e dichiara non dovuti gli interessi per tali periodi. 3) Condanna i convenuti al pagamento in favore degli attori alla somma di € 130,00 per spese ed € 2100,00 per competenze oltre iva e cpa e spese generali 15% oltre spese di ctu”.
In sintesi, il Tribunale, affermava che “ai fini del computo dell'usurarietà o meno dell''operazione finanziaria, si devono, altresì, conteggiare il tasso corrispettivo ed anche le spese di assicurazione e tutte le altre spese, commissioni e penali, ivi inclusa quella di estinzione anticipata per stabilire se vi è stato il superamento del tasso soglia” ed evidenziava che “il CTU, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, stabilisce che gli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012 e 2013 vi è stato il superamento del tasso soglia”. Quindi, secondo il primo Giudice, “conseguenza dell'applicazione di importi usurari è la gratuità del contratto. Infatti, ai sensi dell'art. 1815 II comma c.c.: Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 18.10.2021) ha proposto appello la lamentando la erronea interpretazione della normativa di riferimento Parte_1 in tema di usura e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. n. 394/2000, conv. con L. 24/2001. Secondo l'appellante, seppure, nel corso dello svolgimento del piano di ammortamento del mutuo ed in alcuni periodi successivi alla stipula, i tassi applicati fossero risultati superiori ai c.d.
“saggi soglia”, medio tempore vigenti, tale evenienza non consentiva di ritenere la usurarietà del contratto di mutuo. In conclusione, la ha chiesto di: riformare la impugnata sentenza di primo Parte_1 grado e, per l'effetto, rigettare la opposizione a precetto proposta da Controparte_1
, e con ogni conseguenza di legge con vittoria di spese e
[...] Parte_2 Parte_3 competenze del doppio grado di giudizio.
2.2. Mentre e nonostante la ritualità della Controparte_2 Controparte_3 notifica dell'atto di appello, preferivano rimanere contumaci, Controparte_1 [...]
e si sono costituiti in giudizio prospettando che il Parte_2 Parte_3 primo Giudice aveva correttamente applicato i principi che regolano la materia dell'usura e dei principi di diritto affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità e ed evidenziando che il mutuo fondiario oggetto di lite era a tasso variabile e che il tasso effettivamente applicato era superiore a quello contrattualmente pattuito;
secondo gli appellati, e in relazione ad alcune semestralità già venute a maturazione, il criterio di computo alla stregua del quale poteva atteggiarsi lo “ius variandi” accordato all'istituto di credito (e di cui quest'ultimo si era in effetti avvalso in base a quanto disposto dall'Art. 4 del contratto di n.19/834640) Parte_4 aveva determinato l'applicazione di saggi di interesse che, rapportati alle singole frazioni di capitale a cui accedevano, esorbitavano dalla c.d. “soglia” imposta dall'art. 2 c. 4° L. 7/3/1996 n. 108. Secondo gli appellati, quindi, l'usurarietà sarebbe originaria, giacchè il nuovo tasso era, sin dall'inizio del suo operare, non conforme al criterio di validità rappresentato dal “non superamento” del tasso-soglia vigente e, inoltre, l'art. 4 del contratto di mutuo fondiario oggetto di opposizione, prevedeva che gli interessi moratori non si sostituivano a quelli corrispettivi ma si sommavano e, pertanto, legittimamente il Tribunale aveva accertato
3 l'usurarietà del contratto per le annualità 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012 e 2013 e dichiarato la non debenza degli interessi per tali periodi. Inoltre, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., gli appellanti riproponevano le domande avanzate in primo grado e non accolte, per le quali il Giudice di prime cure non si era espresso.
2.3 In primo luogo, quindi, e Controparte_1 Parte_2 [...] chiedevano di dichiarare la “illegittimità” del recesso e dunque l'invalidità della Parte_3 dichiarazione unilaterale recettizia che esso costituisce, con conseguente carenza dell'effetto risolutivo del contratto, e per l'effetto, dichiarare altresì la nullità del precetto notificato agli istanti in data 29/10/2014, e condannare la al risarcimento dei danni Parte_1 derivati al cliente per l'iscrizione alla Centrale dei Rischi della Banca D'Italia, e per responsabilità da inadempimento del dovere di buona fede di cui all'art. 1375 c.c. Gli appellati, sul punto, evidenziano che la aveva fatto valere la Parte_1
“risoluzione del contratto per morosità” in data 22/04/2014, con l'invio della raccomandata A/R N. 14000030447748, per il mancato pagamento della rata del Contratto di UT Fondiario n.19/834640, che scadeva in data 01/01/2014, ma, secondo quanto previsto dall'art. 7 del capitolato allegato al contratto di mutuo, la risoluzione non poteva intervenire se non dopo 180 giorni dalla scadenza della rata e, quindi, in data 30/06/2014. Quanto, invece, all'altra circostanza richiamata dalla per legittimare la risoluzione del Pt_1 contratto, ovvero la diminuzione della garanzia sui beni posti a garanzia del mutuo, a seguito del pignoramento immobiliare del 04/02/2014, posto in essere dalla nei Controparte_5 confronti di - garante con ipoteca e fideiussore del mutuo –, gli appellanti Parte_3 precisavano che non risultava in nessun modo inficiata l'integrità della garanzia ex art. 38 TUB per i seguenti motivi:
- il procedimento di pignoramento immobiliare del 04/02/2014, (avente R.G. n. 30/2014) risultava già sospeso alla data della risoluzione del contratto per morosità - a seguito del concordato per l'esposizione debitoria concluso dal con la - e, Parte_3 Controparte_5 successivamente, veniva estinto a seguito dell'Ordinanza del 22/07/2016 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata;
- la sproporzione ab origine tra l'importo del finanziamento concesso e le rilevanti garanzie ipotecarie e fideiussorie acquisite dall'istituto di credito;
gli appellanti, in particolare, richiamano l'art. 39, comma 5, TUB prospettando che il concetto di “garanzia sufficiente” debba essere inteso come corrispondente al mantenimento della percentuale di finanziabilità in base agli immobili che residuano in ipoteca, nel senso cioè, di proporzioni meramente quantitative. Pertanto, nel caso in esame, essendosi verificati i presupposti che la legge prevede per ottenere una restrizione dell'ipoteca originariamente concessa, avendo pagato i 2/3 del mutuo fondiario, la risoluzione del contratto da parte dell'istituto di Credito non poteva considerarsi legittima, posto che il debito residuo del mutuo ipotecario intrattenuto ammontava ad € 56.619,46 oltre eventuali interessi, che sommato al debito residuo del nei confronti della Parte_3
determinava un'esposizione debitoria complessiva di € 65.619,46, Controparte_5 ampiamente garantiti dal valore immobiliare dei beni ipotecati che era pari ad € 619.784,28. In relazione, infine, all'eccezione sollevata da parte opposta nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado sulla legittimità del recesso per il ritardato
4 pagamento dei ratei n. 22 e n. 23 oltre il termine di centottanta giorni, gli appellati evidenziano che, anche in tal caso, la risoluzione sarebbe illegittima (ai sensi dell'art. 7 Capitolato allegato al Contratto di mutuo), poichè l'istituto di credito aveva prestato acquiescenza alla violazione di un obbligo contrattuale, rendendo, di fatto, inoperante la clausola risolutiva espressa ex art.7 del Capitolato. Gli appellati, quindi, insistevano in ordine alla domanda per ingiusto danno sofferto degli opponenti a causa dell'illegittima iscrizione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, prospettando che tale danno possa sussistere in re ipsa, senza che incomba sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'esistenza del danno stesso (sia patrimoniale che non patrimoniale).
2.3 Gli appellati, inoltre, riproponevano anche la seconda domanda, asseritamente non esaminata dal Giudice di primo grado, ovvero quella di accertare, in base all'art.4 del contratto di UT , stipulato con atto del 16/11/2001, l'effettivo superamento Parte_5 del tasso soglia rilevato dalla Banca di Italia ai sensi della Legge 108/96, per il periodo dal 1 Ottobre al 31 Dicembre 2001, e per l'effetto dichiarare ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., la nullità della suddetta clausola, e provvedere per la conversione forzosa del “finanziamento usuraio” in “finanziamento gratuito”, facendo insorgere il diritto degli istanti a ripetere le somme pagate a questo titolo. Al riguardo gli istanti evidenziano che il contratto prevedeva, all'art.4, la restituzione della somma mutuata in 15 anni, mediante il pagamento di n. 30 rate semestrali posticipate, al tasso di interesse fisso di preammortamento del 7,50%, ed a partire dal 02/01/2002, ad un tasso annuo variabile;
ma, sempre nell'art. 4, si stabiliva che “su ogni somma dovuta a qualsiasi titolo e non pagata alla scadenza, la parte mutuataria (ed i suoi aventi causa) dovrà corrispondere gli interessi di mora determinati, semestre per semestre, maggiorando di 2 punti percentuali su base annua il tasso di interesse di cui sopra”; tanto premesso il tasso di interesse complessivo risultava pari al 9,50%, superiore al tasso soglia per il periodo 1 Ottobre — 31 Dicembre 2001, rilevato dalla Banca di Italia ai sensi della Legge 108/96, pari al 9,42%, determinando di conseguenza la sussistenza di usura originaria. Alla luce di quanto premesso gli appellati hanno formulato le seguenti conclusioni:
- rigettare l'appello proposto dalla per azioni perché inammissibile Parte_1 ed infondato in fatto e in diritto;
- dichiarare, la “illegittimità” del recesso e dunque l'invalidità della dichiarazione unilaterale recettizia che esso costituisce, con conseguente carenza dell'effetto risolutivo del contratto, e per l'effetto dichiarare altresì la nullità del precetto notificato agli istanti in data 29/10/2014, e condannare, la Parte_1 al risarcimento dei danni derivati al cliente per iscrizione alla Centrale dei Rischi della Banca
[...]
D'Italia, e per responsabilità da inadempimento del dovere di buona fede di cui all'art. 1375 c.c.;
- accertare, in base all'art.4 del contratto di UT Fondiario n.19/834640, stipulato con atto del 16/11/2001, l'effettivo superamento del tasso soglia rilevato dalla Banca di Italia ai sensi della Legge 108/96, per il periodo dal 1 Ottobre al 31 Dicembre 2001, e per l'effetto dichiarare ai sensi dell'art.1815 comma 2 c.c., la nullità della suddetta clausola, e provvedere per la conversione forzosa del
“finanziamento usuraio” in “finanziamento gratuito”, facendo insorgere il diritto degli istanti a ripetere le somme pagate a questo titolo;
5 - confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata;
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi. All'udienza del 5.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Per motivi di ordine logico e giuridico appare necessario trattare prima delle domande riproposte da e con la Controparte_1 Parte_2 Parte_3 propria comparsa di costituzione in appello e mai esaminate dal Giudice di primo grado. In via preliminare si osserva che il Collegio intende dare continuità all'indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. III, 05/03/2020, n. 6179), secondo cui, mentre in caso di rigetto, implicito o esplicito, di una domanda è onere del soccombente proporre specifico motivo di appello, ove la domanda non sia stata esaminata è sufficiente riproporla in modo espresso. La proposizione di uno specifico motivo di appello, infatti, ha senso solo ove vi sia una motivazione da censurare, non invece nel caso di decisione meramente omessa. In secondo luogo, la omessa pronuncia non comporta una regressione della causa al giudice di primo grado per cui il giudice di appello, una volta rilevato il vizio, può decidere direttamente sulle domande (ed eccezioni) rimaste senza decisione nel grado precedente;
infine, qualora si dovesse accedere alla tesi contraria, la pronuncia di inammissibilità (per difetto di uno specifico motivo) non precluderebbe alla parte di proporre la domanda con autonoma azione, così che, per contro, la soluzione qui prospettata consentirebbe di concentrare in un unico processo l'esame di quelle domande. Consegue a quanto premesso che risulta certamente ammissibile la riproposizione, da parte degli appellati, delle domande principali formulate nell'atto di opposizione a precetto e mai prese in considerazione dal Giudice di primo grado. Nel merito, appare utile evidenziare che, con la missiva inviata alla società e ai CP_1 suoi fideiussori in data 22.4.2014, la Banca dichiarava la mutuataria decaduta dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto di mutuo ai sensi degli art. 1 e 7 del capitolato e dell'art. 1186 c.c.; nella predetta missiva l'istituto di credito richiamava espressamente due circostanze:
1) il pregiudizio per le garanzie rilasciate al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo per effetto del pignoramento immobiliare del 4.2.2014;
2) il mancato pagamento di una rata semestrale avente scadenza in data 1.1.2014. Quindi, in data 29.10.2014 la notificava, alla società e ai terzi garanti, atto di precetto con Pt_1 il quale, richiamato il mancato pagamento della rata avente scadenza in data 1.1.2014 e la raccomandata del 22.4.2014, intimava il pagamento della somma di € 13.830,14 per due rate insolute dal 1.1.2014; € 39.617,02 per sorte capitale residua;
€ 502,5 per interessi di mora;
€
3.568,49 per interessi rate insolute ed € 405,00 per compensi atto di precetto. Va poi aggiunto che, nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di opposizione proposto dagli attuali appellati avverso il predetto atto di precetto, la
[...]
evidenziava che, al momento della dichiarazione di risoluzione del contratto, Parte_1 sussisteva una condizione ancor più grave di quella evidenziata negli atti indicati, ovvero il pagamento di due rate antecedenti alla risoluzione (n. 22 e n. 23 rispettivamente con scadenza all'1.1.2013 e all'1.7.2013) saldate oltre il 180° giorno dalla loro scadenza.
6 In punto di diritto va evidenziato che, la Corte di Cassazione, di recente (cfr. Cassazione civile sez. I, n.14702 del 27/05/2024), ha affrontato la questione relativa ai presupposti e alle condizioni al ricorrere dei quali il mancato, il ritardato o, comunque, l'inesatto pagamento di una o più rate di un mutuo fondiario legittimano la banca a pretendere, immediatamente, l'integrale restituzione della somma oggetto del prestito. Ebbene, nella predetta pronuncia – della cui motivazione, per la particolare, significativa, coincidenza con le questioni oggetto della presente causa, pare opportuno citare i passi salienti
– la Suprema Corte ha chiarito che “quanto meno secondo l'impostazione largamente maggioritaria accolta in dottrina, le norme codicistiche in tema di mutuo - ivi incluso, in particolare, l'art. 1819 c.c. - non contemplano ipotesi speciali di decadenza dal beneficio del termine. È all'art. 1186 c.c., pertanto, che bisogna fare riferimento per verificare se, in linea generale, in ambito di mutuo fondiario, vi sia la possibilità, per l'istituto bancario mutuante, di invocare questo rimedio. Come noto, detta disposizione del codice civile trae il suo fondamento nel sopravvenire di fatti che accentuino il rischio del creditore di rimanere insoddisfatto e, più precisamente, nella sua ipotesi principale, si ricollega al verificarsi di una situazione di "insolvenza" che incide sulla garanzia patrimoniale generica offerta dal debitore. La differente ratio che sta alla base della decadenza dal beneficio del termine rispetto a quella che giustifica il ricorso alla risoluzione, così come il diverso funzionamento dei due istituti, si apprezzano in maniera agevole. Mentre la seconda presuppone un inadempimento idoneo a giustificare lo scioglimento del contratto, nella decadenza dal beneficio del termine per insolvenza a rilevare sono eventi che segnalano la compromissione della capacità del debitore di far fronte ai debiti futuri, dalla quale discende il diritto del creditore di chiedere immediatamente il pagamento di quanto dovuto. L'effetto della decadenza dal beneficio del termine è, quindi, quello di anticipare il termine di adempimento dell'obbligo di restituzione, rendendo immediatamente esigibile la prestazione: di inadempimento si potrà parlare, di regola, solo successivamente, qualora, a fronte della richiesta di immediato pagamento integrale, il debitore non risultasse in grado di soddisfare detta pretesa. È innegabile, tuttavia, che, per il contratto di mutuo (anche fondiario), il risultato pratico che consegue alla decadenza dal beneficio del termine è analogo a quello che si verifica in caso di risoluzione: in entrambi i casi, infatti, pur rimanendo ferme le differenze tra i due istituti in punto di diritto – nella risoluzione, l'obbligo di restituzione, da parte del mutuatario, è una conseguenza dello scioglimento del contratto, cioè, più precisamente, della rimozione del regolamento negoziale che rimaneva ancora da attuare. A seguito della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, invece, si realizza immediatamente un'anticipazione ex lege del termine di adempimento dell'obbligo di restituzione, la quale, per il peculiare atteggiarsi del contratto di mutuo, pare idonea a determinarne indirettamente lo scioglimento – il mutuatario deve sempre restituire anticipatamente la somma che aveva ricevuto. Quanto si è finora detto circa il rapporto tra risoluzione e decadenza dal beneficio del termine nel contratto di mutuo permette di rimarcare i profili di peculiarità della previsione di cui all'art. 40, comma 2, T.U.B., dettata in materia di credito
7 fondiario, ed i termini entro i quali essa incide sui rimedi a disposizione della banca per ottenere la restituzione anticipata del prestito. È indubbio che l'appena richiamata disciplina speciale miri a regolare le conseguenze del ritardo nel pagamento di una o più rate da parte del finanziato, circoscrivendo il potere generale della banca di invocare la risoluzione del contratto. Più precisamente, con riguardo all'ipotesi di mutuo fondiario, la norma si sovrappone, derogandovi, agli artt. 1819 e 1820 cod. civ., per un verso, richiamando direttamente la disciplina generale della risoluzione con riguardo all'inadempimento dell'obbligo di pagare una o più rate;
per l'altro, dettando regole speciali a tutela del mutuatario. Passando al contenuto della disposizione in esame, parte della dottrina ha sostenuto che essa introdurrebbe una distinzione tra l'ipotesi di "ritardato pagamento" e quella di "mancato pagamento" di una rata, assegnando a tali fattispecie una diversa rilevanza sul piano della possibilità per la banca di ottenere la risoluzione del contratto. Più in particolare, è stato sostenuto che essa sarebbe diretta a precisare ed integrare il disposto codicistico, riferito solo all'ipotesi di "mancato pagamento", fissando la rilevanza che assume sul piano della risoluzione la diversa circostanza del "ritardato pagamento". Altri, invece, muovendo dal rilievo che le regole in tema di risoluzione applicabili al mutuo appaiono astrattamente idonee a disciplinare tanto l'ipotesi di inadempimento assoluto quanto quella di inadempimento relativo, hanno ritenuto - ed il Collegio condivide tale seconda opinione - che l'art. 40, comma 2, T.U.B. risulta diretto a graduare la rilevanza del mancato rispetto del termine di scadenza sul piano della possibilità per il creditore di farne discendere la risoluzione del rapporto. Più specificamente, questa previsione stabilisce che il pagamento tardivo che rimanga contenuto entro i trenta giorni (si potrebbe parlare di ritardo minimo) - fermo, ovviamente, l'obbligo del debitore di corrispondere gli interessi moratori maturati - non legittima in alcun caso la banca a sciogliersi dal contratto, mentre il pagamento tardivo che avvenga dopo detto momento ma prima del centottantesimo giorno (ritardo grave) consente di ottenere tale risultato solo quando si ripeta per almeno sette rate. Benché la norma non ne faccia espressa menzione, se ne desume, implicitamente, che, quando il ritardo si protragga oltre (ritardo gravissimo), esso supera la soglia di rilevanza minima richiesta perché la banca possa invocare la risoluzione a prescindere dal numero di volte in cui lo stesso si è verificato. Tanto premesso, non occorre indugiare oltre in ordine al se, in presenza di un "mancato pagamento" (recte di un "ritardo gravissimo") - ma lo stesso ragionamento potrebbe essere esteso anche al verificarsi di un "ritardo grave" per almeno sette volte - la banca possa senz'altro risolvere il contratto, oppure se al giudice sia comunque riservata la valutazione in merito all'importanza dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c.” Inoltre, nella medesima sentenza, la Corte di Cassazione ha ribadito che “Fermo quanto precede, il Collegio ritiene di poter condividere l'opinione dottrinale secondo cui lo spazio applicativo della decadenza dal beneficio del termine, nel contratto di mutuo fondiario, coincide con quello fissato dall'art. 1186 cod. civ. e, di conseguenza, le disposizioni in materia si collocano su un piano diverso rispetto a quello su cui si muove l'art. 40, comma 2, T.U.B., che circoscrive la possibilità di reagire con la risoluzione all'inadempimento del mutuatario all'obbligo di pagare una o più rate. Al contrario, affinché si possa concludere nel senso che il
8 pagamento, mancato o inesatto, anche di una sola rata di mutuo, consenta alla banca di avvalersi del rimedio di cui all'art. 1186 cod. civ. (sostanzialmente richiamato, nella specie, dalla già indicata norma delle condizioni generali di contratto), senza conseguire un risultato che, invece, l'ordinamento intende vietare attraverso la citata disposizione del T.U.B., occorre affermare che il mancato o inesatto pagamento suddetto debba essere accompagnato dal concreto accertamento dell'esistenza di una delle tre ipotesi (insolvenza sopravvenuta del debitore, diminuzione di garanze o mancata loro prestazione da parte sua) di cui alla disposizione codicistica. Alteris verbis, una volta riconosciuto che la decadenza dal beneficio del termine, nel contratto di mutuo fondiario, può essere invocata solo sulla base della disposizione generale contenuta nell'art. 1186 cod. civ., la possibilità di fare ricorso all'autonomia privata per disciplinare l'esercizio di tale facoltà non può che rimanere confinata entro i (ristretti) margini di "elasticità" dell'istituto”. Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra evidenziate, può ritenersi che risultava, certamente, illegittimo il recesso dal contratto di mutuo comunicato dalla Parte_1
tramite la raccomandata A/R N. 14000030447748 del 22.4.2014.
[...]
Alla predetta data, infatti, non era ancora scaduto il termine di 180 gg dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo – 1.1.2014 - previsto dall'art. 7 del contratto sottoscritto tra le parti per la risoluzione espressa del rapporto. Inoltre, come evidenziato anche nella relazione di CTU depositata nel corso del giudizio di primo grado, alla data della comunicazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (22.4.2014), non poteva nemmeno ritenersi verificata alcuna diminuzione di garanzia sui beni posti a garanzia del mutuo giacché il procedimento di pignoramento immobiliare del 04/02/2014, N. R.G. 30/2014, posto in essere dalla sui beni di proprietà Controparte_5 del – che aveva concesso ipoteca in favore della Parte_3 Parte_1
a garanzia della società – risultava sospeso e, in ogni caso, il valore complessivo dei beni posti a garanzia dell'obbligo di restituzione della somma mutuata (pari ad € 229.931,17) era di gran lunga sufficiente a garantire il pagamento del debito residuo pari ad € 46.665,25 (cfr. pagine 7 e ss della suddetta relazione di CTU). Quanto, invece, alla richiesta della – formulata nella propria Parte_1 comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado – di ritenere legittimo il recesso comunicato alla società in data 22.4.2014 per il ritardato pagamento dei ratei n. 22 e n. 23 oltre il termine di 180 gg, va evidenziato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo (accettazione di un pagamento parziale o tardivo), non determina l'eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove la parte creditrice contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza manifesti l'intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento (cfr. Cass. 15.7.2005, n. 15026; Cass. 31.10.2013, n. 24564; Cass. (ord.) 6.6.2018, n. 14508 ) Inoltre, la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c., comma 2) può essere resa, senza necessità di formule rituali, anche in maniera implicita, purché
9 inequivocabile, pure nell'atto di citazione in giudizio per la risoluzione del contratto o in atti giudiziari equipollenti. Tuttavia, la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva non può, in nessun caso, avere effetto se la controparte ha già adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, anche se ciò è avvenuto oltre i termini previsti nel contratto per l'adempimento, atteso che fino a quando il creditore non dichiari di volersi avvalere della detta clausola il debitore può adempiere, seppure tardivamente, la sua obbligazione (cfr. Cassazione civile sez. II, 05/05/2022, n.14195). Ebbene, nel caso di specie, risulta pacifico che le due rate semestrali antecedenti alla raccomandata del 22.04.2014 di risoluzione del UT Fondiario di cui è causa, e precisamente la n. 22 con scadenza all'1.01.2013 e la n. 23 con scadenza all'1.07.2013, sebbene oltre il termine di giorni centottanta giorni previsto dal contratto, erano già state pagate al momento della dichiarazione da parte della di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e, quindi, Pt_1 tale manifestazione di volontà risultava certamente inidonea a determinare la cessazione di efficacia del rapporto. Tanto premesso, quindi, non potendo mai ritenersi estinto il rapporto di mutuo fondiario, va accolta l'opposizione a precetto, e va dichiarato che la alla data del 29.10.2014 non aveva Pt_1 diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Controparte_1 Parte_2
e
[...] Parte_3
Al contrario, non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'iscrizione della società alla Centrale dei Rischi della Banca D'Italia. Sul punto, di recente, la Suprema Corte ha precisato che, in ipotesi di danno all'immagine per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, il danno deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. L'onere della prova, quindi, si ripartisce secondo le regole ordinarie dell'illecito aquiliano, spettando all'attore dimostrare l'esistenza del danno e il nesso di causalità con la condotta colposa del creditore. Inoltre, il danno patrimoniale da segnalazione indebita può essere oggetto di prova presuntiva, con peculiarità specifiche a seconda che si tratti di imprenditori o di altri soggetti. (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/11/2024, n.29252). Nel caso di specie gli opponenti, nel corso del giudizio di primo grado, si sono limitati a chiedere il risarcimento dei predetti danni ma non hanno mai indicato nessuna circostanza idonea a ritenere esistente un qualsiasi tipo di pregiudizio nella propria sfera giuridica conseguente alla propria iscrizione nella centrale rischi della Banca d'Italia e, pertanto, tale domanda non può che essere rigettata. Infine, deve ritenersi inammissibile l'ulteriore domanda, riproposta dagli appellati ex art. 346 c.p.c., avente ad oggetto l'usurarietà degli interessi moratori pattuiti nel contratto di mutuo fondiario per il primo periodo, cd. di preammortamento. dall'1.10.2001 al 31.12.2001. Tale domanda, infatti, risultava implicitamente rigettata dal Giudice di primo grado che, infatti, dopo aver affermato di accogliere solo parzialmente l'opposizione, riteneva usurari e, quindi, non dovuti, gli interessi esclusivamente per determinate annualità, evidentemente accertando che quelli pattuiti con riferimento agli altri periodi di durata del rapporto di mutuo non risultavano in contrasto con l'art. 1815 c.c. Come sopra già accennato, soltanto la parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di riproporre con appello incidentale le domande o eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'articolo 346, del c.p.c., può
10 limitarsi a riproporle nella comparsa di risposta e nelle successive difese, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni;
la parte che sia rimasta soccombente su di una questione, invece, ha l'onere di proporre appello incidentale condizionato, pena il formarsi del giudicato sul rigetto (cfr. Cassazione civile sez. II, 12/09/2023, n.26321). Passando ad esaminare l'appello proposto dalla , rileva il Collegio che Parte_1
l'impugnazione è fondata. Come sopra indicato, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, gli odierni appellati, oltre a proporre opposizione all'atto di precetto notificato a cura della Parte_1
avevano formulato, oltre alla domanda di risarcimento degli asseriti danni subiti per
[...] effetto della condotta dalla una distinta domanda di accertamento dell'usurarietà dei tassi Pt_1 di interesse convenuti ed applicati nel rapporto di mutuo e tale domanda è stata, in parte, accolta dal Giudice di primo grado che ha dichiarato l'usurarietà del contratto per le annualità 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012 e 2013 e dichiara non dovuti gli interessi per tali periodi. Occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che (cfr. Cassazione civile, sez. III, 17/08/2023, n. 24743) nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto. Nel caso di specie, dalla lettura della relazione di CTU depositata nel corso del giudizio di primo grado, risulta pacifico che, quanto agli interessi cosiddetti corrispettivi, al momento della stipula del contratto di mutuo, il tasso praticato dalla non risultava superiore a quello c.d. Pt_1 soglia rilevato dalla Banca d'Italia sicché, diversamente da quanto affermato dal primo Giudice, non può assumere rilevanza, ai fini dell'art. 1815 c.c., la circostanza che, successivamente e solo per alcuni periodi, il tasso variabile così come determinato nel contratto, sia risultato superiore a quelli rilevati dalla Banca d'Italia. In conclusione, quindi, rispetto alle domande proposte da Parte_6 [...]
e già nell'atto introduttivo del giudizio di primo Parte_2 Parte_3 grado, deve essere dichiarata la insussistenza dei presupposti per ritenere operante la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di mutuo e, conseguentemente, va accolta l'opposizione a precetto, non sussistendo, alla data 29.10.2014, il diritto della Banca di Credito popolare di procedere all'esecuzione. Al contrario, devono essere rigettate le domande di risarcimento di non meglio identificati danni subiti dagli opponenti per effetto dell'illegittima iscrizione alla Centrale dei Rischi della Banca D'Italia, e per responsabilità da inadempimento del dovere di buona fede di cui all'art. 1375 c.c. nonché di accertamento dell'usurarietà dei tassi di interesse applicati al contratto di mutuo per i periodi successivi alla sua conclusione.
11 Infine, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di accertamento dell'usurarietà del tasso di mora stabilito originariamente per il contratto di mutuo perché implicitamente rigettata dal Giudice di primo grado e non oggetto di appello incidentale.
4. L'accoglimento sia dell'appello principale che, in parte, delle domande riproposte dalla
[...]
impongono una nuova Parte_6 Parte_2 Parte_3 regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che possono essere interamente compensate tra le parti, atteso che, se è stata accolta l'opposizione a precetto proposta dagli appellati, risultano, tuttavia, rigettate le altre domande proposte dalla
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e ovvero quella di Parte_6 Parte_2 Parte_3 risarcimento dei danni derivanti dall'iscrizione alla Centrale dei Rischi della Banca D'Italia e quella di accertamento dell'usurarietà dei tassi praticati dalla nel contratto di mutuo Pt_1 oggetto di lite. Allo stesso modo devono essere poste a carico sia della , da un lato, Parte_1 che, d'altro, della e in misura Parte_6 Parte_2 Parte_3 eguale tra loro, le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposta dalla nei Parte_1 confronti di Controparte_1 Parte_2
e avverso la sentenza Parte_3 Controparte_2 Controparte_3
n. 1827/2018, pubblicata in data 30/07/2018 dal Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
1. dichiara l'inesistenza dei presupposti, in capo alla , per dichiarare Parte_1 la decadenza dal beneficio del termine e per avvalersi della clausola risolutiva espressa del contratto di UT Fondiario n.19/834640, stipulato con atto del 16/11/2001
2. accoglie l'opposizione proposta da Controparte_1 [...]
e avverso l'atto di precetto loro notificato in Parte_2 Parte_3 data 29.10.2014 da parte della per inesistenza del diritto del Parte_1 creditore di agire esecutivamente nei confronti dei debitori intimati;
3. accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, accerta Parte_1
l'insussistenza dell'usura sopravvenuta nel contratto di mutuo;
4. rigetta tutte le altre domande formulate da Controparte_1 Parte_2
e nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo
[...] Parte_3 grado;
5. compensa tra tutte le parti le spese di lite e pone le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado a carico sia della da un lato, che, d'altro, della Parte_1
e in misura eguale tra Parte_6 Pt_2 Parte_2 Parte_3 loro. Così deciso in Napoli, il 4/06/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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