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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 11/11/2024, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 38/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. FANIZZI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA e elettivamente domiciliato in VIA TORINO, 7 11100 AOSTA, presso il difensore avv. FANIZZI ALESSANDRA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCIACQUA PAOLA e Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in AV. CONSEIL 14 11100 AOSTA presso lo studio CP_1 dell'avv. SCIACQUA PAOLA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“Voglia il Tribunale Ordinario di Aosta, verificato il passaggio in giudicato della sentenza di omologa della separazione, pronunci sentenza di scioglimento del loro matrimonio contratto in Sarre (AO)
in data 02/04/1992, e trascritto nel registro dello stato civile dello stesso Comune al n. 19 Parte II Serie C, ordinando pagina 1 di 5 all'Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, ferme le condizioni ancora attuali di cui alla separazione che qui si trascrivono 1) Le parti continueranno a vivere separate rispettandosi reciprocamente e senza interferire l'una nella vita privata dell'altra, con facoltà per entrambe di stabilire la propria residenza ove lo ritengano più
opportuno.
2) Il signor verserà alla signora entro il giorno T_ Pt_2
cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario (IBAN
[...]) la somma mensile di euro 2.000,00
(duemila/00) a titolo di contributo al suo mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT sino al mese di settembre 2025. A decorrere dal mese di ottobre 2025 il signor T_
verserà alla signora a titolo di assegno divorzile con le Pt_2
medesime modalità entro il giorno cinque di ogni mese la somma mensile di euro 700,00 (settecento/00) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT.
3) Le parti dichiarano di rinunciare all'appello dell'emananda sentenza. 4) Le spese della procedura sono interamente compensate tra le parti.
I signori e danno atto di aver già Parte_1 Parte_2
disciplinato i rapporti patrimoniali tra loro afferenti a beni mobili e immobili con le cessioni di immobili e le divisioni dei conti correnti e dei depositi secondo quanto previsto in ricorso e statuito nella sentenza di omologa della loro separazione, e ad eccezione di quanto segue:
A) L'immobile sito in Ozein-Aymavilles (AO) distinto al NCEU del
Comune di Aymavilles al Foglio 52 mappale n. 29 categoria A/3 classe pagina 2 di 5 U vani 6 rendita catastale 542,28, e i terreni al Foglio 52 mappale
18, prato seminativo, porzione AA, are 2, centiare 00, reddito dominicale 0,57, reddito agrario 0,21, e porzione BB, are 00,
centiare 25, reddito dominicale 0,03, reddito agrario 0,06, e al
Foglio 52 mappale 19, prato irriguo, are 04, centiare 45, reddito dominicale 0,69, reddito agrario 1,04 è rimasto in comproprietà dei signori e in ragione del 50% perché la Parte_1 Parte_2
figlia ha dichiarato di non essere interessata alla Controparte_2
cessione della nuda proprietà.
B) Il motociclo YAMAHA X-CITY 250 targato DC95883 rimasto in uso al signor ma intestato alla signora sarà venduto e il T_ Pt_2
ricavato le sarà interamente assegnato, come già previsto nelle condizioni di separazione. Sino alla vendita tutte le spese e gli oneri connessi all'uso di detto motociclo di fatto posseduto in via esclusiva dal signor sono a totale carico del medesimo signor T_
, compreso il bollo.” T_
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 29 febbraio 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella pagina 3 di 5 procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Sarre il 2 aprile
1992 tra nato ad [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] Parte_2
c.f. CodiceFiscale_3
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Sarre al n°1, parte I;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SARRE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio dell'11 novembre 2024
pagina 4 di 5 Il Presidente Vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. FANIZZI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA e elettivamente domiciliato in VIA TORINO, 7 11100 AOSTA, presso il difensore avv. FANIZZI ALESSANDRA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCIACQUA PAOLA e Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in AV. CONSEIL 14 11100 AOSTA presso lo studio CP_1 dell'avv. SCIACQUA PAOLA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“Voglia il Tribunale Ordinario di Aosta, verificato il passaggio in giudicato della sentenza di omologa della separazione, pronunci sentenza di scioglimento del loro matrimonio contratto in Sarre (AO)
in data 02/04/1992, e trascritto nel registro dello stato civile dello stesso Comune al n. 19 Parte II Serie C, ordinando pagina 1 di 5 all'Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, ferme le condizioni ancora attuali di cui alla separazione che qui si trascrivono 1) Le parti continueranno a vivere separate rispettandosi reciprocamente e senza interferire l'una nella vita privata dell'altra, con facoltà per entrambe di stabilire la propria residenza ove lo ritengano più
opportuno.
2) Il signor verserà alla signora entro il giorno T_ Pt_2
cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario (IBAN
[...]) la somma mensile di euro 2.000,00
(duemila/00) a titolo di contributo al suo mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT sino al mese di settembre 2025. A decorrere dal mese di ottobre 2025 il signor T_
verserà alla signora a titolo di assegno divorzile con le Pt_2
medesime modalità entro il giorno cinque di ogni mese la somma mensile di euro 700,00 (settecento/00) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT.
3) Le parti dichiarano di rinunciare all'appello dell'emananda sentenza. 4) Le spese della procedura sono interamente compensate tra le parti.
I signori e danno atto di aver già Parte_1 Parte_2
disciplinato i rapporti patrimoniali tra loro afferenti a beni mobili e immobili con le cessioni di immobili e le divisioni dei conti correnti e dei depositi secondo quanto previsto in ricorso e statuito nella sentenza di omologa della loro separazione, e ad eccezione di quanto segue:
A) L'immobile sito in Ozein-Aymavilles (AO) distinto al NCEU del
Comune di Aymavilles al Foglio 52 mappale n. 29 categoria A/3 classe pagina 2 di 5 U vani 6 rendita catastale 542,28, e i terreni al Foglio 52 mappale
18, prato seminativo, porzione AA, are 2, centiare 00, reddito dominicale 0,57, reddito agrario 0,21, e porzione BB, are 00,
centiare 25, reddito dominicale 0,03, reddito agrario 0,06, e al
Foglio 52 mappale 19, prato irriguo, are 04, centiare 45, reddito dominicale 0,69, reddito agrario 1,04 è rimasto in comproprietà dei signori e in ragione del 50% perché la Parte_1 Parte_2
figlia ha dichiarato di non essere interessata alla Controparte_2
cessione della nuda proprietà.
B) Il motociclo YAMAHA X-CITY 250 targato DC95883 rimasto in uso al signor ma intestato alla signora sarà venduto e il T_ Pt_2
ricavato le sarà interamente assegnato, come già previsto nelle condizioni di separazione. Sino alla vendita tutte le spese e gli oneri connessi all'uso di detto motociclo di fatto posseduto in via esclusiva dal signor sono a totale carico del medesimo signor T_
, compreso il bollo.” T_
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 29 febbraio 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella pagina 3 di 5 procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Sarre il 2 aprile
1992 tra nato ad [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] Parte_2
c.f. CodiceFiscale_3
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Sarre al n°1, parte I;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SARRE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio dell'11 novembre 2024
pagina 4 di 5 Il Presidente Vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5