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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/12/2024, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 339/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 339 anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Civile,
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetta Bellini, ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Città di Castello, Corso V. Emanuele, n. 1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli Avvocati Carla Ragna e Carolina Ansidei di Catrano, CP
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Perugia, Corso Vannucci, n. 10
APPELLATA
OGGETTO: cessazione effetti civili
Causa trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 11.11.2024.
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per l'appellante Parte_1
“come in atti”
pagina 1 di 6 Per l'appellato CP
“come in atti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, tempestivamente notificato, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
1855/23 emessa dal Tribunale di Perugia in data 20.11.2023 con la quale, vista la sentenza n.
1183/2020 dello stesso Tribunale relativa alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la stessa e nulla veniva disposto riguardo all'affidamento dei CP
due figli della coppia , e , che nel frattempo erano divenuti maggiorenni, veniva Per_1 Per_2
confermato a carico del il contributo al mantenimento a favore dei predetti in complessive euro CP
1.000,00 ,oltre al 100% delle spese straordinarie di natura medica, scolastica e ricreativa;
veniva confermata l'assegnazione della casa coniugale alla e veniva riconosciuto in favore di Parte_1
quest'ultima un assegno divorzile di euro 500,00 mensili;
con condanna di alla refusione CP
delle spese di lite .
In particolare, l'appellante contestava la sentenza di I grado nella parte in cui il Tribunale, accolta la richiesta di riconoscimento dell'assegno divorzile, lo quantificava in € 500,00, in misura ridotta rispetto al contributo di mantenimento riconosciutole in sede di separazione nella misura di euro 900,00;
chiedeva, pertanto, in riforma parziale della sentenza di I grado, che l'assegno divorzile venisse quantificato in euro 1100,00 o in subordine in euro 900,00 (euro 1.058,53 indicizzato ad oggi), oltre rivalutazione ISTAT;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello , svolgeva, poi, appello incidentale CP
chiedendo , in parziale riforma della sentenza di I grado, la compensazione delle spese del giudizio di i grado;
con vittoria di spese .
Preso atto del parere del P.G., previa discussione orale delle parti all'udienza in data 11.11.2024, questa
Corte tratteneva in decisione la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
lamentava che il giudice di I grado nel riconoscerle il diritto all'assegno divorzile Parte_1
lo aveva quantificato in euro 500,00, e, quindi, in misura inferiore rispetto all'assegno di mantenimento riconosciutole in sede di separazione nell'importo di euro 900,00 , sul presupposto che pagina 2 di 6 la stessa , con i figli ormai cresciuti, non si era mai impegnata nel reperimento di un'attività lavorativa pur avendo un'età e dei titoli di studio che le avrebbero consentito di reperire un lavoro.
In primo luogo occorre osservare che i presupposti dell'assegno di mantenimento nella separazione e dell'assegno divorzile nel momento della cessazione degli effetti civili del matrimonio sono del tutto diversi con la conseguenza che quest'ultimo non può certamente essere parametrato sul primo.
L'assegno di mantenimento, infatti , deve assicurare al coniuge più svantaggiato un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio che tenga conto dell'effetto negativo che fisiologicamente la separazione comporta nel menage familiare e ciò in quanto la separazione non scioglie il vincolo matrimoniale, ma ne attenua soltanto gli effetti sospendendo alcuni doveri, senza che tuttavia questi vengano meno definitivamente rappresentando una fase transitoria del rapporto tra i coniugi.
Diversamente, con il divorzio tutti i doveri coniugali vengono meno, i coniugi riacquistano lo stato libero .
A rendere evidente questa antitesi si pone la sentenza della Suprema Corte n. 11504/2017 che, proprio con riferimento all'assegno di divorzio ha affermato che il criterio di liquidazione non può essere quello del mantenimento del tenore di vita come accade con la separazione, poiché sarebbe in contrasto con la natura stessa del divorzio venendo a determinare .un'indebita prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale .
Sul punto sono anche intervenute le Sezioni Unite che con la sentenza n. 18287 dell'11.7.2018 hanno valorizzato il principio di solidarietà post coniugale nel pieno rispetto degli artt. 2 e 29 della Costituzione,
conferendo all'assegno divorzile una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa/perequativa.
Secondo le indicazioni della Suprema Corte, l'indagine sulla legittimità dell'assegno divorzile, ed eventualmente sul quantum, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
pagina 3 di 6 Nella vicenda in oggetto non è in discussione il diritto della all'assegno divorzile sulla base Parte_1
delle argomentazioni svolte dal primo giudice e non fatte oggetto di appello, bensì la quantificazione dello stesso che, alla luce delle considerazioni sopra svolte, non può essere condizionata in alcun modo dall'importo dell'assegno di mantenimento .
Chiarito quanto sopra ciò che è rilevante ai fini della quantificazione dell'assegno divorzile, che , come già detto, non può essere rapportato al pregresso tenore di vita familiare né all'autosufficienza economica del richiedente, è la valutazioni delle condizioni economico patrimoniali degli ex coniugi al fine di assicurare all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla famiglia.
A tale riguardo occorre tenere presenti i criteri di cui all'articolo 5, comma 6 L. 898/1970 che, nel loro complesso, costituiscono il parametro di riferimento non solo sotto il profilo dell'an ma anche del quantum debeatur e rispetto a tali criteri particolare importanza riveste anche la durata del matrimonio e l'apporto che il coniuge richiedente ha offerto alla famiglia e alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge .
A fronte di tali criteri il principio di autoresponsabilità non puo' certamente prescindere da quanto avvenuto durante la convivenza matrimoniale.
Riportando questi principi generali alla vicenda in oggetto , occorre evidenziare che il matrimonio aveva avuto una durata di venticinque anni e che la si era, comunque, sempre occupata della Parte_1
famiglia consentendo al coniuge di impegnarsi nel su lavoro e nella sua carriera.
A dimostrazione di quanto sopra vi è l'assenza di un rapporto significativo tra il padre e i figli che, al di là delle reciproche recriminazioni tra la e il sulle motivazioni, determina ed ha Parte_1 CP
determinato un impegno maggiore della nella gestione dei figli , gestione che non è Parte_1
unicamente collegata ad un mantenimento economico degli stessi.
pagina 4 di 6 Tale situazione familiare ha indubbiamente gravato sulla anche con riferimento alla sua Parte_1
possibilità di reperire un'attività lavorativa , situazione aggravata dall'età non essendo facile collocarsi nel mercato del lavoro da parte di una donna di cinquanta anni ed ormai da tempo fuori da qualsiasi ambito lavorativo.
Considerato , comunque, che la continua a godere della casa familiare , in comproprietà tra Parte_2
la stessa e il e con mutuo a carico solo di quest'ultimo , circostanza che le consente di non avere CP
spese per la propria abitazione, tenuto conto che il continua a mantenere i figli con il totale CP
carico delle spese straordinarie, tenuto conto dei redditi di quest'ultimo, risulta congruo quantificare l'assegno divorzile nell'importo di euro 650,00 mensili , rivalutabile secondo gli indici ISTAT .
Ne deriva, quindi , che in parziale riforma della sentenza di I grado l'assegno divorzile riconosciuto a deve essere quantificato in euro 650,00 mensili oltre la rivalutazione secondo gli Parte_1
indici ISTAT.
Per quanto riguarda l'appello incidentale svolto da sotto il profilo delle spese, occorre CP
osservare che l'unico aspetto rispetto al quale lo stesso era rimasto soccombente riguardava il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della . Parte_1
Ciò permette di compensare per la metà le spese del giudizio di I grado ponendo la restante metà a carico di , spese così come già liquidate con conseguente obbligo della di CP Parte_1
restituire la parte eccedente.
Le spese del presente grado di giudizio devono essere, invece, integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
pagina 5 di 6 in parziale riforma della sentenza n. 1855/23 emessa in data 20-23.11.2023 dal Tribunale di Perugia determina l'assegno divorzile in favore di in euro 650,00 mensili, oltre Parte_1
rivalutazione annuale ISTAT, a far data dalla domanda;
compensa per la metà le spese del giudizio di I grado penendo la restante metà a carico di CP
, così come già liquidate e disponendo l'obbligo di alla restituzione della somma Parte_3
eccedente ;
compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Perugia 29.11.2024
Il Presidente
Claudia Matteini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 339 anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Civile,
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetta Bellini, ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Città di Castello, Corso V. Emanuele, n. 1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli Avvocati Carla Ragna e Carolina Ansidei di Catrano, CP
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Perugia, Corso Vannucci, n. 10
APPELLATA
OGGETTO: cessazione effetti civili
Causa trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 11.11.2024.
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per l'appellante Parte_1
“come in atti”
pagina 1 di 6 Per l'appellato CP
“come in atti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, tempestivamente notificato, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
1855/23 emessa dal Tribunale di Perugia in data 20.11.2023 con la quale, vista la sentenza n.
1183/2020 dello stesso Tribunale relativa alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la stessa e nulla veniva disposto riguardo all'affidamento dei CP
due figli della coppia , e , che nel frattempo erano divenuti maggiorenni, veniva Per_1 Per_2
confermato a carico del il contributo al mantenimento a favore dei predetti in complessive euro CP
1.000,00 ,oltre al 100% delle spese straordinarie di natura medica, scolastica e ricreativa;
veniva confermata l'assegnazione della casa coniugale alla e veniva riconosciuto in favore di Parte_1
quest'ultima un assegno divorzile di euro 500,00 mensili;
con condanna di alla refusione CP
delle spese di lite .
In particolare, l'appellante contestava la sentenza di I grado nella parte in cui il Tribunale, accolta la richiesta di riconoscimento dell'assegno divorzile, lo quantificava in € 500,00, in misura ridotta rispetto al contributo di mantenimento riconosciutole in sede di separazione nella misura di euro 900,00;
chiedeva, pertanto, in riforma parziale della sentenza di I grado, che l'assegno divorzile venisse quantificato in euro 1100,00 o in subordine in euro 900,00 (euro 1.058,53 indicizzato ad oggi), oltre rivalutazione ISTAT;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello , svolgeva, poi, appello incidentale CP
chiedendo , in parziale riforma della sentenza di I grado, la compensazione delle spese del giudizio di i grado;
con vittoria di spese .
Preso atto del parere del P.G., previa discussione orale delle parti all'udienza in data 11.11.2024, questa
Corte tratteneva in decisione la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
lamentava che il giudice di I grado nel riconoscerle il diritto all'assegno divorzile Parte_1
lo aveva quantificato in euro 500,00, e, quindi, in misura inferiore rispetto all'assegno di mantenimento riconosciutole in sede di separazione nell'importo di euro 900,00 , sul presupposto che pagina 2 di 6 la stessa , con i figli ormai cresciuti, non si era mai impegnata nel reperimento di un'attività lavorativa pur avendo un'età e dei titoli di studio che le avrebbero consentito di reperire un lavoro.
In primo luogo occorre osservare che i presupposti dell'assegno di mantenimento nella separazione e dell'assegno divorzile nel momento della cessazione degli effetti civili del matrimonio sono del tutto diversi con la conseguenza che quest'ultimo non può certamente essere parametrato sul primo.
L'assegno di mantenimento, infatti , deve assicurare al coniuge più svantaggiato un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio che tenga conto dell'effetto negativo che fisiologicamente la separazione comporta nel menage familiare e ciò in quanto la separazione non scioglie il vincolo matrimoniale, ma ne attenua soltanto gli effetti sospendendo alcuni doveri, senza che tuttavia questi vengano meno definitivamente rappresentando una fase transitoria del rapporto tra i coniugi.
Diversamente, con il divorzio tutti i doveri coniugali vengono meno, i coniugi riacquistano lo stato libero .
A rendere evidente questa antitesi si pone la sentenza della Suprema Corte n. 11504/2017 che, proprio con riferimento all'assegno di divorzio ha affermato che il criterio di liquidazione non può essere quello del mantenimento del tenore di vita come accade con la separazione, poiché sarebbe in contrasto con la natura stessa del divorzio venendo a determinare .un'indebita prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale .
Sul punto sono anche intervenute le Sezioni Unite che con la sentenza n. 18287 dell'11.7.2018 hanno valorizzato il principio di solidarietà post coniugale nel pieno rispetto degli artt. 2 e 29 della Costituzione,
conferendo all'assegno divorzile una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa/perequativa.
Secondo le indicazioni della Suprema Corte, l'indagine sulla legittimità dell'assegno divorzile, ed eventualmente sul quantum, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
pagina 3 di 6 Nella vicenda in oggetto non è in discussione il diritto della all'assegno divorzile sulla base Parte_1
delle argomentazioni svolte dal primo giudice e non fatte oggetto di appello, bensì la quantificazione dello stesso che, alla luce delle considerazioni sopra svolte, non può essere condizionata in alcun modo dall'importo dell'assegno di mantenimento .
Chiarito quanto sopra ciò che è rilevante ai fini della quantificazione dell'assegno divorzile, che , come già detto, non può essere rapportato al pregresso tenore di vita familiare né all'autosufficienza economica del richiedente, è la valutazioni delle condizioni economico patrimoniali degli ex coniugi al fine di assicurare all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla famiglia.
A tale riguardo occorre tenere presenti i criteri di cui all'articolo 5, comma 6 L. 898/1970 che, nel loro complesso, costituiscono il parametro di riferimento non solo sotto il profilo dell'an ma anche del quantum debeatur e rispetto a tali criteri particolare importanza riveste anche la durata del matrimonio e l'apporto che il coniuge richiedente ha offerto alla famiglia e alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge .
A fronte di tali criteri il principio di autoresponsabilità non puo' certamente prescindere da quanto avvenuto durante la convivenza matrimoniale.
Riportando questi principi generali alla vicenda in oggetto , occorre evidenziare che il matrimonio aveva avuto una durata di venticinque anni e che la si era, comunque, sempre occupata della Parte_1
famiglia consentendo al coniuge di impegnarsi nel su lavoro e nella sua carriera.
A dimostrazione di quanto sopra vi è l'assenza di un rapporto significativo tra il padre e i figli che, al di là delle reciproche recriminazioni tra la e il sulle motivazioni, determina ed ha Parte_1 CP
determinato un impegno maggiore della nella gestione dei figli , gestione che non è Parte_1
unicamente collegata ad un mantenimento economico degli stessi.
pagina 4 di 6 Tale situazione familiare ha indubbiamente gravato sulla anche con riferimento alla sua Parte_1
possibilità di reperire un'attività lavorativa , situazione aggravata dall'età non essendo facile collocarsi nel mercato del lavoro da parte di una donna di cinquanta anni ed ormai da tempo fuori da qualsiasi ambito lavorativo.
Considerato , comunque, che la continua a godere della casa familiare , in comproprietà tra Parte_2
la stessa e il e con mutuo a carico solo di quest'ultimo , circostanza che le consente di non avere CP
spese per la propria abitazione, tenuto conto che il continua a mantenere i figli con il totale CP
carico delle spese straordinarie, tenuto conto dei redditi di quest'ultimo, risulta congruo quantificare l'assegno divorzile nell'importo di euro 650,00 mensili , rivalutabile secondo gli indici ISTAT .
Ne deriva, quindi , che in parziale riforma della sentenza di I grado l'assegno divorzile riconosciuto a deve essere quantificato in euro 650,00 mensili oltre la rivalutazione secondo gli Parte_1
indici ISTAT.
Per quanto riguarda l'appello incidentale svolto da sotto il profilo delle spese, occorre CP
osservare che l'unico aspetto rispetto al quale lo stesso era rimasto soccombente riguardava il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della . Parte_1
Ciò permette di compensare per la metà le spese del giudizio di I grado ponendo la restante metà a carico di , spese così come già liquidate con conseguente obbligo della di CP Parte_1
restituire la parte eccedente.
Le spese del presente grado di giudizio devono essere, invece, integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
pagina 5 di 6 in parziale riforma della sentenza n. 1855/23 emessa in data 20-23.11.2023 dal Tribunale di Perugia determina l'assegno divorzile in favore di in euro 650,00 mensili, oltre Parte_1
rivalutazione annuale ISTAT, a far data dalla domanda;
compensa per la metà le spese del giudizio di I grado penendo la restante metà a carico di CP
, così come già liquidate e disponendo l'obbligo di alla restituzione della somma Parte_3
eccedente ;
compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Perugia 29.11.2024
Il Presidente
Claudia Matteini
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