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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/05/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1185/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1185/2022 promossa da:
) in proprio e in qualità di socio Parte_1 C.F._1 amministratore della Centro Trasporti di GA RA & C. snc, nonché in qualità di obbligato in solido,rappresentato e difeso dall'avv. CERRONI IVANA giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE contro
( ), in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.05.2025 la parte opponente si riportava ai propri scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio in proprio e in qualità di socio amministratore Parte_2 della Centro Trasporti di GA RA & C. snc, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 12 del 2.3.2022 con cui il ha Controparte_1 condannato la Centro Trasporti di GA RA & C., in solido con il trasgressore conducente del mezzo al pagamento della somma di € 1.008,75 per la violazione del Reg
CE 852/2004 e dell'art. 6, comma 5 del d.lgs. 193/2007, ordinanza con la quale era confermato il verbale di contestazione n. 700016426817 emesso dalla Polizia Stradale di
Tarquinia il 15.12.2021 elevato a carico di e del Centro Trasporti di Parte_3
GA RA & C. snc perché “col veicolo ATVT targato EJ814RN, RIMS Targa
AH16206 effettuava un trasporto di prodotti alimentari nello specifico come da documento di trasporto n.
21M-020696 in data odierna (ricotta grande incartata), il prodotto imballato e confezionato non era soggetto a contaminazione. Perdeva liquidi sul piano di carico e di conseguenza all'esterno del veicolo semirimorchio dal portello dx, non essendo idoneo alla corretta sigillatura disperdendosi sul piano viabile.
Si allegano prove fotografiche di quanto si riporta sopra”.
A detta dell'opponente la violazione contestata dell'art. 6 comma 5 del d.lgs. 193/2007 non sussisteva in quanto il reg. 852/2004 nel capitolo IV dell'allegato II, riguardante il trasporto non contemplava la perdita di liquidi, per cui i requisiti generali in materia di igiene risultavano rispettati, tanto che gli agenti di polizia verificavano che il prodotto imballato e confezionato non era soggetto a contaminazione e il vano rimorchio rispettava le disposizioni HACCP come poteva evincersi dalle schede del manuale in atti. Aggiungeva
l'opponente che la casa produttrice della ricotta per garantire che la stessa giungesse in condizioni ottimali ai consumatori era solita collocare sulle casse di plastica e polistirolo del ghiaccio per mantenerle più morbide per cui il liquido oggetto di accertamento era acqua che fuoriusciva dal rimorchio in misura limitata soltanto nel caso in cui il mezzo di trasporto si trovi in salita. Tutto quanto sopra premesso l'opponente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “ritenuta la illegittimità della violazione amministrativa contestata per le ragioni esposte, voglia annullare l'ordinanza n. 12 del 2.3.2022, emessa dal e di Controparte_1 CP_1 conseguenza il verbale n. 700016426817 della Polizia stradale di Tarquinia del 15.12.2021, in subordine in caso di rigetto del ricorso venga applicata la sanzione nella misura minima”.
Non si costituiva in giudizio né depositava il rapporto informativo il Controparte_1
per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
[...]
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice la causa era decisa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'esito della camera di consiglio all'udienza del 20.05.2025.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Oggetto di contestazione è la perdita di liquidi sul piano di carico e all'esterno del veicolo semirimorchio dal portello destro, asseritamente inidoneo a una corretta sigillatura in violazione del REG CE 852/2004 allegato II capo IV, la cui violazione è sanzionata dall'art. 6, comma 5 del d.lgs. 193/2007.
L'allegato II capo IV del regolamento citato dedicato al trasporto dei prodotti alimentari dispone: “1. I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere i prodotti alimentari da fonti di contaminazione e devono essere, se necessario, progettati e costruiti in modo tale da consentire un'adeguata pulizia e disinfezione.
2. I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare qualsiasi materiale diverso dai prodotti alimentari se questi ultimi possono risultarne contaminati.
3. Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in aggiunta ai prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari contemporaneamente, si deve provvedere, ove necessario, a separare in maniera efficace i vari prodotti.
4. I prodotti alimentari sfusi liquidi, granulari o in polvere devono essere trasportati in vani di carico e/o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Sui contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente visibile ed indelebile in una o più lingue comunitarie relativa alla loro utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione
«esclusivamente per prodotti alimentari».
5. Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di merci che non siano prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari, si deve provvedere a pulirli accuratamente tra un carico e l'altro per evitare il rischio di contaminazione.
6. I prodotti alimentari nei veicoli e/o contenitori devono essere collocati e protetti in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione.
7. Ove necessario, i vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per trasportare i prodotti alimentari debbono essere atti a mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di temperatura e consentire che la temperatura possa essere controllata”.
Parte opponente sia l'idoneità al trasporto di prodotti alimentari da parte del rimorchio oggetto di causa mediante deposito di rapporto di prova (all. 11) e scheda manuale temperatura automezzo (all. 9), nonché la regolare pulizia del mezzo (all. 8).
L'opponente ha altresì provato mediante testimoni che il liquido oggetto di accertamento era ghiaccio sciolto (quindi acqua) posto sopra i contenitori che trasportavano la merce per assicurarne le qualità organolettiche e quindi inidonea sia a sporcare il veicolo che a contaminare la merce trasportata.
Deve pertanto ritenersi insussistente la violazione contestata e deve revocarsi l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie il ricorso e revoca l'ordinanza ingiunzione emessa dal Parte_4
del 2.3.2022;
[...] condanna il Comune opposto al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in € 500 per onorari oltre spese vive, iva e cpa e rimborso forfettario come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Civitavecchia, 22 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1185/2022 promossa da:
) in proprio e in qualità di socio Parte_1 C.F._1 amministratore della Centro Trasporti di GA RA & C. snc, nonché in qualità di obbligato in solido,rappresentato e difeso dall'avv. CERRONI IVANA giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE contro
( ), in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.05.2025 la parte opponente si riportava ai propri scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio in proprio e in qualità di socio amministratore Parte_2 della Centro Trasporti di GA RA & C. snc, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 12 del 2.3.2022 con cui il ha Controparte_1 condannato la Centro Trasporti di GA RA & C., in solido con il trasgressore conducente del mezzo al pagamento della somma di € 1.008,75 per la violazione del Reg
CE 852/2004 e dell'art. 6, comma 5 del d.lgs. 193/2007, ordinanza con la quale era confermato il verbale di contestazione n. 700016426817 emesso dalla Polizia Stradale di
Tarquinia il 15.12.2021 elevato a carico di e del Centro Trasporti di Parte_3
GA RA & C. snc perché “col veicolo ATVT targato EJ814RN, RIMS Targa
AH16206 effettuava un trasporto di prodotti alimentari nello specifico come da documento di trasporto n.
21M-020696 in data odierna (ricotta grande incartata), il prodotto imballato e confezionato non era soggetto a contaminazione. Perdeva liquidi sul piano di carico e di conseguenza all'esterno del veicolo semirimorchio dal portello dx, non essendo idoneo alla corretta sigillatura disperdendosi sul piano viabile.
Si allegano prove fotografiche di quanto si riporta sopra”.
A detta dell'opponente la violazione contestata dell'art. 6 comma 5 del d.lgs. 193/2007 non sussisteva in quanto il reg. 852/2004 nel capitolo IV dell'allegato II, riguardante il trasporto non contemplava la perdita di liquidi, per cui i requisiti generali in materia di igiene risultavano rispettati, tanto che gli agenti di polizia verificavano che il prodotto imballato e confezionato non era soggetto a contaminazione e il vano rimorchio rispettava le disposizioni HACCP come poteva evincersi dalle schede del manuale in atti. Aggiungeva
l'opponente che la casa produttrice della ricotta per garantire che la stessa giungesse in condizioni ottimali ai consumatori era solita collocare sulle casse di plastica e polistirolo del ghiaccio per mantenerle più morbide per cui il liquido oggetto di accertamento era acqua che fuoriusciva dal rimorchio in misura limitata soltanto nel caso in cui il mezzo di trasporto si trovi in salita. Tutto quanto sopra premesso l'opponente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “ritenuta la illegittimità della violazione amministrativa contestata per le ragioni esposte, voglia annullare l'ordinanza n. 12 del 2.3.2022, emessa dal e di Controparte_1 CP_1 conseguenza il verbale n. 700016426817 della Polizia stradale di Tarquinia del 15.12.2021, in subordine in caso di rigetto del ricorso venga applicata la sanzione nella misura minima”.
Non si costituiva in giudizio né depositava il rapporto informativo il Controparte_1
per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
[...]
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice la causa era decisa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'esito della camera di consiglio all'udienza del 20.05.2025.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Oggetto di contestazione è la perdita di liquidi sul piano di carico e all'esterno del veicolo semirimorchio dal portello destro, asseritamente inidoneo a una corretta sigillatura in violazione del REG CE 852/2004 allegato II capo IV, la cui violazione è sanzionata dall'art. 6, comma 5 del d.lgs. 193/2007.
L'allegato II capo IV del regolamento citato dedicato al trasporto dei prodotti alimentari dispone: “1. I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere i prodotti alimentari da fonti di contaminazione e devono essere, se necessario, progettati e costruiti in modo tale da consentire un'adeguata pulizia e disinfezione.
2. I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare qualsiasi materiale diverso dai prodotti alimentari se questi ultimi possono risultarne contaminati.
3. Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in aggiunta ai prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari contemporaneamente, si deve provvedere, ove necessario, a separare in maniera efficace i vari prodotti.
4. I prodotti alimentari sfusi liquidi, granulari o in polvere devono essere trasportati in vani di carico e/o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Sui contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente visibile ed indelebile in una o più lingue comunitarie relativa alla loro utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione
«esclusivamente per prodotti alimentari».
5. Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di merci che non siano prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari, si deve provvedere a pulirli accuratamente tra un carico e l'altro per evitare il rischio di contaminazione.
6. I prodotti alimentari nei veicoli e/o contenitori devono essere collocati e protetti in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione.
7. Ove necessario, i vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per trasportare i prodotti alimentari debbono essere atti a mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di temperatura e consentire che la temperatura possa essere controllata”.
Parte opponente sia l'idoneità al trasporto di prodotti alimentari da parte del rimorchio oggetto di causa mediante deposito di rapporto di prova (all. 11) e scheda manuale temperatura automezzo (all. 9), nonché la regolare pulizia del mezzo (all. 8).
L'opponente ha altresì provato mediante testimoni che il liquido oggetto di accertamento era ghiaccio sciolto (quindi acqua) posto sopra i contenitori che trasportavano la merce per assicurarne le qualità organolettiche e quindi inidonea sia a sporcare il veicolo che a contaminare la merce trasportata.
Deve pertanto ritenersi insussistente la violazione contestata e deve revocarsi l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie il ricorso e revoca l'ordinanza ingiunzione emessa dal Parte_4
del 2.3.2022;
[...] condanna il Comune opposto al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in € 500 per onorari oltre spese vive, iva e cpa e rimborso forfettario come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Civitavecchia, 22 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli