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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/03/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 853/2024 e SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
***
Il Giudice
Considerato che l'odierna udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Lette le note
Pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. Il Giudice
Francesco Vigorito
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott. Francesco Vigorito, all'udienza del 5 marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 853/2024 R.G. tra cod. fisc.: , con sede in Pescara alla via Venezia – n. 49, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Lorè, cod. fisc.: ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla via Lungotevere Della Vittoria – n. 11, indirizzo PEC: ; Email_1
- APPELLANTE -
e
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , contumace;
CP_1 C.F._2
- APPELLATO -
e
, cod. fisc.: , con sede in Bracciano (RM), piazza IV Controparte_2 P.IVA_2
Novembre – n. 6, contumace.
- APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 679/2024 del Giudice di Pace di Civitavecchia
CONCLUSIONI:
Per l'attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis e in condivisione di quanto in atto argomentato e offerto: I.
2 accogliere il presente appello;
II. per l'effetto di quanto sopra e in riforma parziale della sentenza del Giudice di Pace
Civile di Civitavecchia, Dott. Giacomantonio Russo Walti, n. 679 assunta il 12.3.2024 e pubblicata in data
18.3.2024 a definizione del giudizio R.G. n. 368/2022, condannare il Signor al pagamento in CP_1 favore della esponente e, per essa, del sottoscritto legale già dichiaratosi nel precedente contenzioso antistatario, delle competenze, in uno agli accessori e agli oneri di legge, del procedimento di primo grado da liquidarsi ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 55/2014 e ss. modifiche;
III. condannare, altresì, il medesimo suddetto appellato al pagamento verso la Concessionaria e, per essa, dello scrivente procuratore che si dichiara anche nel caso di specie distrattario, degli esborsi e delle competenze, in uno agli accessori e agli oneri di legge, del corrente giudizio da liquidarsi pure in tale ipotesi ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 55/2014 e ss. modifiche. Con salvezza dei capi della pronuncia di che trattasi non assoggettati a gravame.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto
Con atto di citazione in appello notificato il 5 aprile 2024 all'indirizzo PEC
" del difensore di costituito in primo Email_2 CP_1 grado e al , la chiedeva la riforma del solo capo Controparte_2 Parte_1 relativo alle spese del giudizio della sentenza n. 679/2024 del Giudice di Pace di Civitavecchia resa nel giudizio n. 368/2022.
L'appellante rilevava che il giudice di primo grado aveva errato nell'interpretare gli artt. 91 e 92
c.p.c. in quanto il primo grado del giudizio non si è concluso con la soccombenza reciproca delle parti del giudizio e che, nelle more del giudizio non è mutata la giurisprudenza afferente alla tematica trattata e neppure la normativa di riferimento;
e che, inoltre, il giudizio innanzi al Giudice di pace non ha riguardato questioni particolarmente innovative. Nello specifico evidenziava che “la sospensione della prescrizione dei diritti creditori oggetto di riscossione esattoriale nel corso del periodo pandemico e la successiva estensione al 31.12.2023 dei termini esattivi inizialmente da perseguire in capo al biennio 2020/2021
è stata legiferata tombalmente e chiaramente con ampio anticipo rispetto alla instaurazione della procedura R.G. n.
368/2022”.
All'udienza del 18 settembre 2024 la SO.G.E.T. S.p.A. chiedeva dichiararsi la contumacia di e trattenersi la causa in decisione e il Giudice rinviava la causa all'udienza del 5 CP_1 marzo 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Verificata la regolarità della notifica all'indirizzo PEC del difensore nel giudizio di primo grado, deve dichiararsi la contumacia del convenuto-appellato . CP_1
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2. Compensazione delle spese di lite
L'art. 92, c. 2, c.p.c., statuisce: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Al ricorrere di tali ipotesi il giudice può, con valutazione ampiamente discrezionale, escludere radicalmente la ripetizione delle spese (compensazione totale) oppure limitare l'obbligazione del soccombente al rimborso solo di una frazione delle spese sopportate dalla controparte
(compensazione parziale); la discrezionalità attribuita al giudice investe l'an (ossia l'opportunità della compensazione) e la misura totale o parziale della stessa.
Nel caso in esame, in assenza di una reciproca soccombenza, occorre valutare se la compensazione delle spese di lite sia stata operata in presenza delle ulteriori ragioni normativamente previste.
Nella fattispecie, deve rilevarsi che la sentenza impugnata motivava la compensazione delle spese del giudizio nel modo seguente: “La particolarità della materia e la complessità della legislazione vigente giustificano la compensazione delle spese di lite”.
Dopo la sentenza della Corte costituzionale del 19.04.2018, n. 77, le ipotesi in cui il giudice può compensare le spese del giudizio non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, come stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 132/2014. Benché al giudice sia attribuita discrezionalità nel decidere sulle spese del giudizio, il discostarsi dalla regola generale della condanna alle spese della parte soccombente – statuita dall'art. 91 c.p.c. – richiede il supporto di una motivazione esauriente circa la sussistenza dei requisiti necessari a giustificare la peculiarità del caso concreto.
La Corte di cassazione ha ricostruito una serie di casi in cui la motivazione circa la compensazione delle spese del giudizio è da considerarsi non conforme a quanto stabilito dall' art. 132, c. 2, n. 4,
c.p.c.. Secondo la giurisprudenza tale violazione si verifica anche in caso di motivazione apparente.
La nozione di motivazione apparente in tema di regolamento delle spese processuali è stata ricostruita dalla Corte di cassazione attraverso una serie di pronunce conformi nel ritenere che le circostanze espresse con una formula generica (quali ad esempio: “la complessità e la pluralità delle questioni trattate”, “la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale”, “la peculiarità della materia del contendere”) siano inidonee a giustificare l'esercizio del potere di compensazione delle spese del giudizio (si vv. Cass. civ., n. 22598/2018; n. 10042/2018; n. 11216/2016).
Nel caso in esame, il giudice di pace ha motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. mediante il rinvio alla “particolarità della materia” e alla “complessità della legislazione vigente”. Tale motivazione deve ritenersi apparente: si tratta, infatti, di un'affermazione di mero principio, ipoteticamente ricollegabile a qualsiasi procedimento e quindi non conforme a quanto
4 richiesto dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c.
Pertanto l'opponente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado liquidate sulla base del parametro medio previsto dal D.m. m. 147/2022 per lo scaglione di valore relativo al giudizio.
3. Spese del presente giudizio
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 a favore di sempre in relazione al parametro Parte_1 minimo, in considerazione della contumacia dell'appellato, ed allo scaglione di valore relativo al giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 853/2024
R.G. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la contumacia di e del;
CP_1 Controparte_2
- accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza condanna al pagamento CP_1 delle spese del giudizio di primo grado che si determinano in € 346,00 oltre rimborso spese generali,
IVA, CPA a favore di da distrarsi a favore del difensore antistatario;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese del presente giudizio che si determinano in CP_1
€ 332,00 oltre rimborso spese generali, IVA, CPA a favore di a distrarsi a favore Parte_1 del difensore antistatario.
IL GIUDICE
Francesco Vigorito
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