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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 6192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6192 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26152 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017,
avente ad OGGETTO: “Risarcimento del danno ex artt. 2043-2059 c.c.”, e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele Caserta, giusta procura in atti, C.F._2
presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Napoli Via A. De Gasperi, n°33
ATTORI
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Palumbo CP_1 C.F._3
Vincenzo, giusta procura in atti, presso lo studio del quale sito in San Giorgio a Cremano in via
Cavalli di Bronzo n. 95, elettivamente domicilia, CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, e convenivano Parte_1 Parte_2
in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “..accerti e dichiari che le CP_1
espressioni riportate in premessa offendono l'onore, il decoro, l'immagine e la reputazione dei
sig.ri ed;
per l'effetto condannare la convenuta al Parte_1 Parte_2
risarcimento in favore degli attori di tutti i conseguenti danni morali e non patrimoniali descritti
in premessa, a determinarsi equitativamente in complessivi € 10.000,00 (diecimila) per ciascuno degli attori oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
condannare la convenuta a versare allo
stato la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 4 del d.lgs. 15/01/2016 n 7;”, con vittoria di spese di lite.
In particolare, gli attori deducevano che, in data 28.01.2016, presso il Servizio Pianificazione
Biotecnologie della ASL Napoli 1 Centro sito al 2° piano di via Don Bosco 4/F ed in presenza di terzi, venivano aggrediti verbalmente dalla che li appellava con i seguenti epiteti: CP_1
“non li pensare proprio sono gente di merda” ed ancora “Sta gente di spaccimma” e che poi aggrediva fisicamente il sig. . Parte_1
1.1.Si costituiva con memoria di costituzione depositata in data 01.12.2007 CP_1
chiedendo, in via preliminare, di sospendere il giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del processo penale ove gli attori, a seguito di querela depositata dall'odierna convenuta, erano stati citati in qualità di imputati del reato di cui agli artt. 110, 81, 582 e 612
comma 2 c.p. in ragione dell'aggressione fisica e verbale avvenuta in data 28.01.2016 presso l'Asl
Na 1; inoltre, eccepiva l'improcedibilità del giudizio per non mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita. Nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti e chiedeva il rigetto della pretesa attorea.
Proponeva domanda riconvenzionale al fine di sentir condannare gli attori, per l'aggressione verbale e fisica, subita al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati in € 26.000,00, di cui €8.000,00 a carico di ed € 18.000,00 a carico di , oltre Parte_2 Parte_1
interessi fino all'effettivo soddisfo,vinte le spese di lite.
2.Nel corso della fase istruttoria, deferito interrogatorio formale agli attori ed ammessa ed espletata prova testimoniale, con ordinanza del 01.10.2021, il Giudice ammetteva c.t.u. medica sulla persona di Subentrato questo giudice in data 15.7.2024, disposta l'acquisizione CP_1
della sentenza n. 3411/2019 emessa nel procedimento penale svoltosi tra le parti, è stata fissata udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e in data odierna, la causa è stata discussa e decisa.
3. Il Tribunale osserva.
Vanno disattese sia la domanda principale che quella riconvenzionale. Va rilevato che, per il medesimo episodio avvenuto in data 28.01.2016 - in relazione al quale gli attori assumono che la sig.ra , nel corso di una lite scoppiata per futili motivi, proferì nei loro CP_1
confronti le espressioni già sopra riportate, mentre quest'ultima deduce di essere stata aggredita sia verbalmente, che fisicamente dal che l'avrebbe strattonata e spinta facendola urtare contro Parte_1
il muro - hanno chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni all'onore, al decoro,
all'immagine e alla reputazione e la convenuta, attrice in riconvenzionale, ha parimenti chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
3.1. Ebbene, quanto alla domanda azionata da parte attrice è emersa la prova che la mattina del
28.01.2016, presso gli uffici dell'Asl Napoli 1 Centro, Servizio Pianificazione Biotecnologie, ove tutte le parti erano presenti per ragioni di lavoro, essendo dipendenti del predetto ente, nel CP_1
corso del lite avvenuta con gli attori proferì la frase “ sta gente di spaccimma” in presenza dei colleghi di lavoro e come riferito dai predetti escussi come testi Persona_1 CP_2 Persona_2
nel presente giudizio ( cfr. verbali di causa).
Tuttavia, la domanda di risarcimento danni non può trovare accoglimento.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui in materia di risarcimento dei danni, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata.
La Suprema Corte si è più volte occupata delle conseguenze civilistiche derivanti dai reati contro l'onore (ingiuria e diffamazione), statuendo che in tali casi “il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione,
sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato” (cfr. ex plurimis Cassazione civile sez. III, 06/12/2018, n.31537).
Dunque, un'espressione offensiva, pur assumendo una valenza lesiva della reputazione del soggetto cui è diretta, non esaurisce la fattispecie della responsabilità aquiliana e della conseguente sussistenza del danno risarcibile, che deve tradursi invece in un patimento effettivo (danno-conseguenza), del quale la parte è tenuta ad offrire l'allegazione e la prova.
Nel caso di specie, gli attori nulla hanno allegato e provato circa gli asseriti danni “..all'onere, al decoro, all'immagine, alla reputazione” che risultano apoditticamente affermati atteso che sono meramente enunciati, senza indicazione di alcuna circostanza di fatto, che ne consenta, anche in via presuntiva, di apprezzarne la sussistenza.
3.2. Quanto alla pretesa azionata dalla in riconvenzionale è stata acquisita agli atti di causa CP_1
copia della sentenza penale n.3411/2019 pronunciata in composizione monocratica dalla IX sezione del Tribunale di Napoli, che ha assolto con formula piena dall'accusa di aver commesso i reati di cui agli artt. 612 ( minaccia) e 582 c.p. ( lesione personale), la , per non aver commesso il fatto, il Pt_2
, perché il fatto non sussiste. Parte_1
In particolare, il Tribunale ha vagliato la medesima vicenda di prospettata aggressione e minaccia,
oggetto del presente giudizio, affermando che “..la ricostruzione dei fatti fornita dalla persona offesa
non appare verosimile ed attendibile tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi e .Si Per_1 CP_2
osserva invero che l'istruttoria non ha confermato quanto dichiarato dalla persona offesa nella
denuncia sporta in data 17.02.2016 e tale carenza degli elementi probatori nonché la mancanza di
riscontri esterni delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, mina la credibilità della .” Parte_3
(cfr. letteralmente sentenza in atti).
Viene dunque il rilievo il disposto di cui all'art. 652 c.p.p., in relazione al quale la Suprema Corte
ha chiarito che “In tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, l'azione civile per danni
è preclusa dal giudicato penale che rechi un accertamento circa l'insussistenza del fatto o della
partecipazione dell'imputato, rimanendo coperti sia il dedotto che il deducibile, impregiudicata
solo la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, sicché il giudicato penale di assoluzione - con
la formula "perché il fatto non sussiste" - osta alla proposizione, nel giudizio di civile di
risarcimento del danno derivante dal medesimo fatto-reato, di una ricostruzione della vicenda che
postuli, sotto altra prospettazione, l'esistenza di elementi di fatto, rimasti anche implicitamente
esclusi dal giudicato penale”. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4498 del 08/03/2016; Cassazione civile sez. II, 12/06/2024, n.16422).
3. Per le suesposte ragioni, vanno rigettate sia la domanda principale che la domanda riconvenzionale.
4. In ragione della soccombenza reciproca, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
Le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 16.06.2023, vengono poste definitivamente a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Nunzia
Tesone, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.26152/2017 r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
a) rigetta la domanda principale;
b) rigetta la domanda riconvenzionale;
c) compensa tra le parti le spese di lite;
d) pone definitivamente le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Napoli il 20.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nunzia Tesone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26152 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017,
avente ad OGGETTO: “Risarcimento del danno ex artt. 2043-2059 c.c.”, e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele Caserta, giusta procura in atti, C.F._2
presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Napoli Via A. De Gasperi, n°33
ATTORI
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Palumbo CP_1 C.F._3
Vincenzo, giusta procura in atti, presso lo studio del quale sito in San Giorgio a Cremano in via
Cavalli di Bronzo n. 95, elettivamente domicilia, CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, e convenivano Parte_1 Parte_2
in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “..accerti e dichiari che le CP_1
espressioni riportate in premessa offendono l'onore, il decoro, l'immagine e la reputazione dei
sig.ri ed;
per l'effetto condannare la convenuta al Parte_1 Parte_2
risarcimento in favore degli attori di tutti i conseguenti danni morali e non patrimoniali descritti
in premessa, a determinarsi equitativamente in complessivi € 10.000,00 (diecimila) per ciascuno degli attori oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
condannare la convenuta a versare allo
stato la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 4 del d.lgs. 15/01/2016 n 7;”, con vittoria di spese di lite.
In particolare, gli attori deducevano che, in data 28.01.2016, presso il Servizio Pianificazione
Biotecnologie della ASL Napoli 1 Centro sito al 2° piano di via Don Bosco 4/F ed in presenza di terzi, venivano aggrediti verbalmente dalla che li appellava con i seguenti epiteti: CP_1
“non li pensare proprio sono gente di merda” ed ancora “Sta gente di spaccimma” e che poi aggrediva fisicamente il sig. . Parte_1
1.1.Si costituiva con memoria di costituzione depositata in data 01.12.2007 CP_1
chiedendo, in via preliminare, di sospendere il giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del processo penale ove gli attori, a seguito di querela depositata dall'odierna convenuta, erano stati citati in qualità di imputati del reato di cui agli artt. 110, 81, 582 e 612
comma 2 c.p. in ragione dell'aggressione fisica e verbale avvenuta in data 28.01.2016 presso l'Asl
Na 1; inoltre, eccepiva l'improcedibilità del giudizio per non mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita. Nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti e chiedeva il rigetto della pretesa attorea.
Proponeva domanda riconvenzionale al fine di sentir condannare gli attori, per l'aggressione verbale e fisica, subita al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati in € 26.000,00, di cui €8.000,00 a carico di ed € 18.000,00 a carico di , oltre Parte_2 Parte_1
interessi fino all'effettivo soddisfo,vinte le spese di lite.
2.Nel corso della fase istruttoria, deferito interrogatorio formale agli attori ed ammessa ed espletata prova testimoniale, con ordinanza del 01.10.2021, il Giudice ammetteva c.t.u. medica sulla persona di Subentrato questo giudice in data 15.7.2024, disposta l'acquisizione CP_1
della sentenza n. 3411/2019 emessa nel procedimento penale svoltosi tra le parti, è stata fissata udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e in data odierna, la causa è stata discussa e decisa.
3. Il Tribunale osserva.
Vanno disattese sia la domanda principale che quella riconvenzionale. Va rilevato che, per il medesimo episodio avvenuto in data 28.01.2016 - in relazione al quale gli attori assumono che la sig.ra , nel corso di una lite scoppiata per futili motivi, proferì nei loro CP_1
confronti le espressioni già sopra riportate, mentre quest'ultima deduce di essere stata aggredita sia verbalmente, che fisicamente dal che l'avrebbe strattonata e spinta facendola urtare contro Parte_1
il muro - hanno chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni all'onore, al decoro,
all'immagine e alla reputazione e la convenuta, attrice in riconvenzionale, ha parimenti chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
3.1. Ebbene, quanto alla domanda azionata da parte attrice è emersa la prova che la mattina del
28.01.2016, presso gli uffici dell'Asl Napoli 1 Centro, Servizio Pianificazione Biotecnologie, ove tutte le parti erano presenti per ragioni di lavoro, essendo dipendenti del predetto ente, nel CP_1
corso del lite avvenuta con gli attori proferì la frase “ sta gente di spaccimma” in presenza dei colleghi di lavoro e come riferito dai predetti escussi come testi Persona_1 CP_2 Persona_2
nel presente giudizio ( cfr. verbali di causa).
Tuttavia, la domanda di risarcimento danni non può trovare accoglimento.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui in materia di risarcimento dei danni, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata.
La Suprema Corte si è più volte occupata delle conseguenze civilistiche derivanti dai reati contro l'onore (ingiuria e diffamazione), statuendo che in tali casi “il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione,
sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato” (cfr. ex plurimis Cassazione civile sez. III, 06/12/2018, n.31537).
Dunque, un'espressione offensiva, pur assumendo una valenza lesiva della reputazione del soggetto cui è diretta, non esaurisce la fattispecie della responsabilità aquiliana e della conseguente sussistenza del danno risarcibile, che deve tradursi invece in un patimento effettivo (danno-conseguenza), del quale la parte è tenuta ad offrire l'allegazione e la prova.
Nel caso di specie, gli attori nulla hanno allegato e provato circa gli asseriti danni “..all'onere, al decoro, all'immagine, alla reputazione” che risultano apoditticamente affermati atteso che sono meramente enunciati, senza indicazione di alcuna circostanza di fatto, che ne consenta, anche in via presuntiva, di apprezzarne la sussistenza.
3.2. Quanto alla pretesa azionata dalla in riconvenzionale è stata acquisita agli atti di causa CP_1
copia della sentenza penale n.3411/2019 pronunciata in composizione monocratica dalla IX sezione del Tribunale di Napoli, che ha assolto con formula piena dall'accusa di aver commesso i reati di cui agli artt. 612 ( minaccia) e 582 c.p. ( lesione personale), la , per non aver commesso il fatto, il Pt_2
, perché il fatto non sussiste. Parte_1
In particolare, il Tribunale ha vagliato la medesima vicenda di prospettata aggressione e minaccia,
oggetto del presente giudizio, affermando che “..la ricostruzione dei fatti fornita dalla persona offesa
non appare verosimile ed attendibile tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi e .Si Per_1 CP_2
osserva invero che l'istruttoria non ha confermato quanto dichiarato dalla persona offesa nella
denuncia sporta in data 17.02.2016 e tale carenza degli elementi probatori nonché la mancanza di
riscontri esterni delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, mina la credibilità della .” Parte_3
(cfr. letteralmente sentenza in atti).
Viene dunque il rilievo il disposto di cui all'art. 652 c.p.p., in relazione al quale la Suprema Corte
ha chiarito che “In tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, l'azione civile per danni
è preclusa dal giudicato penale che rechi un accertamento circa l'insussistenza del fatto o della
partecipazione dell'imputato, rimanendo coperti sia il dedotto che il deducibile, impregiudicata
solo la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, sicché il giudicato penale di assoluzione - con
la formula "perché il fatto non sussiste" - osta alla proposizione, nel giudizio di civile di
risarcimento del danno derivante dal medesimo fatto-reato, di una ricostruzione della vicenda che
postuli, sotto altra prospettazione, l'esistenza di elementi di fatto, rimasti anche implicitamente
esclusi dal giudicato penale”. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4498 del 08/03/2016; Cassazione civile sez. II, 12/06/2024, n.16422).
3. Per le suesposte ragioni, vanno rigettate sia la domanda principale che la domanda riconvenzionale.
4. In ragione della soccombenza reciproca, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
Le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 16.06.2023, vengono poste definitivamente a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Nunzia
Tesone, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.26152/2017 r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
a) rigetta la domanda principale;
b) rigetta la domanda riconvenzionale;
c) compensa tra le parti le spese di lite;
d) pone definitivamente le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Napoli il 20.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nunzia Tesone