Rigetto
Sentenza 3 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 2 dicembre 2025
Rigetto
Sentenza 8 aprile 2026
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- 1. TAR Marche, sezione II, sentenza 19 dicembre 2025, n. 1062https://www.eius.it/articoli/
- 2. TAR Marche, sezione II, sentenza 19 dicembre 2025, n. 1062https://www.eius.it/articoli/
FATTO E DIRITTO Il sig. Alan Petrini espone di essere stato candidato alla carica di consigliere regionale per la lista "Lega, Salvini - Marche" nella competizione elettorale per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione del Consiglio regionale della Regione Marche svoltasi nei giorni 28 e 29 settembre 2025. La competizione elettorale è stata regolata dal sistema elettorale proprio della Regione Marche (a statuto ordinario), la quale si è dotata della l.r. n. 27/2004 con cui è stata prevista l'elezione diretta del Presidente della Giunta contemporaneamente all'elezione del Consiglio regionale. Il sistema elettorale è di tipo proporzionale su base circoscrizionale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 03/06/2025, n. 4818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4818 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04818/2025REG.PROV.COLL.
N. 00179/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 179 del 2025, proposto da ON ER, rappresentata e difesa dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, n. 6;
contro
la Regione IL, l’Ufficio Centrale Regionale presso La Corte d’Appello di Potenza, l’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Potenza presso il Tribunale di Potenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
ND EL, rappresentato e difeso dagli avvocati Sandro Amorosino, Francesco Buscicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza non definitiva del Tribunale Amministrativo Regionale per la IL (sezione prima) n. 459, pubblicata il 26 settembre 2024, limitatamente alla statuizione con cui ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte ha respinto il ricorso principale, disponendo la verifica istruttoria per le sole sezioni n. 5 di Moliterno, n. 6 di Lavello e n. 1 di VA;
della sentenza definitiva del Tribunale Amministrativo Regionale per la IL (sezione prima) n. 653, pubblicata il 21 dicembre 2024, limitatamente alla parte in cui ha respinto il ricorso principale ed ha determinato il numero complessivo dei voti ottenuti da ON ER in 4056;
per quanto riguarda il ricorso incidentale, depositato da ND EL il 7 febbraio 2025:
per la riforma
della sentenza non definitiva del Tribunale Amministrativo Regionale per la IL (sezione prima) n. 459, pubblicata il 26 settembre 2024 e della sentenza definitiva del Tribunale Amministrativo Regionale per la IL (sezione prima) n. 653, pubblicata il 21 dicembre 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di ND EL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il consigliere Marina Perrelli e uditi per le parti gli avvocati Oreste Morcavallo e Sandro Amorosino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. ON ER ha esposto:
- di essere stata candidata alle elezioni regionali della IL, svoltesi in data 21 e 22 aprile 2024, nella lista “AT d’AL – Giorgia Meloni”;
- di aver riportato 4055 voti di preferenza e di essere risultata la seconda dei candidati non eletti, preceduta dal controinteressato ND EL con 4060 voti di preferenza;
- di essere diventata la prima dei candidati non eletti perché il controinteressato ND EL è stato nominato consigliere supplente, ai sensi dell’art. 23 della l.r. n. 18/2020, a seguito della nomina in data 9 luglio 2024 del consigliere Carmine Cicala ad assessore della Giunta Regionale, con delibera del Consiglio regionale n. 5 dell’11 luglio 2024;
- di aver avuto annullati o non assegnati 28 voti di preferenza nelle sezioni specificamente indicate nel ricorso, di cui 26 per essere stato il voto di preferenza espresso in spazio di lista diversa da quella di appartenenza sebbene all’interno della stessa coalizione, 1 per essere stato il voto di preferenza espresso nello spazio della lista di appartenenza, ma sbarrando anche i simboli delle liste della coalizione e 1 per essere stato il voto espresso in lista diversa con sbarramento del simbolo, nonché nella sezione n. 6 di Lavello di avere avuto l’assegnazione di un voto in meno a causa dell’erronea trascrizione del dato dei voti riportati indicati in 86 anziché in 87, come effettivamente conseguiti e assegnati a seguito della verificazione disposta con la sentenza non definitiva n. 459 del 2024 e nella sezione n. 5 di Moliterno la mancata assegnazione di 4 voti erroneamente conteggiati a favore del candidato EL e poi riassegnati a seguito della citata verificazione istruttoria;
- di avere impugnato il verbale di proclamazione degli eletti dell’ufficio Centrale Regionale, dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale e dei verbali delle sezioni n. 2, 3, 5, 6, 9, 10 del Comune di Lavello, n. 1 e 2 del Comune di Montemilone, n. 17 del Comune di Melfi, n. 59 del Comune di Potenza, n. 1 del Comune di VA e n. 5 del Comune di Moliterno, deducendone l’illegittimità per violazione della l.r. n. 20/2018, del d.P.R. n. 570/1960 e dell’art. 97 Cost., per eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, per erroneità manifesta e per violazione del principio del favor voti .
2. Con la sentenza non definitiva n. 459, pubblicata il 26 settembre 2024, fatta oggetto di riserva di appello sia da parte dell’odierna appellante che del controinteressato EL, il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di quest’ultimo, ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte ha respinto il ricorso principale, disponendo incombenti istruttori solo in relazione alle sezioni n. 5 di Moliterno, n. 6 di Lavello e n. 1 di VA.
2.1. All’esito della istruttoria svolta dalla Prefettura di Potenza:
- in relazione alla sezione n. 5 di Moliterno sono stati riscontrati come erroneamente attribuiti 4 voti di preferenza al candidato EL, sono stati riconfermati 6 voti di preferenza ottenuti dalla candidata ER, già conteggiati;
- in relazione alla sezione n. 6 di Lavello è stato accertato un mero errore di trascrizione nelle preferenze complessive della candidata ER in numero di 87 e non di 86, come riportato nel prospetto dei voti dell’Ufficio centrale circoscrizionale;
- in relazione alla sezione n. 1 di VA sono stati confermati 12 voti di preferenza per il candidato EL, non essendo stata rinvenuta alcuna scheda con preferenza ai due candidati di sesso maschile, 3. Con la sentenza definitiva n. 653 del 21 dicembre 2024 il giudice di primo grado ha respinto il ricorso principale, sul presupposto che, pur essendo entrambi i candidati a pari voti con 4056 preferenze complessive, per effetto della l.r. n. 20/2018 in caso di parità prevale l’ordine di presentazione della lista, ragione per la quale il controinteressato, collocato al terzo posto della lista, conserva la sua posizione rispetto a quella dell’appellante, collocata all’ottavo posto della medesima lista.
4. L’appellante deduce l’erroneità della sentenza non definitiva n. 459 del 2024:
1) per travisamento degli atti, per violazione della l.r. n. 20/2018; del d.P.R. n. 570/1960, per motivazione contraddittoria e illogica per la parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità della censura relativa alla sezione 17 del Comune di Melfi ed alla sezione 1 del Comune di Montemilone perché il giudice di primo grado non si sarebbe avveduto del fatto che la dichiarazione del 18 giugno 2024 relativa alla sezione 17 del Comune di Melfi conterrebbe la specificazione che “ risultavano barrati con la X anche gli ulteriori riquadri delle rimanenti liste di coalizione” e quella dell’8 maggio 2024 relativa alla sezione 1 del Comune di Montemilone conterrebbe la specificazione che vi era “ la croce sul simbolo RZ LI . L’annullamento da parte dell’Ufficio elettorale delle dette schede sarebbe, pertanto, illegittimo perché in contrasto con l’art. 57, comma 6, del d.P.R. n. 570/1960 e con l’art. 17, comma 4, della l. r. n. 20/2018;
2) per violazione della l.r. n. 20/2018, dell’art. 122 Cost., del d.P.R. n. 570/1960, per motivazione carente, erronea, perplessa, contraddittoria, illogica per la parte con la quale sono state dichiarate inammissibili le censure relative alle sezioni n. 2, 3, 5, 6, 9 e 10 del Comune di Lavello e n. 2 del Comune di Montemilone. Ad avviso dell’appellante il giudice di primo grado avrebbe erroneamente interpretato l’art. 17, comma 4, della l.r. n. 20 /2018, ai sensi del quale “Il voto di preferenza espresso per un candidato sullo spazio riservato a lista diversa da quella di appartenenza si intende attributo al candidato medesimo ed alla lista che lo sostiene” . Ne discenderebbe, pertanto, l’erroneità della genericità delle dichiarazioni dei rappresentanti di lista che, invece, avrebbero indicato con precisione sia la sezione che il numero di schede contestate, che la tipologia del vizio.
4.1. Alla luce dei predetti rilievi l’appellante ha chiesto disporsi verificazione istruttoria per:
- la sezione 17 del Comune di Melfi per accertare se è stata annullata una scheda contenente la preferenza per i candidati TA e ER nello spazio della lista di AT d’AL e con il segno sul simbolo e con il segno sulle altre liste della coalizione;
- la sezione 1 del Comune di Montemilone per accertare se è stato annullato o non assegnato 1 voto alla candidata ER perché il voto era espresso nello spazio di RZ AL con segno su questo simbolo;
- la sezione 2 del Comune di Montemilone per accertare se alla candidata ER non sono state assegnate 2 preferenze per voto espresso nello spazio di RZ AL e il voto è stato attribuito a RZ AL ed al candidato Presidente Bardi;
- la sezione n. 2 del Comune di Lavello per accertare se non sono state assegnate 3 preferenze alla candidata ER di cui 1 espressa nello spazio di RZ AL e 2 nello spazio della Lega ed il voto è stato attribuito solo ai due partiti ed al candidato presidente Bardi;
- la sezione 3 del Comune di Lavello per accertare se alla candidata ER non sono state assegnate 5 preferenze di cui 4 espresse nello spazio della Lega e 1 nello spazio di RZ AL ed i voti sono stati attribuiti ai due partiti ed al candidato Presidente Bardi;
- la sezione 5 del Comune di Lavello per accertare se alla candidata ER non sono state assegnate 2 preferenze espresse nello spazio della Lega ed il voto è stato attribuito alla Lega ed al candidato Presidente Bardi;
- la sezione 6 del Comune di Lavello per accertare se alla candidata ER non sono stati assegnati 4 voti di preferenza di cui 3 espressi nello spazio della Lega e 1 di Azione ed i voti sono stati attribuiti alle due liste ed al candidato Presidente Bardi;
- la sezione 9 del Comune di Lavello per accertare se alla candidata ER non sono stati assegnati 5 voti di preferenza, di cui 1 espresso nello spazio di Azione, 2 nello spazio della Lega e 2 nello spazio di RZ AL ed i voti sono stati attribuiti alle tre liste ed al candidato Presidente Bardi;
- la sezione 10 del Comune di Lavello per accertare se alla candidata ER non sono stati assegnati 5 voti di preferenza, di cui 3 espressi nello spazio di RZ AL e 2 nello spazio della Lega ed i voti sono stati attribuiti alle due liste ed al candidato Presidente Bardi.
5. Il Ministero dell’interno si è costituito con memoria di stile.
6. ND EL si è costituito in giudizio ed ha eccepito l’inammissibilità dell’appello perché l’appellante avrebbe contestato le conclusioni del giudice di primo grado senza riproporre quelle dichiarate inammissibili con riferimento alle sezioni 2, 3, 5, 6, 9 e 10 del Comune di Lavello, 2 del Comune di Montemilone e 17 del Comune di Melfi, nonché ha concluso per il rigetto dell’appello perché le censure proposte con il primo motivo sarebbero nuove rispetto a quelle articolate in primo grado e, comunque, generiche.
6.1. Con appello incidentale ND EL ha dedotto l’erroneità della sentenza per la parte in cui ha dichiarato inammissibili le censure articolate con il ricorso incidentale deducendo:
1) la violazione degli artt. 2, 3 e 48 Cost, del d. P. R. n. 570/1960, della l.r. n. 20/2018 relativamente all’attribuzione di 1 voto di preferenza nella sezione 6 del Comune di Lavello perché non sarebbe applicabile l’art. 57, comma 7, del d.P.R. n. 570/1960 che non contemplerebbe l’ipotesi dell’indicazione, sulla scheda elettorale, dei nominativi di due candidati, appartenenti a liste diverse, ma si riferirebbe al diverso caso in cui sia presente sulla scheda elettorale il nominativo di un solo candidato, appartenente ad una lista diversa da quella effettivamente votata;
2) la violazione degli artt. 2, 3 e 48 Cost, del d. P. R. n. 570/1960, della l.r. n. 20/2018 relativamente alla detrazione nella sezione 5 del Comune di Moliterno 4 voti di preferenza originariamente attribuiti in suo favore “con la conseguente riduzione da 4.060 a 4.056 voti di preferenza” perché il giudice di primo grado avrebbe dovuto accertare l’inammissibilità dell’intera dichiarazione sostitutiva resa da un elettore che ha apertamente dichiarato di aver votato per i candidati “ER” e LI, violando in tal modo il principio di segretezza del voto;
3) la violazione degli artt. 2, 3 e 48 Cost, del d. P. R. n.570/1960, della l.r. n. 20/2018 relativamente alla sezione 1 di Montemilone perché il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare che la dichiarazione sostitutiva resa da MA RR non conteneva i requisiti richiesti dalla giurisprudenza in materia di contestazioni avvenute nel corso delle operazioni di scrutinio;
4) la violazione degli artt. 2, 3 e 48 Cost,, dell’art.115 c.p.c., degli artt. 39 e 64 c.p.a., del principio di non contestazione, del d.P.R. n. 570/1960, della l.r. n. 20/2018 perché, in assenza di contestazioni e in violazione dell’art. 115 c.p.c., il giudice di primo grado avrebbe affermato l’impossibilità per HE GG di aver assistito alle operazioni elettorali in diverse sezioni.
6.2. L’appellante incidentale ha, quindi, riproposto ex art. 101 c.p.a. tutti i motivi articolati in primo grado.
7. Alla pubblica udienza dell’8 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. L’appello principale non è fondato e va respinto, ragione che esime il Collegio dall’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal controinteressato EL.
9. Con il primo motivo l’appellante deduce l’erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità della censura relativa alla sezione 17 del Comune di Melfi ed alla sezione 1 del Comune di Montemilone perché il giudice di primo grado non si sarebbe avveduto del fatto che la dichiarazione del 18 giugno 2024 del rappresentante di lista della sezione 17 del Comune di Melfi e quella dell’8 maggio 2024 del rappresentante della sezione 1 del Comune di Montemilone conterrebbero rispettivamente la specificazione che “risultavano barrati con la X anche gli ulteriori riquadri delle rimanenti liste di coalizione” e che vi era “ la croce sul simbolo RZ LI .
9.1. La censura è infondata e va disattesa.
Nella sentenza non definitiva impugnata il giudice di primo grado ha statuito:
- con riguardo alla sezione 1 del Comune di Montemilone che la censura relativa alla dichiarazione “ attestante che nella predetta Sezione “non era stata attribuita 1 preferenza alla candidata ER, in quanto la preferenza era stata espressa apponendo la croce sul simbolo di RZ AL ed il nome ER nel riquadro riservato all’espressione di voto per i candidati della lista RZ LI” , pur se ammissibile perché non generica né esplorativa, è infondata nel merito “in quanto, come già statuito, ai sensi dell’art. 57, comma 7, DPR n. 570/1960 “sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata” ;
- con riguardo alla sezione 17 del Comune di Melfi che la censura relativa alla dichiarazione attestante che era stato espresso il voto “per la ricorrente principale ON ER nel rettangolo, contenente il simbolo di un’altra lista, diversa da quella della ricorrente di AT d’AL e le due linee per l’indicazione dei due candidati votati di sesso diverso” non “ha un contenuto esauriente, perché non specifica una circostanza molto importante, cioè se gli elettori, oltre ad esprimere il voto di preferenza per la ricorrente, hanno anche tracciato un segno sui simboli delle altre liste, a fianco dei quali è stata espressa la preferenza per la ricorrente” .
9.2. Osserva il Collegio che, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, in relazione alla sezione 1 del Comune di Montemilone il giudice di primo grado ha testualmente riportato il contenuto della dichiarazione del rappresentante di lista ritenendo la censura ammissibile, ma infondata nel merito alla luce di quanto disposto dal più volte citato articolo 57 del d.P.R. n. 570/1960, attesa l’inefficacia del voto espresso per candidati diversi dalla lista votata.
9.3. In relazione alla sezione 17 del Comune di Melfi il giudice di primo grado non avrebbe dovuto dichiarare la censura inammissibile per genericità in ragione della specificazione che “risultavano barrati con la X anche gli ulteriori riquadri delle rimanenti liste di coalizione” , ma al pari di quanto deciso in relazione alla sezione 1 del Comune di Montemilone, avrebbe dovuto ritenerla ammissibile, ma infondata nel merito in ragione della medesima motivazione già richiamata.
10. Con il secondo motivo l’appellante principale lamenta l’erroneità della decisione nella parte relativa alla declaratoria di inammissibilità delle “censure, relative alle Sezioni nn. 2, 3, 5, 6, 9 e 10 del Comune di Lavello, eccetto quella relativa alla Sezione n. 6 del Comune di Lavello, con la quale è stata dedotta l’erronea trascrizione nel Prospetto dei voti di preferenza dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale del Tribunale di Potenza di 86 voti di preferenza in favore della ricorrente, anziché 87, alla Sezione n. 2 del Comune di Montemilone” .
10.1. Il giudice di primo grado ha ritenuto le predette censure “ sia generiche, sia di tipo esplorativo” in quanto volte a “provocare una ripetizione delle operazioni elettorali di scrutinio, che possa tradursi in un’eventuale correzione del risultato elettorale, trasformando il ruolo del sindacato giurisdizionale in materia elettorale ed attribuendo al Giudice Amministrativo la funzione di scrutinatore di secondo livello” .
In particolare il giudice di primo grado ha affermato che le “ dichiarazioni sostitutive ex DPR n. 445/2000 dei rappresentanti di lista presso le Sezioni nn. 2, 3, 5, 6, 9 e 10 del Comune di Lavello, nella Sezione n.2 del Comune di Montemilone e nella Sezione n. 17 del Comune di Melfi” affermano “l’esistenza di 27 schede, nella quali era stato espresso il voto per la ricorrente principale ON ER nel rettangolo, contenente il simbolo di un’altra lista, diversa da quella della ricorrente di AT d’AL, e le due linee per l’indicazione dei due candidati votati di sesso diverso” , senza specificare “una circostanza molto importante, cioè se gli elettori, oltre ad esprimere il voto di preferenza per la ricorrente, hanno anche tracciato un segno sui simboli delle altre liste, a fianco dei quali è stata espressa la preferenza per la ricorrente” .
10.2. Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio “i motivi di ricorso devono considerarsi muniti di adeguata consistenza e specificazione che ne impone l'esame da parte del giudice non già quando descrivono le conclusioni cui essi sono indirizzati, ma se e quando indicano pure le ragioni che vengono poste a base di siffatte conclusioni e danno dimostrazione, secondo l'intendimento del ricorrente, del titolo e della causa delle richieste e delle norme che le giustificano” (C.G.A.R.S. n. 380 del 2020).
10.3. Dalla documentazione agli atti si evince che le preferenze nelle sezioni suindicate non sono state attribuite alla appellante principale perché riportavano il voto nello spazio riservato all’espressione di voto per candidati di altra lista e che, pertanto, è stato attribuito il voto al candidato Presidente e alla lista.
Premesso che, ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 570/1960, sono efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata, mentre sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista e sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, appare condivisibile la conclusione cui è giunto il giudice di primo grado.
E, infatti, in mancanza dell’indicazione sulla presenza di segni sui simboli delle altre liste, oltre all’espressione della preferenza per la candidata ER, la censura è inammissibile per genericità poiché “se l’elettore non ha tracciato alcun segno sul simbolo delle altre liste, ai sensi dell’art. 17, comma 4, L.R. n. 20/2018 vanno attribuiti il voto alla Lista AT d’AL ed alla ricorrente principale, mentre, se l’elettore ha tracciato un segno sul simbolo delle altre liste, ai sensi dell’art. 57, comma 7, DPR n. 570/1960 (“sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata”) il voto va assegnato alle altre Liste e deve considerarsi nullo il voto di preferenza espresso in favore della ricorrente” .
Né vale a inficiare la predetta conclusione il richiamo all’art.17, comma 4, della l.r. n. 20/2018, ai sensi del quale “(…) nello stesso caso, il voto di preferenza espresso per un candidato appartenente ad una delle liste si intende prevalente ed è attribuito alla lista medesima ed il voto di preferenza espresso per un candidato sullo spazio riservato a lista diversa da quella di appartenenza si intende attribuito al candidato medesimo ed alla lista che lo sostiene” , poiché tale disposizione va coordinata con l’art. 57 del d.P.R. n. 570/1960 e con la diversa ipotesi “dell’apposizione del segno di votazione sul simbolo di una lista e della contestuale indicazione della preferenza per un candidato di un’altra lista, sul cui simbolo non è stato apposto alcun segno” .
10.4. In materia elettorale, come affermato anche dall'Adunanza Plenaria n. 32 del 2014, esiste un onere di specificità dei motivi di ricorso, per quanto attenuato rispetto alle regole generali, e, pertanto, alla luce di tutte le considerazioni esposte le doglianze dell’appellante relative alle sezioni indicate non potevano che risultare inammissibili proprio a causa dell'inadempimento del predetto onere.
10.5. Dalla reiezione delle censure articolate con l’appello principale discende anche il rigetto dell’istanza istruttoria relativa alle sezioni oggetto delle doglianze disattese.
11. Con l’appello incidentale ND EL ha censurato la sentenza per la parte in cui sono state dichiarate ammissibili e fondate le censure proposte da ON ER con attribuzione alla stessa di 5 preferenze e, in via gradata, ha riproposto il ricorso incidentale di primo grado recante motivi analoghi a quelli del ricorso principale per l’ipotetico accoglimento del secondo motivo di appello trattandosi di censure “a specchio” di quelle proposte dalla appellante ER.
L’appello incidentale è in parte infondato e in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
11.1. E’ infondata la censura relativa alla sezione 6 del Comune di Lavello perché “come già statuito con la Sentenza Parziale n. 459 del 26.9.2024, ai sensi dell’art. 57, comma 7, DPR n. 570/1960 “sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata”, mentre il voto non attribuito recava una croce sul contrassegno della lista AT d’AL e il cognome “ER” sulla corrispondente riga.
11.2. E’ infondata e da disattendere anche la censura relativa alla sezione 5 del Comune di Moliterno con la quale l’appellante incidentale lamenta che avrebbe dovuto essere ritenuta inattendibile la dichiarazione del sig. OR non solo per la parte in cui ha dichiarato di aver votato per una determinata lista nella detta sezione ma nella sua integrità.
All’esito dell’istruttoria svolta dalla Prefettura di Potenza il giudice di primo grado, nella sentenza definitiva n. 653 del 2024, ha evidenziato che “nel verbale di tale Sezione erano stati erroneamente indicati 4 voti di preferenza al ricorrente incidentale e 0 voti di preferenza ad altro candidato della Lista AT d’AL, in quanto sia dalla tabella di scrutinio, sia dal riconteggio delle schede era stato accertato che il ricorrente incidentale non aveva riportato alcun voto di preferenza, mentre l’altro candidato aveva ottenuto 4 voti di preferenza ed inoltre risultavano confermati i 6 voti di preferenza alla ricorrente principale, indicati nel verbale della Sezione (sono state allegate al verbale dell’istruttoria del 21.10.2024 le pagine della tabella di scrutino, relative alla Lista AT d’AL, e le 6 schede, recanti il voto di preferenza alla ricorrente principale” .
Ne discende che alla luce dei detti dati emerge l’attendibilità della dichiarazione per la parte relativa alla “discordanza tra i dati, contenuti nelle tabelle di scrutinio, e quelli, riportati nei verbali delle Sezioni elettorali” che prescinde dalla violazione del principio della segretezza del voto e, quindi, la condivisibilità della conclusione del giudice di primo grado circa la necessità di disporre istruttoria in merito alla stessa.
11.3. Con riguardo alla censura relativa alla sezione 1 del Comune di Montemilone il Collegio ritiene di poter richiamare quanto argomentato al § 9.2.
11.4 Deve, infine, essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’appello incidentale nella parte in cui ha riproposto i motivi del ricorso incidentale di primo grado analoghi a quelli del ricorso principale in considerazione della reiezione dell’appello principale.
12. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta; dichiara in parte improcedibile l’appello incidentale e per la restante parte lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 131, comma 4, e 130, comma 8, cod. proc. amm., manda alla Segreteria di comunicare la presente sentenza alla Giunta della Regione IL e al Prefetto di Potenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marina Perrelli | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO