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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/12/2025, n. 2505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2505 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Torre Annunziata - Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato dott.ssa ST ST, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2270/2025 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti in atti, Pt_1 dall'avv.to AZZANO STEFANO, elettivamente domiciliato come da ricorso;
OPPONENTE E
rappresentato e difeso, dall'Avv. ALFANO YLENIA ZAIRA con cui elettivamente Controparte_1 domicilia in VIA G. COSENZA 277 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA;
OPPOSTO
OGGETTO: Ricorso In Opposizione Ad Atp;
pensione e Indennità ciechi ventesimisti.
CONCLUSIONI: le parti, riportandosi ai rispettivi scritti, concludevano come da note di trattazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pt_ Con ricorso depositato il 18/04/2025 premesso che il ricorrente in sede di Atp aveva chiesto il riconoscimento della pensione per ciechi parziali ex art. 8 legge n. 66 del 10 febbraio 1962, nonché dell'indennità speciale per cieco ventesimista, e che il ctu aveva riconosciuto il requisito sanitario per le prestazioni richieste, si doleva che il ctu avesse indicato la decorrenza del requisito sanitario dal 31/07/2023 - data della domanda amministrativa- a fronte del verbale della commissione medica del 17/2/24 che non riconosceva 1/20 in entrambi gli occhi, ma solo all'occhio destro e 1/10 a quello sinistro. Per tali motivi proponeva ricorso, previo dissenso tempestivamente espresso, ex art. 445 bis co. 6 c.p.c., con cui, impugnando le conclusioni del ctu, chiedeva riconoscersi la decorrenza del requisito sanitario dalla data del 16/4/2024 quando è stata certificata la presenza di 1/20 nmcl in entrambi gli occhi, e in via istruttoria, disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio e/o chiamare il ctu a chiarimenti. Con vittoria di spese ed onorari. Si costituiva in giudizio l'opposto, il quale concludeva per il rigetto del ricorso. Il tutto, con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio. All'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc, il G.d.L. decideva con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del ricorso in opposizione, essendo specifici i motivi indicati ed essendo irrilevante, in punto di ammissibilità, la circostanza che non siano state presentate osservazioni alla bozza di ctu in sede di Atp. In punto di diritto, tenuto conto dei vari disposti della legge 27 maggio 1970 n.382 (Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili) e delle nuove norme contenute nelle leggi 21 novembre 1988 n.508, 11 ottobre 1990 n.289, 15 ottobre 1990 n.295, 31 dicembre 1991 n.429, è possibile distinguere nella definizione legale di cecità tre diversi gradi di minorazione visiva. Si parla infatti di cieco assoluto, di cieco parziale “ventesimista” (1/20 di visus residuo) e di cieco parziale
“decimista” (1/10 di visus residuo). Tutti e tre le categorie rientrano nella più ampia categoria dei CIECHI CIVILI.
1 -Cecità assoluta:
“ Per cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra e della luce” (art. 11 L: 27.5.1970 n.382).Anche la percezione del solo movimento della mano ( visus motu manus) integra la condizione della cecità assoluta in quanto il soggetto percepisce unicamente il passaggio di un oggetto davanti ad una sorgente luminosa e tale passaggio viene identificato proprio in quanto esso determina una privazione di luce , cioè un ombra nella sua residua funzione visiva;
in pratica non è identificata la forma dell'oggetto che produce l'ombra , tanto è vero che lo stesso risultato si ottiene con un qualunque oggetto opaco alla trasmissione di luce.
-Cecità parziale: I ciechi parziali sono coloro che (ex art. 8 L.66/62) presentano un residuo visivo: A) non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti). B) superiore ad 1/20 ma inferiore ad 1/10 in entrambi gli occhi (ciechi parziali “decimisti”). La cecità assoluta è di per sè titolo sufficiente per il conseguimento del diritto alla indennità di accompagnamento prevista dalla l. 27 maggio 1970 n. 382 - indennità che può anche cumularsi con la pensione non reversibile di cui alla l. 10 febbraio 1962 n. 66 –qualora il ricorrente sia al di sotto di limiti di reddito stabiliti dalla legge. Pt_ Ciò premesso, nel merito, la domanda dell' formulata in opposizione ad ATP, e finalizzata all'accertamento della decorrenza successiva, non è fondata. L'indagine operata dall'esperto incaricato si presenta immune da censure logiche che ne possano inficiare l'esito conclusivo e può, pertanto, essere idonea a supportare il convincimento del Tribunale. Il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (cfr. Cass. 9/12/1995, n. 12630; Cass. 7.6.2000, n. 7716; Cass. 11.3.2002, n. 3492). Ne deriva, quindi, che non è necessario soffermarsi sulle contrarie allegazioni che, essendo state espressamente confutate dal CTU, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cassazione civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15904; Cassazione civile, sez. III, 30 aprile 2009, n. 10123). Pt_ In ogni caso si rileva che impugna le conclusioni del ctu in punto di decorrenza rilevando che il ctu avrebbe probabilmente dedotto la presenza di 1/20 ad entrambi gli occhi dal certificato del luglio 2023, senza tenere in considerazione “il verbale della commissione ciechi metropolitana Napoli 2024 che data 17/2/2024 ha sottoposto il periziato a "visita diretta oftalmologica condotta con metodologia medico-legale". “diagnosi di NON CIECO CVILE”. La commissione medico legale riconosceva l'opposto con minorazioni pari a 1/20 all'occhio dx e 1/10 all'occhio sx, ed il verbale è l'atto contestato in sede di Atp. Ora, dal verbale della commissione, nella parte descrittiva ove è indicato “accertamenti”, nulla vi è scritto, non emergono accertamenti di natura medico legale;
ove è indicato “documentazione medica”; emerge l'acquisizione del certificato del 28/7/2023 con la dicitura “certificato oculistico del 28/7/23 visita diretta oftalmogica condotta con metodologia medico legale”. Il certificato del 28/7/23 è stato redatto dalla dr.ssa dell'ambulatorio medico legale di oculistica Per_1 della Asl Na 3 Sud distretto 58, ed indicava il visus residuo in 1/20 ad entrambi gli occhi. Pertanto, non è chiaro se la dicitura “visita diretta medico legale” si riferisca ad una visita diretta espletata dalla commissione o se si riferisca a quanto avvenuto il 28/7/23, e non si comprende, pertanto, se vi sia stata solo acquisizione del certificato del 28/7/23 o se sia stata compiuta visita diretta. In ogni caso, anche con la visita diretta da parte della commissione medica, si rileva che anche il 28/7/23 è stata condotta visita medico legale da struttura pubblica, con risultato di 1/20 ad entrambi gli occhi, e che anche successivamente, il 16/4/24, in un'altra visita medico legale svoltasi presso il distretto 59 della Asl Na 3 Sud, è stato riconosciuto 1/20 ad entrambi gli occhi. Inoltre, l'opposto è da tempo (circa 25 anni) sofferente di diabete mellito insulino dipendente con retinopatia diabetica e maculopatia, pratica laser terapia ed iniezioni per la macula. Il grave deficit visivo è documentato dal 2018, ed è plausibile quindi che la valutazione della commissione, unica discorde (rispetto poi al solo occhio sinistro) in un contesto di certificazioni conformi rispetto alla patologia e alla sua gravità, possa essere quella meno aderente alla reale situazione dell'opposto e al suo deficit visivo, come documentato almeno fin dal luglio 2023. Si condivide pertanto la conclusione del CTU, fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da inequivocabile documentazione sanitaria, e che si sostanzia in un giudizio medico-legale ineccepibile e meritevole di totale adesione. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e
2 dall'elaborato redatto dal ctu (cui integralmente si rinvia) si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, e va riconosciuto il requisito sanitario per usufruire delle prestazioni richieste dalla data della domanda amministrativa (31.07.2023). È invece inammissibile la domanda dell'opposto di accertamento del diritto alla prestazione e di condanna Pt_ dell' al pagamento della prestazione, essendo anche il ricorso in opposizione finalizzato solo all'accertamento del requisito sanitario e non al diritto alla prestazione. La pronuncia ai sensi dell'art. 445- bis c.p.c., u.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti (v. Cass. n. 27010 del 2018; Cass. n. 9876 del 2019) e, a maggior ragione, la condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato per essere avulso dal thema decidendum. Anche la domanda dell'opposto ex art 96 cpc non è fondata. Non si rinvengono gli estremi né della mala fede né della colpa grave, trattandosi di atto di opposizione legato a differente valutazione operata dalla commissione medica. La domanda va quindi rigettata. Le spese vanno compensate per la presente fase tenuto conto della reciproca soccombenza, attesa l'inammissibilità e il rigetto delle domande ulteriori svolte dall'opposto, e liquidate al minimo per la fase di Atp considerata la natura della causa, e in particolare in base allo scaglione compreso Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00 (cfr. fra le tante Cass. n. 10791/2020 e Cass 21353/23), sulla base delle tabelle vigenti al momento della decisione (Cass. N. 6105/23 ed altre conformi), e quindi in € 1.200 per la fase di Atp.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall' in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., nei confronti di esposito , così provvede: CP_1
1. rigetta il ricorso in opposizione;
2. dichiara invalido civile quale cieco parziale ventesimista a far data dal 31/7/2023, Controparte_1 data della domanda amministrativa;
Pt_
3. pone le spese di lite della fase di Atp a carico di che liquida in € 1.200 oltre iva, cpa e spese generali con attribuzione;
compensa le spese di lite della presente fase.
Torre Annunziata 17/12/2025
Il Giudice del Lavoro
ST ST
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