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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1621 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv.ti PUTRIGNANO VINCENZO e CORVINO ALESSANDRO
- RICORRENTE contro
Controparte_1
[...] con l'avv. MAZZARELLA GIUSEPPE
- RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8 settembre 2023, proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n.379/2023 del 07.07.2023 con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della 1 somma di € 62.343,22, oltre interessi in favore della Parte_2
a titolo di contributi asseritamente dovuti e non versati nel
[...]
periodo dal 2009 al 2019.
A sostegno deduceva: a) di essere iscritto alla dal 08.02.1985; b) di aver esercitato la Pt_2
propria attività professionale in forma di ditta individuale con partita IVA n. , chiusa a P.IVA_1
dicembre 2010 quando, a seguito del fallimento delle società di cui era legale rappresentante, aveva dovuto affrontare gravi problemi finanziari;
b) che pur avendo cessato di svolgere la propria attività professionale e chiuso la partita IVA a dicembre 2010, non si era cancellato dell'Albo;
c) che dal 2011 aveva intrattenuto esclusivamente rapporti di lavoro dipendente con mansioni impiegatizie e commerciali in relazione ai quali, ad oggi, erano versati continuativamente i contributi all' ; CP_2
d) che a partire dallo stesso anno non aveva più inviato alla le comunicazioni dei redditi CP_1 prodotti e dei volumi d'affari, né aveva più ricevuto alcuna comunicazione o richiesta di pagamento dalla stessa;
e) che a gennaio 2020 il Collegio dei Geometri aveva deliberato la sua cancellazione dell'Albo professionale per “grave infrazione disciplinare” consistente nelle omesse dichiarazioni e che solo a luglio 2022 aveva ricevuto formale diffida ad adempiere;
f) che le disposizioni statutarie e regolamentari che non prevedevano la facoltà per il geometra iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria e che resti tuttavia iscritto all'Albo, di cancellarsi dalla dovevano ritenersi illegittime in quanto in contrasto con il disposto dell'art. 22 comma CP_1
2 della legge n.773/1982;
b) che dette disposizioni e la delibera consigliare 123/2009 dovevano essere interpretate nel senso che il geometra possa fornire anche a posteriori la prova della sua iscrizione ad altre forma di previdenza e del mancato svolgimento della professione e quindi esercitare il suo diritto alla cancellazione dalla senza essere investito di alcun obbligo di comunicazione circa il proprio CP_1
reddito e volume di affari;
c) che, in subordine, stante la sua genericità, la missiva del 15.07.2022 non poteva ritenersi idonea a interrompere il decorso della prescrizione e, in ulteriore subordine, doveva ritenersi prescritta ogni pretesa sorta prima del 15.07.2017.
2. Si costituiva la la Parte_2
quale contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto dovendosi ritenere, sulla base delle
2 normativa d'interesse e delle pronunce giurisprudenziali ampliamente richiamate, che l'iscrizione all'Albo professionale fosse condizione sufficiente a far ritenere l'obbligatorietà dell'iscrizione alla e dei conseguenti obblighi informativi e previdenziali a nulla rilevando l'eventuale CP_1
duplicazione della tutela previdenziale sussistendo un cumulo di attività formalmente distinte;
nessuna prescrizione era inoltre maturata stante i molteplici solleciti di pagamento inviati al ricorrente via pec a partire dal 26.07.2013, senza considerare che la prescrizione a mente del disposto di cui all'art.19 comma II legge n.773/1982 non era mai iniziata a decorrere non avendo il ricorrente inviato negli anni di riferimento alcuna dichiarazione.
3. Il ricorso deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
3.1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
Nella specie opera il principio invocato dalla di cui all'art. 19, comma 2, della cit. CP_1
L.n.773/1982, secondo cui per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti dagli iscritti, la prescrizione decorre dalla data della trasmissione alla da parte dell'obbligato, della CP_1
dichiarazione annuale obbligatoria.
Ne segue che, non avendo il ricorrente provveduto, per sua stessa ammissione, a trasmettere la dichiarazione annuale obbligatoria dal 2010 in avanti, il termine non è mai iniziato a decorrere.
In ogni caso, è pacifico che la abbia tempestivamente interrotto il decorso del termine CP_1
prescrizionale con le richieste di pagamento versate in atti (cfr. docc. da 3 a 11 memoria).
3.2. Nel merito, come è noto, ai sensi dell'art. 22 l.773/1982, presupposto dell'obbligo di iscrizione alla era lo svolgimento, da parte degli iscritti all'albo dei geometri, della libera professione CP_1
con carattere di continuità, unitamente alla non iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Invece, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto , approvato con D.M. 27/02/2003, l'obbligo è stato Pt_2 esteso a tutti gli iscritti all'albo professionale che esercitino, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione.
Con la medesima disposizione la ha altresì introdotto una presunzione di esercizio della libera CP_1 professione sulla base della mera iscrizione all'albo stesso, salvo prova contraria resa nelle modalità previste con provvedimenti dalla stessa approvati.
In particolare, con delibera consiliare n.2/2003, approvata con D.I. del 24.03.2003, sono state inizialmente individuate le modalità per la dimostrazione del mancato svolgimento della libera professione (cioè trasmissione di autocertificazione attestante il mancato esercizio dell'attività
3 professionale e il mancato possesso della partiva IVA, oltre che dichiarazione fiscale annuale autocertificata attestante la mancata denuncia di redditi aventi natura professionale).
Successivamente tali modalità sono state semplificate con delibera n. 123/2009 approvata con D.M.
14.07.2009, la quale ha altresì introdotto alcune precisazioni con riferimento alla posizione dei geometri alle dipendenze di aziende, enti pubblici o società.
Parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità delle previsioni statutarie citate, in quanto contrastanti con le previsioni dell'art. 22 l. 773 cit.
La censura non può essere accolta, aderendo questo Tribunale al più recente orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto (ex multis Cassazione civile, sez. lav.,
03/01/2020, n. 25; Cassazione civile, sez. lav., 19/02/2021, n. 4568), che ha ritenuto la legittimità di tale intervento della , quale attuazione dell'autonomia gestionale, organizzativa e contabile Pt_2 riconosciutale dall'art. 2 d.lgs. 504/1994 e dall'art. 3 l. 335/1995. È stato puntualmente osservato, infatti, che “il sistema regolamentare della ha esteso l'obbligo di iscrizione a nuove CP_3 categorie di soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla l. 335/1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti” (Cass. n.
4568 cit., che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
3.3. Così riassunto il quadro normativo e regolamentare applicabile, nel caso di specie, è pacifico e non contestato che il ricorrente a dicembre 2010 chiudeva la partita IVA utilizzata durante gli anni in cui aveva esercitato la professione di geometra e che nel 2010 veniva dichiarato il fallimento delle due società di cui era socio e legale rappresentante ed era sottoposto a procedure esecutive
(docc. 4,5 e 6 ricorso).
A partire poi da gennaio 2011 il ricorrente assume di aver iniziato a svolgere attività di lavoro subordinato con mansioni impiegatizie e commerciali senza svolgere alcuna attività riconducibile alla professione di geometra.
A tal fine ha prodotto: a) lettera di assunzione a tempo determinato del 12.01.2011 con scadenza al
30.06.2011 da parte della con la mansione di impiegato d'ordine e lettera del Controparte_4
1.07.2011 di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (doc.8);
b) comunicazione di proroga del contratto a termine stipulato in data 1.02.2021 con la CP_5
[... e comunicazione obbligatoria da cui si evince la trasformazione a tempo indeterminato di siffatto rapporto (doc.8);
c) certificazione attestante le denunce contributive dal 2011 in avanti (doc.7). CP_2
4 Ebbene con riferimento all'annualità 2009-2010 posto che il ricorrente assume di aver iniziato a lavorare come impiegato a partire dal 2011 e che, a parte le vicende che hanno interessato le società di cui era legale rappresentante, nulla allega o documenta in relazione all'attività svolta in tale periodo, limitandosi a dare atto della chiusura della partita IVA a dicembre 2010, la richiesta di contribuzione di cui al decreto ingiuntivo opposto deve considerarsi pienamente legittima in relazione a tali annualità.
Quanto agli anni successivi (2011-2019), si osserva che, ferma restando la legittimità della presunzione introdotta dalla normativa regolamentare e pacifica l'omessa trasmissione dell'autocertificazione di cui alle delibere consiliari citate, occorre valutare se gli elementi emersi in questa sede siano sufficienti a dimostrare che, a partire dall'anno in questione, il ricorrente abbia o meno svolto nell'ambito dei rapporti di lavoro intrattenuti con le società sopra richiamate, attività riconducibili alla libera professione, anche in modo sporadico.
Ebbene, stima il Tribunale che tale prova non sia stata raggiunta.
Ed infatti, dalla documentazione versata in atti e sopra richiamata risulta la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato, di cui, tuttavia, non è stata fornita alcuna prova in ordine al tipo di mansioni concretamente e specificatamente svolte dal ricorrente.
Invero, quanto al rapporto con la e dalla lettera di assunzione agli atti risulta che CP_4 CP_4
allo stesso fossero demandate mansioni genericamente impiegatizie (“impiegato d'ordine”) senza alcuna altra specifica in merito al concreto contenuto delle stesse, mentre con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto si desume, ma solo dalla lettura della comunicazione Controparte_5
(non essendo stata prodotta la lettera di assunzione ma solo la proroga del contratto a Pt_3
termine) che gli fossero demandate mansioni commerciali (operatore di vendita). A ciò si aggiunga che nulla stato allegato e prodotto con riferimento al tipo di attività svolta dalle società in questione di cui si disconosce l'oggetto sociale.
Né ulteriori elementi potevano emergere dalla prova orale attesa la genericità dei capitoli formulati attesa l'assenza di una specifica e chiara descrizione delle mansioni impiegatizie e commerciali ivi richiamate.
Pertanto, tenuto conto che deve ritenersi compreso nell'“esercizio della professione”1, oltre all'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia le attività riservate ai soggetti
5 iscritti agli Albi), anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino tuttavia un nesso con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto anche la specifica preparazione connessa alla sua professione, nel caso in esame, non essendo stato dimostrato quale tipo di mansioni nello specifico il ricorrente svolgeva in favore delle datrici non è possibile escludere la sussistenza di una connessione fra l'attività svolta e le conoscenze tipiche del professionista. CP_ Il fatto poi che il ricorrente sia iscritto alla gestione lavoratori dipendenti dell' non esclude l'obbligo di iscrizione alla in quanto l'iscrizione alla discende da un presupposto CP_1 CP_1
diverso ed ulteriore rispetto alla prestazione di lavoro subordinato e che consta, come detto, nello svolgimento di attività lavorativa da parte dell'iscritto che postula l'impiego delle sue competenze professionali.
Sussistono dunque i presupposti per l'iscrizione alla come sopra delineati, essendo il CP_1 ricorrente iscritto all'Albo professionale e non avendo fornito prove sufficienti a dimostrare che l'attività lavorativa svolta a partire dal 2011 non abbia avuto alcun un nesso oggettivo con l'attività propria del geometra.
4. Esistenza di contrasti giurisprudenziale sulla materia oggetto di contesa giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1. rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
2. compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 23.01.2025
Il Giudice
Chiara Desenzani
Ne deriva l'esclusione dell'obbligo contributivo solo allorché non sia ravvisabile una connessione tra l'attività svolta e le conoscenze tipiche del professionista.
6
7
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Quanto al concetto di “esercizio della professione”, si ritiene di aderire all'indirizzo espresso dalla Suprema Corte con le sent n. 5827/2013 e n. 14684/2012, secondo il quale esso va interpretato non in senso statico e rigoroso, ma tenendo conto dell'evoluzione subita nel mondo contemporaneo dalle specifiche competenze e dalle cognizioni tecniche libero professionali e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto anche la specifica preparazione connessa alla sua professione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv.ti PUTRIGNANO VINCENZO e CORVINO ALESSANDRO
- RICORRENTE contro
Controparte_1
[...] con l'avv. MAZZARELLA GIUSEPPE
- RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8 settembre 2023, proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n.379/2023 del 07.07.2023 con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della 1 somma di € 62.343,22, oltre interessi in favore della Parte_2
a titolo di contributi asseritamente dovuti e non versati nel
[...]
periodo dal 2009 al 2019.
A sostegno deduceva: a) di essere iscritto alla dal 08.02.1985; b) di aver esercitato la Pt_2
propria attività professionale in forma di ditta individuale con partita IVA n. , chiusa a P.IVA_1
dicembre 2010 quando, a seguito del fallimento delle società di cui era legale rappresentante, aveva dovuto affrontare gravi problemi finanziari;
b) che pur avendo cessato di svolgere la propria attività professionale e chiuso la partita IVA a dicembre 2010, non si era cancellato dell'Albo;
c) che dal 2011 aveva intrattenuto esclusivamente rapporti di lavoro dipendente con mansioni impiegatizie e commerciali in relazione ai quali, ad oggi, erano versati continuativamente i contributi all' ; CP_2
d) che a partire dallo stesso anno non aveva più inviato alla le comunicazioni dei redditi CP_1 prodotti e dei volumi d'affari, né aveva più ricevuto alcuna comunicazione o richiesta di pagamento dalla stessa;
e) che a gennaio 2020 il Collegio dei Geometri aveva deliberato la sua cancellazione dell'Albo professionale per “grave infrazione disciplinare” consistente nelle omesse dichiarazioni e che solo a luglio 2022 aveva ricevuto formale diffida ad adempiere;
f) che le disposizioni statutarie e regolamentari che non prevedevano la facoltà per il geometra iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria e che resti tuttavia iscritto all'Albo, di cancellarsi dalla dovevano ritenersi illegittime in quanto in contrasto con il disposto dell'art. 22 comma CP_1
2 della legge n.773/1982;
b) che dette disposizioni e la delibera consigliare 123/2009 dovevano essere interpretate nel senso che il geometra possa fornire anche a posteriori la prova della sua iscrizione ad altre forma di previdenza e del mancato svolgimento della professione e quindi esercitare il suo diritto alla cancellazione dalla senza essere investito di alcun obbligo di comunicazione circa il proprio CP_1
reddito e volume di affari;
c) che, in subordine, stante la sua genericità, la missiva del 15.07.2022 non poteva ritenersi idonea a interrompere il decorso della prescrizione e, in ulteriore subordine, doveva ritenersi prescritta ogni pretesa sorta prima del 15.07.2017.
2. Si costituiva la la Parte_2
quale contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto dovendosi ritenere, sulla base delle
2 normativa d'interesse e delle pronunce giurisprudenziali ampliamente richiamate, che l'iscrizione all'Albo professionale fosse condizione sufficiente a far ritenere l'obbligatorietà dell'iscrizione alla e dei conseguenti obblighi informativi e previdenziali a nulla rilevando l'eventuale CP_1
duplicazione della tutela previdenziale sussistendo un cumulo di attività formalmente distinte;
nessuna prescrizione era inoltre maturata stante i molteplici solleciti di pagamento inviati al ricorrente via pec a partire dal 26.07.2013, senza considerare che la prescrizione a mente del disposto di cui all'art.19 comma II legge n.773/1982 non era mai iniziata a decorrere non avendo il ricorrente inviato negli anni di riferimento alcuna dichiarazione.
3. Il ricorso deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
3.1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
Nella specie opera il principio invocato dalla di cui all'art. 19, comma 2, della cit. CP_1
L.n.773/1982, secondo cui per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti dagli iscritti, la prescrizione decorre dalla data della trasmissione alla da parte dell'obbligato, della CP_1
dichiarazione annuale obbligatoria.
Ne segue che, non avendo il ricorrente provveduto, per sua stessa ammissione, a trasmettere la dichiarazione annuale obbligatoria dal 2010 in avanti, il termine non è mai iniziato a decorrere.
In ogni caso, è pacifico che la abbia tempestivamente interrotto il decorso del termine CP_1
prescrizionale con le richieste di pagamento versate in atti (cfr. docc. da 3 a 11 memoria).
3.2. Nel merito, come è noto, ai sensi dell'art. 22 l.773/1982, presupposto dell'obbligo di iscrizione alla era lo svolgimento, da parte degli iscritti all'albo dei geometri, della libera professione CP_1
con carattere di continuità, unitamente alla non iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Invece, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto , approvato con D.M. 27/02/2003, l'obbligo è stato Pt_2 esteso a tutti gli iscritti all'albo professionale che esercitino, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione.
Con la medesima disposizione la ha altresì introdotto una presunzione di esercizio della libera CP_1 professione sulla base della mera iscrizione all'albo stesso, salvo prova contraria resa nelle modalità previste con provvedimenti dalla stessa approvati.
In particolare, con delibera consiliare n.2/2003, approvata con D.I. del 24.03.2003, sono state inizialmente individuate le modalità per la dimostrazione del mancato svolgimento della libera professione (cioè trasmissione di autocertificazione attestante il mancato esercizio dell'attività
3 professionale e il mancato possesso della partiva IVA, oltre che dichiarazione fiscale annuale autocertificata attestante la mancata denuncia di redditi aventi natura professionale).
Successivamente tali modalità sono state semplificate con delibera n. 123/2009 approvata con D.M.
14.07.2009, la quale ha altresì introdotto alcune precisazioni con riferimento alla posizione dei geometri alle dipendenze di aziende, enti pubblici o società.
Parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità delle previsioni statutarie citate, in quanto contrastanti con le previsioni dell'art. 22 l. 773 cit.
La censura non può essere accolta, aderendo questo Tribunale al più recente orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto (ex multis Cassazione civile, sez. lav.,
03/01/2020, n. 25; Cassazione civile, sez. lav., 19/02/2021, n. 4568), che ha ritenuto la legittimità di tale intervento della , quale attuazione dell'autonomia gestionale, organizzativa e contabile Pt_2 riconosciutale dall'art. 2 d.lgs. 504/1994 e dall'art. 3 l. 335/1995. È stato puntualmente osservato, infatti, che “il sistema regolamentare della ha esteso l'obbligo di iscrizione a nuove CP_3 categorie di soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla l. 335/1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti” (Cass. n.
4568 cit., che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
3.3. Così riassunto il quadro normativo e regolamentare applicabile, nel caso di specie, è pacifico e non contestato che il ricorrente a dicembre 2010 chiudeva la partita IVA utilizzata durante gli anni in cui aveva esercitato la professione di geometra e che nel 2010 veniva dichiarato il fallimento delle due società di cui era socio e legale rappresentante ed era sottoposto a procedure esecutive
(docc. 4,5 e 6 ricorso).
A partire poi da gennaio 2011 il ricorrente assume di aver iniziato a svolgere attività di lavoro subordinato con mansioni impiegatizie e commerciali senza svolgere alcuna attività riconducibile alla professione di geometra.
A tal fine ha prodotto: a) lettera di assunzione a tempo determinato del 12.01.2011 con scadenza al
30.06.2011 da parte della con la mansione di impiegato d'ordine e lettera del Controparte_4
1.07.2011 di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (doc.8);
b) comunicazione di proroga del contratto a termine stipulato in data 1.02.2021 con la CP_5
[... e comunicazione obbligatoria da cui si evince la trasformazione a tempo indeterminato di siffatto rapporto (doc.8);
c) certificazione attestante le denunce contributive dal 2011 in avanti (doc.7). CP_2
4 Ebbene con riferimento all'annualità 2009-2010 posto che il ricorrente assume di aver iniziato a lavorare come impiegato a partire dal 2011 e che, a parte le vicende che hanno interessato le società di cui era legale rappresentante, nulla allega o documenta in relazione all'attività svolta in tale periodo, limitandosi a dare atto della chiusura della partita IVA a dicembre 2010, la richiesta di contribuzione di cui al decreto ingiuntivo opposto deve considerarsi pienamente legittima in relazione a tali annualità.
Quanto agli anni successivi (2011-2019), si osserva che, ferma restando la legittimità della presunzione introdotta dalla normativa regolamentare e pacifica l'omessa trasmissione dell'autocertificazione di cui alle delibere consiliari citate, occorre valutare se gli elementi emersi in questa sede siano sufficienti a dimostrare che, a partire dall'anno in questione, il ricorrente abbia o meno svolto nell'ambito dei rapporti di lavoro intrattenuti con le società sopra richiamate, attività riconducibili alla libera professione, anche in modo sporadico.
Ebbene, stima il Tribunale che tale prova non sia stata raggiunta.
Ed infatti, dalla documentazione versata in atti e sopra richiamata risulta la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato, di cui, tuttavia, non è stata fornita alcuna prova in ordine al tipo di mansioni concretamente e specificatamente svolte dal ricorrente.
Invero, quanto al rapporto con la e dalla lettera di assunzione agli atti risulta che CP_4 CP_4
allo stesso fossero demandate mansioni genericamente impiegatizie (“impiegato d'ordine”) senza alcuna altra specifica in merito al concreto contenuto delle stesse, mentre con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto si desume, ma solo dalla lettura della comunicazione Controparte_5
(non essendo stata prodotta la lettera di assunzione ma solo la proroga del contratto a Pt_3
termine) che gli fossero demandate mansioni commerciali (operatore di vendita). A ciò si aggiunga che nulla stato allegato e prodotto con riferimento al tipo di attività svolta dalle società in questione di cui si disconosce l'oggetto sociale.
Né ulteriori elementi potevano emergere dalla prova orale attesa la genericità dei capitoli formulati attesa l'assenza di una specifica e chiara descrizione delle mansioni impiegatizie e commerciali ivi richiamate.
Pertanto, tenuto conto che deve ritenersi compreso nell'“esercizio della professione”1, oltre all'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia le attività riservate ai soggetti
5 iscritti agli Albi), anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino tuttavia un nesso con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto anche la specifica preparazione connessa alla sua professione, nel caso in esame, non essendo stato dimostrato quale tipo di mansioni nello specifico il ricorrente svolgeva in favore delle datrici non è possibile escludere la sussistenza di una connessione fra l'attività svolta e le conoscenze tipiche del professionista. CP_ Il fatto poi che il ricorrente sia iscritto alla gestione lavoratori dipendenti dell' non esclude l'obbligo di iscrizione alla in quanto l'iscrizione alla discende da un presupposto CP_1 CP_1
diverso ed ulteriore rispetto alla prestazione di lavoro subordinato e che consta, come detto, nello svolgimento di attività lavorativa da parte dell'iscritto che postula l'impiego delle sue competenze professionali.
Sussistono dunque i presupposti per l'iscrizione alla come sopra delineati, essendo il CP_1 ricorrente iscritto all'Albo professionale e non avendo fornito prove sufficienti a dimostrare che l'attività lavorativa svolta a partire dal 2011 non abbia avuto alcun un nesso oggettivo con l'attività propria del geometra.
4. Esistenza di contrasti giurisprudenziale sulla materia oggetto di contesa giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1. rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
2. compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 23.01.2025
Il Giudice
Chiara Desenzani
Ne deriva l'esclusione dell'obbligo contributivo solo allorché non sia ravvisabile una connessione tra l'attività svolta e le conoscenze tipiche del professionista.
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Quanto al concetto di “esercizio della professione”, si ritiene di aderire all'indirizzo espresso dalla Suprema Corte con le sent n. 5827/2013 e n. 14684/2012, secondo il quale esso va interpretato non in senso statico e rigoroso, ma tenendo conto dell'evoluzione subita nel mondo contemporaneo dalle specifiche competenze e dalle cognizioni tecniche libero professionali e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto anche la specifica preparazione connessa alla sua professione.