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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 5320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5320 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Francesco NOTARO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1002/24 RG, avente ad oggetto
“somministrazione”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 598/24, pubblicata il 17 Gennaio
2024, e notificata il 23 Gennaio 2024; causa posta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc (“rito Cartabia”), giusta ordinanza di riserva al Collegio per la decisione, emessa dal C.I. dott. Antonio Criscuolo Gaito all'esito dell'udienza del 23 Settembre 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), e comunicata in data 6 Ottobre 2025 – causa pendente tra:
(P.IVA: , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta Controparte_1 P.IVA_1
e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Pasquale Cioffi ( ), con il quale C.F._1
è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
(già ) (C.F.: , in persona del legale CP_2 Controparte_3 P.IVA_2
rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Giovanni Serio
1 ( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di C.F._2
PEC:
Email_2
Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 23 Settembre 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), ha concluso, a mezzo di note scritte, la Difesa dell'appellata CP_2
, riportandosi alla comparsa di costituzione, nonché chiedendo l'introito in decisione.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio del 13 Settembre 2019, (già ) CP_2 CP_3
esponeva di esercitare attività di somministrazione di gas combustibile ed energia elettrica.
In tale veste aveva stipulato due contratti di somministrazione di gas metano con CP_2
precisamente il n. 522/15 del 3 Gennaio 2015 ed il n. 14238/16 Controparte_1
dell'8 Agosto 2016.
Ebbene, era creditrice di per euro 39.740,77, con CP_2 Controparte_1
riferimento a plurime fatture impagate.
Precisamente si trattava delle seguenti fatture:
la n. 333134 del 20.11.2018, per residui euro 9.619,63;
la n. 1056621 del 18.02.2019 per euro 21.484,00;
la n. 1125514 del 25.3.2019 per euro 3.313,01;
la n. 1016536 del 24.01.2019 per euro 2.305,00;
la n. 1058280 del 18.02.2019 per euro 2.929,00;
infine la n. 1278876 del 19.7.2019 per euro 90,13.
Vanamente era stato richiesto il pagamento in via bonaria.
Pertanto, chiedeva di ingiungersi a il pagamento, CP_2 Controparte_1
in suo favore, della somma di euro 39.740,77, oltre accessori e spese della procedura.
2 Il Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso, giusta d.i. n. 6913/19, pubblicato il 20
Settembre 2019, ingiungeva a il pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma di euro 39.740,77, oltre interessi legali come richiesti, ed oltre CP_2
spese della procedura.
Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione con Controparte_1
citazione notificata nei confronti di in data 3 Dicembre 2019. CP_2
La srl opponente evidenziava come i due contratti di fornitura inter partes riguardassero due strutture alberghiere site in Napoli, entrambe gestite dalla e Controparte_1
precisamente il Grand Hotel Capodimonte, sito alla Via Capodimonte n. 3, e l'Hotel
OM, sito alla Via J.F. Kennedy nn. 141/145.
Parte opponente contestava i consumi riportati in plurime fatture, in quanto non corrispondenti ai consumi effettivi.
In particolare deduceva come la fattura n. 1016536 del 24.01.2019 Controparte_1
di euro 2.305,00 e la fattura n. 1058280 del 18.02.2019 di euro 2.929,00 fossero state emesse sulla base di consumi stimati e non reali.
Ancora l'ingiunta-opponente contestava:
i 61.329 metri cubi indicati nella fattura n. 1056621 del 18 Febbraio 2019 di euro 21.484,00;
i 16.625 metri cubi indicati nella fattura n. 333134 del 20 Novembre 2018;
i 4.232 metri cubi indicati nella fattura n. 1125514 del 25 Marzo 2019.
Da qui, sotto il profilo istruttorio, la richiesta di espletamento di CTU, affinchè il consulente venga incaricato di effettuare i ricalcoli dei consumi di tutto il periodo contrattuale ed accerti, sulla base delle letture, il reale consumato quanto pagato, e se esiste un eventuale conguaglio di dare ed avere, attesi gli incongruenti dati di lettura presenti nelle fatture….
Dunque chiedeva, in accoglimento dell'opposizione, di annullarsi Controparte_1
e/o revocarsi il d.i. opposto, ed in definitiva di rigettarsi la domanda creditoria di CP_2
; il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
[...]
3 Giusta comparsa depositata il 19 Giugno 2020, si costituiva l'opposta , CP_2
ribadendo la correttezza degli importi indicati nelle fatture.
, in quanto venditrice, utilizzava i dati registrati, “a monte”, dalla CP_2
distributrice.
Altresì l'opposta evidenziava come non dovesse destare sorpresa il fatto che alcune fatture potessero fondarsi su consumi stimati. All'uopo richiamava l'art. 7 delle CP_2
condizioni generali di contratto (clausola ben nota alla srl opponente), in base al quale – per consumi effettuati in periodi di somministrazione non coperti da letture rilevate dal distributore o da autoletture – la venditrice può senz'altro stimare i consumi, in relazione ai dati storici di consumo, alla destinazione d'uso, al numero ed al tipo di apparecchiature di cui il cliente dispone.
Inoltre, sempre ai sensi del succitato art. 7, la società somministrante (non appena ha avuto comunicazione dei dati di lettura dalla distributrice) è tenuta ad emettere fattura di conguaglio.
Da qui la ritenuta sussistenza del credito, essendosi richiesti importi tutti pedissequi a quantitativi di gas metano effettivamente consumati dalla srl somministrata.
In definitiva chiedeva di rigettarsi l'opposizione, con la conseguente CP_2
conferma del d.i. opposto;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio. Altresì l'opposta chiedeva di condannarsi l'opponente anche al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art. 96 cpc.
Il G.I., giusta ordinanza resa all'udienza del 17 Giugno 2021, ammetteva l'invocata CTU contabile. In particolare, veniva posto il seguente quesito:..verifichi il ctu, in riferimento al periodo di vigenza del contratto sottoscritto dalle parti per la fornitura ivi indicata, la correttezza degli importi contabilizzati nelle fatture azionate, avuto riguardo ai consumi effettuati (quali risultanti dalla documentazione in atti), alle previsioni contrattuali ed alla normativa di settore….
4 L'ausiliario dott. (commercialista) depositava il suo elaborato in data 9 Persona_1
Giugno 2022.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 598/24, pubblicata il 17 Gennaio 2024, e notificata il 23 Gennaio 2024.
Il G.M.:
Ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato il d.i. opposto (d.i. dichiarato anche esecutivo);
Ha condannato l'opponente l pagamento delle spese del giudizio Controparte_1
in favore di liquidate in euro 5.261,00 per compensi professionali, oltre accessori CP_2
come per Legge;
Ha definitivamente posto le spese dell'espletata CTU a carico di parte opponente;
Infine, ha condannato parte opponente al pagamento, in favore della SpA opposta, di ulteriori euro 1.800,00 (a titolo di risarcimento danni ex art. 96 cpc).
Avverso tale sentenza ha proposto appello con citazione Controparte_1
notificata in data 22 Febbraio 2024 nei confronti di . CP_2
La impugnante chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, di accogliersi l'opposizione a d.i. proposta in primo grado;
vale a dire, annullarsi e/o revocarsi il d.i. opposto, ed in definitiva rigettarsi integralmente la domanda creditoria azionata da;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado. CP_2
La srl appellante si duole anche della condanna al risarcimento danni ex art. 96 cpc a suo carico.
Nel merito, lamenta come il primo giudicante abbia aderito Controparte_1
acriticamente alle conclusioni del ctu, trascurando le contestazioni mosse da parte opponente.
Giusta comparsa depositata il 7 Maggio 2024, si è costituita l'appellata , CP_2
chiedendo di rigettarsi il gravame.
5 Dopodichè, a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 31 Maggio 2024, è stata fissata l'udienza di rimessione in decisione per il successivo 23 Settembre 2025, ai sensi del novellato art. 352 cpc.
Le parti si sono avvalse della facoltà di depositare le memorie, autorizzate con la suddetta ordinanza di fissazione dell'udienza di rimessione in decisione.
Nell'ambito della trattazione scritta del 23 Settembre 2025 è comparsa, a mezzo delle note scritte depositate il 22.9.2025, la sola Difesa dell'appellata , chiedendo di CP_2
introitarsi la causa in decisione (le note scritte del 19.9.2025 del Difensore di parte appellante si riferivano ad un altro procedimento, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, in cui è costituito il medesimo Difensore;
peraltro, a fronte di tale “lapsus” telematico, si osserva come la
Difesa di abbia ritualmente depositato la propria comparsa ex art. Controparte_1
352 cpc in data 2 Settembre 2025).
Di conseguenza il C.I., giusta ordinanza comunicata il 6 Ottobre 2025 (all'esito dell'udienza del 23 Settembre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta), ai sensi dell'art. 352 ultimo comma cpc, ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzi tutto, osserva il Collegio come l'originaria opponente abbia mosso delle contestazioni (inerenti alle somme richieste dalla somministrante , a “monte” CP_2
delle quali, tuttavia, non è stato in alcun modo eccepito il malfunzionamento dei misuratori, relativi alle due utenze oggetto di causa.
Ed invero, per costante giurisprudenza, ricade sull'utente l'onere di contestare il malfunzionamento;
in mancanza di tale contestazione, le indicazioni del contatore risultano vincolanti per le parti.
Infatti, siamo dinanzi ad un meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 17401/24, in tema di somministrazione di energia
6 elettrica, e che però detta un criterio ermeneutico, senz'altro applicabile anche in tema di somministrazione di gas metano).
Ciò premesso, ad avviso del Collegio non si può prescindere dalle inequivoche risultanze della CTU espletata in primo grado (cfr. la relazione dell'ausiliario dott. depositata il Per_1
9 Giugno 2022).
L'ausiliario ha esaminato distintamente, dapprima la documentazione inerente al contratto di fornitura del “Grand Hotel Capodimonte”, e poi la documentazione inerente alla fornitura in favore dell'Hotel “OM”.
Con riferimento all'utenza del “Grand Hotel Capodimonte”, ha fatturato nel CP_2
complesso n. 454 SMC gas (Standard Metro Cubo, unità di misura utilizzata per fatturare il gas). Dunque, è stato fatturato l'effettivo consumo realizzato dalla struttura alberghiera.
Con riferimento all'Hotel “OM”, a fol. 5, rigo 3 dell'elaborato si registra un lapsus calami dell'ausiliario. Infatti, egli scrive “Grand Hotel Capodimonte”, laddove si sta esaminando la documentazione relativa all'Hotel OM (come da titolo del paragrafo).
Appunto, trattasi di un mero ed isolato lapsus;
quindi non può condividersi l'argomento di parte appellante, la quale trae spunto dalla suddetta circostanza per qualificare l'intero elaborato peritale in termini di confusione e contraddittorietà.
Per l'utenza dell'Hotel “OM” il ctu ha osservato che, nel periodo di fornitura (dal 3
Gennaio 2015 al 31 Gennaio 2019), sono stati effettuati plurimi interventi di manutenzione e/o sostituzione del contatore:
In data 12 Dicembre 2015 il convertitore con matricola n. 1111003092, legato al contatore meccanico con matricola n. 84865292, è stato sostituito;
è stato installato un nuovo convertitore elettronico, con matricola n. 30009038859;
il 12 Dicembre 2017 vi è stato un intervento sul convertitore elettronico, con azzeramento di quest'ultimo;
quindi l'11 Dicembre 2018 è stato sostituito il misuratore (infatti è stato installato un nuovo misuratore, con matricola n. ELS17B2535349764). 7 Fino al 12 Dicembre 2015 la fatturazione avveniva attraverso la misurazione dei mc. riportati dal contatore tradizionale, e convertiti in Standard Metro Cubo attraverso il coefficiente “C”.
Da quella data la fatturazione ha seguito la misurazione riportata dal convertitore elettronico.
Altresì il consulente tecnico di ufficio ha analizzato il report predisposto dalla distributrice
Italia Reti SpA, proprietaria del contatore e del convertitore.
Quindi il ctu ha quantificato i SMC consumati per il periodo dal 3 Gennaio 2015 al 31 Gennaio
2019, verificando anche i dati contabilizzati dalla venditrice CP_2
Orbene, con riferimento all'utenza inerente all'Hotel OM, ha fatturato nel CP_2
complesso 86.750,00 SMC. Trattasi di un'entità di poco inferiore ai consumi effettivi, che il ctu ha determinato in 88.535,00 SMC (quantità risultante all'esito delle verifiche svolte, sulla scorta del report inviato dalla distributrice alla venditrice . CP_2
Ecco, quindi, le conclusioni finali dell'ausiliario.
Con riferimento all'utenza del “Grand Hotel Capodimonte”, risultano fatturati 454 SMC, corrispondenti ai consumi effettivi.
Per quel che concerne l'utenza dell'Hotel OM, risultano fatturati 86.750,00 SMC
(entità di poco inferiore ai consumi effettivi, pari ad 88.535,00 SMC).
Inoltre, dagli accertamenti peritali emerge come la distributrice Italia Reti SpA abbia accumulato un grande ritardo nel comunicare alla venditrice i dati relativi ai CP_2
consumi effettivi.
Per quanto riguarda i consumi fino al 12 Dicembre 2015, il dato dei consumi effettivi è stato comunicato ad soltanto il 21 Gennaio 2019. “A cascata”, vi è stato un ritardo CP_2
anche nelle comunicazioni sui consumi effettivi, dalla venditrice nei confronti CP_2
dell'utente Controparte_1
Inoltre, risulta smentita per tabulas la deduzione del ctp di per cui Controparte_1
avrebbe addebitato alla odierna appellante anche consumi da ricondursi al CP_2
precedente utente, e cioè “Impresa Attività Turistiche srl”. 8 L'ausiliario ha anche confermato come , una volta ricevuta comunicazione CP_2
dal distributore dei consumi effettivi, abbia provveduto ai conguagli per il periodo dal 13
Dicembre 2015 al 30 Novembre 2018, come previsto dall'art. 7 delle condizioni generali dei contratti inter partes.
In definitiva:
Con riferimento al Grand Hotel Capodimonte, sono stati fatturati 454 SMC, corrispondenti ai consumi effettivi. Quindi è corretta la contabilizzazione per euro 5.324,13.
Con riferimento all'Hotel OM, anche qui è corretta la quantificazione in 86.750,00
SMC (ed anzi, trattasi di quantificazione leggermente inferiore ai consumi effettivi, pari ad
88.535,00 SMC). La quantificazione in 86.750,00 SMC si è correttamente tradotta nella contabilizzazione in euro 34.416,64.
Ecco quindi che si deve concludere nei seguenti termini: alla luce delle inequivoche e puntuali conclusioni del ctu di primo grado, risulta corretto l'importo complessivo invocato dalla creditrice sin dalla sede monitoria, pari ad euro 39.740,77 (appunto, euro CP_2
34.416,64 + euro 5.324,13).
A giusta ragione il G.M. ha aderito integralmente alle conclusioni del ctu (ed è quindi pervenuto alla declaratoria di rigetto dell'opposizione, con la pedissequa conferma del d.i. opposto).
Ebbene, gli addotti motivi di gravame non scalfiscono per nulla tali conclusioni.
Appunto, si è limitata a ribadire le doglianze già esposte Controparte_1
nell'opposizione a d.i. in primo grado, con riferimento alla contabilizzazione dei consumi operata da . CP_2
Dunque, la sentenza di primo grado deve essere confermata, in punto di rigetto dell'opposizione a d.i., con la conseguente conferma del d.i. opposto (il d.i. è stato anche dichiarato esecutivo).
A questo punto, resta da pronunciarsi sul subordinato motivo di gravame, inerente alla condanna risarcitoria ex art. 96 cpc, emessa dal Tribunale. 9 Infatti, censura la pronuncia di prime cure, anche con riferimento Controparte_1
alla patita condanna al risarcimento danni per lite temeraria, ex art. 96 cpc.
Appunto la impugnante lamenta che il Tribunale, oltre ad averla condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore di , la abbia anche condannata CP_2
al pagamento della somma di ulteriori euro 1.800,00, ai sensi dell'art. 96 cpc.
Il motivo è fondato.
Come precisato dal testo dell'art. 96 cpc, ai fini della condanna per lite temeraria, si richiede che la parte soccombente abbia agìto o resistito in giudizio con malafede o colpa grave;
in tale ipotesi il Giudice, su istanza dell'altra parte, condanna il soccombente (oltre che al pagamento delle spese del giudizio) anche al risarcimento dei danni, che liquida in sentenza.
La disposizione in oggetto sanziona il comportamento illecito della parte (poi risultata soccombente), che abbia dato luogo ad una lite temeraria.
La temerarietà è ravvisabile nel dolo o nella colpa grave. In particolare ciò si verifica quando la parte abbia egualmente proposto la domanda, pur consapevole dell'infondatezza della domanda medesima e/o dell'eccezione.
L'art. 96 cpc configura un illecito, fonte di responsabilità risarcitoria.
Orbene, il Collegio non ravvisa alcuna mala fede e/o colpa grave, nella condotta processuale tenuta dalla odierna appellante.
Invero, la necessità dell'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio confligge intrinsecamente con la dedotta temerarietà della proposta opposizione.
Per giunta, proprio dalle operazioni peritali emerge il dato (indubbiamente significativo) del ritardo della venditrice nella comunicazione dei consumi effettivi (per quanto si CP_2
sia trattato di un ritardo determinato, “a monte”, dal ritardo accumulato dalla distributrice nella comunicazione alla medesima . CP_2
Né può condividersi il riferimento – operato dal Tribunale – al mancato versamento dell'acconto in favore del consulente tencico di ufficio. Trattasi, appunto, di
10 un'inadempienza che non milita, di per sé, per la temerarietà ab origine dell'opposizione avanzata dall'ingiunta Controparte_1
Ergo, non si ravvisano profili di temerarietà nella condotta processuale dell'odierna appellante.
Ovviamente, trattasi di considerazioni che confliggono con la richiesta dell'appellata di irrogare la sanzione ex art. 96 cpc, a carico di CP_2 Controparte_1
anche con riferimento al presente grado.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della pronuncia di prime cure, deve essere revocata la condanna al risarcimento danni per lite temeraria, ex art. 96 cpc, emessa dal Tribunale in favore dell'opposta , ed a carico CP_2
dell'opponente Controparte_1
Al contempo – come già osservato – la sentenza n. 598/24 definitoria del primo grado deve essere confermata, in punto di rigetto dell'opposizione e di conferma del d.i. opposto – d.i. dichiarato anche esecutivo (vale a dire, l'appello di va rigettato nel Controparte_1
resto).
Resta da pronunciarsi sul regime delle spese.
Sul governo delle spese del doppio grado
A seguito del parziale accoglimento del gravame, è d'uopo statuire sulle spese non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (in virtù del c.d. “effetto espansivo interno”).
Invero, gli esiti definitivi del giudizio vedono la soccombenza di Controparte_1
non esclusiva, bensì soltanto prevalente, alla luce del definitivo rigetto della domanda risarcitoria ex art. 96 cpc, che pure era stata avanzata dall'opposta . CP_2
Quindi le spese del doppio grado (liquidate come in dispositivo) seguono la prevalente soccombenza dell'odierna appellante di conseguenza, esse Controparte_1
vengono poste a carico di quest'ultima, in misura dei 3/4. Al contempo, si provvede alla compensazione delle spese medesime, quanto al residuo quarto. Appunto, trattasi di soccombenza soltanto parziale, considerato il mancato accoglimento dell'istanza risarcitoria 11 per la pretesa temerarietà dell'opposizione di Peraltro, è d'uopo Controparte_1
contenere la compensazione parziale nella misura di ¼, considerato il carattere accessorio dell'istanza ex art. 96 cpc.
Debbono trovare applicazione le vigenti tabelle parametriche, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Il valore della causa (per entrambi i gradi) è dato dalla sommatoria dell'importo del credito definitivamente riconosciuto in favore di (pari ad euro 39.740,77) e degli CP_2
euro 1.800,00, che erano stati liquidati dal Tribunale, a titolo di danni ex art. 96 cpc (in totale euro 41.540,77); pertanto, si rientra nello scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro
52.000,00.
Per quel che concerne il compenso professionale inerente al primo grado, si ritiene congruo, quale compenso “base”, l'importo di euro 5.261,00, che era stato liquidato dal Tribunale.
Ovviamente, all'esito della necessaria riduzione dovuta alla compensazione in misura di ¼, si addiviene ad euro 3.945,75.
Per quel che concerne il compenso professionale inerente al presente grado, “a monte” della riduzione dovuta alla compensazione in misura di ¼, si ritiene equo e congruo attestarsi, nell'ambito dello scaglione di riferimento, sulla misura esattamente intermedia tra valori minimi e valori medi.
Dunque, al netto della riduzione (dovuta alla compensazione in misura di 1/4), a titolo di compensi professionali si liquidano, in favore dell'appellata , i seguenti CP_2
importi:
euro 3.945,75 per il primo grado;
euro 5.620,12 per il presente grado.
Con riferimento al presente grado si è tenuto conto del compenso inerente non soltanto alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche di quello relativo alla fase istruttoria. Infatti il Collegio aderisce al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale il D.M.
12 n. 55/14 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Con specifico riferimento al giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (Cass. civ., n.
29857/23).
Nel dispositivo della sentenza di primo grado si era concesso il provvedimento di attribuzione in favore del Difensore di;
ma in verità l'avv. Giovanni Serio CP_2
(Difensore dell'odierna appellata in entrambi i gradi) giammai ha chiesto la distrazione (né con riferimento alle spese del primo grado, né con riferimento alle spese del presente grado).
Infine, si evidenzia l'opportunità di confermare la sentenza di primo grado, con riferimento alla statuizione, per cui le spese dell'espletata CTU sono state poste integralmente a carico dell'opponente (spese liquidate con il decreto pubblicato il 22 Controparte_1
Giugno 2022).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di (già Controparte_1 CP_2 Controparte_3
), avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 598/24, pubblicata il 17 Gennaio 2024,
[...]
e notificata il 23 Gennaio 2024, così provvede:
A) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza definitoria del primo grado, revoca la condanna al risarcimento danni per lite temeraria, ex art. 96 cpc, emessa dal Tribunale in favore dell'opposta , ed a carico CP_2
dell'opponente Controparte_1
B) Rigetta l'appello nel resto;
C) Condanna al pagamento dei ¾ delle spese del doppio grado in Controparte_1
favore di – ¾ che liquida, quanto al primo grado, in euro 3.945,75 CP_2
(tremilanovecentoquarantacinque/75) per compenso professionale e, quanto al presente
13 grado, in euro 5.620,12 (cinquemilaseicentoventi/12) per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %; dichiara compensate le spese del doppio grado tra le medesime parti, in ragione del residuo quarto.
Così deciso, nella camera di consiglio del 28 Ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Francesco NOTARO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1002/24 RG, avente ad oggetto
“somministrazione”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 598/24, pubblicata il 17 Gennaio
2024, e notificata il 23 Gennaio 2024; causa posta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc (“rito Cartabia”), giusta ordinanza di riserva al Collegio per la decisione, emessa dal C.I. dott. Antonio Criscuolo Gaito all'esito dell'udienza del 23 Settembre 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), e comunicata in data 6 Ottobre 2025 – causa pendente tra:
(P.IVA: , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta Controparte_1 P.IVA_1
e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Pasquale Cioffi ( ), con il quale C.F._1
è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
(già ) (C.F.: , in persona del legale CP_2 Controparte_3 P.IVA_2
rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Giovanni Serio
1 ( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di C.F._2
PEC:
Email_2
Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 23 Settembre 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), ha concluso, a mezzo di note scritte, la Difesa dell'appellata CP_2
, riportandosi alla comparsa di costituzione, nonché chiedendo l'introito in decisione.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio del 13 Settembre 2019, (già ) CP_2 CP_3
esponeva di esercitare attività di somministrazione di gas combustibile ed energia elettrica.
In tale veste aveva stipulato due contratti di somministrazione di gas metano con CP_2
precisamente il n. 522/15 del 3 Gennaio 2015 ed il n. 14238/16 Controparte_1
dell'8 Agosto 2016.
Ebbene, era creditrice di per euro 39.740,77, con CP_2 Controparte_1
riferimento a plurime fatture impagate.
Precisamente si trattava delle seguenti fatture:
la n. 333134 del 20.11.2018, per residui euro 9.619,63;
la n. 1056621 del 18.02.2019 per euro 21.484,00;
la n. 1125514 del 25.3.2019 per euro 3.313,01;
la n. 1016536 del 24.01.2019 per euro 2.305,00;
la n. 1058280 del 18.02.2019 per euro 2.929,00;
infine la n. 1278876 del 19.7.2019 per euro 90,13.
Vanamente era stato richiesto il pagamento in via bonaria.
Pertanto, chiedeva di ingiungersi a il pagamento, CP_2 Controparte_1
in suo favore, della somma di euro 39.740,77, oltre accessori e spese della procedura.
2 Il Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso, giusta d.i. n. 6913/19, pubblicato il 20
Settembre 2019, ingiungeva a il pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma di euro 39.740,77, oltre interessi legali come richiesti, ed oltre CP_2
spese della procedura.
Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione con Controparte_1
citazione notificata nei confronti di in data 3 Dicembre 2019. CP_2
La srl opponente evidenziava come i due contratti di fornitura inter partes riguardassero due strutture alberghiere site in Napoli, entrambe gestite dalla e Controparte_1
precisamente il Grand Hotel Capodimonte, sito alla Via Capodimonte n. 3, e l'Hotel
OM, sito alla Via J.F. Kennedy nn. 141/145.
Parte opponente contestava i consumi riportati in plurime fatture, in quanto non corrispondenti ai consumi effettivi.
In particolare deduceva come la fattura n. 1016536 del 24.01.2019 Controparte_1
di euro 2.305,00 e la fattura n. 1058280 del 18.02.2019 di euro 2.929,00 fossero state emesse sulla base di consumi stimati e non reali.
Ancora l'ingiunta-opponente contestava:
i 61.329 metri cubi indicati nella fattura n. 1056621 del 18 Febbraio 2019 di euro 21.484,00;
i 16.625 metri cubi indicati nella fattura n. 333134 del 20 Novembre 2018;
i 4.232 metri cubi indicati nella fattura n. 1125514 del 25 Marzo 2019.
Da qui, sotto il profilo istruttorio, la richiesta di espletamento di CTU, affinchè il consulente venga incaricato di effettuare i ricalcoli dei consumi di tutto il periodo contrattuale ed accerti, sulla base delle letture, il reale consumato quanto pagato, e se esiste un eventuale conguaglio di dare ed avere, attesi gli incongruenti dati di lettura presenti nelle fatture….
Dunque chiedeva, in accoglimento dell'opposizione, di annullarsi Controparte_1
e/o revocarsi il d.i. opposto, ed in definitiva di rigettarsi la domanda creditoria di CP_2
; il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
[...]
3 Giusta comparsa depositata il 19 Giugno 2020, si costituiva l'opposta , CP_2
ribadendo la correttezza degli importi indicati nelle fatture.
, in quanto venditrice, utilizzava i dati registrati, “a monte”, dalla CP_2
distributrice.
Altresì l'opposta evidenziava come non dovesse destare sorpresa il fatto che alcune fatture potessero fondarsi su consumi stimati. All'uopo richiamava l'art. 7 delle CP_2
condizioni generali di contratto (clausola ben nota alla srl opponente), in base al quale – per consumi effettuati in periodi di somministrazione non coperti da letture rilevate dal distributore o da autoletture – la venditrice può senz'altro stimare i consumi, in relazione ai dati storici di consumo, alla destinazione d'uso, al numero ed al tipo di apparecchiature di cui il cliente dispone.
Inoltre, sempre ai sensi del succitato art. 7, la società somministrante (non appena ha avuto comunicazione dei dati di lettura dalla distributrice) è tenuta ad emettere fattura di conguaglio.
Da qui la ritenuta sussistenza del credito, essendosi richiesti importi tutti pedissequi a quantitativi di gas metano effettivamente consumati dalla srl somministrata.
In definitiva chiedeva di rigettarsi l'opposizione, con la conseguente CP_2
conferma del d.i. opposto;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio. Altresì l'opposta chiedeva di condannarsi l'opponente anche al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art. 96 cpc.
Il G.I., giusta ordinanza resa all'udienza del 17 Giugno 2021, ammetteva l'invocata CTU contabile. In particolare, veniva posto il seguente quesito:..verifichi il ctu, in riferimento al periodo di vigenza del contratto sottoscritto dalle parti per la fornitura ivi indicata, la correttezza degli importi contabilizzati nelle fatture azionate, avuto riguardo ai consumi effettuati (quali risultanti dalla documentazione in atti), alle previsioni contrattuali ed alla normativa di settore….
4 L'ausiliario dott. (commercialista) depositava il suo elaborato in data 9 Persona_1
Giugno 2022.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 598/24, pubblicata il 17 Gennaio 2024, e notificata il 23 Gennaio 2024.
Il G.M.:
Ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato il d.i. opposto (d.i. dichiarato anche esecutivo);
Ha condannato l'opponente l pagamento delle spese del giudizio Controparte_1
in favore di liquidate in euro 5.261,00 per compensi professionali, oltre accessori CP_2
come per Legge;
Ha definitivamente posto le spese dell'espletata CTU a carico di parte opponente;
Infine, ha condannato parte opponente al pagamento, in favore della SpA opposta, di ulteriori euro 1.800,00 (a titolo di risarcimento danni ex art. 96 cpc).
Avverso tale sentenza ha proposto appello con citazione Controparte_1
notificata in data 22 Febbraio 2024 nei confronti di . CP_2
La impugnante chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, di accogliersi l'opposizione a d.i. proposta in primo grado;
vale a dire, annullarsi e/o revocarsi il d.i. opposto, ed in definitiva rigettarsi integralmente la domanda creditoria azionata da;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado. CP_2
La srl appellante si duole anche della condanna al risarcimento danni ex art. 96 cpc a suo carico.
Nel merito, lamenta come il primo giudicante abbia aderito Controparte_1
acriticamente alle conclusioni del ctu, trascurando le contestazioni mosse da parte opponente.
Giusta comparsa depositata il 7 Maggio 2024, si è costituita l'appellata , CP_2
chiedendo di rigettarsi il gravame.
5 Dopodichè, a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 31 Maggio 2024, è stata fissata l'udienza di rimessione in decisione per il successivo 23 Settembre 2025, ai sensi del novellato art. 352 cpc.
Le parti si sono avvalse della facoltà di depositare le memorie, autorizzate con la suddetta ordinanza di fissazione dell'udienza di rimessione in decisione.
Nell'ambito della trattazione scritta del 23 Settembre 2025 è comparsa, a mezzo delle note scritte depositate il 22.9.2025, la sola Difesa dell'appellata , chiedendo di CP_2
introitarsi la causa in decisione (le note scritte del 19.9.2025 del Difensore di parte appellante si riferivano ad un altro procedimento, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, in cui è costituito il medesimo Difensore;
peraltro, a fronte di tale “lapsus” telematico, si osserva come la
Difesa di abbia ritualmente depositato la propria comparsa ex art. Controparte_1
352 cpc in data 2 Settembre 2025).
Di conseguenza il C.I., giusta ordinanza comunicata il 6 Ottobre 2025 (all'esito dell'udienza del 23 Settembre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta), ai sensi dell'art. 352 ultimo comma cpc, ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzi tutto, osserva il Collegio come l'originaria opponente abbia mosso delle contestazioni (inerenti alle somme richieste dalla somministrante , a “monte” CP_2
delle quali, tuttavia, non è stato in alcun modo eccepito il malfunzionamento dei misuratori, relativi alle due utenze oggetto di causa.
Ed invero, per costante giurisprudenza, ricade sull'utente l'onere di contestare il malfunzionamento;
in mancanza di tale contestazione, le indicazioni del contatore risultano vincolanti per le parti.
Infatti, siamo dinanzi ad un meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 17401/24, in tema di somministrazione di energia
6 elettrica, e che però detta un criterio ermeneutico, senz'altro applicabile anche in tema di somministrazione di gas metano).
Ciò premesso, ad avviso del Collegio non si può prescindere dalle inequivoche risultanze della CTU espletata in primo grado (cfr. la relazione dell'ausiliario dott. depositata il Per_1
9 Giugno 2022).
L'ausiliario ha esaminato distintamente, dapprima la documentazione inerente al contratto di fornitura del “Grand Hotel Capodimonte”, e poi la documentazione inerente alla fornitura in favore dell'Hotel “OM”.
Con riferimento all'utenza del “Grand Hotel Capodimonte”, ha fatturato nel CP_2
complesso n. 454 SMC gas (Standard Metro Cubo, unità di misura utilizzata per fatturare il gas). Dunque, è stato fatturato l'effettivo consumo realizzato dalla struttura alberghiera.
Con riferimento all'Hotel “OM”, a fol. 5, rigo 3 dell'elaborato si registra un lapsus calami dell'ausiliario. Infatti, egli scrive “Grand Hotel Capodimonte”, laddove si sta esaminando la documentazione relativa all'Hotel OM (come da titolo del paragrafo).
Appunto, trattasi di un mero ed isolato lapsus;
quindi non può condividersi l'argomento di parte appellante, la quale trae spunto dalla suddetta circostanza per qualificare l'intero elaborato peritale in termini di confusione e contraddittorietà.
Per l'utenza dell'Hotel “OM” il ctu ha osservato che, nel periodo di fornitura (dal 3
Gennaio 2015 al 31 Gennaio 2019), sono stati effettuati plurimi interventi di manutenzione e/o sostituzione del contatore:
In data 12 Dicembre 2015 il convertitore con matricola n. 1111003092, legato al contatore meccanico con matricola n. 84865292, è stato sostituito;
è stato installato un nuovo convertitore elettronico, con matricola n. 30009038859;
il 12 Dicembre 2017 vi è stato un intervento sul convertitore elettronico, con azzeramento di quest'ultimo;
quindi l'11 Dicembre 2018 è stato sostituito il misuratore (infatti è stato installato un nuovo misuratore, con matricola n. ELS17B2535349764). 7 Fino al 12 Dicembre 2015 la fatturazione avveniva attraverso la misurazione dei mc. riportati dal contatore tradizionale, e convertiti in Standard Metro Cubo attraverso il coefficiente “C”.
Da quella data la fatturazione ha seguito la misurazione riportata dal convertitore elettronico.
Altresì il consulente tecnico di ufficio ha analizzato il report predisposto dalla distributrice
Italia Reti SpA, proprietaria del contatore e del convertitore.
Quindi il ctu ha quantificato i SMC consumati per il periodo dal 3 Gennaio 2015 al 31 Gennaio
2019, verificando anche i dati contabilizzati dalla venditrice CP_2
Orbene, con riferimento all'utenza inerente all'Hotel OM, ha fatturato nel CP_2
complesso 86.750,00 SMC. Trattasi di un'entità di poco inferiore ai consumi effettivi, che il ctu ha determinato in 88.535,00 SMC (quantità risultante all'esito delle verifiche svolte, sulla scorta del report inviato dalla distributrice alla venditrice . CP_2
Ecco, quindi, le conclusioni finali dell'ausiliario.
Con riferimento all'utenza del “Grand Hotel Capodimonte”, risultano fatturati 454 SMC, corrispondenti ai consumi effettivi.
Per quel che concerne l'utenza dell'Hotel OM, risultano fatturati 86.750,00 SMC
(entità di poco inferiore ai consumi effettivi, pari ad 88.535,00 SMC).
Inoltre, dagli accertamenti peritali emerge come la distributrice Italia Reti SpA abbia accumulato un grande ritardo nel comunicare alla venditrice i dati relativi ai CP_2
consumi effettivi.
Per quanto riguarda i consumi fino al 12 Dicembre 2015, il dato dei consumi effettivi è stato comunicato ad soltanto il 21 Gennaio 2019. “A cascata”, vi è stato un ritardo CP_2
anche nelle comunicazioni sui consumi effettivi, dalla venditrice nei confronti CP_2
dell'utente Controparte_1
Inoltre, risulta smentita per tabulas la deduzione del ctp di per cui Controparte_1
avrebbe addebitato alla odierna appellante anche consumi da ricondursi al CP_2
precedente utente, e cioè “Impresa Attività Turistiche srl”. 8 L'ausiliario ha anche confermato come , una volta ricevuta comunicazione CP_2
dal distributore dei consumi effettivi, abbia provveduto ai conguagli per il periodo dal 13
Dicembre 2015 al 30 Novembre 2018, come previsto dall'art. 7 delle condizioni generali dei contratti inter partes.
In definitiva:
Con riferimento al Grand Hotel Capodimonte, sono stati fatturati 454 SMC, corrispondenti ai consumi effettivi. Quindi è corretta la contabilizzazione per euro 5.324,13.
Con riferimento all'Hotel OM, anche qui è corretta la quantificazione in 86.750,00
SMC (ed anzi, trattasi di quantificazione leggermente inferiore ai consumi effettivi, pari ad
88.535,00 SMC). La quantificazione in 86.750,00 SMC si è correttamente tradotta nella contabilizzazione in euro 34.416,64.
Ecco quindi che si deve concludere nei seguenti termini: alla luce delle inequivoche e puntuali conclusioni del ctu di primo grado, risulta corretto l'importo complessivo invocato dalla creditrice sin dalla sede monitoria, pari ad euro 39.740,77 (appunto, euro CP_2
34.416,64 + euro 5.324,13).
A giusta ragione il G.M. ha aderito integralmente alle conclusioni del ctu (ed è quindi pervenuto alla declaratoria di rigetto dell'opposizione, con la pedissequa conferma del d.i. opposto).
Ebbene, gli addotti motivi di gravame non scalfiscono per nulla tali conclusioni.
Appunto, si è limitata a ribadire le doglianze già esposte Controparte_1
nell'opposizione a d.i. in primo grado, con riferimento alla contabilizzazione dei consumi operata da . CP_2
Dunque, la sentenza di primo grado deve essere confermata, in punto di rigetto dell'opposizione a d.i., con la conseguente conferma del d.i. opposto (il d.i. è stato anche dichiarato esecutivo).
A questo punto, resta da pronunciarsi sul subordinato motivo di gravame, inerente alla condanna risarcitoria ex art. 96 cpc, emessa dal Tribunale. 9 Infatti, censura la pronuncia di prime cure, anche con riferimento Controparte_1
alla patita condanna al risarcimento danni per lite temeraria, ex art. 96 cpc.
Appunto la impugnante lamenta che il Tribunale, oltre ad averla condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore di , la abbia anche condannata CP_2
al pagamento della somma di ulteriori euro 1.800,00, ai sensi dell'art. 96 cpc.
Il motivo è fondato.
Come precisato dal testo dell'art. 96 cpc, ai fini della condanna per lite temeraria, si richiede che la parte soccombente abbia agìto o resistito in giudizio con malafede o colpa grave;
in tale ipotesi il Giudice, su istanza dell'altra parte, condanna il soccombente (oltre che al pagamento delle spese del giudizio) anche al risarcimento dei danni, che liquida in sentenza.
La disposizione in oggetto sanziona il comportamento illecito della parte (poi risultata soccombente), che abbia dato luogo ad una lite temeraria.
La temerarietà è ravvisabile nel dolo o nella colpa grave. In particolare ciò si verifica quando la parte abbia egualmente proposto la domanda, pur consapevole dell'infondatezza della domanda medesima e/o dell'eccezione.
L'art. 96 cpc configura un illecito, fonte di responsabilità risarcitoria.
Orbene, il Collegio non ravvisa alcuna mala fede e/o colpa grave, nella condotta processuale tenuta dalla odierna appellante.
Invero, la necessità dell'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio confligge intrinsecamente con la dedotta temerarietà della proposta opposizione.
Per giunta, proprio dalle operazioni peritali emerge il dato (indubbiamente significativo) del ritardo della venditrice nella comunicazione dei consumi effettivi (per quanto si CP_2
sia trattato di un ritardo determinato, “a monte”, dal ritardo accumulato dalla distributrice nella comunicazione alla medesima . CP_2
Né può condividersi il riferimento – operato dal Tribunale – al mancato versamento dell'acconto in favore del consulente tencico di ufficio. Trattasi, appunto, di
10 un'inadempienza che non milita, di per sé, per la temerarietà ab origine dell'opposizione avanzata dall'ingiunta Controparte_1
Ergo, non si ravvisano profili di temerarietà nella condotta processuale dell'odierna appellante.
Ovviamente, trattasi di considerazioni che confliggono con la richiesta dell'appellata di irrogare la sanzione ex art. 96 cpc, a carico di CP_2 Controparte_1
anche con riferimento al presente grado.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della pronuncia di prime cure, deve essere revocata la condanna al risarcimento danni per lite temeraria, ex art. 96 cpc, emessa dal Tribunale in favore dell'opposta , ed a carico CP_2
dell'opponente Controparte_1
Al contempo – come già osservato – la sentenza n. 598/24 definitoria del primo grado deve essere confermata, in punto di rigetto dell'opposizione e di conferma del d.i. opposto – d.i. dichiarato anche esecutivo (vale a dire, l'appello di va rigettato nel Controparte_1
resto).
Resta da pronunciarsi sul regime delle spese.
Sul governo delle spese del doppio grado
A seguito del parziale accoglimento del gravame, è d'uopo statuire sulle spese non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (in virtù del c.d. “effetto espansivo interno”).
Invero, gli esiti definitivi del giudizio vedono la soccombenza di Controparte_1
non esclusiva, bensì soltanto prevalente, alla luce del definitivo rigetto della domanda risarcitoria ex art. 96 cpc, che pure era stata avanzata dall'opposta . CP_2
Quindi le spese del doppio grado (liquidate come in dispositivo) seguono la prevalente soccombenza dell'odierna appellante di conseguenza, esse Controparte_1
vengono poste a carico di quest'ultima, in misura dei 3/4. Al contempo, si provvede alla compensazione delle spese medesime, quanto al residuo quarto. Appunto, trattasi di soccombenza soltanto parziale, considerato il mancato accoglimento dell'istanza risarcitoria 11 per la pretesa temerarietà dell'opposizione di Peraltro, è d'uopo Controparte_1
contenere la compensazione parziale nella misura di ¼, considerato il carattere accessorio dell'istanza ex art. 96 cpc.
Debbono trovare applicazione le vigenti tabelle parametriche, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Il valore della causa (per entrambi i gradi) è dato dalla sommatoria dell'importo del credito definitivamente riconosciuto in favore di (pari ad euro 39.740,77) e degli CP_2
euro 1.800,00, che erano stati liquidati dal Tribunale, a titolo di danni ex art. 96 cpc (in totale euro 41.540,77); pertanto, si rientra nello scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro
52.000,00.
Per quel che concerne il compenso professionale inerente al primo grado, si ritiene congruo, quale compenso “base”, l'importo di euro 5.261,00, che era stato liquidato dal Tribunale.
Ovviamente, all'esito della necessaria riduzione dovuta alla compensazione in misura di ¼, si addiviene ad euro 3.945,75.
Per quel che concerne il compenso professionale inerente al presente grado, “a monte” della riduzione dovuta alla compensazione in misura di ¼, si ritiene equo e congruo attestarsi, nell'ambito dello scaglione di riferimento, sulla misura esattamente intermedia tra valori minimi e valori medi.
Dunque, al netto della riduzione (dovuta alla compensazione in misura di 1/4), a titolo di compensi professionali si liquidano, in favore dell'appellata , i seguenti CP_2
importi:
euro 3.945,75 per il primo grado;
euro 5.620,12 per il presente grado.
Con riferimento al presente grado si è tenuto conto del compenso inerente non soltanto alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche di quello relativo alla fase istruttoria. Infatti il Collegio aderisce al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale il D.M.
12 n. 55/14 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Con specifico riferimento al giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (Cass. civ., n.
29857/23).
Nel dispositivo della sentenza di primo grado si era concesso il provvedimento di attribuzione in favore del Difensore di;
ma in verità l'avv. Giovanni Serio CP_2
(Difensore dell'odierna appellata in entrambi i gradi) giammai ha chiesto la distrazione (né con riferimento alle spese del primo grado, né con riferimento alle spese del presente grado).
Infine, si evidenzia l'opportunità di confermare la sentenza di primo grado, con riferimento alla statuizione, per cui le spese dell'espletata CTU sono state poste integralmente a carico dell'opponente (spese liquidate con il decreto pubblicato il 22 Controparte_1
Giugno 2022).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di (già Controparte_1 CP_2 Controparte_3
), avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 598/24, pubblicata il 17 Gennaio 2024,
[...]
e notificata il 23 Gennaio 2024, così provvede:
A) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza definitoria del primo grado, revoca la condanna al risarcimento danni per lite temeraria, ex art. 96 cpc, emessa dal Tribunale in favore dell'opposta , ed a carico CP_2
dell'opponente Controparte_1
B) Rigetta l'appello nel resto;
C) Condanna al pagamento dei ¾ delle spese del doppio grado in Controparte_1
favore di – ¾ che liquida, quanto al primo grado, in euro 3.945,75 CP_2
(tremilanovecentoquarantacinque/75) per compenso professionale e, quanto al presente
13 grado, in euro 5.620,12 (cinquemilaseicentoventi/12) per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %; dichiara compensate le spese del doppio grado tra le medesime parti, in ragione del residuo quarto.
Così deciso, nella camera di consiglio del 28 Ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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