Decreto cautelare 18 luglio 2025
Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 02/02/2026, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02003/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08251/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8251 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato ON OP , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) -Ambasciata d'Italia a Islamabad, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI: in ordine al procedimento finalizzato al rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, stante la regolare pre-iscrizione e trasmissione della richiesta mediante il portale ufficiale ministeriale Universitaly, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di Commissario ad acta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. BE IA NO.
Ritenuto che
- nelle more del giudizio, il resistente MAECI ha comunicato che la competente Sede Diplomatica di Islamabad ha convocato il ricorrente per formalizzarne l’istanza di visto d’ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio e il ricorrente ne ha preso atto.
Considerato che
-pertanto debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di lite - fatto salvo il rimborso a parte ricorrente del contributo unificato, ove versato - attesa la ragionevolezza del termine entro cui la Rappresentanza Diplomatica a Islamabad ha riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese di lite compensate, salvo rimborso alla parte ricorrente del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LO, Presidente
BE IA NO, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE IA NO | AN LO |
IL SEGRETARIO