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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/11/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3307/2024
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. decidendo sul ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, depositato in data 24.12.2024 da:
- , Parte_1 con il difensore avv. BUTTO MARCO contro
- e CP_1 CP_2 con il difensore avv. ORZAN SERGIO con l'intervento necessario del P.M.; sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti, rassegnate all'udienza del 6.11.2025:
1) il sig. si impegna a continuare a contribuire al mantenimento ordinario Parte_1 della figlia maggiorenne mediante il versamento diretto alla stessa, entro il giorno 10 di CP_2 ogni mese, presso un conto corrente intestato alla figlia stessa e che costei si impegna ad aprire comunicando al padre le coordinate bancarie, di un assegno di mantenimento mensile pari ad euro
300,00: l'obbligo ha decorrenza da dicembre 2025 e terminerà nella mensilità di dicembre 2026 compresa;
dal 1 gennaio 2027 decadrà l'obbligo da parte del sig. di versamento dell'assegno Pt_1 di mantenimento ordinario nonché di contribuzione alle spese straordinarie in favore della figlia CP_2
(contribuzione che, fino alla data di scadenza indicata, dovrà continuare ad essere del 50%);
2) spese di lite compensate. letti gli atti, udite le parti, pronuncia la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio in data 29.05.1993 e dalla loro unione è nata la figlia CP_2
(in data 30.09.2003), oggi maggiorenne ma non ancora autonomamente autosufficiente.
Con sentenza n. 248/2015, pubblicata in data 29.04.2015, il Tribunale di Gorizia ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi, alle seguenti condizioni: affidamento condiviso della figlia (allora minorenne) ad entrambi i genitori, con residenza prevalente della stessa presso la madre;
assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra coniugi, alla sig.ra ; CP_1 obbligo del sig. di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della Pt_1 figlia, la somma di euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con il ricorso depositato in data 27.12.2024, il ricorrente ha chiesto che venissero modificate le condizioni di divorzio allora stabilite, domandando la diminuzione dell'assegno di mantenimento ordinario in favore della figlia alla somma di euro 250,00 o in quella che risulterà di giustizia, considerato che ella, pur essendo maggiorenne, non fosse impegnata né nello studio né in alcuna attività lavorativa.
Si sono costituite in giudizio e , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1 CP_2
In seguito ad una serie di rinvii disposti in vista della possibilità di raggiungimento di un accordo, le parti, all'udienza dd. 06.11.2025, hanno infine rassegnato le conclusioni congiunte indicate in epigrafe, chiedendo l'immediata rimessione della causa al Collegio per la decisione, con rinuncia alla concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi;
la causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, essendo le conclusioni delle parti conformi agli interessi della figlia maggiorenne e alle condizioni economiche dei genitori.
L'andamento ed esito complessivi della controversia inducono a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
accoglie le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti e per l'effetto, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 248/2015 del Tribunale di Gorizia, così provvede:
1) dispone che il sig. continui a contribuire al mantenimento ordinario Parte_1 della figlia maggiorenne mediante il versamento diretto alla stessa, entro il giorno 10 di CP_2 ogni mese, presso un conto corrente intestato alla figlia stessa e che costei si impegna ad aprire comunicandone al padre le coordinate bancarie, di un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 300,00: l'obbligo ha decorrenza da dicembre 2025 e terminerà automaticamente nella mensilità di dicembre 2026 compresa;
dal 1 gennaio 2027 decadrà, quindi, l'obbligo da parte del sig. Pt_1 di versamento dell'assegno di mantenimento ordinario nonché di contribuzione alle spese
[...] straordinarie in favore della figlia (contribuzione, quest'ultima, che, fino alla data di CP_2 scadenza indicata, dovrà continuare ad essere del 50%);
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 6.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. decidendo sul ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, depositato in data 24.12.2024 da:
- , Parte_1 con il difensore avv. BUTTO MARCO contro
- e CP_1 CP_2 con il difensore avv. ORZAN SERGIO con l'intervento necessario del P.M.; sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti, rassegnate all'udienza del 6.11.2025:
1) il sig. si impegna a continuare a contribuire al mantenimento ordinario Parte_1 della figlia maggiorenne mediante il versamento diretto alla stessa, entro il giorno 10 di CP_2 ogni mese, presso un conto corrente intestato alla figlia stessa e che costei si impegna ad aprire comunicando al padre le coordinate bancarie, di un assegno di mantenimento mensile pari ad euro
300,00: l'obbligo ha decorrenza da dicembre 2025 e terminerà nella mensilità di dicembre 2026 compresa;
dal 1 gennaio 2027 decadrà l'obbligo da parte del sig. di versamento dell'assegno Pt_1 di mantenimento ordinario nonché di contribuzione alle spese straordinarie in favore della figlia CP_2
(contribuzione che, fino alla data di scadenza indicata, dovrà continuare ad essere del 50%);
2) spese di lite compensate. letti gli atti, udite le parti, pronuncia la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio in data 29.05.1993 e dalla loro unione è nata la figlia CP_2
(in data 30.09.2003), oggi maggiorenne ma non ancora autonomamente autosufficiente.
Con sentenza n. 248/2015, pubblicata in data 29.04.2015, il Tribunale di Gorizia ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi, alle seguenti condizioni: affidamento condiviso della figlia (allora minorenne) ad entrambi i genitori, con residenza prevalente della stessa presso la madre;
assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra coniugi, alla sig.ra ; CP_1 obbligo del sig. di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della Pt_1 figlia, la somma di euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con il ricorso depositato in data 27.12.2024, il ricorrente ha chiesto che venissero modificate le condizioni di divorzio allora stabilite, domandando la diminuzione dell'assegno di mantenimento ordinario in favore della figlia alla somma di euro 250,00 o in quella che risulterà di giustizia, considerato che ella, pur essendo maggiorenne, non fosse impegnata né nello studio né in alcuna attività lavorativa.
Si sono costituite in giudizio e , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1 CP_2
In seguito ad una serie di rinvii disposti in vista della possibilità di raggiungimento di un accordo, le parti, all'udienza dd. 06.11.2025, hanno infine rassegnato le conclusioni congiunte indicate in epigrafe, chiedendo l'immediata rimessione della causa al Collegio per la decisione, con rinuncia alla concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi;
la causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, essendo le conclusioni delle parti conformi agli interessi della figlia maggiorenne e alle condizioni economiche dei genitori.
L'andamento ed esito complessivi della controversia inducono a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
accoglie le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti e per l'effetto, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 248/2015 del Tribunale di Gorizia, così provvede:
1) dispone che il sig. continui a contribuire al mantenimento ordinario Parte_1 della figlia maggiorenne mediante il versamento diretto alla stessa, entro il giorno 10 di CP_2 ogni mese, presso un conto corrente intestato alla figlia stessa e che costei si impegna ad aprire comunicandone al padre le coordinate bancarie, di un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 300,00: l'obbligo ha decorrenza da dicembre 2025 e terminerà automaticamente nella mensilità di dicembre 2026 compresa;
dal 1 gennaio 2027 decadrà, quindi, l'obbligo da parte del sig. Pt_1 di versamento dell'assegno di mantenimento ordinario nonché di contribuzione alle spese
[...] straordinarie in favore della figlia (contribuzione, quest'ultima, che, fino alla data di CP_2 scadenza indicata, dovrà continuare ad essere del 50%);
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 6.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini