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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/11/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.1513/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IN TA NC.
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MUZZI Controparte_1 P.IVA_1
TO e dell'avv. DOVERI GINO
PARTE RESISTENTE
Oggi 20/11/2025 ad ore 12.00 mediante collegamento da remoto con il Giudice Andrea
CO CI, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. IN TA NC e la parte personalmente per parte resistente l'avv. MUZZI TO ed la rappresentante legale della parte.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE voglia il Tribunale di Pavia, Giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza e con ogni opportuna statuizione così giudicare: NEL MERITO: 1) Accertare e dichiarare che la sig.ra
è creditrice nei confronti di per i motivi esposti in Parte_1 Controparte_1 narrativa, delle seguenti somme: euro 10.672,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, euro 24.153,39 per differenze provvigionali, euro 2.307,88 per il raggiungimento del budget relativo alla stagione P/E 2016 nonché 2) Accertare e dichiarare che ha tenuto CP_1 nel corso del rapporto di agenzia intercorso con la ricorrente comportamenti contrari di principi di correttezza e buona fede che hanno causato alla sig.ra danni Parte_1 patrimoniali e per l'effetto 3) condannare la C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente le somme di euro
10.672,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, euro 24.153,39 per differenze provvigionali, euro 2.307,88 per il raggiungimento del budget relativo alla stagione P/E 2016, nonché la somma di euro 1.000,00 in via equitativa a titolo di risarcimento dei danni, o comunque quelle diversa somme che risulteranno di giustizia;
- Il tutto oltre interessi ex
D.Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria da ciascuna scadenza al saldo. - Con sentenza esecutiva e con vittoria delle spese di lite maggiorate del 15% spese generali, IVA e CPA, e successive occorrende. IN VIA ISTRUTTORIA: Senza alcuna inversione dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi a prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il contratto di agenzia sottoscritto dalle parti nel settembre 2005 prevedeva il riconoscimento delle seguenti provvigioni: 12% sulle borse, 10% su accessori e 8% sulle scarpe. 2) Vero che l'attività prevalente di negli anni dal 2005 al 2008 era la CP_1 produzione di borse, oltre a qualche modello di calzature e accessori, e qualche capo di abbigliamento. 3) Vero che riconosceva alla sig.ra come agli altri CP_1 Pt_1 agenti, la provvigione del 10% anche sull'abbigliamento. 4) Vero che, sino all'anno 2008, la convenuta inviava alla sig.ra oltre all'estratto conto dettagliato con la specifica delle Pt_1 provvigioni riconosciute, anche copia delle fatture emesse ai clienti. 5) Vero che negli estratti conto provvigionale inviati da alla sig.ra dal 2009 in poi, sino alla CP_1 Pt_1 cessazione del rapporto, il dettaglio delle percentuali provvigionali riconosciute veniva eliminato e non vi erano più le copie delle fatture emesse ai clienti. 6) Vero che CP_1 incrementava la produzione di capi di abbigliamento che, dal 2018, diventavano gli articoli prevalenti venduti da tale società. 7) Vero che partecipava alla Fiere del settore CP_1 abbigliamento The One e White che si tenevano ogni anno a Milano. 8) Vero che la raccolta degli ordini da parte della sig.ra rispettava le seguenti scadenze annuali: da febbraio a Pt_1 maggio per la stagione autunno/inverno e da settembre a novembre per la stagione primavera/estate. 9) Vero che le consegne dei prodotti acquistati venivano effettuate ai clienti nel periodo tra luglio e dicembre per la stagione autunno/inverno e tra gennaio e giugno per la stagione primavera/estate. 10) Vero che le fatture ai clienti venivano emesse da CP_1 contestualmente alla consegna dei prodotti ordinati. 11) Vero che i pagamenti venivano eseguiti dai clienti in genere a 30, 60 o 90 giorni. 12) Vero che inviava alla sig.ra CP_1 gli estratti conto provvigionali solo due volte all'anno, uno per la stazione Pt_1 autunno/inverno e l'altro per la stagione primavera/estate. 13) Vero che gli estratti conto di cui al capitolo precedente venivano inviati alla ricorrente sempre con un ritardo compreso tra i tre e i sei mesi. 14) Vero che spesso tali estratti conto erano illeggibili o incompleti. 15) Vero che la sig.ra doveva attendere l'autorizzazione da parte di prima di Pt_1 CP_1 emettere la fatture per le provvigioni risultanti dall'estratto conto inviatole per ogni stagione.
16) Vero che chiedeva spesso alla sig.ra di rateizzare l'importo
CP_1 Pt_1 complessivo della fattura, con diverse fatture per acconti. 17) Vero che la sig.ra Pt_1 controllava gli estratti conto e riscontrava spesso mancanze relative a clienti, ordini o altri errori, che segnalava tempestivamente alla preponente. 18) Vero che i controlli di cui al capitolo precedente venivano effettuati solo sulla base degli estratti conto e non delle fatture emesse da ai clienti. 19) Vero che la sig.ra chiedeva costantemente la
CP_1 Pt_1 consegna delle fatture emesse da ai clienti ma tali richieste venivano ignorate dalla
CP_1 preponente. 20) Vero che ha detratto dalle provvigioni riconosciute alla sig.ra
CP_1 quanto risultante dalle note di credito emesse a favore dei clienti e prodotte sub doc. Pt_1
35. 21) Vero che le note di credito emesse da a favore dei clienti indicati nelle CP_1 stesse, prodotte sub doc. 35 e che si rammostrano, sono dovute a consegne di merce difettosa o difforme dall'ordine, oppure al ritardo nella consegna. 22) Vero che eseguiva le CP_1 consegne dei prodotti ordinati dai clienti solo dopo il pagamento da parte degli stessi dei prodotti precedentemente consegnati e relativi alla stagione precedente. 23) Vero che la sig.ra si attivava costantemente per ottenere il pagamento da parte dei clienti dalla stessa Pt_1 seguiti dei prodotti consegnati dalla preponente. 24) Vero che era assicurata per i CP_1 crediti in misura compresa tra il 100% e l'80%, a seconda della rischiosità valutata dalla
Compagnia di Assicurazione. 25) Vero che se un credito era assicurato all'80%, CP_1 chiedeva al cliente, prima di effettuare la consegna della merce, il pagamento di un acconto pari al 20%. 26) Vero che se il credito relativo ad un cliente non era coperto dall'assicurazione, faceva pagare allo stesso un acconto all'ordine e il saldo alla CP_1 consegna. 27) Vero che la sig.ra ha seguito anche la zona del Piemonte per le Pt_1 stagioni A/I 2018-2019, P/E 2019 e AI/ 2019-2020, rimasta scoperta dopo la risoluzione del contratto di agenzia con la sig.ra di Torino. 28) Vero che, con riferimento al Testimone_1 cliente Kontessa AC di Asti la sig.ra riceveva il pagamento della Testimone_1 provvigioni in misura pari al 5% dell'importo minimo di acquisto previsto a carico del cliente dal contratto di franchising sottoscritto con la convenuta e pari ad euro 25.000,00 per ogni stagione. 29) Vero che aveva detto alla sig.ra che le avrebbe riconosciuto CP_1 Pt_1 le medesime provvigioni pagate alla sig.ra e descritte al capitolo precedente. 30) Vero Tes_1 che nel mese di giugno 2020 vendeva direttamente al pubblico i propri prodotti CP_1 mediante un sito non ufficiale a prezzi inferiori rispetto a quelli applicati ai propri clienti della
Lombardia, costituiti da esercizi commerciali. 31) Vero che nel novembre 2020, durante il secondo lock.down, apriva un proprio sito online, denominato “Kontessa Official” CP_1 tramite il quale vendeva al pubblico la merce della stagione in corso con sconti fino al 35%.
32) Vero che i clienti seguiti dalla sig.ra si lamentavano con questa del Pt_1 comportamento di descritto al capitolo precedente. 33) Vero che, a causa delle CP_1 vendite effettuate online da descritte al cap. 31, molti clienti della Lombardia, tra CP_1 cui ad esempio Lagazzaladra, B&P, Madame Sicò, Persona_1 Per_2 Persona_3 etc. annullavano gli ordini già racconti dalla sig.ra o non ne facevano di nuovi. 34) Pt_1
Vero che non ha inserito nell'estratto conto provvigionale della sig.ra gli CP_1 Pt_1 ordini di cui al capitolo precedente. 35) Vero che , per non perdere i clienti CP_1 arrabbiati per i motivi di cui ai precedenti capp. 31 e 33, accordava agli sconti notevoli sconti.
36) Vero che detraeva tali sconti dalle provvigioni dovute alla ricorrente. 37) Vero CP_1 che tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre 2020 la sig.ra aveva restituito Pt_1
il campionario della stagione P/E 2021. 38) Vero che il campionario della stagione CP_1 successiva, A/I 2021-2022, doveva essere consegnato alla ricorrente nel mese di febbraio
2021. 39) Vero che non ha consegnato alla ricorrente il campionario di cui al CP_1 capitolo precedente. 40) Vero che nel mese di gennaio 2021 comunicava ai propri CP_1 clienti che il nuovo agente per la Lombardia era Area 83, nelle persone dei sig.ri Pt_2
e . 41) Vero che la sig.ra della ditta Lagazzaladra,
[...] Parte_3 Parte_4 nel gennaio 2021 contrattava la sig.ra per chiederle chiarimenti sulla sua sostituzione Pt_1 con l'agente di cui al capitolo precedente. 42) Vero che nel gennaio 2021 la sig.ra
[...]
della ditta chiedeva alla sig.ra di attivarsi comunque per risolvere Tes_2 Per_2 Pt_1 il suo problema con . 43) Vero che ha effettuato il pagamento delle CP_1 CP_1 provvigioni maturate dalla sig.ra per la stagione P/E 2020 nel marzo 2021. 44) Vero Pt_1 che ha consegnato al legale della ricorrente, avv. le fatture emesse ai CP_1 CP_2 clienti della zona seguita dalla sig.ra relative agli anni dal 2017 al 2020 nel settembre Pt_1
2021 e le fatture dell'anno 2016 il 29 gennaio 2022.
PARTE RESISTENTE in via principale: per il rigetto del ricorso, per infondatezza e/o prescrizione delle pretese con esso fatte valere;
in via riconvenzionale: accertare quanto dedotto in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inadempimento della sig.ra alle Parte_1 obbligazioni contrattuali assunte in forza del mandato di agenzia intercorso con CP_1 in riferimento alle note di credito di cui ai docc. 9),12),15),18) e 21) e per l'effetto
[...] condannarla al pagamento in favore di dell'importo di € 27.594,64 quale Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali subiti, salva la maggiore o minore somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa, anche all'esito della c.t.u. che, in caso di sua disposizione, si chiede espressamente anche per la determinazione dei predetti danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
per l'effetto, ove mai accertato e dichiarato dovuto un saldo provvigionale e/o indennitario e/o un saldo creditorio in favore dell'agente nella misura che sarà ritenuta di giustizia, dichiarare estinta la Parte_1 relativa obbligazione di pagamento della società odierna convenuta, per intervenuta compensazione del debito con il maggior credito da questa vantato nei confronti della sig.ra e di qui condannare quest'ultima al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 del residuo importo. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di
[...] causa ex d.m. 147/22.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea CO CI ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1513/2022 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IN TA NC
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MUZZI Controparte_1 P.IVA_1
TO e dell'avv. DOVERI GINO
PARTE RESISTENTE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è il contratto di agenzia stipulato tra le parti in data 1° settembre 2005 e cessato a seguito del recesso operato dalla società preponente in data
14 novembre 2020. In relazione a tale contratto le parti hanno rassegnato le conclusioni dianzi evidenziate.
2. Venendo al merito delle domande si osserva, innanzitutto, che l'agente ha chiesto il pagamento della indennità di preavviso per sei mensilità per un ammontare di euro 10.672,00.
È documentato che la preponente ha comunicato il proprio recesso dal contratto di agenzia con comunicazione del 14 novembre 2020 (cfr. doc. n. 28 fascicolo parte resistente) precisando che la relativa decorrenza sarebbe coincisa con la fine del termine di preavviso indicato nel contratto di agenzia sotto la voce durata dell'incarico.
Parte ricorrente pretende il pagamento della indennità sostitutiva del preavviso sul presupposto che la preponente non le aveva consentito la prosecuzione dell'incarico.
Dal canto suo, la resistente sostiene che sia stata la ricorrente a riferirle di non voler proseguire nella collaborazione avendo intenzione di cambiare lavoro.
Per poter esattamente valutare la successione degli eventi occorre evidenziare che la preponente si occupa della vendita di borse, capi di abbigliamento, scarpe ed accessori.
Entrambe le parti hanno riferito che l'organizzazione dell'attività promozionale era la seguente: nel periodo 15/02-31/05 viene presentata la collezione autunno/inverno, sia alle fiere campionarie che tramite agenti;
il relativo campionario viene consegnato agli agenti entro la fine di febbraio. In questo periodo vengono acquisiti ordini dai negozianti. Le consegne dei suddetti ordini avvengono nel periodo 31/07 - 31/12 dello stesso anno di riferimento. Nel periodo 01/09-30/11 viene presentata la collezione primavera/estate sia alle fiere campionarie che tramite agente.
È documentato che nei primi giorni del mese di novembre del 2020 la ricorrente aveva restituito il campionario per la collezione primavera estate dell'anno successivo. In base alla stessa documentazione prodotta dalla resistente, la restituzione del campionario è avvenuta in data 11 novembre 2020 (cfr. doc. n. 26 fascicolo parte resistente). mentre la comunicazione del recesso è avvenuta il successivo giorno 14 novembre.
Si ritiene, pertanto, che la restituzione del campionario sia dovuta alla cessazione fisiologica dell'attività promozionale piuttosto che per manifestare la volontà di Parte_1 di non voler proseguire nel rapporto, fosse solo perché alla data della restituzione
[...] menzionata alcuna comunicazione di recesso era stata ancora formalizzata.
La teste ha riferito che nel mese di novembre del 2020 Testimone_3 Persona_4 rappresentante legale della società resistente, aveva contattato telefonicamente la ricorrente per chiederle se avesse o meno intenzione di proseguire nell'attività di agente, ricevendone risposta negativa in quanto aveva riferito di volersi mettere in proprio Parte_1 come venditrice ambulante;
la medesima circostanza è stata riferita anche dalla testimone
(cfr. verbale udienza 6 marzo 2025). Testimone_4
La circostanza che il rapporto si sia interrotto per volontà della ricorrente trova conferma nel fatto che il nuovo agente per la Lombardia, in sostituzione della ricorrente, sia stato individuato solo a decorrere dal 19 gennaio 2021 (cfr. dichiarazioni udienza Pt_3 del 28 maggio 2025).
A ciò deve aggiungersi che la ricorrente non ha in alcun modo allegato e dimostrato di aver chiesto la prosecuzione del rapporto, ad esempio sollecitando la consegna del campionario per la stagione autunno/inverno 2021 che avrebbe dovuto ricevere entro il mese di febbraio 2021 – circostanza quest'ultima incontestata – in pieno periodo di perduranza del rapporto. Alcuna comunicazione di sollecito e/o di diffida da parte della ricorrente è stata prodotta.
Peraltro, la stessa ricorrente ha dichiarato durante il suo interrogatorio libero di fare la venditrice ambulante al mercato, con ciò confermando quanto riferito dalle testimoni dianzi menzionate in ordine alle sue intenzioni professionali.
In definitiva, si ritiene che la ricorrente con la condotta tenuta a seguito della comunicazione del recesso da parte delle preponente abbia sostanzialmente rinunciato al periodo di preavviso con ciò interrompendo immediatamente il rapporto di agenzia. Ne consegue che alcun diritto di pagamento della indennità sostitutiva del preavviso può essere riconosciuto;
non può infatti trascurarsi che detta indennità può attribuirsi in caso di interruzione immediata nel rapporto in seguito ad un comportamento illecito della parte preponente. Nel caso di specie il rapporto si è interrotto immediatamente per volontà della ricorrente. Pertanto, la domanda volta al pagamento della indennità sostitutiva deve essere rigettata.
3. Parte ricorrente ha quindi chiesto il pagamento di differenze provvigionali per euro
24.153,39; in particolare la ricorrente sostiene che in relazione alle vendite di capi di abbigliamento le sia stata riconosciuta una provvigione dell'8% in luogo del 10% al pari di quanto era stato pattuito per gli accessori.
Parte resistente sostiene invece che la misura convenuta con la parte era dell'8%.
La discrepanza tra le posizioni delle parti discende soprattutto dal fatto che nel contratto di agenzia non vi è alcuna pattuizione espressa;
invero le parti avevano previsto una provvigione del 12% sulla compravendita delle borse, del 10% su quella degli accessori e dell'8% su quella delle scarpe.
La mancanza di una pattuizione sulla compravendita dell'abbigliamento trova una giustificazione anche nel fatto che fino al 2009, come è stato dichiarato da tutti i testi escussi, la parte resistente commercializzava pochi capi di abbigliamento, i quali solo in epoca più recente sono diventati il prodotto merceologico prevalente.
Ciò nonostante, le parti non sono addivenute ad una pattuizione espressa.
La teste dipendente della resistente dal 2004 al 2023, ha riferito che la Tes_5 provvigione riconosciuta agli agenti per la vendita dei capi di abbigliamento era uguale a quella degli accessori, cioè pari al 10%; la teste viceversa, ha riferito che le Tes_6 provvigioni erano del 12% sulle borse;
10% sugli accessori e dell'8% sulle calzature e l'abbigliamento; la teste , agente di commercio per la resistente per circa 5 Testimone_7 anni ha riferito che la provvigione sull'abbigliamento era coincidente con quella riconosciuta per la compravendita degli accessori e che la relativa misura non è mai cambiata nel corso del rapporto. , agente di commercio per la resistente per circa 10 anni, ha Testimone_8 confermato che per l'abbigliamento non c'era una provvigione espressamente pattuita. Il teste ha riferito che ogni agente aveva le proprie provvigioni. agente di Tes_9 Testimone_10 commercio della resistente per circa 5 anni, ha riferito che aveva pattuito con la società una provvigione del 10% sulla vendita di abbigliamento. La teste addetta al Testimone_11 magazzino ed alle spedizioni per conto della resistente ha riferito che la misura della provvigione riconosciuta sulla vendita dell'abbigliamento era dell'8%.
Si ritiene che debbano essere valorizzate le dichiarazioni dei testimoni che rivestivano la medesima posizione giuridico – economica della ricorrente in quanto oggettivamente e soggettivamente più attendibili. Dalle dichiarazioni dianzi riassunte emerge che non vi era alcuna pattuizione espressa sulla provvigione per i capi di abbigliamento. Sebbene sia stato dichiarato, in accordo con l'allegazione della resistente, che le provvigioni non erano uguali per tutti gli agenti, due agenti su 4 di quelli sentiti hanno riferito espressamente che quella liquidata per i capi di abbigliamento era pari al 10%; mentre uno soltanto degli agenti escussi si è limitato a riferire che la provvigione degli accessori era uguale a quella dell'abbigliamento.
Ne consegue che aderendo anche ad una delle ipotesi contemplate la provvigione da riconoscere alla ricorrente per la vendita di capi di abbigliamento è pari al 10%.
Le dichiarazioni della testimone non sono attendibili in quanto Testimone_11 provengono da una addetta al magazzino e poi sono generiche in quanto la testimone ha riferito che la provvigione riconosciuta in via generale per la compravendita di abbigliamento era dell'8% nonostante le dichiarazioni prevalenti siano state nel senso di una misura non standardizzata della provvigione in questione e comunque è stato per lo più accostata alla misura del 10%.
Le dichiarazioni della teste sulla questione sono rimaste isolate e prive di Tes_6 riscontri.
In ordine alla quantificazione operata dalla ricorrente sulle differenze maturate a tale titolo alcuna contestazione specifica è stata operata dalla resistente di modo che deve ritenersi sussistente un credito di di euro 17.921,07 per differenze di provvigioni Parte_1 sulla compravendita di abbigliamento.
3.1. Parte ricorrente ha anche chiesto la somma di euro 2.750,00 per differenze provvigionali relative al cliente Quaquarelli di Asti. A sostegno di tale pretesa la parte ha allegato di aver sostituito l'agente di zona per le stagioni A/I 2018-2019, P/E 2019 e A/I
2019-2020 e che a quest'ultima era stata riconosciuta una provvigione in misura pari al 5% del minimo di acquisto previsto dal contratto di franchising e pari a euro 25.000,00 per ogni stagione.
La circostanza che la ricorrente sia stata assegnata al Piemonte con il riconoscimento della provvigione anzidetta è stata contestata dalla resistente.
Sulla domanda si deve, tuttavia, osservare che quand'anche fosse vero quanto allegato dalla ricorrente in ordine alla assegnazione della zona indicata ed all'impegno contrattuale assunto è rimasto indimostrato dalla parte che con la cliente indicata abbia Parte_1 procurato un volume di affari di almeno 25.000 euro a stagione.
Pertanto, la domanda non può essere accolta.
3.2. Parte ricorrente ha chiesto il pagamento della somma di euro 3.482,31 relativa all'ingiustificato addebito di note di credito per storni e resi di merce difettosa e/o difforme, o per ritardi nelle consegne.
L'ammontare e i titoli di tali addebiti non sono stati contestati in modo specifico dalla resistente che si è limitata ad asserzioni generiche.
Pertanto, la domanda deve essere per questa parte accolta.
3.3. ha anche chiesto il pagamento dell'importo di euro 2.307,88 Parte_1 per il raggiungimento del budget relativo alla stagione P/E 2016, corrispondente alla provvigione aggiuntiva del 2% prevista dalla del 21 luglio 2015 a fronte del Pt_5 superamento del fatturato di euro 110.000.
La resistente ha contestato la quantificazione del fatturato esposto dalla ricorrente in quanto ricalcolato unilateralmente sulla base di una provvigione del 10% sull'abbigliamento non dovuta.
Tuttavia, essendo solo questa la contestazione svolta, si ritiene che dal riconoscimento della provvigione anzidetta discenda che anche per tale parte la domanda debba essere accolta.
3.4. In ultimo, la ricorrente ha allegato di aver subito un ulteriore danno a causa della condotta della resistente, la quale nel mese di novembre del 2020 ha messo in vendita a prezzi di molto scontati i propri prodotti così cagionando lo scontento dei propri clienti, fra i quali vi erano anche alcuni di Quest'ultima ha quindi allegato che la resistente per Parte_1 venire incontro a detti clienti aveva praticato nei loro confronti un forte sconto sulla merce ordinata, cagionando di conseguenza in capo all'agente una perdita netta sotto forma di minori provvigioni.
La domanda non può essere accolta. Invero l'allegazione risulta genericamente svolta in quanto non è stato specificato nominativo e/o numero di clienti nei confronti dei quali la ricorrente aveva completato degli ordinativi di vendita a prezzi inferiori rispetto al listino normalmente utilizzato a seguito di loro rimostranze nei confronti della preponente.
Invero, la liquidazione in via equitativa, invocata alla ricorrente, non si attaglia alla odierna situazione processuale in quanto gli elementi probatori del danno erano nella disponibilità della parte.
3.5. Parte resistente ha eccepito la prescrizione dei crediti di parte ricorrente.
È incontestato che i crediti azionati in giudizio attengono al periodo che corre dalla stagione primavera/estate 2016 alla cessazione del rapporto. Parimenti incontestato è che la commercializzazione dei prodotti della convenuta ha un ciclo semestrale e in particolare: - nel periodo 15/02-31/05 di ogni anno viene presentata la collezione autunno/inverno e vengono acquisiti gli ordini;
le consegne vengono effettuate nel periodo 31/07 – 31/12 dello stesso anno;
- nel periodo 01/09-30/11 di ogni anno viene presentata la collezione primavera/estate e vengono acquisiti gli ordini;
le consegne dei suddetti ordini avvengono dal 15/01-30/06.
La stessa resistente ha allegato che il pagamento della merce avviene a date che vanno dai 30 giorni fino 180 gg di distanza dalla emissione della fattura.
Parte ricorrente ha documentato di aver interrotto i termini di prescrizione con missiva ricevuta dalla convenuta il 21 gennaio 2021 (cfr. doc. n. 18 fascicolo parte ricorrente).
Retroagendo la data di cinque anni, viene in evidenza che al 21 gennaio 2016 la merce della stagione primavera/estate non era stata ancora consegnata e presumibilmente non era stata venduta e fatturata dalla resistente di modo che il credito provvigionale non era nemmeno sorto.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
4. Parte resistente ha chiesto in via riconvenzionale il risarcimento dei danni sofferti a causa della condotta tenuta dalla ricorrente nel periodo ricompreso tra il 2016 ed il 2020; in particolare, la resistente ha allegato di aver emesso una serie di note di credito in conseguenza dell'annullamento di ordini da parte dei clienti procacciati dalla la quale era solita Pt_1 commette errori nella compilazione degli ordinativi medesimi. Tale condotta avrebbe cagionato un danno alla società per costi di produzione, spese di trasporto, giacenze di magazzino e merce invenduta per un ammontare complessivo di euro 27.594,62
A sostegno della domanda la parte ha depositato per ciascun anno dei documenti di trasporto inerenti a merce spedita alla resistente e note di credito emesse da quest'ultima, ed una tabella redatta dalla società in ordine ai costi in tesi sostenuti (cfr. docc. da 8 a 22 fascicolo parte resistente).
Tuttavia, la circostanza che la merce di cui ai documenti di trasporto sia stato oggetto di ordini errati eseguiti dalla ricorrente è rimasta totalmente sfornita di prova. Ciò basta per rigettare la domanda riconvenzionale.
5. In definitiva, parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 23.711,26 oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002 (cfr. sul punto
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10528 del 31/03/2022) e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo.
5. Il non integrale accoglimento della domanda principale integra un'ipotesi di soccombenza reciproca parziale cui consegue una compensazione delle spese di lite nella misura del 30%. La restante parte delle spese di lite deve essere posta in capo a parte resistente e viene liquidata nel dispositivo, al netto della indicata compensazione, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 52.000 e 260.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie parzialmente la domanda principale e rigetta la domanda riconvenzionale e, per l'effetto:
2. condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro
23.711,26 oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002 e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo;
3. condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, al netto della compensazione indicata, che si liquidano in € 181,30 per anticipazioni ed in € 9.872,10 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 20 novembre 2025
Il Giudice
Andrea CO CI
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IN TA NC.
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MUZZI Controparte_1 P.IVA_1
TO e dell'avv. DOVERI GINO
PARTE RESISTENTE
Oggi 20/11/2025 ad ore 12.00 mediante collegamento da remoto con il Giudice Andrea
CO CI, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. IN TA NC e la parte personalmente per parte resistente l'avv. MUZZI TO ed la rappresentante legale della parte.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE voglia il Tribunale di Pavia, Giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza e con ogni opportuna statuizione così giudicare: NEL MERITO: 1) Accertare e dichiarare che la sig.ra
è creditrice nei confronti di per i motivi esposti in Parte_1 Controparte_1 narrativa, delle seguenti somme: euro 10.672,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, euro 24.153,39 per differenze provvigionali, euro 2.307,88 per il raggiungimento del budget relativo alla stagione P/E 2016 nonché 2) Accertare e dichiarare che ha tenuto CP_1 nel corso del rapporto di agenzia intercorso con la ricorrente comportamenti contrari di principi di correttezza e buona fede che hanno causato alla sig.ra danni Parte_1 patrimoniali e per l'effetto 3) condannare la C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente le somme di euro
10.672,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, euro 24.153,39 per differenze provvigionali, euro 2.307,88 per il raggiungimento del budget relativo alla stagione P/E 2016, nonché la somma di euro 1.000,00 in via equitativa a titolo di risarcimento dei danni, o comunque quelle diversa somme che risulteranno di giustizia;
- Il tutto oltre interessi ex
D.Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria da ciascuna scadenza al saldo. - Con sentenza esecutiva e con vittoria delle spese di lite maggiorate del 15% spese generali, IVA e CPA, e successive occorrende. IN VIA ISTRUTTORIA: Senza alcuna inversione dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi a prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il contratto di agenzia sottoscritto dalle parti nel settembre 2005 prevedeva il riconoscimento delle seguenti provvigioni: 12% sulle borse, 10% su accessori e 8% sulle scarpe. 2) Vero che l'attività prevalente di negli anni dal 2005 al 2008 era la CP_1 produzione di borse, oltre a qualche modello di calzature e accessori, e qualche capo di abbigliamento. 3) Vero che riconosceva alla sig.ra come agli altri CP_1 Pt_1 agenti, la provvigione del 10% anche sull'abbigliamento. 4) Vero che, sino all'anno 2008, la convenuta inviava alla sig.ra oltre all'estratto conto dettagliato con la specifica delle Pt_1 provvigioni riconosciute, anche copia delle fatture emesse ai clienti. 5) Vero che negli estratti conto provvigionale inviati da alla sig.ra dal 2009 in poi, sino alla CP_1 Pt_1 cessazione del rapporto, il dettaglio delle percentuali provvigionali riconosciute veniva eliminato e non vi erano più le copie delle fatture emesse ai clienti. 6) Vero che CP_1 incrementava la produzione di capi di abbigliamento che, dal 2018, diventavano gli articoli prevalenti venduti da tale società. 7) Vero che partecipava alla Fiere del settore CP_1 abbigliamento The One e White che si tenevano ogni anno a Milano. 8) Vero che la raccolta degli ordini da parte della sig.ra rispettava le seguenti scadenze annuali: da febbraio a Pt_1 maggio per la stagione autunno/inverno e da settembre a novembre per la stagione primavera/estate. 9) Vero che le consegne dei prodotti acquistati venivano effettuate ai clienti nel periodo tra luglio e dicembre per la stagione autunno/inverno e tra gennaio e giugno per la stagione primavera/estate. 10) Vero che le fatture ai clienti venivano emesse da CP_1 contestualmente alla consegna dei prodotti ordinati. 11) Vero che i pagamenti venivano eseguiti dai clienti in genere a 30, 60 o 90 giorni. 12) Vero che inviava alla sig.ra CP_1 gli estratti conto provvigionali solo due volte all'anno, uno per la stazione Pt_1 autunno/inverno e l'altro per la stagione primavera/estate. 13) Vero che gli estratti conto di cui al capitolo precedente venivano inviati alla ricorrente sempre con un ritardo compreso tra i tre e i sei mesi. 14) Vero che spesso tali estratti conto erano illeggibili o incompleti. 15) Vero che la sig.ra doveva attendere l'autorizzazione da parte di prima di Pt_1 CP_1 emettere la fatture per le provvigioni risultanti dall'estratto conto inviatole per ogni stagione.
16) Vero che chiedeva spesso alla sig.ra di rateizzare l'importo
CP_1 Pt_1 complessivo della fattura, con diverse fatture per acconti. 17) Vero che la sig.ra Pt_1 controllava gli estratti conto e riscontrava spesso mancanze relative a clienti, ordini o altri errori, che segnalava tempestivamente alla preponente. 18) Vero che i controlli di cui al capitolo precedente venivano effettuati solo sulla base degli estratti conto e non delle fatture emesse da ai clienti. 19) Vero che la sig.ra chiedeva costantemente la
CP_1 Pt_1 consegna delle fatture emesse da ai clienti ma tali richieste venivano ignorate dalla
CP_1 preponente. 20) Vero che ha detratto dalle provvigioni riconosciute alla sig.ra
CP_1 quanto risultante dalle note di credito emesse a favore dei clienti e prodotte sub doc. Pt_1
35. 21) Vero che le note di credito emesse da a favore dei clienti indicati nelle CP_1 stesse, prodotte sub doc. 35 e che si rammostrano, sono dovute a consegne di merce difettosa o difforme dall'ordine, oppure al ritardo nella consegna. 22) Vero che eseguiva le CP_1 consegne dei prodotti ordinati dai clienti solo dopo il pagamento da parte degli stessi dei prodotti precedentemente consegnati e relativi alla stagione precedente. 23) Vero che la sig.ra si attivava costantemente per ottenere il pagamento da parte dei clienti dalla stessa Pt_1 seguiti dei prodotti consegnati dalla preponente. 24) Vero che era assicurata per i CP_1 crediti in misura compresa tra il 100% e l'80%, a seconda della rischiosità valutata dalla
Compagnia di Assicurazione. 25) Vero che se un credito era assicurato all'80%, CP_1 chiedeva al cliente, prima di effettuare la consegna della merce, il pagamento di un acconto pari al 20%. 26) Vero che se il credito relativo ad un cliente non era coperto dall'assicurazione, faceva pagare allo stesso un acconto all'ordine e il saldo alla CP_1 consegna. 27) Vero che la sig.ra ha seguito anche la zona del Piemonte per le Pt_1 stagioni A/I 2018-2019, P/E 2019 e AI/ 2019-2020, rimasta scoperta dopo la risoluzione del contratto di agenzia con la sig.ra di Torino. 28) Vero che, con riferimento al Testimone_1 cliente Kontessa AC di Asti la sig.ra riceveva il pagamento della Testimone_1 provvigioni in misura pari al 5% dell'importo minimo di acquisto previsto a carico del cliente dal contratto di franchising sottoscritto con la convenuta e pari ad euro 25.000,00 per ogni stagione. 29) Vero che aveva detto alla sig.ra che le avrebbe riconosciuto CP_1 Pt_1 le medesime provvigioni pagate alla sig.ra e descritte al capitolo precedente. 30) Vero Tes_1 che nel mese di giugno 2020 vendeva direttamente al pubblico i propri prodotti CP_1 mediante un sito non ufficiale a prezzi inferiori rispetto a quelli applicati ai propri clienti della
Lombardia, costituiti da esercizi commerciali. 31) Vero che nel novembre 2020, durante il secondo lock.down, apriva un proprio sito online, denominato “Kontessa Official” CP_1 tramite il quale vendeva al pubblico la merce della stagione in corso con sconti fino al 35%.
32) Vero che i clienti seguiti dalla sig.ra si lamentavano con questa del Pt_1 comportamento di descritto al capitolo precedente. 33) Vero che, a causa delle CP_1 vendite effettuate online da descritte al cap. 31, molti clienti della Lombardia, tra CP_1 cui ad esempio Lagazzaladra, B&P, Madame Sicò, Persona_1 Per_2 Persona_3 etc. annullavano gli ordini già racconti dalla sig.ra o non ne facevano di nuovi. 34) Pt_1
Vero che non ha inserito nell'estratto conto provvigionale della sig.ra gli CP_1 Pt_1 ordini di cui al capitolo precedente. 35) Vero che , per non perdere i clienti CP_1 arrabbiati per i motivi di cui ai precedenti capp. 31 e 33, accordava agli sconti notevoli sconti.
36) Vero che detraeva tali sconti dalle provvigioni dovute alla ricorrente. 37) Vero CP_1 che tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre 2020 la sig.ra aveva restituito Pt_1
il campionario della stagione P/E 2021. 38) Vero che il campionario della stagione CP_1 successiva, A/I 2021-2022, doveva essere consegnato alla ricorrente nel mese di febbraio
2021. 39) Vero che non ha consegnato alla ricorrente il campionario di cui al CP_1 capitolo precedente. 40) Vero che nel mese di gennaio 2021 comunicava ai propri CP_1 clienti che il nuovo agente per la Lombardia era Area 83, nelle persone dei sig.ri Pt_2
e . 41) Vero che la sig.ra della ditta Lagazzaladra,
[...] Parte_3 Parte_4 nel gennaio 2021 contrattava la sig.ra per chiederle chiarimenti sulla sua sostituzione Pt_1 con l'agente di cui al capitolo precedente. 42) Vero che nel gennaio 2021 la sig.ra
[...]
della ditta chiedeva alla sig.ra di attivarsi comunque per risolvere Tes_2 Per_2 Pt_1 il suo problema con . 43) Vero che ha effettuato il pagamento delle CP_1 CP_1 provvigioni maturate dalla sig.ra per la stagione P/E 2020 nel marzo 2021. 44) Vero Pt_1 che ha consegnato al legale della ricorrente, avv. le fatture emesse ai CP_1 CP_2 clienti della zona seguita dalla sig.ra relative agli anni dal 2017 al 2020 nel settembre Pt_1
2021 e le fatture dell'anno 2016 il 29 gennaio 2022.
PARTE RESISTENTE in via principale: per il rigetto del ricorso, per infondatezza e/o prescrizione delle pretese con esso fatte valere;
in via riconvenzionale: accertare quanto dedotto in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inadempimento della sig.ra alle Parte_1 obbligazioni contrattuali assunte in forza del mandato di agenzia intercorso con CP_1 in riferimento alle note di credito di cui ai docc. 9),12),15),18) e 21) e per l'effetto
[...] condannarla al pagamento in favore di dell'importo di € 27.594,64 quale Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali subiti, salva la maggiore o minore somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa, anche all'esito della c.t.u. che, in caso di sua disposizione, si chiede espressamente anche per la determinazione dei predetti danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
per l'effetto, ove mai accertato e dichiarato dovuto un saldo provvigionale e/o indennitario e/o un saldo creditorio in favore dell'agente nella misura che sarà ritenuta di giustizia, dichiarare estinta la Parte_1 relativa obbligazione di pagamento della società odierna convenuta, per intervenuta compensazione del debito con il maggior credito da questa vantato nei confronti della sig.ra e di qui condannare quest'ultima al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 del residuo importo. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di
[...] causa ex d.m. 147/22.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea CO CI ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1513/2022 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IN TA NC
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MUZZI Controparte_1 P.IVA_1
TO e dell'avv. DOVERI GINO
PARTE RESISTENTE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è il contratto di agenzia stipulato tra le parti in data 1° settembre 2005 e cessato a seguito del recesso operato dalla società preponente in data
14 novembre 2020. In relazione a tale contratto le parti hanno rassegnato le conclusioni dianzi evidenziate.
2. Venendo al merito delle domande si osserva, innanzitutto, che l'agente ha chiesto il pagamento della indennità di preavviso per sei mensilità per un ammontare di euro 10.672,00.
È documentato che la preponente ha comunicato il proprio recesso dal contratto di agenzia con comunicazione del 14 novembre 2020 (cfr. doc. n. 28 fascicolo parte resistente) precisando che la relativa decorrenza sarebbe coincisa con la fine del termine di preavviso indicato nel contratto di agenzia sotto la voce durata dell'incarico.
Parte ricorrente pretende il pagamento della indennità sostitutiva del preavviso sul presupposto che la preponente non le aveva consentito la prosecuzione dell'incarico.
Dal canto suo, la resistente sostiene che sia stata la ricorrente a riferirle di non voler proseguire nella collaborazione avendo intenzione di cambiare lavoro.
Per poter esattamente valutare la successione degli eventi occorre evidenziare che la preponente si occupa della vendita di borse, capi di abbigliamento, scarpe ed accessori.
Entrambe le parti hanno riferito che l'organizzazione dell'attività promozionale era la seguente: nel periodo 15/02-31/05 viene presentata la collezione autunno/inverno, sia alle fiere campionarie che tramite agenti;
il relativo campionario viene consegnato agli agenti entro la fine di febbraio. In questo periodo vengono acquisiti ordini dai negozianti. Le consegne dei suddetti ordini avvengono nel periodo 31/07 - 31/12 dello stesso anno di riferimento. Nel periodo 01/09-30/11 viene presentata la collezione primavera/estate sia alle fiere campionarie che tramite agente.
È documentato che nei primi giorni del mese di novembre del 2020 la ricorrente aveva restituito il campionario per la collezione primavera estate dell'anno successivo. In base alla stessa documentazione prodotta dalla resistente, la restituzione del campionario è avvenuta in data 11 novembre 2020 (cfr. doc. n. 26 fascicolo parte resistente). mentre la comunicazione del recesso è avvenuta il successivo giorno 14 novembre.
Si ritiene, pertanto, che la restituzione del campionario sia dovuta alla cessazione fisiologica dell'attività promozionale piuttosto che per manifestare la volontà di Parte_1 di non voler proseguire nel rapporto, fosse solo perché alla data della restituzione
[...] menzionata alcuna comunicazione di recesso era stata ancora formalizzata.
La teste ha riferito che nel mese di novembre del 2020 Testimone_3 Persona_4 rappresentante legale della società resistente, aveva contattato telefonicamente la ricorrente per chiederle se avesse o meno intenzione di proseguire nell'attività di agente, ricevendone risposta negativa in quanto aveva riferito di volersi mettere in proprio Parte_1 come venditrice ambulante;
la medesima circostanza è stata riferita anche dalla testimone
(cfr. verbale udienza 6 marzo 2025). Testimone_4
La circostanza che il rapporto si sia interrotto per volontà della ricorrente trova conferma nel fatto che il nuovo agente per la Lombardia, in sostituzione della ricorrente, sia stato individuato solo a decorrere dal 19 gennaio 2021 (cfr. dichiarazioni udienza Pt_3 del 28 maggio 2025).
A ciò deve aggiungersi che la ricorrente non ha in alcun modo allegato e dimostrato di aver chiesto la prosecuzione del rapporto, ad esempio sollecitando la consegna del campionario per la stagione autunno/inverno 2021 che avrebbe dovuto ricevere entro il mese di febbraio 2021 – circostanza quest'ultima incontestata – in pieno periodo di perduranza del rapporto. Alcuna comunicazione di sollecito e/o di diffida da parte della ricorrente è stata prodotta.
Peraltro, la stessa ricorrente ha dichiarato durante il suo interrogatorio libero di fare la venditrice ambulante al mercato, con ciò confermando quanto riferito dalle testimoni dianzi menzionate in ordine alle sue intenzioni professionali.
In definitiva, si ritiene che la ricorrente con la condotta tenuta a seguito della comunicazione del recesso da parte delle preponente abbia sostanzialmente rinunciato al periodo di preavviso con ciò interrompendo immediatamente il rapporto di agenzia. Ne consegue che alcun diritto di pagamento della indennità sostitutiva del preavviso può essere riconosciuto;
non può infatti trascurarsi che detta indennità può attribuirsi in caso di interruzione immediata nel rapporto in seguito ad un comportamento illecito della parte preponente. Nel caso di specie il rapporto si è interrotto immediatamente per volontà della ricorrente. Pertanto, la domanda volta al pagamento della indennità sostitutiva deve essere rigettata.
3. Parte ricorrente ha quindi chiesto il pagamento di differenze provvigionali per euro
24.153,39; in particolare la ricorrente sostiene che in relazione alle vendite di capi di abbigliamento le sia stata riconosciuta una provvigione dell'8% in luogo del 10% al pari di quanto era stato pattuito per gli accessori.
Parte resistente sostiene invece che la misura convenuta con la parte era dell'8%.
La discrepanza tra le posizioni delle parti discende soprattutto dal fatto che nel contratto di agenzia non vi è alcuna pattuizione espressa;
invero le parti avevano previsto una provvigione del 12% sulla compravendita delle borse, del 10% su quella degli accessori e dell'8% su quella delle scarpe.
La mancanza di una pattuizione sulla compravendita dell'abbigliamento trova una giustificazione anche nel fatto che fino al 2009, come è stato dichiarato da tutti i testi escussi, la parte resistente commercializzava pochi capi di abbigliamento, i quali solo in epoca più recente sono diventati il prodotto merceologico prevalente.
Ciò nonostante, le parti non sono addivenute ad una pattuizione espressa.
La teste dipendente della resistente dal 2004 al 2023, ha riferito che la Tes_5 provvigione riconosciuta agli agenti per la vendita dei capi di abbigliamento era uguale a quella degli accessori, cioè pari al 10%; la teste viceversa, ha riferito che le Tes_6 provvigioni erano del 12% sulle borse;
10% sugli accessori e dell'8% sulle calzature e l'abbigliamento; la teste , agente di commercio per la resistente per circa 5 Testimone_7 anni ha riferito che la provvigione sull'abbigliamento era coincidente con quella riconosciuta per la compravendita degli accessori e che la relativa misura non è mai cambiata nel corso del rapporto. , agente di commercio per la resistente per circa 10 anni, ha Testimone_8 confermato che per l'abbigliamento non c'era una provvigione espressamente pattuita. Il teste ha riferito che ogni agente aveva le proprie provvigioni. agente di Tes_9 Testimone_10 commercio della resistente per circa 5 anni, ha riferito che aveva pattuito con la società una provvigione del 10% sulla vendita di abbigliamento. La teste addetta al Testimone_11 magazzino ed alle spedizioni per conto della resistente ha riferito che la misura della provvigione riconosciuta sulla vendita dell'abbigliamento era dell'8%.
Si ritiene che debbano essere valorizzate le dichiarazioni dei testimoni che rivestivano la medesima posizione giuridico – economica della ricorrente in quanto oggettivamente e soggettivamente più attendibili. Dalle dichiarazioni dianzi riassunte emerge che non vi era alcuna pattuizione espressa sulla provvigione per i capi di abbigliamento. Sebbene sia stato dichiarato, in accordo con l'allegazione della resistente, che le provvigioni non erano uguali per tutti gli agenti, due agenti su 4 di quelli sentiti hanno riferito espressamente che quella liquidata per i capi di abbigliamento era pari al 10%; mentre uno soltanto degli agenti escussi si è limitato a riferire che la provvigione degli accessori era uguale a quella dell'abbigliamento.
Ne consegue che aderendo anche ad una delle ipotesi contemplate la provvigione da riconoscere alla ricorrente per la vendita di capi di abbigliamento è pari al 10%.
Le dichiarazioni della testimone non sono attendibili in quanto Testimone_11 provengono da una addetta al magazzino e poi sono generiche in quanto la testimone ha riferito che la provvigione riconosciuta in via generale per la compravendita di abbigliamento era dell'8% nonostante le dichiarazioni prevalenti siano state nel senso di una misura non standardizzata della provvigione in questione e comunque è stato per lo più accostata alla misura del 10%.
Le dichiarazioni della teste sulla questione sono rimaste isolate e prive di Tes_6 riscontri.
In ordine alla quantificazione operata dalla ricorrente sulle differenze maturate a tale titolo alcuna contestazione specifica è stata operata dalla resistente di modo che deve ritenersi sussistente un credito di di euro 17.921,07 per differenze di provvigioni Parte_1 sulla compravendita di abbigliamento.
3.1. Parte ricorrente ha anche chiesto la somma di euro 2.750,00 per differenze provvigionali relative al cliente Quaquarelli di Asti. A sostegno di tale pretesa la parte ha allegato di aver sostituito l'agente di zona per le stagioni A/I 2018-2019, P/E 2019 e A/I
2019-2020 e che a quest'ultima era stata riconosciuta una provvigione in misura pari al 5% del minimo di acquisto previsto dal contratto di franchising e pari a euro 25.000,00 per ogni stagione.
La circostanza che la ricorrente sia stata assegnata al Piemonte con il riconoscimento della provvigione anzidetta è stata contestata dalla resistente.
Sulla domanda si deve, tuttavia, osservare che quand'anche fosse vero quanto allegato dalla ricorrente in ordine alla assegnazione della zona indicata ed all'impegno contrattuale assunto è rimasto indimostrato dalla parte che con la cliente indicata abbia Parte_1 procurato un volume di affari di almeno 25.000 euro a stagione.
Pertanto, la domanda non può essere accolta.
3.2. Parte ricorrente ha chiesto il pagamento della somma di euro 3.482,31 relativa all'ingiustificato addebito di note di credito per storni e resi di merce difettosa e/o difforme, o per ritardi nelle consegne.
L'ammontare e i titoli di tali addebiti non sono stati contestati in modo specifico dalla resistente che si è limitata ad asserzioni generiche.
Pertanto, la domanda deve essere per questa parte accolta.
3.3. ha anche chiesto il pagamento dell'importo di euro 2.307,88 Parte_1 per il raggiungimento del budget relativo alla stagione P/E 2016, corrispondente alla provvigione aggiuntiva del 2% prevista dalla del 21 luglio 2015 a fronte del Pt_5 superamento del fatturato di euro 110.000.
La resistente ha contestato la quantificazione del fatturato esposto dalla ricorrente in quanto ricalcolato unilateralmente sulla base di una provvigione del 10% sull'abbigliamento non dovuta.
Tuttavia, essendo solo questa la contestazione svolta, si ritiene che dal riconoscimento della provvigione anzidetta discenda che anche per tale parte la domanda debba essere accolta.
3.4. In ultimo, la ricorrente ha allegato di aver subito un ulteriore danno a causa della condotta della resistente, la quale nel mese di novembre del 2020 ha messo in vendita a prezzi di molto scontati i propri prodotti così cagionando lo scontento dei propri clienti, fra i quali vi erano anche alcuni di Quest'ultima ha quindi allegato che la resistente per Parte_1 venire incontro a detti clienti aveva praticato nei loro confronti un forte sconto sulla merce ordinata, cagionando di conseguenza in capo all'agente una perdita netta sotto forma di minori provvigioni.
La domanda non può essere accolta. Invero l'allegazione risulta genericamente svolta in quanto non è stato specificato nominativo e/o numero di clienti nei confronti dei quali la ricorrente aveva completato degli ordinativi di vendita a prezzi inferiori rispetto al listino normalmente utilizzato a seguito di loro rimostranze nei confronti della preponente.
Invero, la liquidazione in via equitativa, invocata alla ricorrente, non si attaglia alla odierna situazione processuale in quanto gli elementi probatori del danno erano nella disponibilità della parte.
3.5. Parte resistente ha eccepito la prescrizione dei crediti di parte ricorrente.
È incontestato che i crediti azionati in giudizio attengono al periodo che corre dalla stagione primavera/estate 2016 alla cessazione del rapporto. Parimenti incontestato è che la commercializzazione dei prodotti della convenuta ha un ciclo semestrale e in particolare: - nel periodo 15/02-31/05 di ogni anno viene presentata la collezione autunno/inverno e vengono acquisiti gli ordini;
le consegne vengono effettuate nel periodo 31/07 – 31/12 dello stesso anno;
- nel periodo 01/09-30/11 di ogni anno viene presentata la collezione primavera/estate e vengono acquisiti gli ordini;
le consegne dei suddetti ordini avvengono dal 15/01-30/06.
La stessa resistente ha allegato che il pagamento della merce avviene a date che vanno dai 30 giorni fino 180 gg di distanza dalla emissione della fattura.
Parte ricorrente ha documentato di aver interrotto i termini di prescrizione con missiva ricevuta dalla convenuta il 21 gennaio 2021 (cfr. doc. n. 18 fascicolo parte ricorrente).
Retroagendo la data di cinque anni, viene in evidenza che al 21 gennaio 2016 la merce della stagione primavera/estate non era stata ancora consegnata e presumibilmente non era stata venduta e fatturata dalla resistente di modo che il credito provvigionale non era nemmeno sorto.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
4. Parte resistente ha chiesto in via riconvenzionale il risarcimento dei danni sofferti a causa della condotta tenuta dalla ricorrente nel periodo ricompreso tra il 2016 ed il 2020; in particolare, la resistente ha allegato di aver emesso una serie di note di credito in conseguenza dell'annullamento di ordini da parte dei clienti procacciati dalla la quale era solita Pt_1 commette errori nella compilazione degli ordinativi medesimi. Tale condotta avrebbe cagionato un danno alla società per costi di produzione, spese di trasporto, giacenze di magazzino e merce invenduta per un ammontare complessivo di euro 27.594,62
A sostegno della domanda la parte ha depositato per ciascun anno dei documenti di trasporto inerenti a merce spedita alla resistente e note di credito emesse da quest'ultima, ed una tabella redatta dalla società in ordine ai costi in tesi sostenuti (cfr. docc. da 8 a 22 fascicolo parte resistente).
Tuttavia, la circostanza che la merce di cui ai documenti di trasporto sia stato oggetto di ordini errati eseguiti dalla ricorrente è rimasta totalmente sfornita di prova. Ciò basta per rigettare la domanda riconvenzionale.
5. In definitiva, parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 23.711,26 oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002 (cfr. sul punto
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10528 del 31/03/2022) e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo.
5. Il non integrale accoglimento della domanda principale integra un'ipotesi di soccombenza reciproca parziale cui consegue una compensazione delle spese di lite nella misura del 30%. La restante parte delle spese di lite deve essere posta in capo a parte resistente e viene liquidata nel dispositivo, al netto della indicata compensazione, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 52.000 e 260.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie parzialmente la domanda principale e rigetta la domanda riconvenzionale e, per l'effetto:
2. condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro
23.711,26 oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002 e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo;
3. condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, al netto della compensazione indicata, che si liquidano in € 181,30 per anticipazioni ed in € 9.872,10 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 20 novembre 2025
Il Giudice
Andrea CO CI