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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/02/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 12271/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito della Camera di
Consiglio dell'udienza del 25.2.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12271/2024 R.G.
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. come in Parte_1 atti dall'avv. Marrazzo Graziano
OPPONENTE
E
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Fontanella Perla Controparte_1
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.10.2024, la società in epigrafe si opponeva al decreto ingiuntivo n. 432/2024 del Tribunale di Napoli Nord-Sezione Lavoro emesso in data
30.8.2024 nei suoi confronti ed in favore di , avente ad oggetto la Controparte_1
somma netta di euro 24.270,63 dovuta a titolo di TFR e retribuzione novembre 2023, oltre rivalutazione ed interessi come per legge e spese di giudizio, con attribuzione.
In particolare, l'opponente deduceva che l'opposto era anche amministratore della società e che a lui nulla dovuto, non avendo prestato attività lavorativa. Al tempo stesso, essa proponeva domanda riconvenzionale per la restituzione della retribuzione corrisposta per le mensilità da luglio 2023 a ottobre 2023 nonché per il risarcimento del danno derivante dalla perdita del prestito richiesto a a causa della condotta assunta dall'opposto. CP_2
Per tali ragioni concludeva chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto, la restituzione delle mensilità da luglio 2023 a ottobre 2023 e la condanna del CP_1
al risarcimento del danno;
spese vinte con attribuzione.
[...]
Si costituiva in giudizio , il quale contestava con diverse Controparte_1
argomentazioni, in fatto e in diritto, così come meglio specificate nella comparsa difensiva, le pretese di controparte e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato nonché per il rigetto delle riconvenzionali dell'opponente; spese vinte con attribuzione.
All'odierna udienza, all'esito della Camera di Consiglio, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza di cui ha dato lettura.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per i motivi di seguito esposti.
Giova, innanzitutto, rammentare che nel processo instaurato mediante opposizione a decreto ingiuntivo- che introduce un giudizio a cognizione piena in ordine all'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria vantata in sede monitoria-, il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di
2 convenuto. Ne consegue che, sul piano della distribuzione degli oneri probatori tra le parti, il debitore opponente (convenuto in senso sostanziale) sarà chiamato a dedurre e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, gravando, al contrario, sul creditore opposto (attore in senso sostanziale) l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa creditoria.
Per quanto concerne, poi, lo specifico profilo dell'onere della prova del pagamento delle singole voci retributive, la giurisprudenza ha delineato i seguenti principi: “Il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art.
1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il
CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni,
l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti” (Tribunale Velletri sez. lav., 15/10/2020, n.1057 ).
Con riferimento, inoltre, alla prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione, la giurisprudenza ha precisato che: “In tema di lavoro subordinato, la prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione, dunque anche del TFR - che ha natura di retribuzione differita all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro -, è particolarmente rigorosa. Le
3 buste paga, ancorchè sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale può provare l'insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte, fermo restando che l'accettazione senza riserve della liquidazione da parte di quest'ultimo al momento della risoluzione del rapporto può assumere, in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti dell'intenzione di accettare l'atto risolutivo, significato negoziale. Pertanto neanche la consegna al lavoratore della busta paga, ossia del prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, ai sensi della L. 5 gennaio 1953, n. 4, art. 1, prova l'avvenuto pagamento, ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata;
e l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti”
(Tribunale Castrovillari sez. I, 16/06/2021, n.1108).
La prova del pagamento delle retribuzioni, considerato il suo rigore, non può essere fornita per testi. Secondo la giurisprudenza, invero, “Nel rapporto di lavoro subordinato
l'imputazione costituisce un obbligo del datore di lavoro che è tenuto alla consegna delle buste paga previste per cui quando il lavoratore contesti sia pure in forma generica le somme a lui corrisposte, è onere del datore di lavoro comprovare l'avvenuto pagamento con specifico riferimento a ciascuna voce della retribuzione dedotta in giudizio, in quanto la prova dell'estinzione dell'obbligazione grava sul debitore, ne consegue che è inammissibile la richiesta di prova testimoniale finalizzata a dimostrare
i pagamenti effettuati in favore del lavoratore opposto e la loro imputazione” (Tribunale
Lecce sez. lav., 26/11/2018, n.3549).
Altresì, la legge di bilancio del 2018 (legge 27.12.2017, n. 205) ha disposto che, salvo eccezioni normativamente previste, dal 1° luglio 2018 il pagamento della retribuzione non può avvenire in contanti, ma deve essere sempre effettuato mediante strumenti tracciabili.
4 Ebbene, volgendo sulla base delle esposte considerazioni all'esame della controversia, nel caso di specie l'opposizione proposta non risulta meritevole di accoglimento.
Innanzitutto, per quanto concerne la compatibilità tra la qualifica di amministratore e quella di dipendente societario, la giurisprudenza ha precisato che “La carica di amministratore societario è cumulabile con il lavoro subordinato della stessa società di capitali purchè si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e sia fornita la prova dell'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società” (Tribunale Bergamo sez. lav., 22/07/2021, n.310). Ed invero, “già a partire dagli anni novanta, la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.
1793/1996; Cass. SS.UU. n. 10680/1994) ha affermato il criterio generale secondo cui lo svolgimento dell'attività di amministratore di società di capitali non esclude astrattamente la configurabilità di un rapporto di lavoro dipendente.
La coesistenza dei due rapporti è condizionata dal fatto che venga svolta un'attività distinta
e ulteriore rispetto a quella insita nella carica di amministratore (Cass. n. 29761/2018;
Cass. n. 19596/2016) e nella recente sentenza n. 9273/2019 la Corte di Cassazione ha affermato che è cumulabile la carica di amministratore e di lavoro subordinato della stessa società di capitali purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale, confermando un "principio, che risulta consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 4 29761 del 29/11/2018. Cass. n. 19596 del
30/09/2016. Cass. n. 24972 del 06/11/2013) secondo il quale le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purchè si accerti
l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è altresì necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società" (Cass. n. 9273/2019 citata)” (cfr. sent. cit.).
Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che il ricorrente è chiaramente qualificato con mansioni di autista operaio qualificato, oppure trasportatore, ossia con mansioni sicuramente differenti da quelle proprie della carica sociale di amministratore.
Oltretutto, il solo esercizio del potere disciplinare nei confronti del ricorrente (che ha portato al licenziamento) rappresenta un'implicita ammissione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, così come lo è l'emissione delle buste paga, e non serve, pertanto, che il
5 ricorrente alleghi e dimostri la sussistenza degli indici della subordinazione, a fronte di tali evidenze documentali di chiara e pacifica provenienza datoriale.
Altresì, occorre evidenziare che l'opposto è stato nominato amministratore a seguito dell'assemblea del 28.7.2023 e, dunque, eventualmente, la censura dell'opponente potrebbe riguardare esclusivamente il periodo successivo a tale data. Inoltre, è necessario evidenziare che le buste paga su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto, riguardanti la mensilità di novembre 2023 e il TFR, sono state entrambe emesse dalla società nel dicembre 2023 e, dunque, in data successiva al licenziamento del avvenuto in data Controparte_1
15.11.2023 e, di conseguenza, non sono state redatte nel periodo in cui egli era amministratore.
Sulla scorta di tale assunto, documentalmente provato l'avvenuto licenziamento, al ricorrente spetta il pagamento sia del TFR sia della mensilità di novembre 2023 in considerazione dell'assenza della prova del pagamento, gravante sul datore -trattandosi di istituti di natura contrattuale-, la quale, a ben vedere, non è neppure contestata dalla società.
A quanto precede consegue, altresì, il rigetto della domanda di restituzione delle retribuzioni pagate da luglio 2023 a ottobre 2023. Sul punto, limitando, alla stregua di quanto innanzi affermato, la richiesta al periodo successivo al 28.7.2023 sino al 31.10.2023, parte opponente non ha allegato la circostanza che l'opposto ha redatto personalmente le buste paga o che egli abbia costretto a redigere falsamente le stesse, oppure che vi sia stato un errore nella corresponsione delle retribuzioni. Ed infatti, la società ha corrisposto le mensilità in questione e ha rilasciato le buste paga;
di guisa che l'evidenza documentale comporta la contraddittorietà dell'allegazione inerente alla mancata prestazione lavorativa dell'opposto e rende superfluo l'espletamento della prova per testi. Riguardo quest'ultima, poi, deve essere rilevata la genericità dei capi di prova articolati, che non consentirebbero, in ogni caso, l'accertamento del mancato espletamento di un rapporto di lavoro subordinato.
Venendo alla domanda risarcitoria spiegata dall'opponente, essa risulta genericamente formulata e sprovvista di qualsivoglia allegazione. Al riguardo, occorre evidenziare che non vi è prova di alcun danno e che esso sia riconducibile a condotte del lavoratore. A ben vedere, l'opponente ha depositato in atti esclusivamente una richiesta di integrazione
6 istruttoria recapitata da . Dal canto suo, invece, l'opposto ha depositato un atto CP_2 di rinuncia della richiesta di prestito all' del 2.8.2023 inviata CP_2
dall'amministratore del momento . Di conseguenza, anche tale domanda Parte_2
riconvenzionale deve essere rigettata.
In assenza, quindi, della prova dell'avvenuto pagamento delle spettanze in esame,
l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Dott. Giannicola Paladino, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, disattesa, così provvede:
1)-Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 432/2024 del
Tribunale di Napoli Nord- Sezione Lavoro e dichiara la sua definitiva esecutività;
2)-Rigetta le domande riconvenzionali proposte dall'opponente;
2)- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in euro 4.216,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Aversa, 25.2.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito della Camera di
Consiglio dell'udienza del 25.2.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12271/2024 R.G.
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. come in Parte_1 atti dall'avv. Marrazzo Graziano
OPPONENTE
E
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Fontanella Perla Controparte_1
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.10.2024, la società in epigrafe si opponeva al decreto ingiuntivo n. 432/2024 del Tribunale di Napoli Nord-Sezione Lavoro emesso in data
30.8.2024 nei suoi confronti ed in favore di , avente ad oggetto la Controparte_1
somma netta di euro 24.270,63 dovuta a titolo di TFR e retribuzione novembre 2023, oltre rivalutazione ed interessi come per legge e spese di giudizio, con attribuzione.
In particolare, l'opponente deduceva che l'opposto era anche amministratore della società e che a lui nulla dovuto, non avendo prestato attività lavorativa. Al tempo stesso, essa proponeva domanda riconvenzionale per la restituzione della retribuzione corrisposta per le mensilità da luglio 2023 a ottobre 2023 nonché per il risarcimento del danno derivante dalla perdita del prestito richiesto a a causa della condotta assunta dall'opposto. CP_2
Per tali ragioni concludeva chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto, la restituzione delle mensilità da luglio 2023 a ottobre 2023 e la condanna del CP_1
al risarcimento del danno;
spese vinte con attribuzione.
[...]
Si costituiva in giudizio , il quale contestava con diverse Controparte_1
argomentazioni, in fatto e in diritto, così come meglio specificate nella comparsa difensiva, le pretese di controparte e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato nonché per il rigetto delle riconvenzionali dell'opponente; spese vinte con attribuzione.
All'odierna udienza, all'esito della Camera di Consiglio, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza di cui ha dato lettura.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per i motivi di seguito esposti.
Giova, innanzitutto, rammentare che nel processo instaurato mediante opposizione a decreto ingiuntivo- che introduce un giudizio a cognizione piena in ordine all'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria vantata in sede monitoria-, il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di
2 convenuto. Ne consegue che, sul piano della distribuzione degli oneri probatori tra le parti, il debitore opponente (convenuto in senso sostanziale) sarà chiamato a dedurre e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, gravando, al contrario, sul creditore opposto (attore in senso sostanziale) l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa creditoria.
Per quanto concerne, poi, lo specifico profilo dell'onere della prova del pagamento delle singole voci retributive, la giurisprudenza ha delineato i seguenti principi: “Il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art.
1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il
CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni,
l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti” (Tribunale Velletri sez. lav., 15/10/2020, n.1057 ).
Con riferimento, inoltre, alla prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione, la giurisprudenza ha precisato che: “In tema di lavoro subordinato, la prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione, dunque anche del TFR - che ha natura di retribuzione differita all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro -, è particolarmente rigorosa. Le
3 buste paga, ancorchè sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, il quale può provare l'insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte, fermo restando che l'accettazione senza riserve della liquidazione da parte di quest'ultimo al momento della risoluzione del rapporto può assumere, in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti dell'intenzione di accettare l'atto risolutivo, significato negoziale. Pertanto neanche la consegna al lavoratore della busta paga, ossia del prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, ai sensi della L. 5 gennaio 1953, n. 4, art. 1, prova l'avvenuto pagamento, ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata;
e l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti”
(Tribunale Castrovillari sez. I, 16/06/2021, n.1108).
La prova del pagamento delle retribuzioni, considerato il suo rigore, non può essere fornita per testi. Secondo la giurisprudenza, invero, “Nel rapporto di lavoro subordinato
l'imputazione costituisce un obbligo del datore di lavoro che è tenuto alla consegna delle buste paga previste per cui quando il lavoratore contesti sia pure in forma generica le somme a lui corrisposte, è onere del datore di lavoro comprovare l'avvenuto pagamento con specifico riferimento a ciascuna voce della retribuzione dedotta in giudizio, in quanto la prova dell'estinzione dell'obbligazione grava sul debitore, ne consegue che è inammissibile la richiesta di prova testimoniale finalizzata a dimostrare
i pagamenti effettuati in favore del lavoratore opposto e la loro imputazione” (Tribunale
Lecce sez. lav., 26/11/2018, n.3549).
Altresì, la legge di bilancio del 2018 (legge 27.12.2017, n. 205) ha disposto che, salvo eccezioni normativamente previste, dal 1° luglio 2018 il pagamento della retribuzione non può avvenire in contanti, ma deve essere sempre effettuato mediante strumenti tracciabili.
4 Ebbene, volgendo sulla base delle esposte considerazioni all'esame della controversia, nel caso di specie l'opposizione proposta non risulta meritevole di accoglimento.
Innanzitutto, per quanto concerne la compatibilità tra la qualifica di amministratore e quella di dipendente societario, la giurisprudenza ha precisato che “La carica di amministratore societario è cumulabile con il lavoro subordinato della stessa società di capitali purchè si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e sia fornita la prova dell'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società” (Tribunale Bergamo sez. lav., 22/07/2021, n.310). Ed invero, “già a partire dagli anni novanta, la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.
1793/1996; Cass. SS.UU. n. 10680/1994) ha affermato il criterio generale secondo cui lo svolgimento dell'attività di amministratore di società di capitali non esclude astrattamente la configurabilità di un rapporto di lavoro dipendente.
La coesistenza dei due rapporti è condizionata dal fatto che venga svolta un'attività distinta
e ulteriore rispetto a quella insita nella carica di amministratore (Cass. n. 29761/2018;
Cass. n. 19596/2016) e nella recente sentenza n. 9273/2019 la Corte di Cassazione ha affermato che è cumulabile la carica di amministratore e di lavoro subordinato della stessa società di capitali purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale, confermando un "principio, che risulta consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 4 29761 del 29/11/2018. Cass. n. 19596 del
30/09/2016. Cass. n. 24972 del 06/11/2013) secondo il quale le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purchè si accerti
l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è altresì necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società" (Cass. n. 9273/2019 citata)” (cfr. sent. cit.).
Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che il ricorrente è chiaramente qualificato con mansioni di autista operaio qualificato, oppure trasportatore, ossia con mansioni sicuramente differenti da quelle proprie della carica sociale di amministratore.
Oltretutto, il solo esercizio del potere disciplinare nei confronti del ricorrente (che ha portato al licenziamento) rappresenta un'implicita ammissione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, così come lo è l'emissione delle buste paga, e non serve, pertanto, che il
5 ricorrente alleghi e dimostri la sussistenza degli indici della subordinazione, a fronte di tali evidenze documentali di chiara e pacifica provenienza datoriale.
Altresì, occorre evidenziare che l'opposto è stato nominato amministratore a seguito dell'assemblea del 28.7.2023 e, dunque, eventualmente, la censura dell'opponente potrebbe riguardare esclusivamente il periodo successivo a tale data. Inoltre, è necessario evidenziare che le buste paga su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto, riguardanti la mensilità di novembre 2023 e il TFR, sono state entrambe emesse dalla società nel dicembre 2023 e, dunque, in data successiva al licenziamento del avvenuto in data Controparte_1
15.11.2023 e, di conseguenza, non sono state redatte nel periodo in cui egli era amministratore.
Sulla scorta di tale assunto, documentalmente provato l'avvenuto licenziamento, al ricorrente spetta il pagamento sia del TFR sia della mensilità di novembre 2023 in considerazione dell'assenza della prova del pagamento, gravante sul datore -trattandosi di istituti di natura contrattuale-, la quale, a ben vedere, non è neppure contestata dalla società.
A quanto precede consegue, altresì, il rigetto della domanda di restituzione delle retribuzioni pagate da luglio 2023 a ottobre 2023. Sul punto, limitando, alla stregua di quanto innanzi affermato, la richiesta al periodo successivo al 28.7.2023 sino al 31.10.2023, parte opponente non ha allegato la circostanza che l'opposto ha redatto personalmente le buste paga o che egli abbia costretto a redigere falsamente le stesse, oppure che vi sia stato un errore nella corresponsione delle retribuzioni. Ed infatti, la società ha corrisposto le mensilità in questione e ha rilasciato le buste paga;
di guisa che l'evidenza documentale comporta la contraddittorietà dell'allegazione inerente alla mancata prestazione lavorativa dell'opposto e rende superfluo l'espletamento della prova per testi. Riguardo quest'ultima, poi, deve essere rilevata la genericità dei capi di prova articolati, che non consentirebbero, in ogni caso, l'accertamento del mancato espletamento di un rapporto di lavoro subordinato.
Venendo alla domanda risarcitoria spiegata dall'opponente, essa risulta genericamente formulata e sprovvista di qualsivoglia allegazione. Al riguardo, occorre evidenziare che non vi è prova di alcun danno e che esso sia riconducibile a condotte del lavoratore. A ben vedere, l'opponente ha depositato in atti esclusivamente una richiesta di integrazione
6 istruttoria recapitata da . Dal canto suo, invece, l'opposto ha depositato un atto CP_2 di rinuncia della richiesta di prestito all' del 2.8.2023 inviata CP_2
dall'amministratore del momento . Di conseguenza, anche tale domanda Parte_2
riconvenzionale deve essere rigettata.
In assenza, quindi, della prova dell'avvenuto pagamento delle spettanze in esame,
l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Dott. Giannicola Paladino, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, disattesa, così provvede:
1)-Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 432/2024 del
Tribunale di Napoli Nord- Sezione Lavoro e dichiara la sua definitiva esecutività;
2)-Rigetta le domande riconvenzionali proposte dall'opponente;
2)- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in euro 4.216,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Aversa, 25.2.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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