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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 41/2020
La Corte d'appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Natalino Sapone Consigliere
Manuela Morrone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALMISANO Parte_1 P.IVA_1
ROBERTO e dell'avv. BADOLATI LEDA
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
SOFIA FRANCESCO
appellata
CONCLUSIONI
per parte appellante: I. Accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto professionale intercorso tra la e la Dott.ssa per gli anni 2012-2013 e 2014, Parte_1 Pt_2
ritenendo non contestato ed in ogni caso provato il rapporto professionale posto alla base del credito;
II. Accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto professionale intercorso tra la e la Dott.ssa per gli anni 2012-2013 e 2014, previa ammissione, Parte_1 Pt_2
ove di ragione, dei mezzi istruttori per come richiesti nel giudizio di primo grado con la memoria di cui al VI comma n. 2 dell'art. 183 cpc, depositata il 25.06.2018, (…); III. Per l'effetto, in ogni caso, condannare l'appellata Dott.ssa al pagamento del Pt_2 compenso dovuto alla quantificato in € 8.100,00; Parte_1
IV. In via subordinata, nella denegata ipotesi nella quale dovesse ritenersi non provato il quantum debeatur, determinare l'ammontare del compenso ex. art. 2233 c.c. ammettendo la consulenza tecnica di ufficio come richiesta dalla parte opposta in primo grado nella memoria del 25.06.2018;
V. Condannare la convenuta al pagamento delle spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
per parte appellata: previa reiezione dell'istanza incidentale di ammissione della prova articolata con la propria memoria istruttoria del 25 giugno 2018, definitivamente pronunciando:
1) dichiarare inammissibile o comunque infondato e quindi respingere il gravame;
2) con vittoria delle spese di questo grado del giudizio, gravate di accessori previdenziali e fiscali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 27.12.2017, la si opponeva al decreto ingiuntivo n.706/2017, con il quale le veniva Parte_3 ingiunto il pagamento della somma di € 8.110,00 oltre interessi e spese in favore della quale compenso per l'attività di consulenza fiscale e contabile in Controparte_2
relazione agli anni fiscali 2012, 2013 e 2014 svolta in favore dell'opponente, titolare della omonima Farmacia.
L'opponente deduceva di aver acquistato la con l'ausilio della attività svolta Pt_4
dalla che avrebbe occultato e taciuto gli elementi negativi della Parte_1
precedente gestione, di cui non poteva non essere a conoscenza, causando così un danno ingente all'opponente ed aveva provocato la rottura del rapporto fiduciario con l'opposta, per cui la contabilità era stata affidata ad altro professionista. Inoltre,
l'opponente eccepiva la carenza di prova del credito e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo ed il risarcimento del danno subito.
pag. 2/6 Si costituiva la contestando le affermazioni di parte opposta e Parte_1 concludendo per il rigetto dell'opposizione e della domanda risarcitoria, nonché alla condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Con sentenza n. 572/2019, il Tribunale di Palmi accoglieva l'opposizione al decreto ingiuntivo e rigettava la domanda risarcitoria.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la proponeva appello Parte_1
avverso la predetta sentenza, chiedendo la parziale riforma della stessa con conseguente rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo ovvero rideterminazione del compenso spettante all'appellante affermando – con il primo motivo di appello – che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto della ammissione dei fatti contenuta nell'atto di opposizione, avrebbe ritenuto sfornita di prova la domanda di pagamento sottesa al ricorso per decreto ingiuntivo pur non ammettendo i mezzi di prova articolati dall'opposta e rigettando la richiesta di consulenza tecnica.
Si costituiva in giudizio l'appellata, chiedendo il rigetto dell'appello e sostenendo la correttezza della motivazione della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 27.11.2020 la Corte rigettava l'istanza di ammissione delle prove articolata da parte appellante. Sulle conclusioni come in epigrafe riportate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal punto di vista sostanziale, è l'opposto che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la posizione di convenuto, con conseguente legittimazione anche alla proposizione di domande riconvenzionali (cfr., tra le tante, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421). L'opposto poi, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così Cassazione
pag. 3/6 civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533). Compito del giudice dell'opposizione non è, quindi, quello di stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato correttamente emesso in fase monitoria, bensì quello di stabilire se sussistano, nel giudizio a cognizione piena, i presupposti per l'accoglimento della domanda sottesa al ricorso per ingiunzione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio.
Appare, quindi, irrilevante accertare se la documentazione prodotta in sede monitoria fosse o meno valida ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, dovendosi accertare se il diritto azionato dalla sia stato dimostrato all'esito del procedimento Parte_1
di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il primo motivo di impugnazione è fondato, poiché nell'atto di opposizione la dott.ssa ha ammesso l'esistenza del rapporto professionale con la Pt_2 Parte_1
espressamente affermando che il dott. , nella sua qualità di legale CP_3
rappresentante della aveva collaborato nella acquisizione della farmacia Parte_5 nascondendo che l'immobile ed i beni strumentali non erano di proprietà del venditore, dott. anch'egli suo cliente, e che la scoperta del comportamento doloso aveva Per_1 indotto la a interrompere il rapporto professionale con l'appellante ed a rivolgersi Pt_2
ad altro consulente.
Detta opposizione contiene l'espressa ammissione dell'esistenza del rapporto professionale tra le parti, rapporto confermato proprio dalla nota di trasmissione della documentazione, sottoscritta dalla appellata, con la quale nel 2015 la Parte_1
consegnava la documentazione contabile detenuta unitamente alla fattura per l'attività svolta.
La prova della esistenza del rapporto tra le parti era pertanto contenuta nella ammissione dell'opposta, e detto elemento doveva essere debitamente evidenziato dal giudice di prime cure, che invece aveva sottolineato la formale contestazione della pag. 4/6 carenza probatoria contenuta nella seconda parte dell'opposizione. Si tratta, come evidente leggendo il motivo sub 1 dell'atto di opposizione, di una contestazione puramente formalistica e non legata a quanto affermato nella parte espositiva dell'opposizione, in cui l'opponente riconosceva l'esistenza del rapporto professionale fino al 2015. Inoltre, alcuna contestazione veniva mossa rispetto alla liquidazione dei compensi nei termini richiesti dalla essendo l'opposizione sul punto Parte_1
legata – come sopra evidenziato – a motivi formali (valore della fattura ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, tipologia delle scritture contabili utilizzabili, ecc.) e non alla contestazione dell'esistenza del credito ovvero alla misura del compenso richiesto.
L'ammissione dell'esistenza del rapporto e dello svolgimento dell'attività professionale in favore della dott.ssa è contenuta, altresì, nella lettera del 8.5.2017, inviata Pt_2 dall'avv. Tomaselli per conto della appellata e sottoscritta anche da quest'ultima.
In conclusione, sussistendo la prova del rapporto professionale tra le parti per gli anni in oggetto e in difetto di contestazione della misura del compenso riportato dalla fattura, nonché del rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria per inadempimento professionale, sulla quale si è ormai formato il giudicato, il giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo.
L'accoglimento del primo motivo di appello determina la riforma della sentenza impugnata nei termini richiesti in via principale dall'appellante, e pertanto gli altri motivi di appello devono ritenersi assorbiti e non verranno esaminati.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 5.077,00 per il primo grado
(€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisionale), ed € 2.906,00 il presente grado (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione,
€ 956,00 per la fase decisionale).
pag. 5/6 .
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 572/2019, così Parte_1
provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma parziale della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara definitivamente esecutivo il DI n.
706/2017 emesso dal Tribunale di Palmi;
2. condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 7.983,00 per compensi ed € 382,50 per spese, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 08/01/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 41/2020
La Corte d'appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Natalino Sapone Consigliere
Manuela Morrone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALMISANO Parte_1 P.IVA_1
ROBERTO e dell'avv. BADOLATI LEDA
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
SOFIA FRANCESCO
appellata
CONCLUSIONI
per parte appellante: I. Accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto professionale intercorso tra la e la Dott.ssa per gli anni 2012-2013 e 2014, Parte_1 Pt_2
ritenendo non contestato ed in ogni caso provato il rapporto professionale posto alla base del credito;
II. Accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto professionale intercorso tra la e la Dott.ssa per gli anni 2012-2013 e 2014, previa ammissione, Parte_1 Pt_2
ove di ragione, dei mezzi istruttori per come richiesti nel giudizio di primo grado con la memoria di cui al VI comma n. 2 dell'art. 183 cpc, depositata il 25.06.2018, (…); III. Per l'effetto, in ogni caso, condannare l'appellata Dott.ssa al pagamento del Pt_2 compenso dovuto alla quantificato in € 8.100,00; Parte_1
IV. In via subordinata, nella denegata ipotesi nella quale dovesse ritenersi non provato il quantum debeatur, determinare l'ammontare del compenso ex. art. 2233 c.c. ammettendo la consulenza tecnica di ufficio come richiesta dalla parte opposta in primo grado nella memoria del 25.06.2018;
V. Condannare la convenuta al pagamento delle spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
per parte appellata: previa reiezione dell'istanza incidentale di ammissione della prova articolata con la propria memoria istruttoria del 25 giugno 2018, definitivamente pronunciando:
1) dichiarare inammissibile o comunque infondato e quindi respingere il gravame;
2) con vittoria delle spese di questo grado del giudizio, gravate di accessori previdenziali e fiscali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 27.12.2017, la si opponeva al decreto ingiuntivo n.706/2017, con il quale le veniva Parte_3 ingiunto il pagamento della somma di € 8.110,00 oltre interessi e spese in favore della quale compenso per l'attività di consulenza fiscale e contabile in Controparte_2
relazione agli anni fiscali 2012, 2013 e 2014 svolta in favore dell'opponente, titolare della omonima Farmacia.
L'opponente deduceva di aver acquistato la con l'ausilio della attività svolta Pt_4
dalla che avrebbe occultato e taciuto gli elementi negativi della Parte_1
precedente gestione, di cui non poteva non essere a conoscenza, causando così un danno ingente all'opponente ed aveva provocato la rottura del rapporto fiduciario con l'opposta, per cui la contabilità era stata affidata ad altro professionista. Inoltre,
l'opponente eccepiva la carenza di prova del credito e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo ed il risarcimento del danno subito.
pag. 2/6 Si costituiva la contestando le affermazioni di parte opposta e Parte_1 concludendo per il rigetto dell'opposizione e della domanda risarcitoria, nonché alla condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Con sentenza n. 572/2019, il Tribunale di Palmi accoglieva l'opposizione al decreto ingiuntivo e rigettava la domanda risarcitoria.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la proponeva appello Parte_1
avverso la predetta sentenza, chiedendo la parziale riforma della stessa con conseguente rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo ovvero rideterminazione del compenso spettante all'appellante affermando – con il primo motivo di appello – che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto della ammissione dei fatti contenuta nell'atto di opposizione, avrebbe ritenuto sfornita di prova la domanda di pagamento sottesa al ricorso per decreto ingiuntivo pur non ammettendo i mezzi di prova articolati dall'opposta e rigettando la richiesta di consulenza tecnica.
Si costituiva in giudizio l'appellata, chiedendo il rigetto dell'appello e sostenendo la correttezza della motivazione della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 27.11.2020 la Corte rigettava l'istanza di ammissione delle prove articolata da parte appellante. Sulle conclusioni come in epigrafe riportate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal punto di vista sostanziale, è l'opposto che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la posizione di convenuto, con conseguente legittimazione anche alla proposizione di domande riconvenzionali (cfr., tra le tante, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421). L'opposto poi, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così Cassazione
pag. 3/6 civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533). Compito del giudice dell'opposizione non è, quindi, quello di stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato correttamente emesso in fase monitoria, bensì quello di stabilire se sussistano, nel giudizio a cognizione piena, i presupposti per l'accoglimento della domanda sottesa al ricorso per ingiunzione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio.
Appare, quindi, irrilevante accertare se la documentazione prodotta in sede monitoria fosse o meno valida ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, dovendosi accertare se il diritto azionato dalla sia stato dimostrato all'esito del procedimento Parte_1
di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il primo motivo di impugnazione è fondato, poiché nell'atto di opposizione la dott.ssa ha ammesso l'esistenza del rapporto professionale con la Pt_2 Parte_1
espressamente affermando che il dott. , nella sua qualità di legale CP_3
rappresentante della aveva collaborato nella acquisizione della farmacia Parte_5 nascondendo che l'immobile ed i beni strumentali non erano di proprietà del venditore, dott. anch'egli suo cliente, e che la scoperta del comportamento doloso aveva Per_1 indotto la a interrompere il rapporto professionale con l'appellante ed a rivolgersi Pt_2
ad altro consulente.
Detta opposizione contiene l'espressa ammissione dell'esistenza del rapporto professionale tra le parti, rapporto confermato proprio dalla nota di trasmissione della documentazione, sottoscritta dalla appellata, con la quale nel 2015 la Parte_1
consegnava la documentazione contabile detenuta unitamente alla fattura per l'attività svolta.
La prova della esistenza del rapporto tra le parti era pertanto contenuta nella ammissione dell'opposta, e detto elemento doveva essere debitamente evidenziato dal giudice di prime cure, che invece aveva sottolineato la formale contestazione della pag. 4/6 carenza probatoria contenuta nella seconda parte dell'opposizione. Si tratta, come evidente leggendo il motivo sub 1 dell'atto di opposizione, di una contestazione puramente formalistica e non legata a quanto affermato nella parte espositiva dell'opposizione, in cui l'opponente riconosceva l'esistenza del rapporto professionale fino al 2015. Inoltre, alcuna contestazione veniva mossa rispetto alla liquidazione dei compensi nei termini richiesti dalla essendo l'opposizione sul punto Parte_1
legata – come sopra evidenziato – a motivi formali (valore della fattura ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, tipologia delle scritture contabili utilizzabili, ecc.) e non alla contestazione dell'esistenza del credito ovvero alla misura del compenso richiesto.
L'ammissione dell'esistenza del rapporto e dello svolgimento dell'attività professionale in favore della dott.ssa è contenuta, altresì, nella lettera del 8.5.2017, inviata Pt_2 dall'avv. Tomaselli per conto della appellata e sottoscritta anche da quest'ultima.
In conclusione, sussistendo la prova del rapporto professionale tra le parti per gli anni in oggetto e in difetto di contestazione della misura del compenso riportato dalla fattura, nonché del rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria per inadempimento professionale, sulla quale si è ormai formato il giudicato, il giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo.
L'accoglimento del primo motivo di appello determina la riforma della sentenza impugnata nei termini richiesti in via principale dall'appellante, e pertanto gli altri motivi di appello devono ritenersi assorbiti e non verranno esaminati.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 5.077,00 per il primo grado
(€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisionale), ed € 2.906,00 il presente grado (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione,
€ 956,00 per la fase decisionale).
pag. 5/6 .
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 572/2019, così Parte_1
provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma parziale della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara definitivamente esecutivo il DI n.
706/2017 emesso dal Tribunale di Palmi;
2. condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 7.983,00 per compensi ed € 382,50 per spese, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 08/01/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 6/6