Sentenza 17 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 31 maggio 2024
Accoglimento
Sentenza 23 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3S, sentenza 17/10/2023, n. 15317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15317 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/10/2023
N. 15317/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11342/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11342 del 2016, proposto da
Soc Tecnoparco Valbasento Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe La Rosa, Fabio Giuseppe Angelini, Lorenzo Parola, con domicilio eletto presso lo studio Giusy Conza in 00186 Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 39;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Gse S.p.A. - Gestore dei Servizi Energetici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Napolitano, Antonio Pugliese, Giorgio Vercillo, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Vercillo in Roma, piazza di Spagna, 15;
per l'annullamento
dell'art.32 del decreto del ministero dello sviluppo economico 23.6.16 recante "incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico" g.u n.150 del 29.6.16 nella parte in cui non prevede che i titolari di impianti alimentati a bioliquidi possono optare per l'applicazione del regime generale a decorrere dal 1.1.16 - risarcimento danni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Gse S.p.A. - Gestore dei Servizi Energetici;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 settembre 2023 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso introduttivo, la società ricorrente chiede l’annullamento dell’art. 32 DM 23 giugno 2016, recante “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico” nella parte in cui non prevede che i titolari di impianti alimentati a bioliquidi possano optare per l’applicazione del regime generale a decorrere dal 1 gennaio 2016; nonchè il risarcimento del danno per equivalente subito dalla ricorrente in diretta conseguenza dell’illegittimità dell’azione amministrativa.
Assume che l’impianto termoelettrico dalla stessa gestito ha avuto accesso al sistema incentivante applicabile al tempo ovverosia il regime dei certificati verdi per un periodo di 15 anni a decorrere dal 21 novembre 2008.
Il sistema incentivante dei certificati verdi è stato modificato con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 il quale ha previsto un meccanismo di transizione dal vecchio regime dei certificati verdi ad un nuovo regime di incentivazione rappresentato dal riconoscimento di un incentivo, per gli anni successivi al 2015 e per il residuo periodo di diritto ai certificati verdi, “in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati”.
Con riferimento agli impianti a bioliquidi cogenerativi (categoria quest’ultima in cui rientra l’impianto della società ricorrente), l’art. 19 del DM 6 luglio 2012 ha previsto il “Regime Bioliquidi”. Senonchè, per ovviare alla diminuzione del prezzo dell’energia, che ha reso inidonea la formula di calcolo dell’incentivo per il Regime Bioliquidi, è stato emanato il DM oggetto di impugnazione, che permetteva la possibilità di optare, in deroga, per il regime Generale, a decorrere dal 1 luglio 2016 e senza efficacia retroattiva.
Si costituisce in giudizio, con memoria formale, il Ministero resistente.
Si costituisce altresì il GSE chiedendo la sua estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
All’udienza di smaltimento del 22 settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, giova precisare che la richiesta di estromissione avanzata dal GSE, va accolta per difetto di legittimazione passiva essendo le censure rivolte verso il DM 23 giugno 2016.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Con il primo ed unico motivo di ricorso, la società ricorrente censura la violazione della normativa, nazionale e sovranazionale, tesa a garantire il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali.
In particolare, il considerando n. 14 della Direttiva 2009/28/CE recita espressamente che "La principale finalità di obiettivi nazionali obbligatori è creare certezza per gli investitori”, mentre il successivo considerando n. 25 chiarisce che “uno strumento importante per raggiungere l'obiettivo fissato dalla presente Direttiva consiste nel garantire il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali, come previsto dalla Direttiva 2001/77/CE, al fine di mantenere la fiducia degli investitori”.
Tali principi sono stati successivamente recepiti, a livello nazionale, nel d.lgs. 28/2011 che, dopo avere confermato che la promozione della energia rinnovabile poggia sulla " stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione" (art. 23, comma 1), garantisce una "equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio" (art. 24, comma 2, lett. a) e prevede che l'incentivo sia "costante per tutto il periodo di diritto" (art. 24, comma 2, lett. c).
La necessità di garantire la costanza dell’incentivo per tutto il periodo di diritto ha indotto il Ministero resistente ad intervenire in più occasioni al fine di aggiornare i meccanismi incentivanti.
Infatti, mentre il DM 6 luglio 2012 ha disposto, a partire dal 1 gennaio 2016, il passaggio dai certificati verdi ad un Nuovo Regime (che comprende, in alternativa un Regime Generale e due Regimi specifici, ovvero il Regime Biomasse ed il Regime Bioliquidi), al fine di garantire un regime di incentivazione più favorevole per le tipologie di impianti di produzione elettrica preso in considerazione da ciascun Regime, il Dm 23 giugno 2016 ha stabilito che, a decorrere dal 1 luglio 2016, tenuto conto dell’andamento crescente del costo dell’energia, gli impianti alimentati a bioliquidi avrebbero potuto avvalersi, in deroga, del regime generale in quanto più favorevole.
A tale proposito l’art. 32 del DM 23 giugno 2016, dispone espressamente che “Gli impianti a biomasse e a bioliquidi soggetti, dal 1° gennaio 2016, all’applicazione del regime di calcolo dell’incentivo di cui all’art. 19, comma 1, del decreto 6 luglio 2012, ivi inclusi gli impianti di cui all’art. 30, comma 3, del medesimo decreto, possono in alternativa optare per l’applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2016, del regime generale di cui alla formula indicata allo stesso comma 1. L’esercizio di tale opzione va comunicata al GSE entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e non è più modificabile per il residuo periodo di diritto all’incentivo”.
Il Collegio ritiene che, nello stabilire quale dies a quo il 1° luglio 2016, l’art. 32 cit., viola non solo i principi nazionali e sovranazionali suesposti, bensì anche il principio generale di retroattività della lex mitior. Infatti, se la finalità dei Regimi incentivanti alternativi ai certificati verdi, come suggerisce lo stesso nomen iuris, è quella di sollecitare, previo incentivo, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non v’è ragione alcuna che giustifichi la scelta dell’amministrazione resistente di creare un disallinemento temporale tra norme, sebbene entrambi protese alla tutela del medesimo bene giuridico.
Per tali motivi la disposizione impugnata è irragionevole e contraddittoria in quanto, pur essendo intervenuta al fine di conformare il Nuovo Regime Incentivante al costo dell’energia, così come evolutosi nel corso del tempo, in realtà produce un effetto disincentivante, creando, tra l’altro, una disparità di trattamento rispetto a quegli impianti che potevano usufruire del Regime Generale fin dal 1° gennaio 2016 (in virtù del DM 6 luglio 2012).
Tanto premesso, l’art. 32 del DM 23 giugno 2016 è illegittimo, e pertanto deve essere annullato.
In ogni caso, ad avviso del Collegio, le deduzioni della ricorrente appaiono supportate dalla documentazione depositata in atti e, non sussistendo difese dell’Amministrazione sui punti che precedono, le stesse vanno ritenute comunque dimostrate ex art. 64 c.p.a..
Con riferimento al danno subito in relazione alla somma che la società è stata costretta a pagare in conseguenza della mancata retroattività del regime generale di calcolo degli incentivi, ai sensi dell’art 34 comma 4 cpa il Mise dovrà proporre a favore della ricorrente, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione delle presente sentenza, una somma che tenga conto della differenza tra l’importo totale della tariffa riconosciuta dal GSE ai produttori di energia elettrica da bioliquidi sostenibili ai sensi del Regime Bioliquidi e quello, invece, più favorevole derivante dall’applicazione del Regime Generale di cui al D.M. 23 giugno 2016.
In conclusione il ricorso deve essere accolto.
Stante la particolarità della questione le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emiliano Raganella | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO