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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 03/12/2024, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2064/2023
Oggi 3 dicembre 2024 alle ore 9.35, innanzi al Giudice Cinzia Immordino,
sono comparsi:
Per l'avv. Gioacchino Minutella in Parte_1
sostituzione dell'avv. Pietro MINUTELLA;
Per l'avv. FAUGIANA. CP_1
Nessuno per l' CP_2
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti ed in particolare delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Minutella rileva che erroneamente l' ha affermato che il CP_3
ricorrente sia ultrasessantacinquenne;
l'avv. Faugiana contesta la mancanza di prove su lavoro straordinario anche poiché incompatibile con le condizioni di salute del ricorrente nonché le conclusioni della CTU.
Dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo in udienza.
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 429 c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2064/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Pietro Minutella ( per mandato in Email_1
atti
RICORRENTE
CONTRO
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Faugiana
( per procura in atti Email_2
RESISTENTE
E
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Antonino Rizzo ( t) in virtù di procura generale alle Email_3
liti in notaio in atti Per_1
RESISTENTE
2 OGGETTO: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato;
pagamento differenze retributive
vvv
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1) Accoglie il ricorso e condanna in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 12.550,71 oltre rivalutazione e interessi al tasso legale come in parte motiva;
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore alla CP_1
regolarizzazione della posizione contributiva facente capo al lavoratore
[...]
, mediante versamento in favore dell' della contribuzione Parte_1 CP_2
corrispondente per il periodo 13.6.2022-30.9.2022;
3) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere le CP_1
spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in favore dell'avv. Minutella
dichiaratosi antistatario in € 2.695,00;
4) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere le CP_1
spese di lite sostenute dall' che liquida in € 1.300,00 oltre accessori di legge;
CP_2
5) Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di in persona del legale rappresentante pro tempore. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, premesso di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente dal 23.5.2022 al 2.12.2022, svolgendo le mansioni di cuoco CP_5
riconducibili al livello IV del CCNL Pubblici Servizi e Ristorazione, presso il lido “Lo
Stravizio” in Campobello di Mazara, lavorando tutti i giorni dalle ore 10,00 alle 24,00, ha convenuto in giudizio per sentirla condannare al pagamento della complessiva CP_1
somma di € 18.464,46 oltre rivalutazione ed interessi legali adducendo di aver lavorato in parte in nero e di non aver comunque percepito la retribuzione dovuta in ragione della
3 attività espletata - oltre alla regolarizzazione contributiva ed al pagamento del TFR
maturato.
si è costituita contestando il ricorso di cui ha chiesto il rigetto. CP_1
Si è costituito l CP_2
La causa è stata istruita documentalmente e mediante interpello, escussione di testi e
CTU discussa all'odierna udienza mediante trattazione scritta.
Occorre in primo luogo chiarire che, secondo il generale principio di cui all'art. 2697
c.c., spetta al lavoratore l'onere di provare non solo l'espletamento dell'attività lavorativa descritta in ricorso ma anche, e principalmente, la sussistenza del vincolo di soggezione dello stesso al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (cfr. Cass.
civ. sez. L. n. 2728/2010; Cass. civ. n. 326/1996).
Premesso che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, ai fini dell'affermazione della natura subordinata (anziché autonoma) del rapporto di lavoro, la quale non è presunta neppure iuris tantum, ma deve essere dimostrata dal soggetto che la deduce, è indispensabile verificare se sussista in concreto la subordinazione, e cioè un pregnante vincolo di natura personale consistente nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale potere deve estrinsecarsi essenzialmente nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore medesimo e suo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale;
tale vincolo deve essere apprezzato in concreto con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.
Quando il requisito dell'assoggettamento alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile (per esempio perché l'attività dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione), è necessario fare riferimento, nell'ambito di una valutazione globale della vicenda, a criteri distintivi sussidiari, che, privi singolarmente di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione;
criteri da individuare nel luogo della
4 prestazione, nell'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, nella mancanza di qualsiasi rischio economico, nel versamento a cadenze fisse di una retribuzione, nella assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale.
Nella sostanza, requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo della subordinazione, che consiste per il lavoratore in uno stato di assoggettamento gerarchico e per il datore di lavoro nel potere di direzione con il consequenziale inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale;
la situazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che caratteri dell'attività lavorativa come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa, le modalità di erogazione della retribuzione e la stessa durata dell'attività non assumono valore decisivo, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato che con quello di lavoro autonomo o parasubordinato
(anch'esso di natura autonoma) (v. Cass.2842-04, Cass.849-04, Cass.19352-03, Cass.12926-
99, Cass.8578-99, Cass. CC UU n.379-99, Cas.11185-98, Cass.6114-98, Cass.5464-98,
Cass.3745-95).
Sempre secondo la Cassazione, l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse. L'operazione qualificatoria del rapporto deve, tuttavia, comprendere la considerazione secondo cui alcuni lavori non possono che svolgersi con modalità di subordinazione, essendo rilevanti, quali indici di subordinazione, l'assenza di rischio economico per il lavoratore, l'osservanza di un orario e dell'inserimento nell'altrui organizzazione produttiva, specie in relazione al
5 coordinamento con l'attività degli altri lavoratori (Cass. civ. Sez. lavoro, 08/04/2015, n.
7024).
Ancora più in particolare, quanto al vincolo di subordinazione, si evidenzia come la
Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 4500/2007, ha chiarito che “elemento
indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello
di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore
al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle
prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e
funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio,
la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa,
l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con
l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali
- lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della
prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto,
come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento
diretto a causa della peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto” (cfr.,
altresì ed ex multis, Cass. n. 5645/2009; Cass. n. 21150/2010; Cass. n. 2317/2012).
Ciò premesso, spettava al ricorrente, in conformità ai principi generali sulla ripartizione dell'onus probandi, dare prova rigorosa della natura subordinata del rapporto di lavoro e della sottoposizione dello stesso al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Tale onere è stato assolto limitatamente al periodo 13.6.2022-30.9.2022 su cui vi è stata convergenza delle dichiarazioni testimoniali (cfr., , e verbale di Tes_1 CP_6 Tes_2
udienza del 27.2.2024).
A ciò si aggiunga che il legale rappresentante della resistente ha confessato che Pt_1
avesse lavorato presso il lido quale cuoco per sei giorni a settimana dal martedì alla domenica, escluso il lunedì (cfr., verbale di udienza del 16.1.2024).
Quanto all'orario di lavoro, si rammenta che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della
6 prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c.,
configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
La relativa prova, di conseguenza, va fornita in modo pieno e rigoroso dal lavoratore,
su cui grava l'onere – il cui positivo assolvimento è apprezzamento rimesso al giudice di merito – di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario supplementare, ma anche la sua effettiva consistenza.
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver,
cioè, svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. Sicché, secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità, “il lavoratore che chieda in via giudiziale il
compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale
di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del
giudice”, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr., per tutte,
Cass. 3 febbraio 2005, n. 2144, Cass. 29 gennaio 2003, n. 1389 e Cass. 14 agosto 1998, n.
8006). Ed infatti, a norma dell'art. 432 c.p.c., i presupposti per la valutazione equitativa del giudice ricorrono soltanto nella misura in cui sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta in base al diritto accertato.
Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce un numero di ore di straordinario di rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario (Cass. civ., Sez. lavoro,
17/10/2001, n. 12695).
Ebbene, all'esito dell'istruttoria svolta, risulta acclarato che il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della convenuta per un orario maggiore rispetto a quello contrattualmente pattuito: si vedano all'uopo le testimonianze citate.
7 Per contro la parte resistente, che ne era onerata, non ha dimostrato di aver corrisposto alla ricorrente quanto dovuto in relazione al lavoro prestato.
In ordine alla quantificazione delle differenze retributive e del TFR ci si riporta – in mancanza di contestazioni – ai conteggi effettuati dal CTU con precisione e secondo i criteri legali (cfr., relazione a firma del CTU dott. in atti). Per_2
In proposito, mette conto osservare che “il giudice del merito, quando aderisce alle
conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei
consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo
convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei
consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente
disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass.
civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
Dunque, la parte resistente deve essere condannata al pagamento della somma lorda di
€ 12.550,71 oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dalla data delle singole scadenze e sino al soddisfo.
La parte resistente dovrà altresì provvedere alla regolarizzazione contributiva e previdenziale del lavoratore per il periodo 13.6.2022-30.9.2022.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo anche a favore dell' per le sole fasi processuali cui l' ha partecipato. CP_2 CP_4
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di CP_1
Marsala, 3.12.2024
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
Immordino in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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