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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/09/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data 11 settembre 2025, all'esito del deposito delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2184/2022 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in S. Agata Militello (ME), via C.F._1
Campidoglio, angolo Via Asmara, presso lo studio dell'Avv. AMATA
CARMELA TERESA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1 sia congiuntamente che disgiuntamente, dai funzionari Controparte_2
e , giusti ordini di servizio indicati in atti, Parte_2 CP_3 elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Assegno invalidità civile.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/06/2022 esponeva di aver Parte_1
ottenuto, in data 10.07.2019, Decreto di Omologa, relativo al procedimento iscritto al n. 1701/2017 R.G. di codesto Tribunale, con il quale gli era stato riconosciuto il requisito sanitario necessario al fine di ottenere l'assegno di invalidità civile, con decorrenza da gennaio 2018; che il suddetto Decreto era stato notificato all' in data 03.02.2022, e che era stata, altresì, inoltrata la CP_1
documentazione utile ai fini della liquidazione della pratica. L'odierno ricorrente eccepiva che l'Ente, nonostante il decorso del termine di legge di 120 gg., non aveva provveduto a corrispondere quanto dovuto. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato il proprio diritto a percepire l'assegno di invalidità civile, con la decorrenza già riconosciuta, e che l' fosse condannata al pagamento della CP_1
relativa indennità, con decorrenza dal mese di gennaio 2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16 comma 6 L. 412/91, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 21.12.2023 eccependo di avere respinto l'istanza di liquidazione presentata dal per carenza Parte_1
del requisito anagrafico alla data di riconoscimento del requisito sanitario, poiché il ricorrente al primo gennaio 2018 era ultrasessantacinquenne. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
In data odierna – in esito al deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. prodotte da entrambe le parti – la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Difatti, come correttamente evidenziato dal ricorrente, l'articolo 24, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha innalzato, a partire dal gennaio 2018, l'età prevista per l'accesso all'assegno sociale a 66 anni e 7 mesi.
Da ciò discende che il alla data del 1° gennaio 2018, non avendo Parte_1
ancora compiuto 66 anni, era in possesso del requisito anagrafico necessario ad ottenere l'assegno di invalidità civile per cui è causa.
Nessun altro impedimento, di fatto, è stato avanzato dall' . CP_1
Le spese, quindi, seguono la soccombenza e si liquidano in favore del procuratore antistatario come da dispositivo ex D.M. n.55/2014 e successive
2 modificazioni, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia oltre che dell'assenza di attività istruttoria ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità della controversia.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_ con ricorso depositato in data 16/06/2022 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore di CP_1 parte ricorrente dell'assegno di invalidità civile con decorrenza gennaio 2018 fino al permanere dei requisiti di legge;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, con distrazione in favore dell'avv. Carmela Teresa Amata antistatario, liquidandole in euro 1.865,00, oltre c.p.a, i.v.a. e spese generali, come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Patti, 11 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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