TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/05/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 16724/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data
06/12/2024
DA
nato a [...] il [...], Parte_1
CF , rappresentato e difeso dall' avv. DEIDONE' C.F._1
IDA come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio e
, nata a [...] il [...] , CF Parte_2
1 rappresentato e difeso dall' Avv.to DEIDONE' C.F._2
IDA, come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso,
come meglio specificate con nota di trattazione scritta del 24.02.2025, che si riportano di seguito:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 7/12/2008 a OR Parte_1 Parte_2
D'PO (Verona) e trascritto nel registro di stato civile del Comune di
OR D'PO (Verona), Atto n° 21 P. II serie A anno 2008; con ordine all'Ufficiale di stato civile di annotare l'emananda sentenza;
2) le figlie minori e sono affidate ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, in forma condivisa, i quali si impegnano a collaborare per la loro crescita, educazione ed istruzione, tenendo conto delle loro capacità ed inclinazioni personali.
Entrambi i genitori si impegnano a garantire un rapporto significativo con i nonni ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2 3) la responsabilità genitoriale sulle figlie minori è esercitata da ciascun genitore;
tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione,
tempo libero, salute saranno prese di comune accordo;
4) entrambe le figlie mantengono la residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre in OR D'PO (Verona), Via Santa
Croce n. 66/b;
5) il padre ha il diritto-dovere di vedere e tenere le figlie presso di sé con le seguenti modalità:
a) un fine settimana, alternato, dal venerdì sera al lunedì mattina, in cui le riaccompagnerà a scuola;
b) i giorni di mercoledì e giovedì, con pernottamento;
Inoltre il padre, previo accordo con la madre, si rende disponibile a tenere presso di sé le figlie in caso di impegni lavorativi della madre;
c) festività di Natale: ad anni alterni dal 24.12 al 31.12 e dal 31.12 al 6.01,
salvo impegni lavorativi dei genitori;
festività della Pasqua: ad anni alterni dal giovedì al sabato e dal giorno di
Pasqua al rientro a scuola, salvo impegni lavorativi dei genitori;
d) i genitori concordano nel dividersi equamente le festività infrasettimanali;
e) vacanze estive: il padre potrà avere con sé le figlie per due settimane,
anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 30 maggio di
3 ogni anno;
uguale periodo sarà di competenza della madre;
6) il signor si obbliga a versare alla signora Parte_1 Parte_2
a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, la
[...]
somma mensile di € 850,00, da ripartirsi tra le stesse in parti uguali. Tale
somma verrà versata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese e sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat dal mese di gennaio 2025;
Le parti concordano che l'assegno unico universale continui ad essere percepito integralmente dalla sig.ra mentre il sig. potrà Parte_2 Pt_1
beneficiare integralmente (100%) delle detrazioni per le spese straordinarie relative alle figlie;
7) il signor si obbliga, altresì, a corrispondere alla signora Parte_1
la quota del 50% delle spese straordinarie, per come elencate Parte_2
nel Protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Verona, e più in particolare:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
- visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo
4 accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES). VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività
sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori. Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso
5 II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile,
la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta,
entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Il rimborso fra i genitori sarà fatto mensilmente mediante bonifico bancario dietro presentazione dei documenti di spesa, fatte salve le spese medico-
sanitarie che non necessitano di essere previamente autorizzate perché
urgenti, che devono in ogni caso essere tempestivamente comunicate.
8) le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo della carta d'identità e/o del passaporto validi per l'espatrio, anche per le figlie minori;
9) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver regolato ogni rapporto economico finanziario sorto nel corso del matrimonio;
10) le parti dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
11) le spese e competenze del presente procedimento sono a carico di ciascuna parte per la giusta metà.
6 CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con nota di trattazione scritta, dichiaravano di rinunciare a comparire, ed insistevano per l'accoglimento della domanda.
I coniugi hanno concordato le condizioni del divorzio come in atti ed hanno insistito per l'accoglimento della domanda. Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il
Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo sia con riferimento alla questione dell'affidamento della prole, sia congiuntamente alle condizioni patrimoniali
7 del divorzio.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere recepita e la loro comune volontà può
dunque venire trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento,
collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del
Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, il 7.12.2008 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di OR d'PO, Parte II, Serie A, n. 21 alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione,
prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali, esulanti dalla
8 soluzione del conflitto coniugale, raggiunti dai medesimi coniugi
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato
civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Verona, il 13/05/2025
Il Presidente Relatore
Dr. Massimo Vaccari
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data
06/12/2024
DA
nato a [...] il [...], Parte_1
CF , rappresentato e difeso dall' avv. DEIDONE' C.F._1
IDA come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio e
, nata a [...] il [...] , CF Parte_2
1 rappresentato e difeso dall' Avv.to DEIDONE' C.F._2
IDA, come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso,
come meglio specificate con nota di trattazione scritta del 24.02.2025, che si riportano di seguito:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 7/12/2008 a OR Parte_1 Parte_2
D'PO (Verona) e trascritto nel registro di stato civile del Comune di
OR D'PO (Verona), Atto n° 21 P. II serie A anno 2008; con ordine all'Ufficiale di stato civile di annotare l'emananda sentenza;
2) le figlie minori e sono affidate ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, in forma condivisa, i quali si impegnano a collaborare per la loro crescita, educazione ed istruzione, tenendo conto delle loro capacità ed inclinazioni personali.
Entrambi i genitori si impegnano a garantire un rapporto significativo con i nonni ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2 3) la responsabilità genitoriale sulle figlie minori è esercitata da ciascun genitore;
tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione,
tempo libero, salute saranno prese di comune accordo;
4) entrambe le figlie mantengono la residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre in OR D'PO (Verona), Via Santa
Croce n. 66/b;
5) il padre ha il diritto-dovere di vedere e tenere le figlie presso di sé con le seguenti modalità:
a) un fine settimana, alternato, dal venerdì sera al lunedì mattina, in cui le riaccompagnerà a scuola;
b) i giorni di mercoledì e giovedì, con pernottamento;
Inoltre il padre, previo accordo con la madre, si rende disponibile a tenere presso di sé le figlie in caso di impegni lavorativi della madre;
c) festività di Natale: ad anni alterni dal 24.12 al 31.12 e dal 31.12 al 6.01,
salvo impegni lavorativi dei genitori;
festività della Pasqua: ad anni alterni dal giovedì al sabato e dal giorno di
Pasqua al rientro a scuola, salvo impegni lavorativi dei genitori;
d) i genitori concordano nel dividersi equamente le festività infrasettimanali;
e) vacanze estive: il padre potrà avere con sé le figlie per due settimane,
anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 30 maggio di
3 ogni anno;
uguale periodo sarà di competenza della madre;
6) il signor si obbliga a versare alla signora Parte_1 Parte_2
a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, la
[...]
somma mensile di € 850,00, da ripartirsi tra le stesse in parti uguali. Tale
somma verrà versata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese e sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat dal mese di gennaio 2025;
Le parti concordano che l'assegno unico universale continui ad essere percepito integralmente dalla sig.ra mentre il sig. potrà Parte_2 Pt_1
beneficiare integralmente (100%) delle detrazioni per le spese straordinarie relative alle figlie;
7) il signor si obbliga, altresì, a corrispondere alla signora Parte_1
la quota del 50% delle spese straordinarie, per come elencate Parte_2
nel Protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Verona, e più in particolare:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
- visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo
4 accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES). VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività
sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori. Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso
5 II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile,
la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta,
entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Il rimborso fra i genitori sarà fatto mensilmente mediante bonifico bancario dietro presentazione dei documenti di spesa, fatte salve le spese medico-
sanitarie che non necessitano di essere previamente autorizzate perché
urgenti, che devono in ogni caso essere tempestivamente comunicate.
8) le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo della carta d'identità e/o del passaporto validi per l'espatrio, anche per le figlie minori;
9) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver regolato ogni rapporto economico finanziario sorto nel corso del matrimonio;
10) le parti dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
11) le spese e competenze del presente procedimento sono a carico di ciascuna parte per la giusta metà.
6 CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con nota di trattazione scritta, dichiaravano di rinunciare a comparire, ed insistevano per l'accoglimento della domanda.
I coniugi hanno concordato le condizioni del divorzio come in atti ed hanno insistito per l'accoglimento della domanda. Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il
Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo sia con riferimento alla questione dell'affidamento della prole, sia congiuntamente alle condizioni patrimoniali
7 del divorzio.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere recepita e la loro comune volontà può
dunque venire trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento,
collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del
Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, il 7.12.2008 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di OR d'PO, Parte II, Serie A, n. 21 alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione,
prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali, esulanti dalla
8 soluzione del conflitto coniugale, raggiunti dai medesimi coniugi
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato
civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Verona, il 13/05/2025
Il Presidente Relatore
Dr. Massimo Vaccari
9