TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/03/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2250/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2250/2023 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 21/11/2024, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Giugliano in Campania (NA) al Corso Campano n. 139, presso lo studio dell'Avv.
Pianese Francesco Paolo (c.f.: ), dal quale è rappresentato e C.F._2 difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Mugnano di Napoli (NA) alla
Via Napoli n. 257, presso lo studio dell'Avv. Migliaccio Daniela (c.f.:
), dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in C.F._3 calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: “Prestazione d'opera intellettuale.”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21/11/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
n. 2250/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 8 N. 2250/2023 R.G.A.C.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l'attore, Pt_1
conveniva in giudizio il al fine
[...] Controparte_2 di ottenere dallo stesso il pagamento di un compenso di euro 33.640,92, oltre interessi di cui al D.Lgs. 231/2002, quale corrispettivo asseritamente da lui maturato per l'attività professionale svolta, in qualità di iscritto all'Ordine dei Commercialisti di
Napoli Nord, in favore del detto Ente Comunale nel corso dell'anno 2017.
A sostegno della proposta domanda, parte attrice deduceva: — che il aveva CP_1 avviato una procedura di gara nel 2017 per l'aggiornamento del sistema S.I.A.D.
(Sistema Integrato per l'Apparato Distributivo) tramite una procedura telematica svolta su piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
— che in data 20/07/2017 l'attore avrebbe presentato offerta, recante identificativo univoco
3778644, per un valore di euro 31.475,42 e, successivamente, si sarebbe aggiudicato in via definitiva l'incarico; — che, nonostante avesse eseguito la prestazione “a regola d'arte”, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, l'Amministrazione convenuta non avrebbe provveduto a pagare il corrispettivo dovuto entro il termine stabilito (ovvero 30 giorni dal ricevimento della fattura).
Tanto premesso, parte attrice insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- In via principale nel merito: - sulla scorta del conferimento d'incarico professionale svolto dal Dott. nell'interesse del Parte_1 [...]
in seguito all'aggiudicazione della R.d.O. n. 1625332, Controparte_1 accertare l'inadempimento dell'Ente pubblico che, senza alcun giustificato motivo, si è sottratto al pagamento del corrispettivo;
- pertanto, condannare il convenuto
in persona del Sindaco pro tempore, con sede al Corso Controparte_1
Campano n.200, al pagamento, in favore del Dott. Parte_1 dell'onorario professionale pari ad Euro 33.640,92, oltre interessi di cui al D. L.gs
231/2002;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto avvocato che si dichiara anticipatario.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente il 15/05/2023, si costituiva in giudizio il convenuto il quale, Controparte_2 di contro, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, deduceva ed eccepiva: — l'inesistenza un regolare contratto tra le parti, poiché la procedura di e-procurement non si sarebbe conclusa correttamente, essendo mancati
— dopo l'aggiudicazione definitiva del 16 marzo 2018 — la firma e l'upload del contratto sulla piattaforma ME.PA., requisiti fondamentali per addivenire alla conclusione dell'accordo; — contestava, altresì, all'attore di non aver proposto nel caso di specie alcuna domanda di indebito arricchimento ex art.2041 c.c. nei confronti della P.A., né di aver fornito adeguata prova dell'attività svolta dal professionista e del profitto che tale opera avrebbe determinato in capo all'Ente; — si opponeva,
n. 2250/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 8 N. 2250/2023 R.G.A.C.
infine, all'applicazione degli interessi moratori o commerciali, in mancanza di un regolare contratto.
Tutto ciò premesso, la predetta parte convenuta concludeva chiedendo all'adito
Tribunale di:
“1) Rigettare le domande attoree per tutti i motivi esposti nella parte in fatto e in diritto, non sussistendo il contratto con la Pubblica Amministrazione o, comunque, essendo la procedura di e-procurement incompleta od irregolare.
2) Con vittoria delle spese.”.
Nel prosieguo del giudizio, concessi, su richiesta di parte convenuta, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., rilevata, all'esito, l'assenza dell'articolazione di istanze istruttorie costituende ad opera delle parti e rinviata, pertanto, la causa per la precisazione delle conclusioni, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21/11/2024, con provvedimento del
25/11/2024 la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tralasciando la trattazione di ogni questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14
e Cass. 12002/2014) — , va osservato che la domanda proposta da parte attrice si è rivelata infondata nel merito per quanto in appresso osservato.
Costituisce principio generale, assolutamente pacifico tanto in giurisprudenza (di merito e di legittimità), quanto in dottrina, quello in virtù del quale tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione (anche quando essa agisca iure privatorum) richiedono la forma scritta ad substantiam, non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, l'appalto o la fornitura, ovvero qualsiasi altra stipulazione a contenuto negoziale, ove tale deliberazione (costituente atto interno preparatorio del negozio) non risulti essersi tradotto in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere (cfr., ex multis, Cass., 28.9.2010, n. 20340; Cass., 5.3.2004, n. 5234;
Cass., 6.2.2004, n. 2289; Cass., 3.2.2004, n. 1929; Cass., 19.12.2003, n. 19562; Cass., S.U.,
27.7.1982, n. 4284), irrilevante appalesandosi, tra l'altro, qualsivoglia manifestazione n. 2250/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 8 N. 2250/2023 R.G.A.C.
di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (Cass.,
4.9.2009, n. 19209; Cass., 26.3.2009, n. 7297).
Tale principio trova la propria giustificazione non solo in ragioni di ordine generale attinenti all'interesse della Pubblica Amministrazione ed al suo modo di comportarsi in genere (secondo i principi di trasparenza ed imparzialità di cui all'art. 97 Cost.), ma anche in considerazioni di carattere prettamente logico-pratico: non è concepibile, infatti, che un procedimento che prevede tutta una serie di atti scritti (autorizzazioni, pareri, etc.) possa poi concludersi con una stipulazione orale. A ciò si aggiunga, inoltre, che, in ogni caso, la stipulazione del contratto deve essere sottoposta, una volta perfezionatasi, ad un controllo — anche particolarmente penetrante — da parte dei deputati organi amministrativi;
controllo che non potrebbe prescindere dall'esistenza di un atto avente proprio la forma scritta.
I principi suddetti sono stati altresì chiariti dal Supremo Organo di nomofilachia (cfr.
Cass., S.U., 10.6.2005, n. 12195), il quale ha definitivamente precisato che al fine di potere agire ex contractu nei confronti della P.A. occorre la produzione — per l'appunto — del contratto da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da svolgersi, al compenso da corrispondersi (cfr. anche, ex plurimis, Cass., 4.12.2003, n. 18540;
Cass., 16.10.1999, n. 11687; Cass., 14.3.1998, n. 2772), nonché ai mezzi per far fronte agli oneri assunti con la deliberata contrattazione. Per altro verso, inoltre, la giurisprudenza di legittimità è granitica nel chiarire come ai fini dell'ottenimento del pagamento di quanto asseritamente dovuto dall'Ente in forza di un contratto stipulato iure privatorum, è da escludersi che la sussistenza del requisito di validità della forma scritta possa essere ricavata aliunde, ossia attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono (cfr.
Cass.1.2.2010, n. 2312; Cass., 27.1.2010, n. 1741; Cass., 3.2.2004, n. 1929), dal che è dato derivarsi che la produzione del contratto stesso costituisce onere probatorio assolutamente preliminare della parte che basa su quell'accordo la propria domanda.
A ciò aggiungasi che l'attuale formulazione dell'art. 191, comma 1, D.Lgs 267/200
(c.d. T.U.E.L.) prevede espressamente che “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e
l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5.”.
Le suddette regole generali non sono affatto derogate dalle norme del c.d. Codice degli Appalti — invocate da parte attrice — che prevedono modalità di stipula interamente telematiche dei contratti pubblici, tramite il c.d. portale del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Ed invero, la normativa che prevede l'acquisizione di beni e servizi da parte della
P.A. attraverso il ricorso al c.d. Mercato Elettronico gestito da si occupa CP_3 unicamente di disciplinare la forma telematica di tale procedura, ma giammai n. 2250/2023 r.g.a.c. Pag. 4 di 8 N. 2250/2023 R.G.A.C.
elimina in radice la necessità della formale stipula — anche in tal caso — di un contratto tra le parti avente la necessaria forma scritta ad substantiam prevista per legge (seppure tramite una stipula interamente telematica e tramite la redazione di documenti interamente informatici, dotati, tuttavia, delle firme digitali dei soggetti contraenti, necessariamente da apporre sui relativi documenti di offerta e accettazione).
Del resto, è lo stesso attore a correttamente affermare che in tal caso il contratto si considera concluso nel momento in cui il “Punto Ordinante”, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal TO rispetto a quanto indicato nella
“Richiesta di Offerta”, accetta l'Offerta del TO (peraltro secondo quanto espressamente sancito sul punto dalle “Regole del Sistema di E-Procurement della
Pubblica Amministrazione”, richiamate da entrambe le parti in causa).
Tuttavia, tali regole, lungi dal prevedere deroghe o dall'alterare i comuni principi previsti in caso di conclusione di contratti a distanza (ex artt. 1326 e ss. c.p.c.), non fanno altro che affermare che tale modalità di stipula del contratto può realizzarsi anche con l'esclusivo ricorso a strumenti e procedure telematiche, che, cionondimeno, assicurino comunque, al contempo, la paternità degli atti formati e la loro certa provenienza dai contraenti (dovendo tutti tali atti — ovvero sia la c.d. RdO, che il Documento di Stipula vero e proprio contenente l'accettazione dell'offerta da parte della P.A. ordinante — essere dotati di firme digitali da parte dei rispettivi contraenti, secondo le regole previste dal c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale
— D.Lgs. 82/2005 e succ. mod. — ) e l'equipollenza della forma telematica utilizzata a quella scritta (equipollenza, del resto, sancita dall'art. 20, comma 1-bis, D.Lgs. 82/2005 cit., a mente del quale: “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.[…]” ).
Ciò chiarito, nel caso di specie parte attrice non ha mai provato nel corso del giudizio la formale stipula tra le parti del contratto dedotto in lite, tramite le forme informatiche consustanziali alla procedura telematica venuta in considerazione nel caso di specie.
Ed invero, la predetta parte si è limitata a produrre in atti nel presente giudizio mere copie informatiche di atti prodromici alla stipula contrattuale vera e propria e non già gli “originali” informatici delle “RdO” e conseguente accettazione da parte della
P.A. ordinante dotate delle rispettive firme digitali.
n. 2250/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 8 N. 2250/2023 R.G.A.C.
Del resto, il convenuto ha contestato, sin dalla propria costituzione in CP_4 giudizio, la validità e l'efficacia del contratto dedotto in lite da parte attrice, proprio per la mancanza della firma digitale delle mere copie informatiche per immagine prodotte in atti dall'istante e per il mancato corretto completamento della procedura telematica di stipula venuta in considerazione nel caso di specie.
Parte attrice, da parte sua, per il tramite del proprio difensore, ha finito per sostanzialmente avvalorare tale eccezione, espressamente ammettendo la propria carenza probatoria per asserite difficoltà nel rinvenire la PEC trasmessa alla piattaforma ME.PA. contenente il file “rdo stipula”, firmato digitalmente da entrambi i contraenti (cfr. 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. depositata da parte attrice in data 19/07/2023 ed in cui il difensore della predetta parte ha espressamente affermato: «L'unico motivo per cui la copia del documento di stipula, prodotto in atti, risulta privo della sottoscrizione digitale, è dovuto al fatto che il Dott. si è trovato Pt_1 nell'impossibilità di recuperare il contenuto di una casella di Pec cancellata, che aveva utilizzato per partecipare alla procedura, e tramite la quale riceveva tutte le comunicazioni relative all'asta elettronica.», espressamente ammettendo, pertanto, la radicale mancata prova in atti del contratto avente la necessaria forma scritta prevista per legge, per motivo, peraltro, che egli stessi non ha ricondotto neppure ad un fortuito o a un caso di forza maggiore, bensì a una non meglio precisata cancellazione della propria casella PEC, sottopongo alla propria esclusa cura e manutenzione).
E' evidente, infatti, che il file denominato “stipula rdo.pdf” prodotto telematicamente in atti da parte attrice in allegato alla propria citazione consta di una mera “copia informatica di documento informatico” (secondo la nozione esplicitata dall'art. 1, comma 1, lett. i-quater, D.Lgs. 82/2005 — c.d. C.A.D. — ), non contenete la firma digitale né dell'attore, né tantomeno della P.A. convenuta (se non esclusivamente quella del difensore di parte attrice: firma digitale evidentemente apposta in fase di deposito dell'atto in giudizio); peraltro, non è irrilevante che l'ultima pagina del menzionato documento contenga la fondamentale avvertenza — frutto di tutto quanto già in precedenza illustrato — che “Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale”.
Nè parte attrice risulta aver allargato la menzionata scarna produzione documentale nel corso del processo tramite la produzione in atti del suddetto documento di stipula stavolta contenente le firme digitali dei contraenti, tale dal soddisfare il necessario requisito di forma scritta ad substantiam della relativa stipula.
Peraltro, sul punto va necessariamente rilevata la tardività degli ulteriori depositi documentali effettuati da parte attrice in allegato alle note scritte depositate, rispettivamente, in data 09/04/2024 e 20/11/2024 (ovvero, in entrambi i casi, ben oltre lo spirare delle preclusioni assertive e istruttorie e ben oltre anche lo spirare dei chiesti e concessi termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.).
n. 2250/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 8 N. 2250/2023 R.G.A.C.
Oltretutto, in entrambi i casi, si è trattato di depositi documentali assolutamente inconferenti rispetto ai profili innanzi evidenziati, poiché neppure con tali depositi tardivi parte attrice risulta aver prodotto in atti il vero e proprio documento informatico sottoscritto digitalmente dalla P.A. convenuta e attestante la stipula del contratto dedotto in lite tramite la necessaria forma scritta (seppur informatica) prevista per legge.
Nè — come, peraltro, in precedenza già specificato — la formale stipula del contratto dedotto in lite tra le parti potrebbe trarsi aliunde da comportamenti concludenti tenuti dalla P.A. resistente, nè tantomeno dall'applicazione del c.d. principio di non contestazione (contestazione da parte del convenuto che, tuttavia, vi è pure stata nel caso di specie). Ed invero, per pacifica giurisprudenza “Il principio per cui il giudice deve porre a base della sua decisione unicamente i fatti allegati dalle parti e l'altro per cui i fatti pacifici tra le parti non hanno bisogno di essere provati incontrano un limite allorquando la legge richiede per la prova di tali fatti un atto scritto "ad substantiam”” (cfr., ex multis,
Cass. 11765/2002; Cass. 11054/2001).
Le considerazioni che precedono sono assolutamente assorbenti e autosufficienti a sorreggere l'integrale rigetto di tutte le domande attoree, tutte fondate sulla sussistenza di un contratto tra le parti di cui l'istante non ha fornito compiuta prova documentale in atti nel corso del giudizio.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del
D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, secondo la quantificazione della domanda operata dalla parte istante nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte convenuta vittoriosa
(estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2250/2023
R.G.A.C., avente ad oggetto: “Prestazione d'opera intellettuale”, pendente tra
— attore — e Parte_1 Controparte_1
— convenuto — , ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
n. 2250/2023 r.g.a.c. Pag. 7 di 8 N. 2250/2023 R.G.A.C.
1. rigetta integralmente le domande attoree, per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna parte attrice, , al pagamento, in favore di parte Parte_1 convenuta, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, per compensi professionali, in assenza di spese vive documentate, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi,
IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 13/03/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 2250/2023 r.g.a.c. Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2250/2023 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 21/11/2024, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Giugliano in Campania (NA) al Corso Campano n. 139, presso lo studio dell'Avv.
Pianese Francesco Paolo (c.f.: ), dal quale è rappresentato e C.F._2 difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Mugnano di Napoli (NA) alla
Via Napoli n. 257, presso lo studio dell'Avv. Migliaccio Daniela (c.f.:
), dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in C.F._3 calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: “Prestazione d'opera intellettuale.”
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21/11/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
n. 2250/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 8 N. 2250/2023 R.G.A.C.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l'attore, Pt_1
conveniva in giudizio il al fine
[...] Controparte_2 di ottenere dallo stesso il pagamento di un compenso di euro 33.640,92, oltre interessi di cui al D.Lgs. 231/2002, quale corrispettivo asseritamente da lui maturato per l'attività professionale svolta, in qualità di iscritto all'Ordine dei Commercialisti di
Napoli Nord, in favore del detto Ente Comunale nel corso dell'anno 2017.
A sostegno della proposta domanda, parte attrice deduceva: — che il aveva CP_1 avviato una procedura di gara nel 2017 per l'aggiornamento del sistema S.I.A.D.
(Sistema Integrato per l'Apparato Distributivo) tramite una procedura telematica svolta su piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
— che in data 20/07/2017 l'attore avrebbe presentato offerta, recante identificativo univoco
3778644, per un valore di euro 31.475,42 e, successivamente, si sarebbe aggiudicato in via definitiva l'incarico; — che, nonostante avesse eseguito la prestazione “a regola d'arte”, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, l'Amministrazione convenuta non avrebbe provveduto a pagare il corrispettivo dovuto entro il termine stabilito (ovvero 30 giorni dal ricevimento della fattura).
Tanto premesso, parte attrice insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- In via principale nel merito: - sulla scorta del conferimento d'incarico professionale svolto dal Dott. nell'interesse del Parte_1 [...]
in seguito all'aggiudicazione della R.d.O. n. 1625332, Controparte_1 accertare l'inadempimento dell'Ente pubblico che, senza alcun giustificato motivo, si è sottratto al pagamento del corrispettivo;
- pertanto, condannare il convenuto
in persona del Sindaco pro tempore, con sede al Corso Controparte_1
Campano n.200, al pagamento, in favore del Dott. Parte_1 dell'onorario professionale pari ad Euro 33.640,92, oltre interessi di cui al D. L.gs
231/2002;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto avvocato che si dichiara anticipatario.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente il 15/05/2023, si costituiva in giudizio il convenuto il quale, Controparte_2 di contro, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, deduceva ed eccepiva: — l'inesistenza un regolare contratto tra le parti, poiché la procedura di e-procurement non si sarebbe conclusa correttamente, essendo mancati
— dopo l'aggiudicazione definitiva del 16 marzo 2018 — la firma e l'upload del contratto sulla piattaforma ME.PA., requisiti fondamentali per addivenire alla conclusione dell'accordo; — contestava, altresì, all'attore di non aver proposto nel caso di specie alcuna domanda di indebito arricchimento ex art.2041 c.c. nei confronti della P.A., né di aver fornito adeguata prova dell'attività svolta dal professionista e del profitto che tale opera avrebbe determinato in capo all'Ente; — si opponeva,
n. 2250/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 8 N. 2250/2023 R.G.A.C.
infine, all'applicazione degli interessi moratori o commerciali, in mancanza di un regolare contratto.
Tutto ciò premesso, la predetta parte convenuta concludeva chiedendo all'adito
Tribunale di:
“1) Rigettare le domande attoree per tutti i motivi esposti nella parte in fatto e in diritto, non sussistendo il contratto con la Pubblica Amministrazione o, comunque, essendo la procedura di e-procurement incompleta od irregolare.
2) Con vittoria delle spese.”.
Nel prosieguo del giudizio, concessi, su richiesta di parte convenuta, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., rilevata, all'esito, l'assenza dell'articolazione di istanze istruttorie costituende ad opera delle parti e rinviata, pertanto, la causa per la precisazione delle conclusioni, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21/11/2024, con provvedimento del
25/11/2024 la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tralasciando la trattazione di ogni questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14
e Cass. 12002/2014) — , va osservato che la domanda proposta da parte attrice si è rivelata infondata nel merito per quanto in appresso osservato.
Costituisce principio generale, assolutamente pacifico tanto in giurisprudenza (di merito e di legittimità), quanto in dottrina, quello in virtù del quale tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione (anche quando essa agisca iure privatorum) richiedono la forma scritta ad substantiam, non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, l'appalto o la fornitura, ovvero qualsiasi altra stipulazione a contenuto negoziale, ove tale deliberazione (costituente atto interno preparatorio del negozio) non risulti essersi tradotto in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere (cfr., ex multis, Cass., 28.9.2010, n. 20340; Cass., 5.3.2004, n. 5234;
Cass., 6.2.2004, n. 2289; Cass., 3.2.2004, n. 1929; Cass., 19.12.2003, n. 19562; Cass., S.U.,
27.7.1982, n. 4284), irrilevante appalesandosi, tra l'altro, qualsivoglia manifestazione n. 2250/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 8 N. 2250/2023 R.G.A.C.
di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (Cass.,
4.9.2009, n. 19209; Cass., 26.3.2009, n. 7297).
Tale principio trova la propria giustificazione non solo in ragioni di ordine generale attinenti all'interesse della Pubblica Amministrazione ed al suo modo di comportarsi in genere (secondo i principi di trasparenza ed imparzialità di cui all'art. 97 Cost.), ma anche in considerazioni di carattere prettamente logico-pratico: non è concepibile, infatti, che un procedimento che prevede tutta una serie di atti scritti (autorizzazioni, pareri, etc.) possa poi concludersi con una stipulazione orale. A ciò si aggiunga, inoltre, che, in ogni caso, la stipulazione del contratto deve essere sottoposta, una volta perfezionatasi, ad un controllo — anche particolarmente penetrante — da parte dei deputati organi amministrativi;
controllo che non potrebbe prescindere dall'esistenza di un atto avente proprio la forma scritta.
I principi suddetti sono stati altresì chiariti dal Supremo Organo di nomofilachia (cfr.
Cass., S.U., 10.6.2005, n. 12195), il quale ha definitivamente precisato che al fine di potere agire ex contractu nei confronti della P.A. occorre la produzione — per l'appunto — del contratto da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da svolgersi, al compenso da corrispondersi (cfr. anche, ex plurimis, Cass., 4.12.2003, n. 18540;
Cass., 16.10.1999, n. 11687; Cass., 14.3.1998, n. 2772), nonché ai mezzi per far fronte agli oneri assunti con la deliberata contrattazione. Per altro verso, inoltre, la giurisprudenza di legittimità è granitica nel chiarire come ai fini dell'ottenimento del pagamento di quanto asseritamente dovuto dall'Ente in forza di un contratto stipulato iure privatorum, è da escludersi che la sussistenza del requisito di validità della forma scritta possa essere ricavata aliunde, ossia attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono (cfr.
Cass.1.2.2010, n. 2312; Cass., 27.1.2010, n. 1741; Cass., 3.2.2004, n. 1929), dal che è dato derivarsi che la produzione del contratto stesso costituisce onere probatorio assolutamente preliminare della parte che basa su quell'accordo la propria domanda.
A ciò aggiungasi che l'attuale formulazione dell'art. 191, comma 1, D.Lgs 267/200
(c.d. T.U.E.L.) prevede espressamente che “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e
l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5.”.
Le suddette regole generali non sono affatto derogate dalle norme del c.d. Codice degli Appalti — invocate da parte attrice — che prevedono modalità di stipula interamente telematiche dei contratti pubblici, tramite il c.d. portale del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Ed invero, la normativa che prevede l'acquisizione di beni e servizi da parte della
P.A. attraverso il ricorso al c.d. Mercato Elettronico gestito da si occupa CP_3 unicamente di disciplinare la forma telematica di tale procedura, ma giammai n. 2250/2023 r.g.a.c. Pag. 4 di 8 N. 2250/2023 R.G.A.C.
elimina in radice la necessità della formale stipula — anche in tal caso — di un contratto tra le parti avente la necessaria forma scritta ad substantiam prevista per legge (seppure tramite una stipula interamente telematica e tramite la redazione di documenti interamente informatici, dotati, tuttavia, delle firme digitali dei soggetti contraenti, necessariamente da apporre sui relativi documenti di offerta e accettazione).
Del resto, è lo stesso attore a correttamente affermare che in tal caso il contratto si considera concluso nel momento in cui il “Punto Ordinante”, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal TO rispetto a quanto indicato nella
“Richiesta di Offerta”, accetta l'Offerta del TO (peraltro secondo quanto espressamente sancito sul punto dalle “Regole del Sistema di E-Procurement della
Pubblica Amministrazione”, richiamate da entrambe le parti in causa).
Tuttavia, tali regole, lungi dal prevedere deroghe o dall'alterare i comuni principi previsti in caso di conclusione di contratti a distanza (ex artt. 1326 e ss. c.p.c.), non fanno altro che affermare che tale modalità di stipula del contratto può realizzarsi anche con l'esclusivo ricorso a strumenti e procedure telematiche, che, cionondimeno, assicurino comunque, al contempo, la paternità degli atti formati e la loro certa provenienza dai contraenti (dovendo tutti tali atti — ovvero sia la c.d. RdO, che il Documento di Stipula vero e proprio contenente l'accettazione dell'offerta da parte della P.A. ordinante — essere dotati di firme digitali da parte dei rispettivi contraenti, secondo le regole previste dal c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale
— D.Lgs. 82/2005 e succ. mod. — ) e l'equipollenza della forma telematica utilizzata a quella scritta (equipollenza, del resto, sancita dall'art. 20, comma 1-bis, D.Lgs. 82/2005 cit., a mente del quale: “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.[…]” ).
Ciò chiarito, nel caso di specie parte attrice non ha mai provato nel corso del giudizio la formale stipula tra le parti del contratto dedotto in lite, tramite le forme informatiche consustanziali alla procedura telematica venuta in considerazione nel caso di specie.
Ed invero, la predetta parte si è limitata a produrre in atti nel presente giudizio mere copie informatiche di atti prodromici alla stipula contrattuale vera e propria e non già gli “originali” informatici delle “RdO” e conseguente accettazione da parte della
P.A. ordinante dotate delle rispettive firme digitali.
n. 2250/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 8 N. 2250/2023 R.G.A.C.
Del resto, il convenuto ha contestato, sin dalla propria costituzione in CP_4 giudizio, la validità e l'efficacia del contratto dedotto in lite da parte attrice, proprio per la mancanza della firma digitale delle mere copie informatiche per immagine prodotte in atti dall'istante e per il mancato corretto completamento della procedura telematica di stipula venuta in considerazione nel caso di specie.
Parte attrice, da parte sua, per il tramite del proprio difensore, ha finito per sostanzialmente avvalorare tale eccezione, espressamente ammettendo la propria carenza probatoria per asserite difficoltà nel rinvenire la PEC trasmessa alla piattaforma ME.PA. contenente il file “rdo stipula”, firmato digitalmente da entrambi i contraenti (cfr. 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. depositata da parte attrice in data 19/07/2023 ed in cui il difensore della predetta parte ha espressamente affermato: «L'unico motivo per cui la copia del documento di stipula, prodotto in atti, risulta privo della sottoscrizione digitale, è dovuto al fatto che il Dott. si è trovato Pt_1 nell'impossibilità di recuperare il contenuto di una casella di Pec cancellata, che aveva utilizzato per partecipare alla procedura, e tramite la quale riceveva tutte le comunicazioni relative all'asta elettronica.», espressamente ammettendo, pertanto, la radicale mancata prova in atti del contratto avente la necessaria forma scritta prevista per legge, per motivo, peraltro, che egli stessi non ha ricondotto neppure ad un fortuito o a un caso di forza maggiore, bensì a una non meglio precisata cancellazione della propria casella PEC, sottopongo alla propria esclusa cura e manutenzione).
E' evidente, infatti, che il file denominato “stipula rdo.pdf” prodotto telematicamente in atti da parte attrice in allegato alla propria citazione consta di una mera “copia informatica di documento informatico” (secondo la nozione esplicitata dall'art. 1, comma 1, lett. i-quater, D.Lgs. 82/2005 — c.d. C.A.D. — ), non contenete la firma digitale né dell'attore, né tantomeno della P.A. convenuta (se non esclusivamente quella del difensore di parte attrice: firma digitale evidentemente apposta in fase di deposito dell'atto in giudizio); peraltro, non è irrilevante che l'ultima pagina del menzionato documento contenga la fondamentale avvertenza — frutto di tutto quanto già in precedenza illustrato — che “Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale”.
Nè parte attrice risulta aver allargato la menzionata scarna produzione documentale nel corso del processo tramite la produzione in atti del suddetto documento di stipula stavolta contenente le firme digitali dei contraenti, tale dal soddisfare il necessario requisito di forma scritta ad substantiam della relativa stipula.
Peraltro, sul punto va necessariamente rilevata la tardività degli ulteriori depositi documentali effettuati da parte attrice in allegato alle note scritte depositate, rispettivamente, in data 09/04/2024 e 20/11/2024 (ovvero, in entrambi i casi, ben oltre lo spirare delle preclusioni assertive e istruttorie e ben oltre anche lo spirare dei chiesti e concessi termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.).
n. 2250/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 8 N. 2250/2023 R.G.A.C.
Oltretutto, in entrambi i casi, si è trattato di depositi documentali assolutamente inconferenti rispetto ai profili innanzi evidenziati, poiché neppure con tali depositi tardivi parte attrice risulta aver prodotto in atti il vero e proprio documento informatico sottoscritto digitalmente dalla P.A. convenuta e attestante la stipula del contratto dedotto in lite tramite la necessaria forma scritta (seppur informatica) prevista per legge.
Nè — come, peraltro, in precedenza già specificato — la formale stipula del contratto dedotto in lite tra le parti potrebbe trarsi aliunde da comportamenti concludenti tenuti dalla P.A. resistente, nè tantomeno dall'applicazione del c.d. principio di non contestazione (contestazione da parte del convenuto che, tuttavia, vi è pure stata nel caso di specie). Ed invero, per pacifica giurisprudenza “Il principio per cui il giudice deve porre a base della sua decisione unicamente i fatti allegati dalle parti e l'altro per cui i fatti pacifici tra le parti non hanno bisogno di essere provati incontrano un limite allorquando la legge richiede per la prova di tali fatti un atto scritto "ad substantiam”” (cfr., ex multis,
Cass. 11765/2002; Cass. 11054/2001).
Le considerazioni che precedono sono assolutamente assorbenti e autosufficienti a sorreggere l'integrale rigetto di tutte le domande attoree, tutte fondate sulla sussistenza di un contratto tra le parti di cui l'istante non ha fornito compiuta prova documentale in atti nel corso del giudizio.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del
D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, secondo la quantificazione della domanda operata dalla parte istante nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte convenuta vittoriosa
(estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2250/2023
R.G.A.C., avente ad oggetto: “Prestazione d'opera intellettuale”, pendente tra
— attore — e Parte_1 Controparte_1
— convenuto — , ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
n. 2250/2023 r.g.a.c. Pag. 7 di 8 N. 2250/2023 R.G.A.C.
1. rigetta integralmente le domande attoree, per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna parte attrice, , al pagamento, in favore di parte Parte_1 convenuta, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, per compensi professionali, in assenza di spese vive documentate, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi,
IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 13/03/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 2250/2023 r.g.a.c. Pag. 8 di 8