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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/11/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 185/2025, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 251/2024; introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso da sé stesso Parte_1 C.F._1 ex art. 86 c.p.c., come in atti elettivamente domiciliato;
OPPONENTE
CONTRO
(c.f.: Controparte_1
, in persona del p. t., rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_1 CP_2 procura generali alle liti, dall'avv. Biagio Sagliocco, presso cui è elettivamente domiciliata.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE: revocare il decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice incompetente per territorio ovvero dichiarare prescritto il credito contributivo;
PER PARTE OPPOSTA: dichiarare inammissibile l'eccezione di incompetenza per territorio e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.1.2025, l'avv. proponeva tempestiva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 251/2024, depositato il 10.12.2024 e notificato l'11.12.2024, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento monitorio iscritto al R. G. n. 3680/2024, in accoglimento dell'istanza d'ingiunzione di
[...]
, con cui veniva ingiunto il pagamento Controparte_1
1 della somma di € 76.926,43, oltre interessi come da domanda, oltre compensi, liquidati in € 1.121,00, ed oltre € 21,50 per esborsi.
Eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 444 co. 1 c.p.c., avendo egli la propria residenza nel
Comune di Napoli ed essendo iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
Rappresentava che il provvedimento monitorio era stato emesso sulla scorta delle deduzioni del preteso creditore e non sulla base di documentazione proveniente dall'agente della riscossione.
Eccepiva la prescrizione del credito contributivo, in ragione sia dell'irrilevanza della convenzione stipulata con l'anagrafe tributaria sia dell'impossibilità di ritenere, quale dies a quo del termine di prescrizione, il comportamento del creditore.
Affermava, pertanto, doversi procedere ad un ricalco delle somme presuntivamente vantate dall' previdenziale. CP_3
Tanto premesso, conveniva in giudizio la Controparte_1
in persona del presidente p.t., innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di
[...] giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'opposto si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza delle avverse prospettazioni.
Eccepiva l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza per territorio per assenza di indicazione del giudice territorialmente competente.
Deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in virtù del valido inoltro di atti interruttivi a mezzo P.E.C. in data 7.5.2024, in data 11.1.2024, in data 29.11.2023 e in data 7.9.2023.
Sosteneva la fondatezza della pretesa creditoria, vantata nella procedura monitoria, in ordine alle annualità contributive decorrenti dal 2011. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso in opposizione è fondato e merita accoglimento.
Difatti, si rileva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Avellino, in favore del
Tribunale di Napoli.
Risulta, invero, fondata l'eccezione d'incompetenza territoriale del giudice della fase monitoria, che coinvolge anche la competenza del giudice dell'opposizione.
In termini generali, la disciplina applicabile ai fini dell'individuazione del foro per le controversie in materia di obbligazione contributiva è da ricondurre alla disposizione normativa dell'art. 444 co. 1 c.p.c., che stabilisce la competenza del Tribunale, in
2 funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza il contribuente, inclusi i liberi professionisti come l'avvocato opponente (Cass. civ., sez. lav.,
07/06/2010, n. 13696: “Questa Corte, in effetti, ha ripetutamente affermato, anche di recente, che la controversia inerente agli obblighi contributivi di un lavoratore autonomo rientra nella competenza del tribunale nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444 c.p.c., comma 1. (così come modificato dal D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 86), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall'art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale nel cui territorio ha sede l'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al comma 1”; Cass. civ., sez. lav., 17/04/2007, n. 9113: “… dovendo essere riaffermato il principio secondo cui la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti carico ad un libero professionista rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art.
444 cod. proc. civ., comma 1, (come modificato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 86), atteso che il disposto del comma 3 della stessa norma (come modificato dall'art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al comma 1”; Cass. civ., 22.6.2004, n. 11646: “La controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un libero professionista rientra nella competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede
l'attore, ai sensi dell'art. 444, comma primo, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 86 del decreto legislativo 19 febbraio 1998,
n. 51), atteso che il disposto del terzo comma dello stessa norma, come modificato dall'art. 86 cit., il quale, per le controversie relative agli obblighi contributivi dei datori di lavoro, prevede la competenza territoriale del Tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al primo comma”; Cass. civ., sez. lav., 22/08/2003, n.
12380: “La controversia inerente agli obblighi contributivi facenti carico ad un libero professionista rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, comma
1, c.p.c. (come modificato dall'art. 86 d.lg. 19 febbraio 1998 n. 51), atteso che il disposto del comma 3 della stessa norma (come modificato dall'art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al comma 1”).
Il tutto in combinato disposto con l'art. 637 c.p.c., che, in via generale, identifica il giudice competente a conoscere dell'istanza monitoria nel giudice che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.
Pertanto, il giudice competente per territorio sulle controversie che insorgono tra le parti del presente giudizio può essere individuato esclusivamente con il criterio della residenza del professionista.
2. Ciò posto, deve altresì osservarsi che il rilievo di nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza ratione loci del giudice che lo ha emesso, pur trovando la sua fonte nella specifica eccezione dell'opponente, va fatto risalire alla natura della competenza territoriale del giudice del lavoro, che è esclusiva ed inderogabile (Cass. civ. n. 8426/2019: “In tema di competenza territoriale per le controversie previdenziali ex art. 444 c.p.c., avente natura inderogabile, in quanto si ricollega alla particolare idoneità del giudice di quel luogo a conoscere quei tipi di controversie e costituisce una "condicio iuris" dell'esercizio dell'azione, l'istante non è tenuto all'indicazione specifica del giudice ritenuto competente, trattandosi di competenza funzionale che deve essere verificata d'ufficio, indipendentemente dalle deduzioni delle parti, non gravate sul punto da alcun onere probatorio”).
L'art. 444 individua, invero, un foro esclusivo, non essendo previsti fori alternativi o
3 concorrenti, nonché un foro inderogabile, sottratto, cioè, alla disponibilità delle parti.
Dunque, le difese sul punto sollevate dall'opposta, riferite alla pretesa incompletezza dell'avversa eccezione, non possono essere condivise, giacché non solo infondate, ma altresì irrilevanti proprio in ragione del rilievo ex officio della incompetenza territoriale del giudice del lavoro, che non incontra limiti se non quelli previsti dall'art. 428 c.p.c.
Il rilievo d'incompetenza territoriale del giudice della fase monitoria include quello di incompetenza del giudice dell'opposizione, dinanzi al quale si instaura il contraddittorio pieno sulla domanda di pagamento, sia perché trattasi di un effetto naturale di traslazione nella fase a contraddittorio pieno, sia perché l'incompetenza risulta comunque tempestivamente eccepita dalla parte interessata, il che esclude la delimitazione fasica delineata nell'art. 428 co. 1 c.p.c.
Tale norma, infatti, prevede due differenti ipotesi in cui l'incompetenza del giudice del lavoro adito può essere pronunciata: da un lato, l'ipotesi in cui l'incompetenza sia tempestivamente eccepita dal convenuto (che, in senso sostanziale, nel presente giudizio è la parte opponente che ha proposto il ricorso), caso in cui l'incompetenza può essere pronunciata dal giudice senza limitazioni;
dall'altro lato, l'ipotesi in cui vi sia rilievo officioso di competenza, laddove, invece, la pronuncia va adottata entro l'udienza di discussione fissata con il decreto di cui all'art. 415 co. 2 c.p.c., da intendersi in senso numerico (cioè come prima udienza tenuta) e non già procedimentale.
Nella fattispecie, l'eccezione di incompetenza per territorio è contenuta nel correlato motivo di ricorso, ragion per cui, essendovi tempestiva eccezione di parte, non opera la predetta delimitazione procedimentale.
3. A ciò si aggiunga che la delibazione sulla competenza territoriale, sebbene nel giudizio a cognizione piena, è necessariamente ancorata ad una verifica sommaria, basata sullo stato degli atti, salvo casi del tutto eccezionali e solo a fronte di specifiche richieste di prova delle parti, dovendosi, in tal caso, instaurare una sorta di subprocedimento istruttorio che preceda l'istruzione ordinaria (Cass. civ., sez. III, n.
30836 del 02/12/2024: “L'eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un'istruzione secondo le regole della fase dell'istruzione in funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla decisione su di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all'esito dello svolgimento di detta fase. L'eccezione deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all'art.
183 c.p.c., salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l'art. 38, ultimo comma,
c.p.c., un'eventuale istruzione di natura sommaria in limine litis, se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un'eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti”).
Pertanto, esclusa l'inammissibilità dell'eccezione d'incompetenza, nel presente
4 giudizio il correlato rilievo va operato in base agli atti di causa, non avendo alcuna delle parti avanzato specifiche istanze probatorie.
Ebbene, dagli atti del giudizio e dalle allegazioni contenute nel procedimento monitorio, emerge che l'Ente previdenziale aveva accertato irregolarità contributive, nei confronti dell'opponente, con comunicazioni datate 7.9.2023, 16.11.2023,
20.12.2023 e 7.5.2024, indirizzate all'avv. all'indirizzo posto in Corso San Pt_1
Giovanni n. 481, 80100 Napoli.
Nessun altro elemento è stato prodotto dalle parti ed acquisito agli atti in punto di locus della residenza del contribuente, in disparte la generica indicazione contenuta nell'estratto anagrafico di cui all'allegato n. 2 del fascicolo di parte della fase monitoria.
Difetta, pertanto, una precisa allegazione, prima ancora che la prova, in ordine all'individuazione del circondario di Avellino quale luogo di residenza del professionista, specie considerando che, come detto, tutte le comunicazioni inviate da risultano indirizzate presso il predetto indirizzo in Napoli. CP_1
Del resto, l'onere di allegare e provare la collocazione della residenza del professionista nel circondario di Avellino grava sull'Ente previdenziale (onus probandi incumbit ei qui dicit), il quale, tuttavia, non ha fornito sufficienti elementi di riscontro a sostegno della propria tesi.
In assenza di elementi, quindi, deve presumersi che il suindicato domicilio del professionista in Napoli coincida con la sua residenza.
Difatti, l'art. 43 c.c. definisce il domicilio come sede principale degli affari ed interessi della persona, mentre la residenza come il suo luogo di dimora abituale: ove non sia diversamente provato, i due luoghi si presumono coincidenti ai fini della competenza per territorio (Cassazione civile, sez. VI, n. 9028 del 18/04/2014: “Ai fini della competenza territoriale, la coincidenza tra il luogo di residenza e quello di domicilio del convenuto integra una presunzione semplice e, come tale, suscettibile di prova contraria, con la conseguenza che il foro territoriale può essere correttamente radicato nel luogo ove il convenuto abbia il domicilio effettivo, individuato in relazione allo svolgimento della parte più rilevante della sua attività economica e professionale”).
In forza di tale presunzione iuris tantum, non vinta da elementi di segno contrario, deve ritenersi che l'avv. abbia domicilio e, quindi, residenza in Napoli, sicché il Pt_1
Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, non è munito della competenza territoriale a pronunciare l'ingiunzione di pagamento opposta.
Di contro, il giudice competente ratione loci deve individuarsi nel Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 444 co. 1 c.p.c.
In conclusione, per i motivi suesposti, il decreto ingiuntivo va revocato poiché proveniente da giudice privo di competenza e, nel contempo, va ammessa la riassunzione del presente giudizio, con assegnazione del termine ex art. 50 c.p.c.,
5 trattandosi, in sostanza, di giudizio di cognizione ordinaria sul credito contributivo.
Sul punto, va rammentato che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nella qualità di giudice non già dell'atto, bensì di giudice del rapporto di credito traslato dalla fase monitoria e sottoposto alla sua cognizione di merito, deve concedere il termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice che ritiene competente, in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario di cognizione, che, a seguito della declaratoria d'incompetenza, deve poter proseguire dinanzi al giudice indicato come competente, secondo i condivisibili principi espressi sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. VI, 14/01/2022, n. 1121: “La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio”; Cassazione civile, sez. II, 12/07/2005, n. 14552: “Il pretore del lavoro giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo che, dichiarando la propria incompetenza territoriale ad emettere il decreto, revoca detto provvedimento e dichiara funzionalmente e territorialmente competente altro giudice, deve provvedere con sentenza …omissis… . Ne consegue che, annullato il decreto ingiuntivo e dichiarata con sentenza l'incompetenza, la riassunzione deve aver luogo secondo il disposto di cui all'art. 50 c.p.c. …omissis…”).
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura in mero rito della presente pronuncia, nonché la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina di legge applicabile, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C.
Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) in ordine alla domanda di pagamento, dichiara l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Avellino in favore del Tribunale di Napoli, assegnando termine ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, 13.11.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 185/2025, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 251/2024; introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso da sé stesso Parte_1 C.F._1 ex art. 86 c.p.c., come in atti elettivamente domiciliato;
OPPONENTE
CONTRO
(c.f.: Controparte_1
, in persona del p. t., rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_1 CP_2 procura generali alle liti, dall'avv. Biagio Sagliocco, presso cui è elettivamente domiciliata.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE: revocare il decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice incompetente per territorio ovvero dichiarare prescritto il credito contributivo;
PER PARTE OPPOSTA: dichiarare inammissibile l'eccezione di incompetenza per territorio e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.1.2025, l'avv. proponeva tempestiva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 251/2024, depositato il 10.12.2024 e notificato l'11.12.2024, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento monitorio iscritto al R. G. n. 3680/2024, in accoglimento dell'istanza d'ingiunzione di
[...]
, con cui veniva ingiunto il pagamento Controparte_1
1 della somma di € 76.926,43, oltre interessi come da domanda, oltre compensi, liquidati in € 1.121,00, ed oltre € 21,50 per esborsi.
Eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 444 co. 1 c.p.c., avendo egli la propria residenza nel
Comune di Napoli ed essendo iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
Rappresentava che il provvedimento monitorio era stato emesso sulla scorta delle deduzioni del preteso creditore e non sulla base di documentazione proveniente dall'agente della riscossione.
Eccepiva la prescrizione del credito contributivo, in ragione sia dell'irrilevanza della convenzione stipulata con l'anagrafe tributaria sia dell'impossibilità di ritenere, quale dies a quo del termine di prescrizione, il comportamento del creditore.
Affermava, pertanto, doversi procedere ad un ricalco delle somme presuntivamente vantate dall' previdenziale. CP_3
Tanto premesso, conveniva in giudizio la Controparte_1
in persona del presidente p.t., innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di
[...] giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'opposto si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza delle avverse prospettazioni.
Eccepiva l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza per territorio per assenza di indicazione del giudice territorialmente competente.
Deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in virtù del valido inoltro di atti interruttivi a mezzo P.E.C. in data 7.5.2024, in data 11.1.2024, in data 29.11.2023 e in data 7.9.2023.
Sosteneva la fondatezza della pretesa creditoria, vantata nella procedura monitoria, in ordine alle annualità contributive decorrenti dal 2011. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso in opposizione è fondato e merita accoglimento.
Difatti, si rileva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Avellino, in favore del
Tribunale di Napoli.
Risulta, invero, fondata l'eccezione d'incompetenza territoriale del giudice della fase monitoria, che coinvolge anche la competenza del giudice dell'opposizione.
In termini generali, la disciplina applicabile ai fini dell'individuazione del foro per le controversie in materia di obbligazione contributiva è da ricondurre alla disposizione normativa dell'art. 444 co. 1 c.p.c., che stabilisce la competenza del Tribunale, in
2 funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza il contribuente, inclusi i liberi professionisti come l'avvocato opponente (Cass. civ., sez. lav.,
07/06/2010, n. 13696: “Questa Corte, in effetti, ha ripetutamente affermato, anche di recente, che la controversia inerente agli obblighi contributivi di un lavoratore autonomo rientra nella competenza del tribunale nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444 c.p.c., comma 1. (così come modificato dal D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 86), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall'art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale nel cui territorio ha sede l'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al comma 1”; Cass. civ., sez. lav., 17/04/2007, n. 9113: “… dovendo essere riaffermato il principio secondo cui la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti carico ad un libero professionista rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art.
444 cod. proc. civ., comma 1, (come modificato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 86), atteso che il disposto del comma 3 della stessa norma (come modificato dall'art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al comma 1”; Cass. civ., 22.6.2004, n. 11646: “La controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un libero professionista rientra nella competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede
l'attore, ai sensi dell'art. 444, comma primo, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 86 del decreto legislativo 19 febbraio 1998,
n. 51), atteso che il disposto del terzo comma dello stessa norma, come modificato dall'art. 86 cit., il quale, per le controversie relative agli obblighi contributivi dei datori di lavoro, prevede la competenza territoriale del Tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al primo comma”; Cass. civ., sez. lav., 22/08/2003, n.
12380: “La controversia inerente agli obblighi contributivi facenti carico ad un libero professionista rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, comma
1, c.p.c. (come modificato dall'art. 86 d.lg. 19 febbraio 1998 n. 51), atteso che il disposto del comma 3 della stessa norma (come modificato dall'art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al comma 1”).
Il tutto in combinato disposto con l'art. 637 c.p.c., che, in via generale, identifica il giudice competente a conoscere dell'istanza monitoria nel giudice che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.
Pertanto, il giudice competente per territorio sulle controversie che insorgono tra le parti del presente giudizio può essere individuato esclusivamente con il criterio della residenza del professionista.
2. Ciò posto, deve altresì osservarsi che il rilievo di nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza ratione loci del giudice che lo ha emesso, pur trovando la sua fonte nella specifica eccezione dell'opponente, va fatto risalire alla natura della competenza territoriale del giudice del lavoro, che è esclusiva ed inderogabile (Cass. civ. n. 8426/2019: “In tema di competenza territoriale per le controversie previdenziali ex art. 444 c.p.c., avente natura inderogabile, in quanto si ricollega alla particolare idoneità del giudice di quel luogo a conoscere quei tipi di controversie e costituisce una "condicio iuris" dell'esercizio dell'azione, l'istante non è tenuto all'indicazione specifica del giudice ritenuto competente, trattandosi di competenza funzionale che deve essere verificata d'ufficio, indipendentemente dalle deduzioni delle parti, non gravate sul punto da alcun onere probatorio”).
L'art. 444 individua, invero, un foro esclusivo, non essendo previsti fori alternativi o
3 concorrenti, nonché un foro inderogabile, sottratto, cioè, alla disponibilità delle parti.
Dunque, le difese sul punto sollevate dall'opposta, riferite alla pretesa incompletezza dell'avversa eccezione, non possono essere condivise, giacché non solo infondate, ma altresì irrilevanti proprio in ragione del rilievo ex officio della incompetenza territoriale del giudice del lavoro, che non incontra limiti se non quelli previsti dall'art. 428 c.p.c.
Il rilievo d'incompetenza territoriale del giudice della fase monitoria include quello di incompetenza del giudice dell'opposizione, dinanzi al quale si instaura il contraddittorio pieno sulla domanda di pagamento, sia perché trattasi di un effetto naturale di traslazione nella fase a contraddittorio pieno, sia perché l'incompetenza risulta comunque tempestivamente eccepita dalla parte interessata, il che esclude la delimitazione fasica delineata nell'art. 428 co. 1 c.p.c.
Tale norma, infatti, prevede due differenti ipotesi in cui l'incompetenza del giudice del lavoro adito può essere pronunciata: da un lato, l'ipotesi in cui l'incompetenza sia tempestivamente eccepita dal convenuto (che, in senso sostanziale, nel presente giudizio è la parte opponente che ha proposto il ricorso), caso in cui l'incompetenza può essere pronunciata dal giudice senza limitazioni;
dall'altro lato, l'ipotesi in cui vi sia rilievo officioso di competenza, laddove, invece, la pronuncia va adottata entro l'udienza di discussione fissata con il decreto di cui all'art. 415 co. 2 c.p.c., da intendersi in senso numerico (cioè come prima udienza tenuta) e non già procedimentale.
Nella fattispecie, l'eccezione di incompetenza per territorio è contenuta nel correlato motivo di ricorso, ragion per cui, essendovi tempestiva eccezione di parte, non opera la predetta delimitazione procedimentale.
3. A ciò si aggiunga che la delibazione sulla competenza territoriale, sebbene nel giudizio a cognizione piena, è necessariamente ancorata ad una verifica sommaria, basata sullo stato degli atti, salvo casi del tutto eccezionali e solo a fronte di specifiche richieste di prova delle parti, dovendosi, in tal caso, instaurare una sorta di subprocedimento istruttorio che preceda l'istruzione ordinaria (Cass. civ., sez. III, n.
30836 del 02/12/2024: “L'eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un'istruzione secondo le regole della fase dell'istruzione in funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla decisione su di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all'esito dello svolgimento di detta fase. L'eccezione deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all'art.
183 c.p.c., salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l'art. 38, ultimo comma,
c.p.c., un'eventuale istruzione di natura sommaria in limine litis, se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un'eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti”).
Pertanto, esclusa l'inammissibilità dell'eccezione d'incompetenza, nel presente
4 giudizio il correlato rilievo va operato in base agli atti di causa, non avendo alcuna delle parti avanzato specifiche istanze probatorie.
Ebbene, dagli atti del giudizio e dalle allegazioni contenute nel procedimento monitorio, emerge che l'Ente previdenziale aveva accertato irregolarità contributive, nei confronti dell'opponente, con comunicazioni datate 7.9.2023, 16.11.2023,
20.12.2023 e 7.5.2024, indirizzate all'avv. all'indirizzo posto in Corso San Pt_1
Giovanni n. 481, 80100 Napoli.
Nessun altro elemento è stato prodotto dalle parti ed acquisito agli atti in punto di locus della residenza del contribuente, in disparte la generica indicazione contenuta nell'estratto anagrafico di cui all'allegato n. 2 del fascicolo di parte della fase monitoria.
Difetta, pertanto, una precisa allegazione, prima ancora che la prova, in ordine all'individuazione del circondario di Avellino quale luogo di residenza del professionista, specie considerando che, come detto, tutte le comunicazioni inviate da risultano indirizzate presso il predetto indirizzo in Napoli. CP_1
Del resto, l'onere di allegare e provare la collocazione della residenza del professionista nel circondario di Avellino grava sull'Ente previdenziale (onus probandi incumbit ei qui dicit), il quale, tuttavia, non ha fornito sufficienti elementi di riscontro a sostegno della propria tesi.
In assenza di elementi, quindi, deve presumersi che il suindicato domicilio del professionista in Napoli coincida con la sua residenza.
Difatti, l'art. 43 c.c. definisce il domicilio come sede principale degli affari ed interessi della persona, mentre la residenza come il suo luogo di dimora abituale: ove non sia diversamente provato, i due luoghi si presumono coincidenti ai fini della competenza per territorio (Cassazione civile, sez. VI, n. 9028 del 18/04/2014: “Ai fini della competenza territoriale, la coincidenza tra il luogo di residenza e quello di domicilio del convenuto integra una presunzione semplice e, come tale, suscettibile di prova contraria, con la conseguenza che il foro territoriale può essere correttamente radicato nel luogo ove il convenuto abbia il domicilio effettivo, individuato in relazione allo svolgimento della parte più rilevante della sua attività economica e professionale”).
In forza di tale presunzione iuris tantum, non vinta da elementi di segno contrario, deve ritenersi che l'avv. abbia domicilio e, quindi, residenza in Napoli, sicché il Pt_1
Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, non è munito della competenza territoriale a pronunciare l'ingiunzione di pagamento opposta.
Di contro, il giudice competente ratione loci deve individuarsi nel Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 444 co. 1 c.p.c.
In conclusione, per i motivi suesposti, il decreto ingiuntivo va revocato poiché proveniente da giudice privo di competenza e, nel contempo, va ammessa la riassunzione del presente giudizio, con assegnazione del termine ex art. 50 c.p.c.,
5 trattandosi, in sostanza, di giudizio di cognizione ordinaria sul credito contributivo.
Sul punto, va rammentato che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nella qualità di giudice non già dell'atto, bensì di giudice del rapporto di credito traslato dalla fase monitoria e sottoposto alla sua cognizione di merito, deve concedere il termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice che ritiene competente, in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario di cognizione, che, a seguito della declaratoria d'incompetenza, deve poter proseguire dinanzi al giudice indicato come competente, secondo i condivisibili principi espressi sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. VI, 14/01/2022, n. 1121: “La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio”; Cassazione civile, sez. II, 12/07/2005, n. 14552: “Il pretore del lavoro giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo che, dichiarando la propria incompetenza territoriale ad emettere il decreto, revoca detto provvedimento e dichiara funzionalmente e territorialmente competente altro giudice, deve provvedere con sentenza …omissis… . Ne consegue che, annullato il decreto ingiuntivo e dichiarata con sentenza l'incompetenza, la riassunzione deve aver luogo secondo il disposto di cui all'art. 50 c.p.c. …omissis…”).
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura in mero rito della presente pronuncia, nonché la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina di legge applicabile, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C.
Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) in ordine alla domanda di pagamento, dichiara l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Avellino in favore del Tribunale di Napoli, assegnando termine ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, 13.11.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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