Articolo 3 della Legge 8 marzo 1994, n. 208
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27 marzo 1994
Art. 3. 1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.900.000 a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per I'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 27 marzo 1994