Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3260 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
1
Proc. n. 85263/2010 R.G.
TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.
Mazzocca Nicola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 85263/2010 R.G., avente ad oggetto: Divisione di beni caduti in successione
TRA
(CF: , (CF: Persona_1 CodiceFiscale_1 Controparte_1 [...]
), (CF: ), C.F._2 Parte_1 CodiceFiscale_3 Parte_2
( ), (C.F: ),
[...] C.F._4 Parte_3 C.F._5
(C.F: ), (C.F: Parte_4 C.F._6 Parte_5
), (C.F: ), C.F._7 Parte_6 C.F._8
elettivamente domiciliati in Sant'Antimo (Na) alla via Enrico De Nicola n. 4, presso lo studio dell'Avv. Michele Romaniello, che li rappresentata e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
ATTORI
CONTRO
(CF: ), (CF: Controparte_2 C.F._9 Parte_6
), (CF: , C.F._10 Controparte_3 C.F._11 [...]
fu (CF: ), fu Controparte_4 Per_2 C.F._12 Parte_4
e fu , (CF: Per_2 Controparte_5 Per_2 Controparte_6 [...]
C.F._13
CONVENUTI CONTUMACI
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Napoli Parte_5 C.F._14
alla Galleria Umberto I n. 50, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Formisano, che lo rappresentata e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte attrice, riportandosi ai propri scritti difensivi, ha concluso chiedendo di detrarre dal ricavato della vendita dell'immobile oggetto di giudizio l'importo dei frutti civili pari a complessivi € 94.266,41 ed ordinarne la ripartizione tra i soli aventi diritto. Inoltre, ha chiesto di ordinare la ripartizione della residua somma ricavata dalla vendita dell'immobile tra tutti gli aventi diritto, tenendo conto delle quote di partecipazione stabilite dal Notaio delegato con il progetto di ripartizione. Vinte le spese del giudizio.
Il convenuto in riconvenzionale, riportandosi a tutti gli scritti difensivi, ha chiesto il rigetto delle pretese attoree, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori , Parte_7
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
convenivano in giudizio , e Parte_6 Controparte_2 Parte_6
, chiedendo al Giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni: Parte_5
a) “dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile sito in Casandrino alla via Pasquale Anfossi n. 6 in premessa descritto, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla quota secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un C.T.U. di cui sin
d'ora se ne chiede la nomina”;
b) “condannare i convenuti al pagamento nei confronti degli istanti dell'indennità di occupazione dell'immobile ovvero alla somma che gli istanti avrebbero potuto percepire locando l'immobile da valutarsi con
l'ausilio di un C.T.U. di cui sin d'ora se ne chiede la nomina”; 3
c) “in subordine laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata agli aventi diritto”;
d) “condannare le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
e) “dichiarare l'emittenda sentenza esecutiva ex lege”;
f) “ai fini fiscali si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile”;
In particolare, gli istanti premettevano che i coniugi e Parte_4 CP_7
erano comproprietari di un appartamento sito in Casandrino (Na) alla via
[...]
Anfossi n.
6. Dunque, deceduta la sig.ra già succeduta al coniuge CP_7 Parte_4
si era determinato il trasferimento della proprietà del predetto appartamento, in
[...]
quote uguali, a tutti i suoi figli, ossia a , , Pt_7 Parte_2 Per_3 CP_2
e . Pt_5 Pt_6
La parte attrice rappresentava che, aperta la successione ereditaria, tutti gli istanti, in proprio e nella qualità di eredi del de cuius erano divenuti Parte_4
comproprietari del predetto immobile.
Tuttavia, i germani , e avevano di fatto, ed in Controparte_2 Pt_5 Pt_6
via esclusiva, occupato l'immobile, non riconoscendo agli attori alcun diritto sullo stesso.
Gli attori evidenziavano, altresì, che a nulla erano valsi i continui inviti, sia formali che informali, rivolti ai fratelli di procedere bonariamente alla divisione dell'immobile.
Pertanto, in forza di tali argomentazioni, la parte attrice chiedeva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1111 c.c., di procedere alla divisione del bene in comunione con i fratelli. 4
Si costituiva in giudizio il solo convenuto sig. , il quale Parte_5
chiedeva il rigetto della domanda, siccome infondata in fatto e in diritto, spiegando contestualmente domanda riconvenzionale.
In particolare, il convenuto, in via pregiudiziale, rilevava la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di altri eredi non citati in giudizio, ossia i sig.ri , e , essendo anch'essi Controparte_3 Controparte_6 Persona_4
eredi dei de cuius.
Nel merito, il convenuto rappresentava di non aver mai impedito l'ingresso nell'immobile agli altri coeredi. Inoltre, nel corso degli anni, lo stesso aveva provveduto ad effettuare lavori di manutenzione dell'immobile, indispensabili alla sua conservazione, ossia interventi di ripristino dell'impianto fognario, dell'impianto elettrico, rifacimento degli intonaci ammalorati e posa in opera di nuova pavimentazione, oltre che impermeabilizzazione del solaio di copertura, per un costo complessivo di € 75.000,00 a suo esclusivo carico. Tali interventi, secondo la prospettazione di parte convenuta, erano beni noti a tutti i germani che si sarebbero completamente disinteressati dell'immobile.
La parte convenuta evidenziava, altresì, che in diverse occasioni aveva manifestato la volontà di acquistare l'appartamento, liquidando le quote degli altri germani ma non aveva mai ricevuto riscontri in merito.
Chiedeva, pertanto, in via subordinata, di tenere conto, nel progetto divisionale, di tutti i conferimenti fatti al fine di garantire la conservazione dell'immobile, oltre che degli altri oggetti preziosi donati dai de cuius in vita agli altri germani istanti.
Sotto il profilo processuale, brevemente si osserva che, radicatosi il contraddittorio, alla prima udienza del 04.10.2010, il Giudice, verificata la irregolarità del contradditorio, ordinava l'integrazione dello stesso nei confronti dei litisconsorti necessari, autorizzando la rinnovazione dell'atto di citazione nel rispetto dei termini di legge, rinviando la causa all'udienza del 30.05.2011. A tale ultima udienza, il Giudice, ritenuto integro il contradditorio, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. 5
Il Giudice disponeva C.T.U. tecnico-estimativa, nominando la dott.ssa
[...]
la quale accettava l'incarico e prestava il giuramento di rito Persona_5
all'udienza del 28.11.2013, e rinviava la causa all'udienza del 19.05.2014.
A scioglimento della riserva assunta a tale ultima udienza, il Giudice, rilevata la lacunosità della C.T.U., rinviava la causa all'udienza del 02.02.2015, disponendo la comparizione della Consulente onde procedere alla rielaborazione della relazione peritale affidatele. Differita tale ultima udienza al 16.07.2015, il Giudice conferiva nuovamente l'incarico e rinviava la causa in prosieguo all'udienza del 14.03.2016.
All'udienza del 17.10.2016, il Giudice, rilevata la non esaustività della relazione peritale, conferiva l'incarico all'Ing. , rinviando la causa per il Persona_6
conferimento del relativo incarico all'udienza del 13.02.2017. Differita tale udienza al 15.06.2017, il C.T.U. assumeva l'incarico e prestava il giuramento di rito.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.10.2018, il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale deferito e la prova testimoniale articolata dalle parti costituite in giudizio.
Depositata la perizia tecnica, espletate, altresì, le prove richieste ed ammesse in giudizio, il Giudice, all'udienza del 16.01.2020, ritenuta la causa istruita, assegnava la stessa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Emessa sentenza parziale (n. 5433/2020), depositata in data 28.07.2020, con ordinanza, il Giudice rimetteva la causa in fase istruttoria al fine di nominare il delegato alla vendita dell'immobile e procedere alle attività consequenziali. Il
Giudice nominava il Notaio dott. Gaetano Giuliano per la vendita all'incanto dell'immobile sito in Casandrino alla via Pasquale Anfossi n.6, oggetto dello scioglimento della comunione ereditaria e, di conseguenza, rinviava la causa all'udienza del 16.12.2021.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice veniva reso edotto dell'infruttuoso esito del tentativo della prima vendita e, considerato che il bene immobile non aveva mostrato una visibile appetibilità, ravvisava, conseguentemente, l'opportunità che la vendita venisse espletata con modalità non 6
telematiche. Rinviava, dunque, la causa all'udienza del 27.04.2023, in attesa dell'espletamento della vendita. Il giudice disponeva il rinvio della causa all'udienza del 10.07.2023. Con atto depositato il 27.06.2023, il delegato alla vendita Notaio dott.
Giuliano dava atto dell'aggiudicazione dell'immobile, al termine dell'asta del
10.05.2023, al sig. per un prezzo complessivo di € 107.000,00, Persona_7
essendo stato l'unico offerente. Con Decreto del 13.11.2023, il Giudice, ai sensi dell'art. 586 c.p.c., provvedeva a decretare il trasferimento della proprietà all'aggiudicatario sig. . Persona_7
Espletate tutte le necessarie attività, assunto il progetto di divisione predisposto dal delegato Notaio dott. Gaetano Giuliano, il Giudice, all'udienza del 20.01.2025, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c., disponendone l'abbreviazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, il Tribunale rileva che la domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei termini e nei limiti come di seguito precisati.
I coeredi , , , Persona_1 Controparte_1 Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_8 Parte_4 Parte_5 [...]
, oltre a proporre domanda per lo scioglimento della comunione Parte_6
ereditaria sull'immobile sito in Casandrino alla Via Anfossi n. 6, hanno proposto anche domanda di pagamento dell'indennizzo di occupazione nei confronti di
, e , sostenendo l'uso esclusivo Parte_5 Controparte_2 Parte_6
dell'immobile oggetto della comunione da parte dei detti convenuti, e ciò a decorrere dalla data del decesso della de cuius , fino all'aggiudicazione Persona_8
dell'immobile in sede di vendita forzata avvenuto in data 10-5-2023.
Va premesso, innanzitutto, che l'azione giudiziaria per cui è causa risulta proposta dai soli , e , ovvero da tre dei 9 fratelli eredi dei Parte_7 Parte_2 Per_3
de cuius e e proseguita, dopo il decesso di Parte_4 CP_7 Parte_7
e , dai rispettivi eredi, ovvero, per , la moglie
[...] Persona_9 Pt_7
e i figli e , e, per , la Persona_1 Controparte_1 Parte_1 Per_3 7
moglie e i figli , e Parte_3 Parte_5 Parte_4 [...]
. Parte_6
I convenuti , e , non costituiti, Persona_4 CP_3 Per_2 CP_6
non si sono associati alla relativa domanda, sicchè deve esaminarsi la domanda di liquidazione dell'indennità di occupazione dell'immobile soltanto relativamente alle eventuali quote di partecipazione spettanti ai tre coeredi indicati, e loro aventi causa, che hanno proposto la detta domanda.
Avendo già provveduto con sentenza non definitiva allo scioglimento della comunione ereditaria sull'immobile sito in Casandrino alla Via Anfossi n. 6, nella presente sede deve provvedersi all'approvazione del piano di riparto predisposto dal
Notaio Gaetano Giuliano, e alla delibazione in ordine alla domanda di liquidazione della indennità di occupazione connessa al godimento dell'immobile in comunione da parte dei coeredi , ed . Pt_6 CP_2 Parte_5
E' risultato, nel corso dell'istruttoria, per effetto della prova testimoniale assunta da numerosi testimoni, in buona parte appartenenti al nucleo familiare, quali affini e collaterali, che, a far data dalla morte della de cuius , dopo la CP_7
coabitazione con la madre siano rimasti presso l'abitazione oggetto della comunione i tre fratelli convenuti, due dei quali sono rimasti contumaci, e Parte_6
. Controparte_2
L'utilizzo dell'immobile in oggetto, pur senza essere stato esclusivo e totalizzante con esclusione degli altri comunisti, è stato comunque tale da ritenere che i tre convenuti vi abbiano adibito la propria abituale dimora, laddove nessun altro coerede la ha, di contro, utilizzata in tal modo e con la stessa intensità pur disponendo tutti i fratelli delle chiavi di accesso alla abitazione, non potendosi ritenere idoneo a fondare un utilizzo come abitazione il solo sfruttamento dei locali per ricovero di strumentazione, uso che ne faceva . Parte_2
Ciò convince questo Giudicante della fondatezza della domanda di liquidazione della indennità di occupazione in favore degli attori, pro quota, rispetto alla quale possono utilizzarsi, ai fini della quantificazione, le considerazioni effettuate 8
dal c.t.u. Ing. nell'elaborato peritale, frutto di riflessioni che Persona_6
appaiono del tutto condivisibili, in quanto argomentate e congrue.
A parere del c.t.u., infatti, considerandosi un canone di 300,00 euro mensile per la detta abitazione rivalutato annualmente nella misura del 75% della variazione Istat per il periodo settembre 2004/ottobre 2017, data del deposito della perizia, si consegue un importo complessivo di 51.513,30 oltre all'importo di 4.414,36 euro per interessi per un ammontare complessivo di 55.927,66 euro.
Da tale importo complessivo appare congruo detrarre la somma del 15 % delle rendite rivalutate con interessi, per un totale di 47.500,00 euro.
A tale somma va aggiunta, poi, la indennità di occupazione, per il periodo successivo all'ottobre 2017 e fino all'aggiudicazione del 10-5-2023, da calcolarsi con modalità empiriche, onde non effettuare una nuova c.t.u., ma nel rispetto dei detti parametri, così pervenendo, con la previsione di un indennizzo di 300,00 euro mensili da rivalutarsi, a 19.800,00 per sorte capitale e 1500,00 per interessi e rivalutazione, per un totale di 21.300,00 euro, da ridursi anch'esso per le suindicate ragioni nella misura del 15 %, per un totale di 18.105 euro.
Si perviene così ad un totale di 65.605,00 euro che costituisce la somma dovuta a titolo di indennità di occupazione dai convenuti in favore dei coeredi che non hanno tratto godimento nel ventennio dall'immobile oggetto di comunione.
Ai fini della quantificazione della quota spettante agli attori, la detta somma va, da porsi a carico dei tre convenuti in misura eguale, pro quota, nella misura di un terzo, non essendo risultato un utilizzo differenziato dell'immobile, e, quindi, la differente entità del godimento e va attribuita, pro quota, ai coeredi, in misura egualmente proporzionale ai rispettivi diritti sull'immobile de quo.
Corretto parametro da prendere in considerazione, ai fini del calcolo e della redistribuzione, è la entità della partecipazione dei singoli coeredi alla distribuzione dell'asse ereditario, così come già precisata dai c.t.u. e come emersa nell'ambito del progetto di distribuzione posto in essere dal Notaio che ha provveduto alla vendita dell'immobile in oggetto. 9
Ciò nondimeno, prima di procedere alla distribuzione dell'importo derivante dal predetto conteggio, deve aversi riguardo alla domanda riconvenzionale proposta da , consistente nel riconoscimento del diritto dello stesso a Parte_5
ricevere un importo di 75.000,00 per avere fatto realizzare lavori di impermeabilizzazione del solaio di copertura, rifacimento dell'intonaco, dell'impianto fognario, dell'impianto elettrico ed idraulico e posa in opera di nuova pavimentazione, opere ritenute dal convenuto indispensabili per la Pt_5
conservazione del cespite familiare, relativi all'immobile oggetto di comunione ereditaria.
, al proposito, per comprovare gli esborsi sostenuti, ha Parte_5
prodotto fattura n. 14 del 31-12-2007 dalla quale si evincerebbe la realizzazione di tali lavori.
Si è provveduto, pertanto, alla effettuazione di c.t.u., con l'ausilio dell'ET , e il nominato c.t.u., dopo avere valutato la Persona_5
fattura agli atti, su mandato, ha esaminato il profilo della congruità della stessa rispetto alle opere poste in essere, valutando che, avuto riguardo alle lavorazioni riscontrate, le stesse non appaiono congrue con la detta fattura che risulta verosimilmente non conforme alla effettività delle lavorazioni intervenute, così risultando, di contro, più verosimile l'avvenuta effettuazione di opere per un importo di circa 13.000,00 oltre I,.V.A.,
Per effetto di ciò, appare corretto riconoscere in favore di Parte_5
una somma a titolo di rimborso delle lavorazioni effettuate nella misura di 17.000,00 euro, in via equitativa, considerato anche il decorso del tempo intervenuto ed in tale misura si accoglie la domanda riconvenzionale dallo stesso proposta.
Non risultano, peraltro, adeguatamente documentate le prospettate donazioni avvenute dai de cuius in favore degli attori.
Sicchè, una volta accolta la domanda riconvenzionale nella indicata misura, nella valutazione degli importi dovuti a titolo di indennità di occupazione dai coeredi
, , e nella misura di 1/3 ciascuno, ovvero di Controparte_2 Pt_5 Pt_6 10
21.868,00 euro va decurtato il detto importo di 17.000,00 da quanto dovuto da sicchè deve riconoscersi l'obbligo di di Parte_5 Parte_5
corrispondere la sola differenza, a titolo di occupazione per 4.868,00 euro, residuando a carico di e l'importo ulteriore di 42.736,00, da dividersi Pt_6 Controparte_2
per due ovvero 21.368,00 euro ciascuno.
Ciò premesso, dovendosi procedere al riequilibrio dei rapporti di dare avere tra i coeredi, va, innanzitutto, approvato il progetto di riparto posto in essere dal Notaio
Giuliano relativamente alla somma derivata dall'aggiudicazione dell'immobile a terzi, riparto che prevede i seguenti effetti:
Prospetto di riparto:
A , e quali eredi di Persona_1 Controparte_1 Pt_1 Parte_7
: quota pro capite 1/9, la quota di riparto sul ricavato di €
[...]
101.384,00, è pari ad € 11.264,88;
- : quota pro capite 1/9, la quota di riparto sul ricavato di € Parte_2
101.384,00, è pari ad € 11.264,88;
- fu : quota pro capite 3/243, la quota di riparto sul Controparte_8 Per_3
ricavato di € 101.384,00, è pari ad € 1.251,66 ;
- fu : quota pro capite 8/243, la quota di riparto sul Parte_4 Per_3
ricavato di € 101.384,00, è pari ad € 3.337,74 ;
- fu : quota pro capite 8/243, la quota di riparto sul Parte_5 Per_3
ricavato di € 101.384,00, è pari ad € 3.337,74 ;
- fu : quota pro capite 8/243, la quota di Parte_6 Per_3
riparto sul ricavato di € 101.384,00, è pari ad € 3.337,74 ;
- : quota pro capite 1/9, la quota di riparto sul ricavato di € Controparte_3
101.384,00, è pari ad € 11.264,88;
- : quota pro capite 1/9, la quota di riparto sul ricavato di € Controparte_6
101.384,00, è pari ad € 11.264,88;
- : quota pro capite 1/9, la quota di riparto sul ricavato di € Controparte_2 11
101.384,00, è pari ad € 11.264,88;
- fu : quota pro capite 9/243, la quota di Controparte_5 Per_2
riparto sul ricavato di € 101.384,00, è pari ad € 3.754,96 ;
- fu : quota pro capite 9/243, la quota di riparto sul Parte_4 Per_2
ricavato di € 101.384,00, è pari ad € 3.754,96;
- fu : quota pro capite 9/243, la quota di Controparte_4 Per_2
riparto sul ricavato di € 101.384,00, è pari ad € 3.754,96;
- : quota pro capite 1/9, la quota di riparto sul ricavato di € Parte_5
101.384,00, è pari ad € 11.264,88;
- : quota pro capite 1/9, la quota di riparto sul ricavato di € Parte_6
101.384,00, è pari ad € 11.264,88.
Ciò premesso, ribadendosi che l'azione giudiziaria per cui è causa risulta proposta dai soli , e , e proseguita dopo il decesso di Parte_7 Parte_2 Per_3
e , dai rispettivi eredi, ovvero, per IC la Parte_7 Persona_9
moglie e i figli e , e, per Persona_1 Controparte_1 Parte_1
, la moglie e i figli , e Per_3 Parte_3 Parte_5 Parte_4
, deve considerarsi un riequilibrio delle attribuzioni solo in Parte_6
favore di essi.
I convenuti , e , non costituiti, non si sono Parte_5 CP_3 Per_2 CP_6
associati alla relativa domanda, sicchè deve esaminarsi la domanda di indennità soltanto relativamente alle eventuali quote di partecipazione spettanti ai coeredi indicati che hanno proposto la detta domanda.
Il detto progetto di distribuzione è risultato anche condiviso alla udienza del 20-1-
2025, dalla parte attrice, avendo tutti gli attori chiesto l'approvazione del progetto di distribuzione entro i detti termini.
Per l'effetto, questo Giudicante ne dispone l'approvazione autorizzando il Notaio alle relative assegnazioni agli aventi diritti. 12
Considerato, tuttavia, che nella presente controversia gli equilibri economici derivanti dal predetto piano di riparto, vengono modificati per effetto della statuizione di condanna a carico dei tre convenuti , e del Pt_5 CP_2 Parte_6
pagamento della indennità di occupazione in favore di taluni dei coeredi, deve provvedersi alla ripartizione virtuale, ai fini del calcolo, dell'importo complessivo di
42.736,00 euro tra gli aventi diritto, pro quota, ivi compresi i convenuti CP_2
e , quali coeredi, secondo il seguente schema, per poi
[...] Pt_5 Pt_6
procedere alle ripartizioni.
Quindi, va osservato che ai coeredi spetterebbero, sulla indennità di occupazione dovuta dai tre convenuti soccombenti, le seguenti quote.
Prospetto di riparto:
- A , e quali eredi di Persona_1 Controparte_1 Pt_1 Parte_7
quota pro capite 1/9, la quota di riparto sull'importo di € 42.736,00, è
[...] pari ad € 4.748,44;
- : quota pro capite 1/9, la quota di riparto sull'importo di € Parte_2
42.736,00, è pari ad € 4.748,44;
- fu : quota pro capite 3/243, la quota di riparto Controparte_8 Per_3 sull'importo di € 42.736,00, è pari ad € 527,60 ;
- fu : quota pro capite 8/243, la quota di riparto Parte_4 Per_3 sull'importo di € 42..736,00, è pari ad € 1406,94 ;
- fu : quota pro capite 8/243, la quota di riparto Parte_5 Per_3 sull'importo di € 42.736,00, è pari ad € 1.406,94 ;
- fu : quota pro capite 8/243, la quota di Parte_6 Per_3 riparto sull'importo di € 42.736,00, è pari ad € 1.406,94;
- quota pro capite 1/9, la quota di riparto sull'importo di € Controparte_3
42.736,00 è pari ad € 4.748,44;
- : quota pro capite 1/9, la quota di riparto sull'importo di € Controparte_6
42.736,00, è pari ad € 4.748,44;
- : quota pro capite 1/9, la quota di riparto sull'importo di € Controparte_2
42.736,00, è pari ad € 4.748,44;
- fu : quota pro capite 9/243, la quota di Controparte_5 Per_2 riparto sull'importo di € 42.736,00, è pari ad € 1582,81 ;
- fu : quota pro capite 9/243, la quota di riparto Parte_4 Per_2 sull'importo di € 42.736,00, è pari ad € 1.582,81,
- fu : quota pro capite 9/243, la quota di Controparte_4 Per_2 riparto sull'importo di € 42.736,00, è pari ad € 1582,81; 13
- : quota pro capite 1/9, la quota di riparto sull'importo di € Parte_5
42.736,00, è pari ad € 4.748,44;
- : quota pro capite 1/9, la quota di riparto sul ricavato di € Parte_6
42.736,00, è pari ad € 4.748,44.
Vanno chiaramente conteggiati anche i convenuti, in quanto aventi anch'essi aventi diritto proporzionale sulla quota di indennizzo da corrispondersi ai coeredi, in quanto comproprietari, con la conseguenza che, per effetto della detrazione di quanto a loro dovuto, l'importo cui essi risulterebbero complessivamente tenuti va a ridursi di
9.496,88 euro (4.748,44 per 2), cosi arrivando da 42.736,00 euro a 33.239,12 euro, per ed mentre l'importo dovuto da si ridurrebbe Pt_6 CP_2 Parte_5
di ulteriori 4.748,44 rispetto agli euro 4.868,00 dovuti per un ammontare di credito complessivo relativo a euro 100,00 in favore di tutti i coeredi.
Tuttavia, può ritenersi accertato come compensato soltanto parzialmente l'obbligo di pagamento dell'indennità da parte di , in favore degli attori, per Parte_5
effetto del suo credito alle migliorie.
Ciò in quanto, in assenza di domanda da parte di nei confronti di Parte_5
ed per la indennità di occupazione, residua l'obbligazione di Pt_6 CP_2
pagamento di 4.868,00 euro in favore degli attori, pro quota, non avendo Parte_5
potuto beneficiare del calcolo effettuato che avrebbe posto a carico degli
[...]
altri due fratelli convenuti l'onere delle migliorie a lui dovute.
Pertanto, non possono essergli riconosciuti diritti sul ricavato della suddivisione della indennità di occupazione dovuta da e , in assenza Controparte_2 Parte_6
di una specifica domanda nei loro confronti in tal senso.
Per effetto del predetto accertamento circa i diritti spettanti a ciascuno dei coeredi sull'asse ereditario, tenuto conto dell'obbligo di pagamento dell'indennizzo gravante sulle quote di e nei confronti dei coeredi, CP_2 Pt_6 Parte_5
considerato un riequilibrio tra il dare e l'avere, emerge che i rapporti tra coeredi devono essere riequilibrati nel modo che segue con le seguenti attribuzioni:
Il piano di riparto deve essere modificato nei termini seguenti: 14
L'obbligazione di risulta solo in parte compensata con i propri Parte_5
diritti con una residua obbligazione di 4.868,00 euro in favore degli attori.
Di contro, le quote spettanti a e vanno attribuite, in Pt_6 Controparte_2
ossequio alla domanda di liquidazione della indennità di godimento, in favore degli attori richiedenti, pro quota ed entro i limiti dell'obbligazione sugli stessi gravante relativamente alla occupazione dell'immobile.
Pertanto, le quote di 11.264,88 euro spettanti ad essi per effetto del riparto derivante dalla vendita a ciascuno dei due convenuti soccombenti, ovvero , ed Pt_6 Pt_5
per un totale di 22.529,76 euro, esclusi i 2/9 ad essi spettanti quali CP_2
comproprietari, (ciascuno 11.264,86 euro) devono essere riconsiderate e redistribuite in parte pro quota tra tutti gli aventi diritto, accrescendosi, così, gli importi delle altre quote.
Deve procedersi ad un calcolo virtuale con riguardo a tutti gli aventi diritto pro quota, salvo poi disporsene l'attribuzione solo in favore dei coeredi richiedenti.
Per effetto di ciò, partendo dalla obbligazione posta a carico di e CP_2 Parte_6
, nella misura di complessivi 42,736,00 euro per 21.368,00 euro ciascuno,
[...]
considerando la quota di partecipazione alla detta indennità di godimento ad essi spettante quali comproprietari, ovvero 4.748,44 euro a ciascuno spettante, il relativo obbligo va ridotto nella misura di 16.619,56 euro ciascuno, da riconoscersi soltanto in favore dei coeredi (3) che ne hanno fatto richiesta.
Trattasi di una somma che va considerata in tal misura solo in via virtuale, per la ipotesi che ne avessero fatto richiesta tutti i coeredi, ma atteso che la richiesta è avvenuta solo da parte di taluni è solo ad essi che deve aversi riferimento ed in tal senso vanno ridotte le quote.
Considerato quanto esposto relativamente ai criteri di calcolo, va osservato che a dovranno riconoscersi, quale indennità di occupazione pro quota Parte_2
da e le somme di 2.769,92 euro ciascuno. Pt_6 Controparte_2
Questi ultimi dovranno poi versare ciascuno in favore di fu , Parte_3 Per_3
ciascuno la somma di 307,76 e in favore di fu , Parte_4 Per_3 Parte_5 15
fu e fu le ulteriori somme di Pt_5 Per_3 Parte_6 Per_3
820,71 euro ciascuno.
Ancora i convenuti e dovranno versare ciascuno Parte_6 Controparte_2
in favore degli eredi di la somma complessiva di 2769,92 euro Parte_7
ciascuno.
A sua volta sarà tenuto a versare in favore degli attori i seguenti Parte_5
importi derivanti in ragione della percentuale dell'importo di 4.784,44 euro ai soli coeredi richiedenti, in proporzione delle rispettive quote.
A : 797,33 euro. Parte_2
A e quali eredi di : Persona_1 Controparte_1 Pt_1 Parte_7
797,33 euro;
fu : 88,59 euro Controparte_8 Per_3
fu : 236,25 euro;
Parte_4 Per_3
fu : : 236,25 euro Parte_5 Per_3
fu : 236,25 euro. Parte_5 Parte_6 Per_3
Dagli importi sopra riconosciuti in favore di taluni dei coeredi in danno di altri, si autorizza il Notaio Gaetano Giuliano a modificare il piano di ripartizione tra gli eredi tenendo conto degli spostamenti patrimoniali emergenti dalla presente complessiva statuizione nel modo che segue.
Riduzione della somma spettante in favore di nella misura di Controparte_2
8.309,76 euro (2.769,92 euro in favore di ciascuno dei fratelli o aventi causa).
Riduzione della somma spettante in favore di nella misura di Parte_6
8.309,76 euro (2.769,92 euro in favore di ciascuno dei fratelli o aventi causa).
Riduzione della somma spettante in favore di nella misura di Parte_5
2.434,00 euro (811,00 euro in favore di ciascuno dei fratelli o aventi causa).
Accrescimento delle rispettive quote degli attori:
Nuovo piano di riparto.
Prospetto di riparto: 16
Pertanto, in considerazione e per effetto dei detti calcoli, il piano di distribuzione del ricavato va inteso nel senso sopra indicato, autorizzandosi il Notaio delegato a darvi attuazione con l'assegnazione delle somme agli aventi diritto.
1) , e quali eredi di Persona_1 Controparte_1 Pt_1
: quota pro capite 1/9, la quota di riparto sul ricavato Parte_7
di € 101.384,00, è pari ad € 11.264,88 + 6.350,57(2.769,92 + 2.769,92 +
797,33 euro) per un totale di 17.602,05 euro;
2) : quota pro capite 1/9, la quota di riparto sul Parte_2
ricavato di € 101.384,00, è pari ad € 11.264,88 + 6.350,57 (2.769,92 +
2.769,92 + 797,33 euro) per un totale di 17.601,05 euro;
3) fu : quota pro capite 3/243, la quota di riparto Controparte_8 Per_3
sul ricavato di € 101.384,00, è pari ad € 1.251,66(+307,75+307,75+ 88.59) per un totale di 1.954,75 euro,
4) fu : quota pro capite 8/243, la quota di riparto Parte_4 Per_3
sul ricavato di € 101.384,00, è pari ad € 3.337,74 +820,69+820,69+236,25
per un totale di 5.214,37;
5) fu : quota pro capite 8/243, la quota di Parte_5 Per_3
riparto sul ricavato di € 101.384,00, è pari ad € 3.337,74 +820,69+820,69+
236,25 per un totale di 5.214,37 euro,
6) fu : quota pro capite 8/243, la quota Parte_6 Per_3
di riparto sul ricavato di € 101.384,00, è pari ad € 3.337,74 +820,69+
236,25 per un totale di 5.214,37 euro;
7) quota pro capite 1/9, la quota di riparto sul ricavato Controparte_3
di € 101.384,00, è pari ad € 11.264,88;
8) : quota pro capite 1/9, la quota di riparto sul Controparte_6
ricavato di € 101.384,00, è pari ad € 11.264,88; 17
9) : quota pro capite 1/9, la quota di riparto sul ricavato Controparte_2
di €101.384,00, è pari ad € 11.264,88 – 8.309,76 (2.769,92 + 2.769,92+
2.769,92) per un totale di 2.954,12;
10) fu : quota pro capite 9/243, la Controparte_5 Per_2
quota di riparto sul ricavato di € 101.384,00, è pari ad € 3.754,96 ;
11) fu : quota pro capite 9/243, la quota di Parte_4 Per_2
riparto sul ricavato di € 101.384,00, è pari ad € 3.754,96 ;
12) fu : quota pro capite 9/243, la Controparte_4 Per_2
quota di riparto sul ricavato di € 101.384,00, è pari ad € 3.754,96;
13) : quota pro capite 1/9, la quota di riparto sul ricavato Parte_5
di €101.384,00, è pari ad € 11.264,88 – 2392,00 euro per un totale di
8.872,00 euro .
14) : quota pro capite 1/9, la quota di riparto sul ricavato Parte_6
di € 101.384,00, è pari ad € 11.264,88 - 8.309,76 (2.769,92
+2.769,92+2.769,92) per un totale di 2.955,22 euro.
Le spese seguono la soccombenza e, per l'effetto, condanna i convenuti Parte_5
, e , in solido, al pagamento, in favore di parte attrice, delle
[...] CP_2 Pt_6
spese di lite, nella misura di 2/3, mentre, trattandosi di divisione ereditaria, il rimanente 1/3 può ritenersi a carico della massa pro quota, e le dette spese si liquidano come da dispositivo.
P. Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Nicola
Mazzocca, definitivamente pronunciando sulla controversia pendente al n. R.G.
85263/2010, così provvede: 18
Facendo seguito alla sentenza non definitiva n.5433/2020 del 28-7-2020 di questo
Tribunale:
1) Approva il piano di riparto depositato dal Notaio Gaetano Giuliano, ivi compreso il compenso ad esso riconosciuto in prededuzione,
2) in accoglimento della domanda di liquidazione della indennità di occupazione, condanna , e al pagamento Parte_5 Parte_6 Controparte_2
in favore degli attori al pagamento della indennità dovuta per l'occupazione dell'immobile oggetto di comunione sito in Casandrino Alla Via Anfossi n. 6, alla cui vendita si è provveduto in adempimento della indicata sentenza non definitiva.
3) Liquida la detta indennità nella misura complessiva di 65.605,00 euro,
4) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
, liquidando in suo favore la somma di 17.000,00 euro a titolo di Parte_5
migliorie arrecate dallo stesso all'immobile in comunione.
5) Per effetto dell'accoglimento della domanda e parzialmente della riconvenzionale, modifica, secondo le linee guida indicate nella parte motiva, il piano di riparto di quanto ricavato dalla vendita, fissandolo nel senso che segue, autorizzando il Notaio Delegato Gaetano Giuliano a darvi attuazione, con la distribuzione delle somme tra gli eredi aventi diritto:
1) , e quali eredi di Persona_1 Controparte_1 Pt_1
: quota pro capite 1/9, la quota di riparto sul ricavato Parte_7
di € 101.384,00, è pari ad € 11.264,88 + 6.350,57 a titolo di indennità
(2.769,92 + 2.769,92 + 797,33 euro) per un totale di 17.602,05 euro;
2) : quota pro capite 1/9, la quota di riparto sul Parte_2
ricavato di € 101.384,00, è pari ad € 11.264,88 + 6.350,57 a titolo di indennità (2.769,92 + 2.769,92 + 797,33 euro) per un totale di 17.601,05
euro; 19
3) fu : quota pro capite 3/243, la quota di riparto Controparte_8 Per_3
sul ricavato di € 101.384,00, è pari ad € 1.251,66 + 704,09 a titolo di indennità (+307,75+307,75+ 88.59) per un totale di 1.955,75 euro,
4) fu : quota pro capite 8/243, la quota di riparto Parte_4 Per_3
sul ricavato di € 101.384,00, è pari ad € 3.337,74 + 1.877,63 a titolo di indennità ( 820,69+820,69+236,25) per un totale di 5.214,37;
5) fu : quota pro capite 8/243, la quota di Parte_5 Per_3
riparto sul ricavato di € 101.384,00, è pari ad € 3.337,74 + 1.877,63 a titolo di indennità (820,69+820,69+ 236,25) per un totale di 5.214,37 euro,
6) fu : quota pro capite 8/243, la quota Parte_6 Per_3
di riparto sul ricavato di € 101.384,00, è pari ad € 3.337,74 + 1.877,63 a titolo di indennità (820,69+820,69 +236,25) per un totale di 5.214,37
euro;
7) quota pro capite 1/9, la quota di riparto sul ricavato Controparte_3
di € 101.384,00, è pari ad € 11.264,88;
8) : quota pro capite 1/9, la quota di riparto sul Controparte_6
ricavato di € 101.384,00, è pari ad € 11.264,88;
9) : quota pro capite 1/9, la quota di riparto sul ricavato Controparte_2
di €101.384,00, è pari ad € 11.264,88 – 8.309,76 (2.769,92 + 2.769,92+
2.769,92) per un totale di 2.954,12;
10) fu : quota pro capite 9/243, la Controparte_5 Per_2
quota di riparto sul ricavato di € 101.384,00, è pari ad € 3.754,96 ;
11) fu : quota pro capite 9/243, la quota di Parte_4 Per_2
riparto sul ricavato di € 101.384,00, è pari ad € 3.754,96 ; 20
12) fu : quota pro capite 9/243, la Controparte_4 Per_2
quota di riparto sul ricavato di € 101.384,00, è pari ad € 3.754,96;
13) : quota pro capite 1/9, la quota di riparto sul Parte_5
ricavato di €101.384,00, è pari ad € 11.264,88 – 2392,00 euro per un totale di 8.872,00 euro .
14) : quota pro capite 1/9, la quota di riparto sul Parte_6
ricavato di € 101.384,00, è pari ad € 11.264,88 - 8.309,76 (2.769,92
+2.769,92+2.769,92) per un totale di 2.955,22 euro.
6) condanna i convenuti , e , in solido, al Parte_5 CP_2 Pt_6
pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, nella misura della metà, e, considerato che, trattandosi di divisione ereditaria, la rimanente metà può ritenersi a carico della massa pro quota, e liquida, per l'intero, le spese e gli onorari di causa nella misura di 7.500,00 euro oltre rimborso spese generali, I.V.A e C.P.A., con attribuzione al procuratore di parte attrice Avv. Michele Romaniello, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, 1-4-2025
Il Giudice
Dott. Nicola Mazzocca