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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/06/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 213/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA 1 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 514/2020 promossa da:
c.f. in persona del l.r.p.t., rappresentata e NT P.IVA_1 difesa dall'Avv. Ernesto Grandinetti che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata:
, elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio in Roma, via della Croce n. 44, per delega allegata all'atto di citazione in appello appellante contro
c.f. , in persona del l.r.p.t. con sede in Udine, via Stiria n. CO P.IVA_2
26, e anche denominato in Controparte_3 NT persona dell'Amministratore pro tempore – corrente in Controparte_5
Deruta (PG), via Tiberina 131 - 06083 appellate contumaci
Oggetto: azione di restituzione di somma pagata a titolo di indennizzo assicurativo
Conclusioni delle parti
pagina 1 di 7 Come nelle note depositate per l'udienza del 9.4.2025
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
in persona del l.r.p.t., ha proposto appello avverso NT
l'ordinanza del Tribunale di Spoleto n. 2872/2023, pubblicata il 13.3.2023, emessa ex art. 702 bis c.p.c., con cui è stata condannata al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 10.592,80 “oltre interessi e rivalutazione a far data dal 25.11.2015 al saldo” e in accoglimento della domanda proposta da nei confronti del NT condominio via Ricceri 1/3 o condominio City 2003, è stato condannato quest'ultimo a restituire a quanto da questa sarebbe stato “versato in favore di NT in forza del punto precedente”. Parte_1
Con il primo motivo ha censurato la sentenza per erroneità nella parte in cui l'ha condannata a pagare l'indennizzo assicurativo alla sostenendo che;
era stata Pt_1 convenuta in giudizio in quanto assicuratore del rischio incendio, del NT
; l'evento dannoso si era verificato il 15.4.2015 ed aveva danneggiato l'immobile
[...] condominiale con un danno complessivo ammontante a termini di polizza in € 55.000, come da atto di liquidazione del danno sottoscritto dal assicurato;
aveva 2 CP_4 versato l'intero indennizzo in favore del condominio (condominio di CP_4 [...]
; al fine di eseguire le opere di bonifico post incendio il condominio si era CP_3 rivolto alla alla quale, in pagamento, aveva ceduto una quota del credito Pt_1 assicurativo;
la cessione di credito le era stata comunicata, però ne aveva preso atto solo successivamente al pagamento dell'intero indennizzo in favore del condominio sicché a seguito della richiesta di pagamento aveva comunicato alla di aver versato Pt_1
l'intero ammontare dell'indennizzo al condominio in data 14.10.2015.
Ha precisato che: in primo grado aveva chiesto una pronuncia “secondo giustizia con riferimento alla domanda attrice ma, in caso di accoglimento della domanda principale, di condannare il condominio a pagare direttamente quanto liquidato in favore dell'attore e comunque a restituire alla Società quanto indebitamente percepito a titolo di indennizzo giacché oggetto di precedente cessione di credito in favore di;
nell'ordinanza appellata era Pt_1 stato affermato che, nonostante la cessione di credito in favore di Pt_1 [...] aveva versato l'intero indennizzo in favore del condominio NT [...]
che aveva indebitamente percepito a titolo di indennizzo la somma di € CP_3
pagina 2 di 7 10.592.80 perché oggetto di precedente cessione di credito;
aveva chiesto la condanna del condominio a restituire quanto indebitamente percepito;
il pagamento effettuato era errato e, quindi, avrebbe dovuto effettuarlo, in quota parte, una NT seconda volta in favore della ricorrente nonostante ciò nell'ordinanza Pt_1 impugnata il (rimasto contumace nel giudizio di primo grado) è stato CP_4 condannato a restituire a solamente quanto da versarsi NT in esito alla sentenza, e, dunque, l'ulteriore somma di € 10.592.80, oltre interessi e rivalutazione, ma è stata completamente omessa la pronuncia in merito alla domanda, tempestivamente formulata dalla resistente sin dalla costituzione in giudizio, volta ad ottenere la restituzione di quanto sarebbe risultato in precedenza malamente versato
“dal ”. CP_4
Ha sostenuto che: aveva versato in favore del l'intero indennizzo, CP_4 comprensivo anche della somma richiesta in giudizio dalla (ossia € Pt_1
10.592.80), e che all'atto della costituzione in giudizio aveva chiesto la condanna del condominio alla restituzione di quanto indebitamente percepito, sicché il Giudice avrebbe dovuto, pronunciando sull'intera domanda, condannare il a 3 CP_4 restituirle anche la somma indebitamente percepita (e riconosciuta come tale in giudizio) a titolo di indennizzo;
il avrebbe dunque dovuto essere CP_4 condannato alla restituzione anche dell'ulteriore somma di € 10.592,80 oltre interessi, in quanto malamente corrisposta mentre l'ordinanza impugnata, per una svista che integrerebbe un vizio di omessa pronuncia in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all'articolo 112 c.p.c., in quanto, seppur espressamente riconosciuto l'errato pagamento, non vi sarebbe stata la conseguente pronuncia di restituzione delle somme in precedenza mal versate, ma trattenute indebitamente dal . CP_4
L'ordinanza sarebbe conseguentemente errata anche in punto di liquidazione delle spese di lite perché una volta accolto il presente appello, dovranno essere liquidate in relazione al valore della controversia, che risulterebbe pari a circa il doppio di quello del primo grado.
Non si sono costituite le parti appellate.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 9.4.2025.
pagina 3 di 7 Va anzitutto dichiarata la contumacia di e del CO RO
, anche denominato corrente in Deruta, perché
[...] NT benché ritualmente evocati in giudizio non si sono costituiti.
Venendo al merito giova osservare anzitutto che ai sensi dell'art. 292, 1° comma,
c.p.c., le “comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il Giudice istruttore fissa con ordinanza”, attività che non risulta essere stata disposta e svolta in primo grado.
Pertanto, in difetto di tale iniziativa (non già in relazione al disposto dell'art. 269 c.p.c., unico aspetto indagato inutilmente dal primo Giudice) la domanda svolta dall'assicurazione (parte convenuta in primo grado) nella comparsa di CP_1 costituzione risposta, nei confronti del , anch'esso convenuto, ma rimasto CP_4 contumace, era inammissibile e, quindi, la relativa pronuncia nulla. Tuttavia, poiché le nullità si convertono in mezzi di gravame sulla pronuncia concernente la parte della domanda accolta in violazione de contradditorio e del dritto di difesa risulta essere sceso ormai il giudicato non risultando essere stata impugnata dal neanche CP_4 con appello incidentale a seguito della notificazione anche a lui dell'atto di appello che 4 ci occupa.
Non solo, ma a seguito dell'evocazione in grado di appello del nei cui CP_4 confronti era stata proposta da la domanda di NT restituzione dell'intero indennizzo assicurativo versatogli al termine dei lavori di bonifica post incendio e alla mancata impugnazione da parte del stesso CP_4
(rimasto contumace anche in questo giudizio di appello) dell'omessa notificazione della domanda esperita dall'assicurazione nei suoi confronti in primo grado, anche tale nullità deve ritenersi sanata e non vi sono più preclusioni all'esame dell'intera domanda.
L'appello si è incentrato esclusivamente sulla domanda di condanna del alla restituzione alla della differenza tra quanto dal CP_4 NT convenuto (appellato) asseritamente indebitamente percepito a titolo di indennizzo dalla stessa assicurazione e la somma che il è stato già condannato in primo CP_4 grado a pagare all'assicurazione in restituzione di quanto quest'ultima è stata condannata a pagare a in forza della polizza, stipulata in data 24 Parte_1
pagina 4 di 7 ottobre 2014 (polizza denominata “Globale fabbricato”), diretta a garantire l'immobile condominiale da eventuali danni, compresi quelli derivanti da incendio, evento verificatosi in data 15 aprile 2015 con danneggiamento dell'immobile. Infatti, nelle conclusioni dell'atto di appello è stato dichiarato espressamente che la notificazione a era stata effettuata “ai soli fini di integrità del contraddittorio, senza alcuna Parte_1 impugnazione relativa ai capi che riguardano la pronuncia a suo favore”.
Ora, nell'ordinanza impugnata si legge “nel caso di specie, il debitore ceduto, odierno resistente, ha pagato al cedente anziché alla cessionaria nonostante la CP_4 Pt_1 cessione del credito gli sia stata notificata con raccomandata a/r del 15.7.2015, ricevuta in data
22.7.2015, sicché, al momento del versamento dell'indennizzo in favore del CP_4 avvenuto in data 14.10.2015, era certamente consapevole dell'intervenuta cessione CP_1 del credito ovvero di una sua quota parte e, ciò nonostante, ha erroneamente versato l'intero ammontare in favore del . Non essendo stata tale dichiarazione oggetto di CP_4 gravame deve ritenersi accertato tra le parti l'avvenuto pagamento da parte della dell'intero indennizzo assicurativo al condominio, indicato (senza CP_1 contestazioni) sia nella narrativa della comparsa di costituzione dell'assicurazione in 5 primo grado sia nell'ordinanza impugnata in € 55.000,00. Nella predetta comparsa era stato precisato che nell'atto di liquidazione del danno sottoscritto dal condominio sarebbe stato scritto che le parti “(…) tenuto conto delle condizioni contrattuali, riconoscono
e convengono che l'indennizzo totale, calcolato a termini di polizza ammonta a € 55.000 (…)”.
Tuttavia, è pacifico che il condominio non ha ceduto a l'intero Parte_1 indennizzo percepito dall'assicurazione bensì una sola quota dello stesso.
L'assicurazione in primo grado ha dedotto che “l'assicurato, sottoscrivendo l'atto di liquidazione del danno ha accettato l'indennizzo totale, ossia l'indennizzo relativo all'intero danno liquidabile ai sensi di polizza e non un indennizzo parziale (come sarebbe stato se le parti avessero tenuto conto della cessione di credito)”, ma da ciò l'appellante non può trarre la conseguenza che avendo l'assicurato ceduto solo una parte del credito da indennizzo debba restituire l'eccedenza all'assicurazione perché un conto è il rapporto di cessione altro è l'obbligo dell'assicurazione di indennizzare il danno subito dall'assicurato in base agli obblighi assunti con la polizza.
pagina 5 di 7 Né ha rilevanza la circostanza che la cessione di credito notificata a
[...] non contenesse l'indicazione della somma oggetto di cessione, NT sicché nel momento in cui ha provveduto alla liquidazione del danno non era nella condizione di conoscere l'ammontare del credito ceduto, mentre la cedente ne era perfettamente a conoscenza. Infatti, non vi era alcun obbligo in capo al condominio di comunicare al cessionario la sottoscrizione dell'atto di liquidazione inerente la corresponsione dell'intero indennizzo (cui la cessionaria era estranea) e comunque ciò riguarderebbe il rapporto tra cedente e cessionaria e non quello tra cedente e debitrice dello stesso.
Non giova all'assicurazione evocare genericamente l'eventuale comportamento del condominio e qualificarlo contrario ai principi generali di correttezza e CP_3 buona fede di cui all'art. 1175 c.c. perché per avere siffatta doglianza rilevanza avrebbe dovuto essere corroborata dalla allegazione e prova di artifizi o atti ingannevoli tali da indurla (rapporto causale) a corrispondere erroneamente un indennizzo superiore a quello effettivamente dovuto.
In difetto di tale allegazione e prova, e considerata la cessione alla , 6 Parte_1 da parte del condominio, solo parziale del credito assicurativo da indennizzo, non ha fondamento la tesi dell'indebito pagamento. Ne consegue che la condanna del alla restituzione “della somma di € 10.592,80, oltre interessi e rivalutazione a far CP_4 data dal 25.11.2015 al saldo”, in tal senso dovendosi intendere il riferimento contenuto nel dispositivo dell'ordinanza gravata a “quanto da questa sarà versato in favore di Parte_1 in forza del punto precedente” deve ritenersi corretto (e avente autorità di giudicato)
[...] perché diretto a tenere l'assicurazione indenne da un duplice pagamento., benché lo avrebbe potuto evitare con maggiore diligenza essendogli stata comunicata la cessione prima del pagamento.
Il primo motivo di appello va dunque rigettato.
Anche la domanda di riforma della pronuncia in punto di spese, esperita quale conseguenza dell'accoglimento dell'appello, non può trovare di conseguenza esito favorevole.
Tanto basta per rigettare integralmente il gravame.
pagina 6 di 7 Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria dell'irrepetibilità delle spese di lite del grado nel rapporto tra l'appellante ed entrambe le appellate rimaste contumaci.
L'appellante è tenuta, ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, udito il procuratore della parte costituita, nella contumacia di e del , CO RO anche denominato ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o NT assorbita, così dispone: rigetta l'appello; dichiara irripetibili le spese di lite del grado nel rapporto tra l'appellante e le appellate rimaste contumaci;
dichiara che l'appellante è tenuta, ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, d.P.R.
115/2002.
Perugia, 28 maggio 2025 7
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA 1 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 514/2020 promossa da:
c.f. in persona del l.r.p.t., rappresentata e NT P.IVA_1 difesa dall'Avv. Ernesto Grandinetti che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata:
, elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio in Roma, via della Croce n. 44, per delega allegata all'atto di citazione in appello appellante contro
c.f. , in persona del l.r.p.t. con sede in Udine, via Stiria n. CO P.IVA_2
26, e anche denominato in Controparte_3 NT persona dell'Amministratore pro tempore – corrente in Controparte_5
Deruta (PG), via Tiberina 131 - 06083 appellate contumaci
Oggetto: azione di restituzione di somma pagata a titolo di indennizzo assicurativo
Conclusioni delle parti
pagina 1 di 7 Come nelle note depositate per l'udienza del 9.4.2025
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
in persona del l.r.p.t., ha proposto appello avverso NT
l'ordinanza del Tribunale di Spoleto n. 2872/2023, pubblicata il 13.3.2023, emessa ex art. 702 bis c.p.c., con cui è stata condannata al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 10.592,80 “oltre interessi e rivalutazione a far data dal 25.11.2015 al saldo” e in accoglimento della domanda proposta da nei confronti del NT condominio via Ricceri 1/3 o condominio City 2003, è stato condannato quest'ultimo a restituire a quanto da questa sarebbe stato “versato in favore di NT in forza del punto precedente”. Parte_1
Con il primo motivo ha censurato la sentenza per erroneità nella parte in cui l'ha condannata a pagare l'indennizzo assicurativo alla sostenendo che;
era stata Pt_1 convenuta in giudizio in quanto assicuratore del rischio incendio, del NT
; l'evento dannoso si era verificato il 15.4.2015 ed aveva danneggiato l'immobile
[...] condominiale con un danno complessivo ammontante a termini di polizza in € 55.000, come da atto di liquidazione del danno sottoscritto dal assicurato;
aveva 2 CP_4 versato l'intero indennizzo in favore del condominio (condominio di CP_4 [...]
; al fine di eseguire le opere di bonifico post incendio il condominio si era CP_3 rivolto alla alla quale, in pagamento, aveva ceduto una quota del credito Pt_1 assicurativo;
la cessione di credito le era stata comunicata, però ne aveva preso atto solo successivamente al pagamento dell'intero indennizzo in favore del condominio sicché a seguito della richiesta di pagamento aveva comunicato alla di aver versato Pt_1
l'intero ammontare dell'indennizzo al condominio in data 14.10.2015.
Ha precisato che: in primo grado aveva chiesto una pronuncia “secondo giustizia con riferimento alla domanda attrice ma, in caso di accoglimento della domanda principale, di condannare il condominio a pagare direttamente quanto liquidato in favore dell'attore e comunque a restituire alla Società quanto indebitamente percepito a titolo di indennizzo giacché oggetto di precedente cessione di credito in favore di;
nell'ordinanza appellata era Pt_1 stato affermato che, nonostante la cessione di credito in favore di Pt_1 [...] aveva versato l'intero indennizzo in favore del condominio NT [...]
che aveva indebitamente percepito a titolo di indennizzo la somma di € CP_3
pagina 2 di 7 10.592.80 perché oggetto di precedente cessione di credito;
aveva chiesto la condanna del condominio a restituire quanto indebitamente percepito;
il pagamento effettuato era errato e, quindi, avrebbe dovuto effettuarlo, in quota parte, una NT seconda volta in favore della ricorrente nonostante ciò nell'ordinanza Pt_1 impugnata il (rimasto contumace nel giudizio di primo grado) è stato CP_4 condannato a restituire a solamente quanto da versarsi NT in esito alla sentenza, e, dunque, l'ulteriore somma di € 10.592.80, oltre interessi e rivalutazione, ma è stata completamente omessa la pronuncia in merito alla domanda, tempestivamente formulata dalla resistente sin dalla costituzione in giudizio, volta ad ottenere la restituzione di quanto sarebbe risultato in precedenza malamente versato
“dal ”. CP_4
Ha sostenuto che: aveva versato in favore del l'intero indennizzo, CP_4 comprensivo anche della somma richiesta in giudizio dalla (ossia € Pt_1
10.592.80), e che all'atto della costituzione in giudizio aveva chiesto la condanna del condominio alla restituzione di quanto indebitamente percepito, sicché il Giudice avrebbe dovuto, pronunciando sull'intera domanda, condannare il a 3 CP_4 restituirle anche la somma indebitamente percepita (e riconosciuta come tale in giudizio) a titolo di indennizzo;
il avrebbe dunque dovuto essere CP_4 condannato alla restituzione anche dell'ulteriore somma di € 10.592,80 oltre interessi, in quanto malamente corrisposta mentre l'ordinanza impugnata, per una svista che integrerebbe un vizio di omessa pronuncia in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all'articolo 112 c.p.c., in quanto, seppur espressamente riconosciuto l'errato pagamento, non vi sarebbe stata la conseguente pronuncia di restituzione delle somme in precedenza mal versate, ma trattenute indebitamente dal . CP_4
L'ordinanza sarebbe conseguentemente errata anche in punto di liquidazione delle spese di lite perché una volta accolto il presente appello, dovranno essere liquidate in relazione al valore della controversia, che risulterebbe pari a circa il doppio di quello del primo grado.
Non si sono costituite le parti appellate.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 9.4.2025.
pagina 3 di 7 Va anzitutto dichiarata la contumacia di e del CO RO
, anche denominato corrente in Deruta, perché
[...] NT benché ritualmente evocati in giudizio non si sono costituiti.
Venendo al merito giova osservare anzitutto che ai sensi dell'art. 292, 1° comma,
c.p.c., le “comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il Giudice istruttore fissa con ordinanza”, attività che non risulta essere stata disposta e svolta in primo grado.
Pertanto, in difetto di tale iniziativa (non già in relazione al disposto dell'art. 269 c.p.c., unico aspetto indagato inutilmente dal primo Giudice) la domanda svolta dall'assicurazione (parte convenuta in primo grado) nella comparsa di CP_1 costituzione risposta, nei confronti del , anch'esso convenuto, ma rimasto CP_4 contumace, era inammissibile e, quindi, la relativa pronuncia nulla. Tuttavia, poiché le nullità si convertono in mezzi di gravame sulla pronuncia concernente la parte della domanda accolta in violazione de contradditorio e del dritto di difesa risulta essere sceso ormai il giudicato non risultando essere stata impugnata dal neanche CP_4 con appello incidentale a seguito della notificazione anche a lui dell'atto di appello che 4 ci occupa.
Non solo, ma a seguito dell'evocazione in grado di appello del nei cui CP_4 confronti era stata proposta da la domanda di NT restituzione dell'intero indennizzo assicurativo versatogli al termine dei lavori di bonifica post incendio e alla mancata impugnazione da parte del stesso CP_4
(rimasto contumace anche in questo giudizio di appello) dell'omessa notificazione della domanda esperita dall'assicurazione nei suoi confronti in primo grado, anche tale nullità deve ritenersi sanata e non vi sono più preclusioni all'esame dell'intera domanda.
L'appello si è incentrato esclusivamente sulla domanda di condanna del alla restituzione alla della differenza tra quanto dal CP_4 NT convenuto (appellato) asseritamente indebitamente percepito a titolo di indennizzo dalla stessa assicurazione e la somma che il è stato già condannato in primo CP_4 grado a pagare all'assicurazione in restituzione di quanto quest'ultima è stata condannata a pagare a in forza della polizza, stipulata in data 24 Parte_1
pagina 4 di 7 ottobre 2014 (polizza denominata “Globale fabbricato”), diretta a garantire l'immobile condominiale da eventuali danni, compresi quelli derivanti da incendio, evento verificatosi in data 15 aprile 2015 con danneggiamento dell'immobile. Infatti, nelle conclusioni dell'atto di appello è stato dichiarato espressamente che la notificazione a era stata effettuata “ai soli fini di integrità del contraddittorio, senza alcuna Parte_1 impugnazione relativa ai capi che riguardano la pronuncia a suo favore”.
Ora, nell'ordinanza impugnata si legge “nel caso di specie, il debitore ceduto, odierno resistente, ha pagato al cedente anziché alla cessionaria nonostante la CP_4 Pt_1 cessione del credito gli sia stata notificata con raccomandata a/r del 15.7.2015, ricevuta in data
22.7.2015, sicché, al momento del versamento dell'indennizzo in favore del CP_4 avvenuto in data 14.10.2015, era certamente consapevole dell'intervenuta cessione CP_1 del credito ovvero di una sua quota parte e, ciò nonostante, ha erroneamente versato l'intero ammontare in favore del . Non essendo stata tale dichiarazione oggetto di CP_4 gravame deve ritenersi accertato tra le parti l'avvenuto pagamento da parte della dell'intero indennizzo assicurativo al condominio, indicato (senza CP_1 contestazioni) sia nella narrativa della comparsa di costituzione dell'assicurazione in 5 primo grado sia nell'ordinanza impugnata in € 55.000,00. Nella predetta comparsa era stato precisato che nell'atto di liquidazione del danno sottoscritto dal condominio sarebbe stato scritto che le parti “(…) tenuto conto delle condizioni contrattuali, riconoscono
e convengono che l'indennizzo totale, calcolato a termini di polizza ammonta a € 55.000 (…)”.
Tuttavia, è pacifico che il condominio non ha ceduto a l'intero Parte_1 indennizzo percepito dall'assicurazione bensì una sola quota dello stesso.
L'assicurazione in primo grado ha dedotto che “l'assicurato, sottoscrivendo l'atto di liquidazione del danno ha accettato l'indennizzo totale, ossia l'indennizzo relativo all'intero danno liquidabile ai sensi di polizza e non un indennizzo parziale (come sarebbe stato se le parti avessero tenuto conto della cessione di credito)”, ma da ciò l'appellante non può trarre la conseguenza che avendo l'assicurato ceduto solo una parte del credito da indennizzo debba restituire l'eccedenza all'assicurazione perché un conto è il rapporto di cessione altro è l'obbligo dell'assicurazione di indennizzare il danno subito dall'assicurato in base agli obblighi assunti con la polizza.
pagina 5 di 7 Né ha rilevanza la circostanza che la cessione di credito notificata a
[...] non contenesse l'indicazione della somma oggetto di cessione, NT sicché nel momento in cui ha provveduto alla liquidazione del danno non era nella condizione di conoscere l'ammontare del credito ceduto, mentre la cedente ne era perfettamente a conoscenza. Infatti, non vi era alcun obbligo in capo al condominio di comunicare al cessionario la sottoscrizione dell'atto di liquidazione inerente la corresponsione dell'intero indennizzo (cui la cessionaria era estranea) e comunque ciò riguarderebbe il rapporto tra cedente e cessionaria e non quello tra cedente e debitrice dello stesso.
Non giova all'assicurazione evocare genericamente l'eventuale comportamento del condominio e qualificarlo contrario ai principi generali di correttezza e CP_3 buona fede di cui all'art. 1175 c.c. perché per avere siffatta doglianza rilevanza avrebbe dovuto essere corroborata dalla allegazione e prova di artifizi o atti ingannevoli tali da indurla (rapporto causale) a corrispondere erroneamente un indennizzo superiore a quello effettivamente dovuto.
In difetto di tale allegazione e prova, e considerata la cessione alla , 6 Parte_1 da parte del condominio, solo parziale del credito assicurativo da indennizzo, non ha fondamento la tesi dell'indebito pagamento. Ne consegue che la condanna del alla restituzione “della somma di € 10.592,80, oltre interessi e rivalutazione a far CP_4 data dal 25.11.2015 al saldo”, in tal senso dovendosi intendere il riferimento contenuto nel dispositivo dell'ordinanza gravata a “quanto da questa sarà versato in favore di Parte_1 in forza del punto precedente” deve ritenersi corretto (e avente autorità di giudicato)
[...] perché diretto a tenere l'assicurazione indenne da un duplice pagamento., benché lo avrebbe potuto evitare con maggiore diligenza essendogli stata comunicata la cessione prima del pagamento.
Il primo motivo di appello va dunque rigettato.
Anche la domanda di riforma della pronuncia in punto di spese, esperita quale conseguenza dell'accoglimento dell'appello, non può trovare di conseguenza esito favorevole.
Tanto basta per rigettare integralmente il gravame.
pagina 6 di 7 Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria dell'irrepetibilità delle spese di lite del grado nel rapporto tra l'appellante ed entrambe le appellate rimaste contumaci.
L'appellante è tenuta, ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, udito il procuratore della parte costituita, nella contumacia di e del , CO RO anche denominato ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o NT assorbita, così dispone: rigetta l'appello; dichiara irripetibili le spese di lite del grado nel rapporto tra l'appellante e le appellate rimaste contumaci;
dichiara che l'appellante è tenuta, ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, d.P.R.
115/2002.
Perugia, 28 maggio 2025 7
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
pagina 7 di 7