Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 18/02/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 29/2026/R
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE IA OM
composta dai seguenti magistrati:
Alberto Rigoni Presidente f.f. relatore Riccardo Patumi Consigliere Khelena Nikifarava Primo Referendario ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46591 del registro di segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna della Corte dei conti nei confronti di LA TE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti E. Trenti del Foro di Bologna e M. Bertin del Foro di Treviso, come da mandato depositato in atti;
Visto l’atto di citazione;
Viste le istanze di rito abbreviato presentate dal convenuto ai sensi dell’art. 130 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174;
Visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero in data 7 ottobre 2025;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Uditi, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026, con l’assistenza del segretario dott. Tiberi Enrico, il relatore Cons. Alberto Rigoni, il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Domenico De Nicolo e l’Avv. Enrico Trenti per il convenuto LA TE.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione del 9 giugno 2025 la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna ha citato in giudizio LA TE in qualità di direttore dell’ufficio Servizio Informatico Associato (S.I.A.) dell’Unione dei Comuni del Sorbara per sentirlo condannare, in favore del Comune di Nonantola (MO), al risarcimento del danno erariale indiretto per la somma di euro 42.855,88, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al soddisfo;
Secondo la prospettazione attorea, il dott. LA aveva adottato la determina dirigenziale dell’Unione dei Comuni del Sorbara n. 298 del 29 dicembre 2012, afferente alla ricerca di personale con mobilità esterna ex art. 30, comma 1 e 2 bis, d.lgs. n. 165 del 2001 per la copertura di un posto di istruttore, cat. C1 presso l’Area Servizi alla Persona-Servizi Culturali - Biblioteca presso il Comune di Nonantola (MO). Detta delibera veniva pubblicata nell’albo pretorio on line e nella sezione “amministrazione trasparente” dell’Unione dei Comuni del Sorbara e del Comune di Nonantola (MO). Tale pubblicazione determinava l’apertura presso l’Autorità Garante della Privacy di un procedimento a seguito di ricorso ex art. 145 d.lgs. n. 196 del 2003, per la pubblicazione in chiaro sul web dei dati personali di un/una concorrente e l’esito della procedura che aveva condotto ad una dichiarazione di non idoneità.
Accertata la violazione del divieto di diffusione dei dati personali, il Garante irrogava la sanzione pecuniaria al Comune di Nonantola (MO) di euro 20.000,00 con provvedimento n. 25759/98726 del 16 settembre 2015.
Con successivo provvedimento n. 2260 del 29 gennaio 2016 il Garante della Privacy irrogava al comune di Nonantola (MO) una seconda sanzione di euro 20.000,00 a seguito della pubblicazione presso l’albo pretorio on line della determina dirigenziale n. 227 del 4 settembre 2015 nella quale erano visibili nuovamente i dati personali già oggetto della precedente contestazione.
Seguiva l’iscrizione a ruolo e l’emissione di una cartella di pagamento dell’Agenzia della Riscossione per la provincia di Modena per il recupero delle somme e degli interessi.
A chiusura della vicenda, il Comune di Nonantola (MO) procedeva al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194, primo comma, lett. e) del d.lgs. n. 267 del 2000, per la somma di euro 42.855,88, oggetto della contestazione di danno erariale nei confronti del convenuto.
La Procura Regionale contestava la responsabilità amministrativa, per colpa grave, di LA TE per non aver tenuto conto delle conseguenze della pubblicazione dei dati personali dei partecipanti alla procedura in violazione degli artt. 4, 19 e 162 del d.lgs. n. 196 del 2003, e conclude chiedendo la condanna del convenuto per la somma pari al danno indiretto conseguente al pagamento della menzionata cartella per la somma di euro 42.855,88 oltre rivalutazione e interessi legali.
Il convenuto LA TE, con la memoria di costituzione del 9 ottobre 2025, ha formulato in via preliminare un’istanza di definizione del procedimento con rito abbreviato, a tal fine offrendo in pagamento la somma complessiva di euro 15.000,00, allegando il parere favorevole espresso dalla Procura Regionale con provvedimento del 7 ottobre 2025, stante l’assenza di elementi ostativi, rilevabili dall’art. 130 c.g.c., ed in particolare l’assenza d’illecito arricchimento.
Nel corso della camera di consiglio del 19 novembre 2025, gli avvocati difensori del convenuto LA TE hanno ribadito la richiesta di definizione del giudizio con rito abbreviato e la Procura Regionale ha confermato il proprio parere favorevole.
All’esito della camera di consiglio del 19 novembre 2025 questa Sezione, con decreto n. 9/2025 depositato il 1° dicembre 2025, ha accolto la richiesta di rito abbreviato determinando la somma di euro 15.000,00 dovuta dal convenuto per la definizione del giudizio, assegnando il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione del decreto stesso, per il versamento in favore del Comune di Nonantola (MO), con onere di tempestivo deposito presso la Segreteria della Sezione Giurisdizionale della prova dell’avvenuto pagamento e della quietanza rilasciata dall’amministrazione.
Dalla documentazione in atti emerge che LA TE ha provveduto, in esecuzione al menzionato decreto n. 9/2025, ad effettuare il versamento della somma di euro 15.000,00 in data 2 dicembre 2025 e che l’amministrazione comunale ha rilasciato quietanza in data 3 dicembre 2025.
Nel corso della Camera di consiglio del 4 febbraio 2026 tutte le parti hanno concordemente chiesto che il giudizio fosse dichiarato estinto a seguito dell’avvenuto versamento.
Pertanto, il Collegio dispone la definizione del giudizio n. 46591 ai sensi dell’art. 130, comma 8, d.lgs 26 agosto 2016, n. 174 e ne dichiara l’estinzione a seguito del versamento, in favore dell’amministrazione danneggiata, dell’integrale somma stabilita con decreto di questa Sezione n. 9/2025.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia- Romagna, definitivamente pronunciando, dichiara, ai sensi dell’art. 130, comma 8, d.lgs. n. 174/2016, estinto il giudizio n. 46591 proposto dalla Procura Regionale nei confronti di LA TE.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 128,00 (centoventotto/00).
Manda alla Segreteria della Sezione Giurisdizionale per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2026.
Il Presidente f.f. estensore Cons. Alberto Rigoni (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il giorno 18 febbraio 2026 Il Direttore della Segreteria Dr. Laurino Macerola (f.to digitalmente)