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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/07/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1796/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. NN Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]9, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Elena Torriglia (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._2
come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._3
13/04/1966, ed ivi residente in [...]5, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Rossella Berta (C.F. ), che lo C.F._4
rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 14/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 02/10/1993 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di separazione omologato in data 09/06/2020 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova il 02/10/1993 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 1) considerato che NN ha compiuto 18 anni, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, compatibilmente con le eIGenze scolastiche, ricreative e sportive dello stesso;
NN inoltre concorderà liberamente con i genitori come trascorrere le vacanze estive e le festività;
2) il IG. si impegna a versare alla IG.ra , entro il giorno Parte_2 Parte_1
3 di ogni mese mediante bonifico bancario, € 323,70= (importo già rivalutato, secondo
l'indice Istat al 75% alla data del 31.03.24) mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio NN, rivalutabili secondo l'indice Istat al 75% a far data dal
31.03.2025 (base 31.03.2024). Il IG. , inoltre, provvederà al pagamento del 50% Pt_2
delle spese straordinarie di NN di cui al verbale ex art. 47 O.G. del Tribunale di
Genova in data 15.09.16 e ad ogni altra che concorderà con il ragazzo, sino a che lo stesso non avrà raggiunto l'indipendenza economica;
3) la GN si avvarrà per intero ed in via esclusiva delle detrazioni e degli assegni Pt_1
previsti per il figlio, che resterà a suo esclusivo carico dal punto di vista fiscale, a qualsivoglia fine;
4) quanto alla casa di Via Parma, attualmente assegnata alla GN , che vi risiede Pt_1
unitamente al figlio, i coniugi danno atto che l'acquisto è sempre stato finalizzato al futuro benessere del figlio NN. Per tale motivo i coniugi , nata a [...] il Parte_1
20.07.67 e nato a [...] il [...] s'impegnano a trasferire il 50% Parte_2
della nuda proprietà, per quanto riguarda la IGnora , e il 50% della piena proprietà, Pt_1
per quanto riguarda il IGnor , dell'immobile sito in Genova Via Parma civ. 4 int. 9, Pt_2
censito al NCEU di Genova, sez. PEG – Foglio 45 – Part. 490 sub 28 – rendita € 511,29,
Zona 2 Cat. A/4, Classe 6, cons. 5,5 vani (acquistato con atto a rogito Notaio Per_1
Rep. 70796), al figlio , nato a [...] il giorno 1 febbraio 2007
[...] Controparte_1
(C.F. ) con riserva di usufrutto a favore della sola GN CodiceFiscale_5 [...]
, che si accollerà, come sempre accaduto, il versamento delle spese ordinarie;
Parte_1
5) quanto alle spese straordinarie i coniugi sin d'ora s'impegnano ad accollarsi la quota spettante al figlio NN - dal momento del passaggio del 50% della nuda proprietà da parte della IGnora e del 50% della piena proprietà da parte del IGnor sino Pt_1 Pt_2
a quando questi non raggiungerà la piena indipendenza economica - nella misura del 75 %
a carico della IGnora e del 25% a carico del IGnor;
Pt_1 Pt_2
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 6) le rate del mutuo per l'acquisto della casa di via Parma, che fossero ancora in essere al momento del passaggio di proprietà in capo al figlio NN, resteranno a carico di entrambi i genitori in parti eguali, sino all'esaurimento.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 1993, Numero 750, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 13/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. NN Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. NN Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]9, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Elena Torriglia (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._2
come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._3
13/04/1966, ed ivi residente in [...]5, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Rossella Berta (C.F. ), che lo C.F._4
rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 14/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 02/10/1993 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di separazione omologato in data 09/06/2020 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova il 02/10/1993 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 1) considerato che NN ha compiuto 18 anni, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, compatibilmente con le eIGenze scolastiche, ricreative e sportive dello stesso;
NN inoltre concorderà liberamente con i genitori come trascorrere le vacanze estive e le festività;
2) il IG. si impegna a versare alla IG.ra , entro il giorno Parte_2 Parte_1
3 di ogni mese mediante bonifico bancario, € 323,70= (importo già rivalutato, secondo
l'indice Istat al 75% alla data del 31.03.24) mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio NN, rivalutabili secondo l'indice Istat al 75% a far data dal
31.03.2025 (base 31.03.2024). Il IG. , inoltre, provvederà al pagamento del 50% Pt_2
delle spese straordinarie di NN di cui al verbale ex art. 47 O.G. del Tribunale di
Genova in data 15.09.16 e ad ogni altra che concorderà con il ragazzo, sino a che lo stesso non avrà raggiunto l'indipendenza economica;
3) la GN si avvarrà per intero ed in via esclusiva delle detrazioni e degli assegni Pt_1
previsti per il figlio, che resterà a suo esclusivo carico dal punto di vista fiscale, a qualsivoglia fine;
4) quanto alla casa di Via Parma, attualmente assegnata alla GN , che vi risiede Pt_1
unitamente al figlio, i coniugi danno atto che l'acquisto è sempre stato finalizzato al futuro benessere del figlio NN. Per tale motivo i coniugi , nata a [...] il Parte_1
20.07.67 e nato a [...] il [...] s'impegnano a trasferire il 50% Parte_2
della nuda proprietà, per quanto riguarda la IGnora , e il 50% della piena proprietà, Pt_1
per quanto riguarda il IGnor , dell'immobile sito in Genova Via Parma civ. 4 int. 9, Pt_2
censito al NCEU di Genova, sez. PEG – Foglio 45 – Part. 490 sub 28 – rendita € 511,29,
Zona 2 Cat. A/4, Classe 6, cons. 5,5 vani (acquistato con atto a rogito Notaio Per_1
Rep. 70796), al figlio , nato a [...] il giorno 1 febbraio 2007
[...] Controparte_1
(C.F. ) con riserva di usufrutto a favore della sola GN CodiceFiscale_5 [...]
, che si accollerà, come sempre accaduto, il versamento delle spese ordinarie;
Parte_1
5) quanto alle spese straordinarie i coniugi sin d'ora s'impegnano ad accollarsi la quota spettante al figlio NN - dal momento del passaggio del 50% della nuda proprietà da parte della IGnora e del 50% della piena proprietà da parte del IGnor sino Pt_1 Pt_2
a quando questi non raggiungerà la piena indipendenza economica - nella misura del 75 %
a carico della IGnora e del 25% a carico del IGnor;
Pt_1 Pt_2
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 6) le rate del mutuo per l'acquisto della casa di via Parma, che fossero ancora in essere al momento del passaggio di proprietà in capo al figlio NN, resteranno a carico di entrambi i genitori in parti eguali, sino all'esaurimento.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 1993, Numero 750, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 13/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. NN Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4